Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

Il riparto di giurisdizione in tema di immigrazione

di Giovanni Tulumello
Vice-Presidente dell’ Association of the European Administrative Judges
Perdurante fondatezza del criterio di riparto della giurisdizione e scelte del legislatore per garantire effettività della tutela
Il riparto di giurisdizione in tema di immigrazione

La recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione, 17 giugno 2013, n. 15115, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario (onorario) in materia di respingimenti cc.dd. differiti degli stranieri, si inserisce nel solco di un consolidato orientamento del giudice del riparto (si veda anche l’ordinanza 9 settembre 2009, n. 19393), criticato dalla dottrina (E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, XI ed., Milano, 2009, p. 322; R. Chieppa, Quale giudice per gli immigrati? Questioni di giurisdizione e competenza, in AA.VV., Frontiere dell’immigrazione o migrazione delle frontiere?, atti del Convegno di Trento, 25-26 novembre 2011, pp. 171 e ss.) e smentito da alcune sentenze della Corte costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 140/2007), secondo il quale i diritti costituzionalmente tutelati non sarebbero degradabili a interessi legittimi.

Da questa premessa scaturisce l'inevitabile conclusione del sillogismo giudiziario, per cui della loro tutela potrebbe occuparsi solo il giudice dei diritti e non anche il giudice degli interessi (ammesso che il giudice amministrativo, dopo la Costituzione del 1946 e dopo le riforme succedutesi negli anni, fino al codice del processo amministrativo, sia ancora – soltanto - il giudice degli interessi e dell'attività discrezionale).

Per effetto di questa regola di riparto la realtà italiana è unica ed isolata in Europa: dove i provvedimenti in materia di respingimenti vengono sindacati, in tempi brevissimi (con udienze all'interno dei centri di trattenimento), dai giudici amministrativi (sull’esperienza francese, si veda la documentata indagine di B. Even,Les mutations du contentieux administratif des étrangers,  in Défendre la cause des étrangers en justice, Dalloz, 2009).

Si pensi, ad esempio, al tema del ricongiungimento familiare: materia in cuil’atteggiamento dei giudici amministrativi francesi è stato quello di applicare l’art. 8 della C.E.D.U. come diretto parametro di legittimità degli atti amministrativi (in argomento si rinvia a G. Tulumello, L’immigrazione nei principali ordinamenti europei, in AA.VV., Frontiere dell’immigrazione o migrazione delle frontiere?, cit., pp. 241 e ss.).

L'Association of the European Administrative Judges ha un gruppo di lavoro permanente on asylum and immigration (http://www.aeaj.org/spip.php?rubrique45), che opera in cooperazione con gli stakeholders e con le principali istituzioni europee che si occupano della materia, nel cui ambito i magistrati italiani partecipano come spettatori, costretti come sono a spiegare ai loro increduli omologhi europei le ragioni di questa non proprio perspicua regola di riparto che impedisce loro di occuparsi della materia.

Il problema, almeno dal punto di vista del giurista, consta di due profili diversi che non vanno sovrapposti, pena una scarsa chiarezza (ed utilità) dell'analisi.

Il primo è quello della fondatezza o meno dell'attuale - e risalente - criterio di riparto stabilito dalle SS.UU.

E’ lecito nutrire forti perplessità sulla sua premessa maggiore (la "degradazione" ad interesse legittimo del diritto dello straniero), e sui suoi esiti: che il giudice del potere ha, rispetto ad un potere che si assume illegittimamente esercitato, poteri molto più incisivi (e offra conseguentemente tecniche di tutela molto più effettive), del giudice ordinario (peraltro, onorario e non professionale).

Non è un caso se nel resto d'Europa si è scelta questa strada.

La base dogmatica di questo orientamento poggia su di un diritto amministrativo che non esiste più - nella teoria generale, e nel diritto positivo - da diversi decenni (la stessa terminologia ne è sintomatica).

Come si è già avuto modo di osservare “ciò che maggiormente sfugge in questo tipo di affermazioni assolutiste” è il fatto che “nello Stato sociale la vuota enunciazione costituzionale o convenzionale del diritto è priva di contenuto se non è riempita dalla prestazione corrispondente, che deve essere resa dall’amministrazione: il potere conformativo, in altre parole, correlato alla funzione di regolazione (volta a ricercare una compatibilità nel potenziale conflitto fra le tante attività oggetto di tutela anche costituzionale e convenzionale), riempie di contenuto un catalogo di diritti dal contenuto altrimenti puramente simbolico” (G. Tulumello, Tutela dei diritti fondamentali o fondamentalismo nella tutela dei diritti?, in giustamm.it).

