Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Leggi anti-discriminazione ed effetti indesiderati

di Luigi Marini
Magistrato, Legal adviser alla Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite*
Un dibattito nato attorno alle misure adottate in molti Stati e comunità per impedire che gli aspiranti a un lavoro debbano preventivamente dichiarare i propri precedenti penali

In un articolo pubblicato nell’inserto economico del New York Times del 20 Agosto 2016, Sendhil Mullainathan, professore dell’Università di Harvard, affronta il tema delle discriminazioni che intervengono nella ricerca di un lavoro e dei possibili “effetti indesiderati” delle misure adottate per fronteggiarle.

Il caso è quello delle misure adottate in molti Stati e comunità per impedire che gli aspiranti a un lavoro debbano preventivamente dichiarare i propri precedenti penali. Come ho già avuto modo di accennare in altro commento1, salvo poche eccezioni le sentenze di condanna anche per fatti assolutamente minori restano registrate a vita nel casellario giudiziale statunitense.

Si tratta di una soluzione che per le persone condannate ostacola drammaticamente la ripresa di una vita normale e che danneggia soprattutto gli appartenenti alle classi sociali più emarginate. Le statistiche dimostrano che quasi il 70% dei giovani di colore che non hanno concluso gli studi superiori hanno subito una condanna entro i loro primi 30 anni.

Muovendo da tale situazione di fatto, sia a livello federale sia a livello statale e di comunità locale sono state adottate politiche che non consentono in sede di selezione per un posto di lavoro la richiesta di informazioni sulle eventuali condanne penali. Sembrerebbe una buona soluzione anti-discriminatoria e un aiuto effettivo per coloro che intendono recuperare una vita “normale” dopo avere scontato una condanna, soprattutto in un Paese che lega alla posizione lavorativa il godimento di diritti e servizi essenziali.

Citando una ricerca sul campo, l’autore ci dice che il discorso è più complesso e che una misura antidiscriminatoria può trasformarsi una soluzione che accresce i rischi di discriminazione. Il suo argomento è semplice e, insieme, di portata generale. Non sempre i bisogni e le aspettative di una parte possono essere semplicemente inibiti o vietati.

Siccome è nelle cose che un datore di lavoro tenda a preferire persone che non hanno avuto condanne penali, nell’impossibilità di richiedere tale informazione direttamente agli aspiranti lavoratori egli finirà per adottare altri criteri di selezione che in qualche modo rispondano alla sua esigenza. E questo può essere un fattore inatteso di nuova discriminazione.

È quanto ipotizzano gli esiti di una ricerca sul campo. In una realtà in cui le domande di lavoro sono fatte essenzialmente con la trasmissione del proprio curriculum, i ricercatori hanno inviato una serie di domande campione inserendovi elementi che potevano indirizzare il datore di lavoro nel comprendere se l’aspirante fosse bianco oppure di colore. Il risultato è che le domande presentate da aspiranti “probabilmente” bianchi hanno avuto un’attenzione molto maggiore delle altre; un risultato che sembra avere una chiara relazione con le statistiche sopra ricordate.

Se tale ricerca trovasse maggiori conferme, dovremmo concludere che per evitare la discriminazione in danno dei giovani (di colore) effettivamente colpiti da condanna penale si finisce per estenderla a tutte le persone di colore, incluse quelle incensurate.

La conclusione del prof. Mullainathan è semplice: invece di incidere sui sintomi, occorre cercare di incidere sulle cause dei fenomeni e ricordarsi che non è affatto vero che modifiche delle convinzioni e dei comportamenti richiedono tempi biblici. Se in soli 60 anni, grazie all’impegno di associazioni e istituzioni, il favore per i matrimoni inter-razziali è passato dal 4 all’87%, azioni positive e altrettanto impegno possono cambiare in tempo ancor più breve i pregiudizi che accompagnano i giovani con precedenti penali.

