Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

PILLOLE CORTE SUPREMA USA / Giudici elettivi e campagna elettorale

di Luigi Marini
Legal adviser Permanent Mission of Italy to the U.N.
La Corte suprema degli Stati Uniti è stata chiamata a pronunciarsi sulla nomina dei giudici mediante elezioni

La Corte suprema degli Stati Uniti è stata chiamata a pronunciarsi sulla nomina dei giudici mediante elezioni da un ricorso che ancora una volta chiama in causa il Primo Emendamento.

Ad oggi sono 39 gli Stati che selezionano i giudici di primo grado e (solo in sede di conferma) quelli di appello mediante elezioni pubbliche in cui tutti i cittadini del territorio servito sono chiamati a scegliere. Va detto che il dissenso culturale e politico verso questa forma di reclutamento sembra essere in crescita, motivato dai rischi che il sistema comporta e dalla asserita non congruità del metodo rispetto ai cambiamenti sociali.

La sentenza della Corte Suprema nel caso Yulle v. Bar non affronta il tema della legittimità in sé del reclutamento mediante elezione, bensì quello delle modalità della campagna elettorale e, in particolare, del coinvolgimento diretto della persona candidata nella ricerca dei fondi per la campagna.

Non risultata eletta, la candidata Ms Yulee è stata successivamente sanzionata dalla Bar Association per avere inviato direttamente agli elettori una lettera con cui, nel presentare la propria candidatura, sollecitava un contributo per i fondi necessari alla campagna elettorale. Tale condotta è stata ritenuta contraria all’ esplicito divieto imposto dal “Code of Judicial Conduct” approvato dalla Corte Suprema dello Stato della Florida dopo gli scandali di corruzione che negli anni ’70 portano alle dimissioni di quattro giudici di quella Corte.  La Corte Suprema dello Stato, chiamata ad annullare la sanzione emessa dalla Bar Association, ha dato torto alla ricorrente e confermato l’esistenza di una violazione alle regole che limitano la raccolta di fondi.

Nel ricorso proposto alla Corte Suprema degli Stati Uniti contro tale decisione, la candidata lamentava la incostituzionalità del divieto per contrasto con il Primo Emendamento, che garantisce la libertà di espressione e la libera partecipazione di ogni cittadino al dibattito pubblico e politico.

La decisione, seguita attentamente dalla stampa, è stata presa a maggioranza e ha confermato la correttezza della decisione dei giudici della Florida. La lunga e complessa motivazione favorevole alla applicabilità della legge può sintetizzarsi come segue:

a)     La limitazione imposta dallo Stato della Florida, così come da altri Stati è dalla ricorrente ritenuta una indebita “restriction of speech”;

b)     Tuttavia,  anche quando nominati mediante elezione i giudici non sono parificabili agli uomini politici, così che alle elezioni per le cariche giudiziarie non si possono applicare le medesime regole che valgono per le elezioni alle cariche politiche;

c)     Mentre i politici sono valutati con riguardo alla capacità di “rispondere” alle istanze degli elettori, i giudici sono valutati per la capacità di rispondere solo alla propria coscienza e non agli interessi di chi lo ha eletto;

d)     I paragrafi 1, 2 e 7 del codice di condotta mirano a preservare la integrità e imparzialità del sistema giudiziario e dei singoli giudici, e la stessa finalità sta alla base di altri paragrafi che pongono limiti specifici alla condotta del giudice;

e)     Se in via generale il codice di condotta pone stretti limiti quantitativi alla singola donazione (1.000 dollari per il giudice di primo grado), più in particolare il paragrafo 7C(1) fa divieto al candidato giudice di agire in qualsiasi forma per sollecitare personalmente contributi alla campagna elettorale, mentre consente che venga costituito un comitato elettorale e che questo solleciti anche donazioni per la campagna;

f)      Il suddetto divieto certamente si pone in contrasto con la libertà di espressione del cittadino e può risultare coerente con il precetto costituzionale solo supera un rigidissimo canone interpretativo e se può dirsi non tanto “perfectly tailored” (la regola può infatti risultare imperfetta o migliorabile) bensì “narrowly tailored to serve a compelling state interest”; in altri termini, se il divieto può dirsi necessario e strettamente proporzionato alla finalità di tutelare un primario interesse dello Stato;

g)     Tale interesse è stato legittimamente riconosciuto  dalla Corte della Florida nella esigenza che i cittadini siano serviti da giudici che siano “isolati” rispetto ai profili economici che caratterizzano la campagna e nella esigenza che venga tutelata la fiducia pubblica nella integrità e nella correttezza del sistema giudiziario;

h)     Il giudice, che a differenza del legislatore e del governante non ha a disposizione “né la spada, né la borsa”, può contare solo sulla fiducia che i cittadini hanno in una risposta giudiziaria indifferente a promesse e timori ed è tale fiducia che spinge la collettività a rispettare e applicare le sentenze;

i)      Questo richiede che il giudice appaia indipendente agli occhi dei cittadini e che questi non abbiano ragione di pensare che vi è stata influenza esterna sulle decisioni e che il giudice non è stato imparziale, cosa invece possibile se il candidato poi eletto ha sollecitato di persona finanziamenti per la propria campagna elettorale;

j)      Il fatto che il codice di condotta consenta la creazione di un comitato elettorale non è elemento che rende inutile il divieto di sollecitazione personale, essendo evidente che le due fattispecie sono diverse e che la sollecitazione personale ha un impatto maggiore sull’interesse tutelato;

k)     Il fatto che lo stesso codice di condotta consenta al giudice eletto di scrive una lettera di ringraziamento ai donatori non diminuisce affatto la validità del divieto di chiedere fondi; caso mai, può essere argomento per dire che il codice è troppo prudente e che anche la  lettera di ringraziamento andrebbe vietata, potendosi così assicurare che il giudice non conosca i nomi di chi lo ha sostenuto e potrebbe in futuro essere parte di un giudizio davanti a lui stesso;

l)      Anzi, aggiunge la motivazione, questi due ultimi elementi consentono di dire che lo Stato della Florida non ha alcuna contrarietà di principio al sistema elettorale in sé ed ha mantenuto nei termini più ridotti possibile l’eccezione introdotta alla libertà di espressione;

m)   Va, poi, considerato che tutte le altre forme di libertà di espressione del proprio pensiero (incontri, comizi, occasioni conviviali, messaggi sui media e gestione di internet…) sono percorribili dal candidato alla carica di giudice, ivi compresa la facoltà di dare indicazioni al proprio comitato elettorale in ordine alla ricerca di fondi, con il che sul piano sostanziale non si ravvisa nessuna impropria limitazione a detta libertà.

Lasciando da parte altri passaggi motivazionali e le obiezioni contenute nelle motivazioni dei giudici dissenzienti (facilmente intuibili), viene da chiedersi se un divieto come quello fissato dalla Corte della Florida e dal codice di condotta non sia nella sostanza ipocrita. E tale dubbio, che la candidata Ms Yulee ha richiamato per contestare la legittimità in sé del divieto, sta proprio alla base del pensiero che invita a rinunciare al sistema delle nomine mediante elezione. L’alternativa, sia chiaro, è il sistema di nomina politica all’interno di una rosa di nomi selezionati da un apposito comitato (sistema chiamato “merit selection”).

 

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[*] L’Autore esprime in questo articolo opinioni esclusivamente personali.  

11/07/2015
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