​Finché si continuerà a ragionare in termini di incompatibilità logica, assoluta, fra esercizio di un potere autoritativo e titolarità di un diritto soggettivo (espressamente smentita, com’è noto dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale), l'interariflessione non riuscirà ad affrancarsi da un condizionamento (questo sì, ideologico) inutilmente fuorviante. 

Vero è, piuttosto, che lo scrutinio della legittimità dell’atto incidente sui diritti dello straniero presuppone “una valutazione della conformità al - non sempre univoco – parametro normativo dell’esercizio della funzione, più che la fideistica affermazione di un diritto in quanto tale, che è riduttivo e miope cogliere nella sua attribuzione meramente formale, laddove esso assume rilevanza – ed effettività - proprio in funzione della esatta ricognizione dei limiti della sua conformazione ad opera della pubblica autorità” (G. Tulumello, Sicurezza sociale e libertà individuali nell’area del Mediterraneo: fenomenologia del potere amministrativo, fisionomia del suo giudice e condizionamenti identitari, in giustamm.it).

Le Sezioni Unite, con il richiamo - con tipica argomentazione “orizzontale” -alla sentenza  23 febbraio 2012 della Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo (Hirsi Jamaa e altri c. Italia), che aveva affermato che “le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il ricorso, da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi derivanti da convenzioni”, mostrano di confondere le implicazioni sostanziali della disciplina dei diritti degli immigrati, con le conseguenze processuali della loro tutela nei confronti dei provvedimenti autoritativi che ne regolano e ne limitano l’esercizio.

La seconda dimensione del problema è di politica giudiziaria, in relazione alle scelte più efficienti per garantire l'effettività della tutela: e riguarda, evidentemente, anche l'articolazione territoriale della giurisdizione, la sua vicinanza fisica ai giustziabili (il che costituirebbe un argomento a favore della scelta del giudice di pace).

Qui la scelta, il bilanciamento fra i diversi vantaggi e svantaggi, spetta evidentemente al potere legislativo e non a quello giudiziario: è una scelta eminentemente politica che la giurisdizione non può arrogarsi in sede di riparto.

Il contenzioso in materia di immigrazione e di respingimenti è già difficile di suo, per chi sbarca in un paese straniero dopo una traversata in mare, e con una conoscenza veramente scarsa non dico del diritto e dei diritti, ma perfino della lingua di quel paese.

Andare a complicare la vita di queste persone con il nostro bizantino sistema di riparto, che le rimbalza da un giudice all'altro (magari passando per le Sezioni Unite), non mi pare francamente, parlando di tutela dei diritti, l'accoglienza migliore.

LEGGI ANCHE: Ci sarà un giudice che decida in materia di respingimenti degli immigrati irregolari? di F.Vassallo Paleologo

 
23/07/2013
Altri articoli di Giovanni Tulumello
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Lo stato dell’arte della giurisprudenza di legittimità sui trattenimenti

L’articolo fornisce la rassegna dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di trattenimento, al fine di rappresentare il contesto interpretativo nel quale il decreto Cutro (d.l. n. 20/2023) si viene ad inserire e con cui le nuove norme si dovranno confrontare. 
Il video integrale del seminario Le novità normative del d.l. n. 20/2023 è disponibile sul canale YouTube di Magistratura democratica all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iEnzotKRCe0      

19/07/2024
Il trattenimento negli hotspot

Pubblichiamo il terzo contributo del seminario svoltosi in Cassazione il 20 marzo 2024 intitolato Le novità normative del d.l. n. 20/2023, sul tema del trattenimento amministrativo nelle procedure di frontiera. 
Il video integrale dell'evento è disponibile sul canale YouTube di Magistratura democratica all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iEnzotKRCe0    

