1. Una riforma generale dentro la risposta ai disordini
Il 20 ottobre 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. Tra le misure illustrate dal Governo compare la presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per i minori ultraquattordicenni.[1] È una scelta che merita attenzione anzitutto per il rapporto tra l’evento al quale risponde e l’ampiezza della trasformazione che introduce.
I disordini richiedono l’accertamento delle responsabilità di chi ha commesso violenze, la protezione delle persone esposte al pericolo e la tutela di chi ha subito danni. La decisione di modificare il criterio con cui si accerta l’imputabilità degli adolescenti riguarda però un piano ulteriore. Investe una condizione della responsabilità penale destinata a operare in procedimenti molto diversi da quelli che hanno occasionato l’intervento.
La proposta non nasce nelle ore successive agli scontri. Era già contenuta nel disegno di legge C. 3080, presentato il 5 agosto 2026 e all’esame della Commissione Giustizia della Camera. Il 7 ottobre si erano svolte audizioni di magistrati, rappresentanti dell’avvocatura e del Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi.[2] La successione degli eventi consente allora di formulare una domanda precisa: quali ragioni rendono necessario anticipare attraverso un decreto una riforma generale sulla quale il Parlamento stava svolgendo un’attività conoscitiva?
L’esistenza di una proposta precedente non esclude, da sola, la sopravvenienza di ragioni di necessità e urgenza. Richiede tuttavia che quelle ragioni siano esplicitate in rapporto alla singola misura. L’allarme suscitato da fatti gravi non dimostra automaticamente l’insufficienza degli strumenti disponibili, né spiega perché la risposta debba comprendere una diversa disciplina dell’imputabilità. La verifica richiesta dall’articolo 77 della Costituzione impone di misurare questo nesso, senza assumere che l’urgenza di intervenire sul terreno dell’ordine pubblico si trasferisca integralmente a ogni scelta di politica criminale.
In questo passaggio si riconosce un problema che supera la valutazione di una singola disposizione. La cronaca può rendere evidente una lacuna normativa, ma può anche offrire l’occasione per accelerare scelte già definite, sottraendole al tempo dell’approfondimento ordinario. Il confronto parlamentare prosegue nella conversione; si svolge però entro un termine costituzionalmente ristretto e, dopo l’entrata in vigore, su una disciplina che produce già effetti. Questa differenza pesa quando a essere modificati sono i presupposti della responsabilità di una persona minorenne.
2. La maturità e la gravità del fatto
Nel contributo dedicato alla presunzione di maturità già pubblicato su questa Rivista si era osservato come le regole sull’imputabilità esprimano un’idea dell’adolescenza, oltre a disciplinare un accertamento.[3] Il nuovo intervento aggiunge un elemento: quella diversa rappresentazione viene assunta all’interno della risposta ai disordini, dove la richiesta di decisioni immediate può rendere meno visibile la necessità di distinguere le singole posizioni.
Tra i quattordici e i diciotto anni l’ordinamento già consente di affermare la responsabilità penale. Il punto controverso riguarda il modo in cui si verifica la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La gravità della condotta, per quanto rilevante nel giudizio complessivo, non può sostituire l’accertamento di tale capacità. Un comportamento particolarmente allarmante non costituisce di per sé la prova di una maggiore maturità di chi lo ha tenuto.
La sentenza n. 2 del 2022 della Corte costituzionale, nel ricostruire le garanzie del processo minorile, richiama espressamente la valutazione dell’imputabilità calibrata sulla situazione esistenziale dell’adolescente. La pronuncia riguarda una questione diversa dalla riforma oggi discussa e non può essere presentata come un giudizio anticipato sulla sua legittimità. Offre però un riferimento importante per valutarne la coerenza con il sistema di tutela nel quale la stessa Corte colloca l’accertamento individualizzato.[4]
Anche le memorie depositate da ANM e Unione delle Camere penali nell’esame delle proposte sull’imputabilità richiamano, da prospettive professionali differenti, la centralità di questa conoscenza.[5] La possibilità di superare una presunzione relativa conserva uno spazio di accertamento, ma non rende irrilevante la scelta di ciò che viene considerato ordinariamente acquisito. Occorre chiedersi quali elementi saranno necessari per attivare l’approfondimento, chi potrà farli emergere e come il giudice dovrà trattare una situazione rimasta incerta.
