Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

La tenuta dei registri informatici e i risvolti sulla statistica del lavoro dei magistrati, tra bonifica dei dati e insufficienza delle griglie ministeriali*

di Marco Bisogni
magistrato referente distrettuale per l'informatica (settore requirente), Corte di appello di Catania
L’autore individua le principali criticità delle “griglie” ministeriali e degli applicativi utilizzati per la formazione delle statistiche in ambito giudiziario. Propone, inoltre − dopo aver constatato che gli attuali sistemi sono orientati ad una rilevazione statistica di tipo meramente quantitativo (per lo più ancorata alla dicotomia sopravvenuti/esauriti) con le conseguenti inevitabili ricadute sull’impostazione del lavoro da parte del singolo magistrato (dirigente e non dirigente) − l’adozione di un diverso “paniere” statistico orientato anche alla rilevazione della qualità del lavoro svolto

1. La statistica giudiziaria in astratto e in concreto

La statistica giudiziaria è ormai diventata il fulcro attorno alla quale ruota l’organizzazione degli uffici giudiziari.

I dati ricavati dalla statistica giudiziaria forniscono indicazioni fondamentali per la valutazione della vita professionale del magistrato in quasi tutte le sue fasi: a) valutazioni quadriennali; b) nomina e conferma dei dirigenti; c) procedimenti disciplinari.

La statistica giudiziaria è poi una statistica “descrittiva” e dovrebbe, quindi, garantire «procedure per riassumere e presentare i dati e per descriverli attraverso strumenti matematici», dovrebbe, cioè, fornire darti certi, agevolmente verificabili da parte dei soggetti coinvolti dalla stessa statistica ed idonei ad una comparazione su base nazionale.

Attualmente, nel settore penale, la statistica ruota attorno al Sicp − il programma di gestione dei registri informatici − e ai due applicativi strettamente collegati (nel senso che attingono dalla stessa base dati): Consolle e Siris.

Si tratta di applicativi afflitti da criticità significative, ma che, comunque − e anche se con alcuni limiti (infra par. 2) − sono  in grado di fornire indicazioni (quasi) attendibili per l’estrazione e la lavorazione di una statistica quantitativa ovvero di una statistica mirata all’asettica comparazione tra procedimenti sopravvenuti e procedimenti esauriti [1].

La statistica quantitativa è, del resto, quella richiesta dalle principali griglie di rilevazione ministeriale ed è, altresì, quella massimamente utilizzata per giudicare sull’efficienza della gestione di un ufficio giudiziario.

L’enfatizzazione della rilevanza della statistica giudiziaria quantitativa e la sua valorizzazione nella carriera del magistrato contribuisce alla creazione di un modello di giurisdizione molto attenta alla gestione numerica dei ruoli e non necessariamente orientata anche ad una valutazione della qualità del lavoro del magistrato (che spesso si manifesta attraverso atti intermedi non rilevati dagli applicativi e dalle griglie ministeriali).

Per modificare questo trend − che sembra inarrestabile − è necessario, per prima cosa, conoscere i limiti delle attuali rilevazioni statistiche e verificare se gli strumenti attualmente in dotazione degli uffici consentano di immaginare e proporre anche una nuova e diversa tipologia di statistica (che gli statistici definiscono statistica qualitativa).

2. I registri informatici del penale. Lo stato dell’arte, l’attendibilità statistica dei registri e le necessità di un monitoraggio costante

I dati acquisti nel settore penale per le rilevazioni statistiche quantitative attingono tutti dalla base dati del registro informatico Sicp estratto, per lo più, attraverso la Consolle che contiene query standardizzate.

L’attendibilità del dato ricavato dal registro è direttamente proporzionale alla qualità del data entry: solo una compilazione completa e standardizzata del registro garantisce, infatti, statistiche aderenti al dato reale.