18/07/2024
La protezione nazionale post dl 20/2023

Pubblichiamo il secondo dei contributi del seminario svoltosi in Cassazione il 20 marzo 2024 intitolato Le novità normative del d.l. n. 20/2023, anch’esso incentrato sul tema dell’abrogazione parziale dell’art. 19 co.1.1 d.lgs. n. 286 del 1998.
Il video integrale dell'evento è disponibile sul canale YouTube di Magistratura democratica all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iEnzotKRCe0   

17/07/2024
La protezione nazionale post D.L. 20/2023, con particolare riguardo alla vita privata e alla vita familiare

Questione giustizia pubblica i testi di alcuni dei contributi dei partecipanti al seminario svoltosi in Cassazione il 20 marzo 2024 intitolato Le novità normative del d.l. n. 20/2023. Trattenimenti, procedure accelerate, domande reiterate, protezione nazionale, particolarmente attuali alla luce delle prime esperienze giurisprudenziali. Il presente articolo, di Paolo Morozzo della Rocca, e quello successivo, di Elena Masetti, esplorano il tema dell’abrogazione parziale dell’art. 19 c.1.1 d.lgs n. 286 del 1998. 
Il video integrale dell'evento è disponibile sul canale YouTube di Magistratura democratica all'indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=iEnzotKRCe0  

16/07/2024
Sulla disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice civile. Il “caso” del c.d. Decreto Paesi sicuri

Il fermento determinato dai limiti alla sindacabilità, da parte del giudice civile, del c.d. Decreto Paesi sicuri, nell’ambito delle azioni di riconoscimento del diritto di asilo, pone all’attenzione un tema antico e al contempo modernissimo, quello del potere di disapplicazione dell’atto amministrativo. Lo scritto si propone di evidenziare alcune incongruenze nella interpretazione dei limiti dell’esercizio di questo potere, dettati per lo più dal timore di travalicare i confini della giurisdizione ordinaria, e di suggerire una possibile soluzione interpretativa.

12/07/2024
Il caso del Belgio: la non esecuzione delle sentenze in materia di asilo da parte dello Stato

In Belgio, dal 2020, autorità statali come l'Agenzia federale per l'accoglienza dei richiedenti asilo e il Segretariato di Stato per l'asilo e l’immigrazione non hanno dato esecuzione a migliaia di decisioni giudiziarie che imponevano loro di fornire assistenza materiale ai richiedenti asilo e ai rifugiati in attesa dell’esame della loro domanda. Investita della questione, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha evidenziato la carenza sistemica delle autorità belghe nel non dare esecuzione a tali sentenze volte a proteggere la dignità umana. Il caso del Belgio mostra come una crisi dell'accoglienza possa rapidamente aprire la strada a una crisi dello Stato di diritto.

28/06/2024
Per la libertà di movimento

Le migrazioni creano conflitto perché sovvertono l’ordine dei privilegi di “razza”, di genere e di classe sostenuti dalla matrice coloniale dei confini, con il loro portato di morte. La libertà di movimento, all’interno e oltre l’Europa, è una prospettiva politica necessaria perché libertà e democrazia non siano il privilegio di una parte guadagnato al prezzo di migliaia di vite. L’abrogazione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, l’abolizione della detenzione amministrativa e il riconoscimento della cittadinanza a chi nasce o cresce in Europa sono tre proposte concrete per la libertà di movimento, e per il futuro dell’Europa.

27/06/2024
I fenomeni migratori, oltre gli stereotipi e le rappresentazioni ansiogene

Per parlare di “immigrati”, bisogna anzitutto definire chi siano gli esseri umani a cui attribuiamo questa etichetta. Cercherò in questo contributo anzitutto di introdurre e discutere questo concetto, meno evidente e scontato di quanto potrebbe sembrare. Vedremo come la figura dell’immigrato mette insieme nazionalità straniera e povertà almeno presunta. Tenterò poi di dare un quadro informativo sull’immigrazione in Italia, allo scopo di collocare la questione dell’asilo in una prospettiva adeguata. Discuterò del rapporto tra migrazioni e povertà e dell’idea della promozione dello sviluppo come alternativa all’emigrazione. Tratterò infine delle politiche migratorie del Governo Meloni. Filo conduttore del testo sarà una domanda cruciale: siamo davvero sotto una pressione migratoria sempre più massiccia e secondo alcuni insostenibile? Siamo, insomma, sottoposti a un’invasione? 

26/06/2024