La collegialità della composizione del GIP, investito della richiesta di una misura cautelare, non è sinonimo di maggior garanzia. Anzi, creerebbe maggiori problemi.
Ricordiamolo: la Legge n.114/2024 (c.d. “Riforma Nordio”) ha modificato l’art. 328 c.p.p. inserendo il comma 1 quinquies, nel quale si stabilisce la collegialità del GIP chiamato ad applicare la misura cautelare custodiale in carcere, disponendo l’entrata in vigore decorsi due anni (quindi 25 agosto 2026, di recente prorogata a fine febbraio 2027), quando, secondo il legislatore, si sarebbe verificato un incremento del ruolo organico della magistratura.
Tralasciando la scelta del tutto singolare di introdurre una nuova legge ma posticipandone l’entrata in vigore in attesa di tempi migliori, sono diverse le obiezioni che possono e devono esser mosse a questa modifica che avrà un impatto devastante in ogni Tribunale d’Italia.
Il primo aspetto, il più evidente: l’incremento di organico della magistratura, tale da sopportare la presenza in ogni ufficio di un numero doverosamente superiore a tre GIP, onde evitare incompatibilità, non c’è stato e difficilmente arriverà entro febbraio 2027. La soluzione non potrà che essere l’applicazione di Giudici di sezione civile, sempre per evitare future incompatibilità, o l’interpretazione del nuovo comma 1 quinquies in termini di distretto di Corte d’Appello. Questa seconda ipotesi certamente garantirebbe l’assenza di situazioni di incompatibilità, ma rischierebbe in concreto di creare un collegio, ad esclusione del componente del Tribunale di sede, composto da Giudici aventi la mera funzione di “fare numero”.
La soluzione quindi sarà, in alternativa, la paralisi delle sezioni GIP/GUP o il ricorso ad “esterni”, quest’ultima con la conseguenza che avremo solamente collegi in senso “formale”.
Altro aspetto, questa volta di coerenza giuridica. Se da una parte il legislatore introduce questa importante novità, del tutto estranea al nostro codice di rito in materia cautelare (ad esclusione ovviamente del riesame e dell’appello cautelare), al fine di aumentare le garanzie per il cautelato in quanto tre Giudici sarebbero più affidabili di uno, allora non si comprende come, a distanza di poco più di un anno dall’approvazione di questa modifica (Legge n. 181/2025, legge sul femminicidio), lo stesso legislatore abbia aumentato ulteriormente il numero di reati di competenza monocratica, prevedendo che il reato di maltrattamenti aggravati nelle forme del secondo e quinto comma, quindi di un delitto particolarmente grave ed odioso, spesso l’anticamera del femminicidio, sia attribuito, in sede di dibattimento, non più ad un collegio bensì ad un Giudice monocratico.
È evidente la singolarità di queste scelte: da un lato servono tre Giudici per decidere su una misura cautelare ma ne basta solamente uno per entrare nel merito e decidere le sorti dell’imputato.
Ultimo aspetto: l’impatto che un’ordinanza collegiale potrà avere nel corso del processo. Se seguiamo la logica del legislatore, un’ordinanza firmata da tre GIP sarebbe sicuramente più valida (quindi sostanzialmente immune da censure) rispetto ad una “monocratica”; quindi, sempre seguendo quella logica, siffatta tipologia di ordinanza avrebbe un peso non indifferente nel corso dell’intero procedimento, generando un giudicato cautelare particolarmente robusto. Ovvio che così non sarà e che qualsiasi ordinanza, a prescindere da quanti GIP l’abbiano firmata, non sarà mai la sentenza, ma ciò è utile per rendere l’idea dell’incoerenza del legislatore, che nell’idea di irrobustire (inutilmente) una decisione allo stato degli atti, rischierebbe di anticipare o condizionare la decisione di merito.
In conclusione, a parere di chi scrive, la soluzione ottimale sarebbe abrogare il comma 1 quinquies e risolvere i veri problemi della giustizia italiana, soprattutto (a costo di ribadirlo infinite volte) la gravissima carenza di organico del personale amministrativo in ogni Procura e Tribunale.