Il problema diventa particolarmente concreto nelle condotte collettive. La ricostruzione del ruolo del singolo, della sua autonomia rispetto al gruppo e del significato attribuito all’azione richiede attenzione alle differenze tra gli adolescenti. Questi elementi non dimostrano automaticamente un’incapacità, così come l’influenza dei coetanei non esclude la responsabilità. Indicano ciò che il giudizio deve poter conoscere per evitare che una rappresentazione generale dell’evento diventi il criterio implicito di valutazione di ciascun partecipante.
In questa prospettiva, l’accertamento individualizzato serve anche a distinguere responsabilità che il racconto pubblico tende a riunire. L’etichetta di gruppo rende immediatamente riconoscibile una scena; il procedimento deve ricostruire chi abbia fatto cosa e in quali condizioni personali. La richiesta di rapidità non può dispensare da questo lavoro.
3. La manifestazione come contesto del reato
Secondo il comunicato governativo, il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni richiede condotte offensive, un gruppo organizzato e un concreto pericolo per l’incolumità.[1] Questa indicazione impedisce di descrivere il provvedimento come se incriminasse la semplice presenza in un corteo. Sposta piuttosto l’analisi sulla definizione del contributo individuale e sulla necessità della nuova fattispecie.
Il giudizio sulla nuova fattispecie dipende dal rapporto tra la partecipazione al gruppo e l’esecuzione delle condotte, dalla prova dell’organizzazione e dalla consapevolezza richiesta al singolo. Sono questioni decisive perché la dimensione collettiva di un fatto può concorrere a definirne la pericolosità, ma non consente di attribuire a una persona tutto ciò che avviene intorno a lei. Il principio di personalità della responsabilità penale resta il riferimento anche quando l’evento assume una forte evidenza mediatica.
Va inoltre verificato il rapporto con le incriminazioni già disponibili. La distruzione di beni e le aggressioni alle persone appartengono già all’area delle condotte penalmente rilevanti. Una nuova fattispecie può rispondere a esigenze specifiche, ma il suo valore aggiunto deve essere argomentato: occorre individuare la lacuna di tutela, discutere la proporzione del trattamento e valutare le sovrapposizioni. Il nome di un nuovo reato rende riconoscibile la risposta del legislatore; da solo non ne dimostra la necessità.
La collocazione delle violenze in una manifestazione apre anche una questione sul diritto di riunione. L’articolo 17 della Costituzione protegge le riunioni pacifiche e senz’armi e consente di vietare quelle in luogo pubblico per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Questa disciplina richiede che la repressione delle condotte illecite rimanga capace di distinguere chi le compie da chi esercita il proprio diritto.
Il comportamento violento di alcuni partecipanti non può diventare il criterio con cui leggere l’intera manifestazione. Tanto meno può esaurire il giudizio sulle rivendicazioni espresse da chi vi ha preso parte. La valutazione penale degli atti e la valutazione politica delle richieste seguono percorsi diversi: il riconoscimento di un reato non decide se una domanda sociale sia fondata, così come la fondatezza di una domanda non autorizza la violenza.
4. Il controllo prima della commissione del reato
Sul versante preventivo, il Governo illustra l’estensione dell’accompagnamento e trattenimento di polizia, fino a dodici ore, ai luoghi con consistente afflusso di persone, anche per i minorenni.[1] Il confronto con il decreto-legge n. 23 del 2026 è essenziale: il dossier della Camera sulla sua conversione menzionava già tutele specifiche per i minori accompagnati negli uffici di polizia.[6] La novità va dunque ricostruita attraverso le modifiche effettive ai presupposti e all’ambito applicativo.
La distinzione terminologica ha conseguenze sostanziali. L’arresto in flagranza differita si riferisce a un fatto già commesso e risponde a una logica diversa da quella del trattenimento fondato sulla previsione di condotte pericolose. Riunire questi strumenti sotto il richiamo alla fermezza della risposta pubblica rischia di oscurare le differenti giustificazioni e garanzie che ciascuno richiede.
Per la misura preventiva il riferimento è l’articolo 13 della Costituzione. La qualificazione amministrativa o preventiva non elimina il problema della restrizione della libertà personale. Occorre verificare la tassatività dei casi, la consistenza degli elementi di fatto, la motivazione e l’effettività del controllo dell’autorità giudiziaria. La durata massima limita il potere, ma non ne dimostra da sola la proporzione nel caso concreto.
Il passaggio dal contesto di una manifestazione a luoghi caratterizzati da forte afflusso di persone merita attenzione anche per la varietà delle situazioni che può ricomprendere. Quanto più si amplia l’ambito del controllo, tanto più diventa necessario impedire che la valutazione della pericolosità sia sostituita da indicatori generici di appartenenza, dall’aspetto o dalla frequentazione di un luogo. Sono rischi applicativi da prevenire attraverso garanzie verificabili, senza attribuire alla disposizione contenuti discriminatori che devono essere dimostrati.
