Il presente contributo costituisce anticipazione del fascicolo 4/2022 di Questione Giustizia trimestrale, di prossima pubblicazione, dedicato al diritto femminile
Genere e diritto penale. Il crimine d’odio misogino *
Il contributo tratta del rapporto fra genere e diritto penale, assumendo la misoginia, fondata sull’odio verso le donne, quale motivo che sta alla base della violenza di genere nella sua specifica – e prioritaria – manifestazione di violenza maschile contro vittime femminili. Ripercorso il processo di affermazione del concetto di genere nelle discipline criminologiche e penalistiche, nonché nello scenario internazionale, il saggio tematizza altresì il femminicidio, affrontando il problema della possibile valorizzazione del motivo d’odio misogino nell’ambito della legislazione penale, sotto forma di gender hate crime, anche alla luce del dato vittimologico.
La sottomissione nei casi di molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro rappresenta condizione di soggezione strutturale che riduce in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima. L’eventuale manifestazione del consenso, anche quando espressa, non può ritenersi valida né idonea a scriminare le condotte o gli atti molesti, in quanto frutto di una volontà compressa dal rapporto di dominio. Alla luce dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità, gli atti e i patti formatisi in tale condizione devono considerarsi nulli, alla luce della presenza degli indici oggettivi della sottomissione (contesto molesto, vulnerabilità personale e contrattuale, compressione decisionale, condotte adattive). La sottomissione può rappresentare anche un fattore di rischio organizzativo, rilevante anche nella valutazione prevenzionistica e nei Modelli 231.
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, pubblichiamo il testo dell’Audizione alla Commissione giustizia della Camera dei Deputati sul disegno di legge AC n. 1693 Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso di Paola Di Nicola Travaglini e di Francesco Menditto. La riforma, approvata all’unanimità dalla Camera, in attesa del varo definitivo da parte del Senato, ha il merito di formalizzare il punto di approdo della giurisprudenza, soprattutto di legittimità, per cui deve riconoscersi violenza sessuale in ogni caso in cui non sia stato manifestato il chiaro, inequivoco, e permanente consenso al rapporto. Non si tratta solo di una modifica formale, ma della diversa attenzione rivolta non più a chi subisce, ma piuttosto a chi aggredisce: non sarà più la vittima a dover provare di avere reagito, ma il colpevole a dover dimostrare che l’atto era liberamente voluto da entrambi. Un rovesciamento di prospettiva che rappresenta un notevole passo avanti nella difesa delle vittime di violenza.
La presente relazione scritta costituisce la versione estesa della relazione tenuta dal dott. Fabrizio Filice (giudice del Tribunale di Milano) alla Commissione Giustizia, il 14 ottobre 2025, la quale segue e aggiorna la relazione già tenuta alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, il 24 aprile 2025, sulla precedente versione del disegno di legge (1433), successivamente modificato (nel 2528) e approvato dal Senato il 23 luglio 2025.
Brevi riflessioni a Tribunale Torino sez. III n. 2356 del 4 giugno 2025
Per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne