Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Le manifestazioni usuali del fascismo tra leggi “Scelba” e “Mancino”

di Francesco Spaccasassi
già presidente di sezione del tribunale di Padova

La legge c.d. Scelba che fa divieto sia dell’apologia che di manifestazioni usuali del partito fascista è in gran parte ineffettiva poiché è di estrema difficoltà fornire la prova del pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista, requisito quest’ultimo richiesto dalle due sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958. Si registra sempre più un orientamento giurisprudenziale che per le manifestazioni usuali (quali il saluto romano e la chiamata del presente) ritiene applicabile, ove difetti o non è provato il pericolo di riorganizzazione, la legge c.d. Mancino. Significative due recenti sentenze della Cassazione: l’una, Cassazione n. 11576 del 2021, che ha reso ulteriormente evidente come il requisito del pericolo concreto sia così indefinito e sfuggente per cui è stata esclusa l’apologia anche nel caso della realizzazione di un mausoleo dedicato ad una figura di spicco del regime fascista come il generale Graziani; l’altra, Cassazione n. 3806 del 2022, che in base al principio di specialità ha ritenuto applicabile, per le manifestazioni usuali, la legge c.d. Mancino e per il rigore e l’ampiezza della motivazione può costituire un punto di riferimento per la futura giurisprudenza di merito e di legittimità.

 

photo credits: Wall Street Journal

07/04/2022
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