Per un adolescente, inoltre, l’incontro con la polizia può rappresentare un’esperienza significativa anche quando non sfocia in un procedimento. La possibilità di comprendere quanto sta accadendo, la comunicazione con la famiglia e l’assistenza effettivamente accessibile vanno considerate nella concretezza dell’intervento. La funzione preventiva deve poter essere valutata anche rispetto agli effetti prodotti sulla persona sottoposta alla misura.
5. La responsabilità delle famiglie e quella delle istituzioni
Il comunicato prevede sanzioni amministrative per chi esercita la responsabilità genitoriale, con prova liberatoria, e procedure più rapide per ottenere il risarcimento dei danni.[1] La tutela dei danneggiati e il sostegno alla funzione educativa dei genitori costituiscono tuttavia obiettivi diversi, che richiedono strumenti e verifiche distinti.
Chi subisce la distruzione della propria attività o il danneggiamento di un bene ha diritto a una tutela effettiva. Le procedure rivolte a garantirla vanno esaminate per i loro presupposti e per le possibilità di contestazione, senza confondere l’esigenza di risarcire con quella di sanzionare. Sul piano educativo, invece, l’aumento del costo imposto alla famiglia non dimostra di per sé un aumento della sua capacità di incidere sui comportamenti dell’adolescente.
La prova di non aver potuto impedire il fatto richiede poi di confrontarsi con il significato concreto della responsabilità genitoriale. La relazione educativa con un adolescente comprende un progressivo riconoscimento di autonomia. Non attribuisce ai genitori la disponibilità di ogni scelta del figlio, né coincide con una sorveglianza continua. La valutazione delle loro condotte deve poter distinguere l’omissione colpevole dai limiti che appartengono alla relazione con una persona in crescita.
Anche la condizione economica entra in questa riflessione. Una medesima sanzione può incidere in modo molto diverso sulle risorse di due famiglie. Si tratta di un effetto da considerare nel giudizio di proporzione, insieme alla possibilità che l’esborso riduca proprio le risorse necessarie ad affrontare una situazione educativa difficile. La responsabilizzazione va valutata per ciò che rende possibile, oltre che per ciò che pretende.
Lo stesso criterio deve valere per le istituzioni. Se alla famiglia viene chiesto di prevenire comportamenti complessi, la disponibilità di sostegni e servizi entra nella valutazione della risposta pubblica. Ricostruire questa disponibilità significa chiedersi a chi possa rivolgersi un genitore, con quali tempi e con quale continuità di intervento, prima che la difficoltà acquisti rilevanza penale.
6. L’ascolto politico e la responsabilità di governare
È su questo terreno che la discussione del decreto incontra la questione del conflitto sociale. La repressione delle violenze risponde a un compito preciso dello Stato. Comprendere le istanze espresse nelle proteste ne costituisce un altro, che resta aperto anche quando all’interno o in prossimità di quelle proteste vengono commessi reati.
Non è possibile attribuire un significato politico unitario a tutti i comportamenti avvenuti nelle piazze. Le rivendicazioni organizzate, gli atti di violenza e le condotte opportunistiche richiedono ricostruzioni distinte. Sarebbe altrettanto improprio assumere che l’emersione delle seconde cancelli le prime. Una politica capace di distinguere non chiede alle indagini penali di stabilire quali domande sociali meritino interlocuzione.
L’ascolto non comporta l’accoglimento di ogni richiesta e non esclude decisioni impopolari. Richiede però che le istituzioni rendano riconoscibile il confronto: quali questioni vengono poste, chi viene interpellato, quali risposte sono offerte e per quali ragioni alcune richieste vengono respinte. La partecipazione democratica si misura anche sulla possibilità di discutere decisioni che incidono sulle prospettive di chi dispone di minori strumenti per orientarle.
L’assenza di misure sociali in un decreto penale non dimostra l’inesistenza di qualsiasi politica educativa. Il giudizio richiede un esame più ampio delle risorse, degli interventi e dei risultati. Resta però necessario interrogare la diversa concretezza delle risposte: un nuovo potere di controllo modifica immediatamente ciò che può essere fatto a una persona; l’annuncio di un’attenzione al disagio acquista consistenza soltanto quando diventa un servizio accessibile, un’opportunità o un’interlocuzione effettiva.