L’esempio viene da una ricerca condotta in Pennsylvania, dove campi di lavoro estivi rivolti a giovani a rischio non solo hanno fornito a costoro una prima esperienza lavorativa da spendere nelle ricerche di un lavoro stabile, ma sembrano ridurre le possibilità di commissione di futuri crimini. Sono strade come questa che possono eliminare le ragioni che spingono oggi i datori di lavoro ad adottare condotte discriminatorie.

Non è difficile comprendere come un approccio critico di questo genere possa trovare applicazione nel nostro Paese ai temi che riguardano il ricorso al carcere, le misure alternative e le politiche volte a ridurre i rischi di recidivanza. Il che significa investire in serie ricerche sul campo e avere una reale volontà di sperimentare e misurarsi coi fatti: condizioni su cui abbiamo ancora molta strada da fare dopo i primi segnali incoraggianti.

________________

* Le opinioni qui esposte sono espresse a titolo personale e non impegnano l’Amministrazione.

06/09/2016
Altri articoli di Luigi Marini
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Il muro della vergogna

Un’analisi della prima sentenza del 2023 del Tribunale costituzionale del Perù

17/03/2023
Guerra Inc. Il conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti e gli interessi delle corporation

Il teatro di guerra ucraino è geograficamente lontano dagli Stati Uniti, non così gli interessi di chi dal conflitto in corso trae enormi guadagni. Si tratta dei tre complessi economici che – agevolati da un diritto amico - controllano le scelte politiche statunitensi. Il presente scritto analizza brevemente chi sono, come operano e in che modo quei tre grandi gruppi di potere ottengono vantaggi ai danni dell’umanità intera.

14/04/2022
Sui delitti contro l’eguaglianza

L’accantonamento del disegno di legge Zan impone di riprendere da capo una riflessione sulla qualità della protezione normativa che è necessario introdurre per favorire fra le persone relazioni comprensive delle diversità e avversare i comportamenti discriminatori e violenti

29/12/2021
I delitti contro l'uguaglianza

La discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è contraria al principio di uguaglianza e, soprattutto, al valore della pari dignità sociale che la Costituzione riconosce a tutti. I delitti contro l’uguaglianza rappresentano la negazione di questo valore. Il contributo ripercorre lo sviluppo legislativo e giurisprudenziale che ha portato alla formulazione degli attuali articoli 604 bis e 604 ter c.p. con uno sguardo alla giurisprudenza sovranazionale e, soprattutto, alle modalità secondo cui una specifica categoria di vittime avverte la discriminazione nei propri confronti.

29/09/2021
La condanna di Derek Chauvin per la morte di George Floyd: giustizia è fatta?

L’immunità qualificata riconosciuta per l’uso di una forza eccessiva agli agenti di polizia che non avrebbero potuto essere consapevoli di violare un “precedente chiaramente stabilito” si è trasformata in uno scudo impenetrabile a protezione della polizia per effetto della minuziosissima tecnica del distinguishing che, su indicazione della Corte Suprema federale, i giudici sono tenuti ad applicare per accertare la similitudine del fatto che hanno di fronte con i casi precedenti. In assenza di seri cambiamenti legislativi e giurisprudenziali e nella formazione delle forze dell’ordine un’isolata condanna in controtendenza non basterà a promuovere una effettiva inversione di rotta. 

14/05/2021
Il prosecutor negli Stati Uniti. Un esempio da seguire?

In questo breve scritto mi propongo di sfatare alcuni luoghi comuni sul processo penale negli Stati Uniti, sulla sua pretesa vocazione garantista e sulla fallace ma radicata idea che esempi tratti da oltre atlantico possano risultare utili nella soluzione di alcuni dei - certamente seri - problemi nostrani. Non ho alcuna pretesa sistematica e sono del tutto conscio della enorme difficoltà di qualsiasi comparazione giuridica tra un sistema di common law come quello statunitense ed un sistema di civil law come il nostro: mi limiterò perciò a qualche spunto di riflessione su alcune questioni inerenti alla collocazione istituzionale ed alle funzioni del prosecutor americano, tratte da dibattiti in corso in quel Paese.

11/03/2021