Si apre qui un problema di responsabilità politica. Per chi governa, condannare una condotta illecita non esaurisce il dovere di valutare gli effetti delle proprie scelte sulle condizioni sociali in cui essa si colloca. Nessun rapporto causale automatico può essere stabilito tra una decisione pubblica e il reato di un adolescente. Ma l’assenza di quel nesso diretto non rende le politiche abitative, scolastiche o del lavoro estranee alla possibilità di costruire percorsi di autonomia e appartenenza.
Anche la prevenzione dovrebbe essere sottoposta a un giudizio esigente. L’approvazione di un nuovo reato è un fatto immediatamente comunicabile; la riduzione delle condotte violente è un risultato da verificare. Tra i due passaggi occorrono una spiegazione del meccanismo atteso, un confronto con gli strumenti precedenti e una valutazione degli effetti. Se alla politica educativa si chiedono risultati, la stessa richiesta deve riguardare la politica criminale.
Il rischio che il decreto rende opportuno discutere è una progressiva concentrazione della responsabilità sui ragazzi e sulle loro famiglie, accompagnata da un minore esame delle condizioni entro cui le istituzioni chiedono loro di scegliere. La responsabilità personale conserva tutto il proprio significato quando viene accertata. La responsabilità pubblica deve invece essere esercitata anche prima che esista un reato da perseguire.
La società adulta dispone del potere di fissare le regole, di distribuire le risorse e di definire gli spazi nei quali una generazione può prendere parola. Alla classe politica e al Governo spetta rispondere dell’uso di quel potere. Se la richiesta di sicurezza diventa il momento nel quale gli adolescenti acquistano maggiore visibilità, occorre chiedersi quale interlocuzione sia stata loro offerta prima e quale prospettiva venga costruita dopo. La risposta dello Stato resta incompleta finché sa indicare con precisione le conseguenze di una condotta e lascia indeterminate le condizioni di un futuro possibile.
Note e riferimenti
[1] Presidenza del Consiglio dei ministri, Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 193, 20 ottobre 2026, sezione Sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. L’analisi riguarda i contenuti illustrati nel comunicato e non sostituisce il commento al testo normativo pubblicato. Testo istituzionale: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-193/32884. Riproduzione integrale consultata: Agenzia giornalistica Opinione, 21 ottobre 2026, https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/opinionews/presidenza-consiglio-ministri-palazzo-chigi-sicurezza-pubblica-e-criminalita-minorile-bagnoregio-capitale-dellarte-contemporanea-2028/
[2] Camera dei deputati, XIX legislatura, disegno di legge C. 3080, Modifiche in materia di imputabilità del minore, presentato il 5 agosto 2026. Scheda dell’iter, audizioni e documenti acquisiti: https://www.camera.it/leg19/126?idDocumento=3080&leg=19.
[3] M. Scaffidi Runchella, La presunzione di maturità. Quando cambia l’idea di adolescente nel processo penale minorile, in Questione giustizia, 24 settembre 2026, https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-presunzione-di-maturita-quando-cambia-l-idea-di-adolescente-nel-processo-penale-minorile.
[4] Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2022, n. 2, Considerato in diritto, punto 3.1. La pronuncia verte sull’art. 670 c.p.p. e sulla possibilità di rilevare in sede esecutiva la violazione della competenza del giudice minorile. Il richiamo nel testo riguarda la ricostruzione delle garanzie minorili, non un giudizio sulla riforma del 2026. Testo: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2022/2; copia integrale consultata: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/01/14/sen2-2022.pdf.
[5] Associazione Nazionale Magistrati, Parere sui ddl C. 2720 e C. 3080, e Unione delle Camere penali italiane, memoria nell’ambito dell’esame dei progetti di legge in materia di imputabilità del minore, documenti acquisiti dalla II Commissione della Camera e collegati alle audizioni del 7 ottobre 2026. Entrambe le memorie sono disponibili nella scheda dell’iter citata alla nota 2 e riguardano i disegni di legge, non il decreto approvato il 20 ottobre.
[6] Camera dei deputati, Servizio Studi, D.L. 23/2026 — Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, 24 aprile 2026, sintesi dell’articolo 7, con richiamo alla disciplina dell’accompagnamento del minore di diciotto anni introdotta durante l’esame del Senato: https://temi.camera.it/leg19/temi/d-l-23-2026-disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-di-attivit-di-indagine-dell-autorit-giudiziaria-in-presenza-di-cause-di-giustificazione-di-funzionalit-delle-forze-di-polizia-e-del