Per garantire una qualità accettabile al data entry sul Sicip (tema che non può essere lasciato soltanto alla dirigenza amministrativa) sono però necessari alcuni accorgimenti:

- Creazione e gestione delle tabelle materia” e argomento

I campi “materia” e “argomento” consentono l’immediata catalogazione dei procedimenti per gruppi omogeni. Il campo “materia” è obbligatorio mentre non lo è quello “argomento”. Le relative tabelle sono nella disponibilità dei singoli uffici e possono essere, quindi, utilizzate per costruire un registro aderente alle esigenze dell’ufficio stesso.

In una procura, ad esempio, il campo “materia” dovrebbe rispecchiare l’organizzazione interna dei gruppi e il campo “argomento” potrebbe essere, invece, adattato alle più ricorrenti richieste statistiche di Csm e Ministero e/o a specifiche esigenze di rilevazione statistica di un determinato fenomeno criminale (ad esempio potrebbero essere catalogati in un’unica voce i reati spia delle estorsioni in un determinato territorio) [2].

- Individuazione da parte del magistrato e al momento dell’iscrizione del contenuto dei campi “materia” e “argomento”

La rilevanza del dato impone che sia il magistrato a curare l’annotazione corretta dei contenuti dei campi “materia” ed “argomento”. L’adozione di un modello unico − contenente i due campi da compilare al momento dell’iscrizione di una nuova Cnr − è uno strumento idoneo a garantire che il magistrato non dimentichi di indicare la materia o il campo.

- Monitoraggio della completezza delle iscrizioni e della compilazione di tutti i campi del registro. Bonifica dei dati

Solo un registro informatico compilato in tutti i suoi campi consente di utilizzare informazioni complete e attendibili tanto dal punto di vista processuale quanto dal punto di vista statistico [3] (i.e. scadenziario cautelare termini di indagine). Devono essere, inoltre, previste periodiche bonifiche dei dati annotati sul registro attraverso mirate ricerche di iscrizioni anomale [4].

Un Sicp così alimentato consentirebbe di ottenere statistiche attendibili attraverso Sicp e Consolle nonché di utilizzare le query di Siris (quelle validate dalla Dgsia) con un sufficiente grado di stabilità.

Il condizionale è imposto dalla considerazione che − anche se correttamente alimentato e monitorato − il Sicip presenta, però, alcune criticità di non poco momento che, anche nel più virtuoso degli uffici, rischiano di compromettere l’attendibilità del dato statistico.

Invero:

- Retroattività delle modifiche apportate al fascicolo nel passaggio di fase

Il Sicp non storicizza alcuni dati fondamentali − tra cui proprio i campi fondamentali della “materia e dell’”argomento” − nel passaggio della disponibilità del procedimento ai diversi uffici (Procura-Tribunale; Tribunale-Corte d’Appello) e le modifiche apportate successivamente inibiscono la ricerca per i parametri originariamente annotati [5].

- Duplicazione delle iscrizioni

La mancata storicizzazione del Sicp comporta ulteriori alterazioni del dato e, nello specifico, gli stralci subiti dal fascicolo nel suo iter processuale comportano una definitiva duplicazione dei record associati allo stesso fascicolo nel registro per ogni successiva ricerca statistica [6].

- Lentezza del Sicp ad adattarsi alle modiche legislative che impone, necessariamente, di ricorrere ad espedienti creativi da parte delle segreterie che inquinano il dato statistico.

Superate tali criticità, però, il registro è idoneo ad essere utilizzato per un’organizzazione più efficiente degli uffici, specie di quelli requirenti, incentrata però sulla dimensione quantitativa del lavoro (che è del resto quella enfatizzata dalle griglie ministeriali).

3. Un’altra statistica è possibile

I registri informatici e i programmi ministeriali consentono, però, di immaginare la creazione di dati statistici diversi che potrebbero essere adattati ad una misurazione anche semi-qualitativa del lavoro del magistrato consentendo, almeno in parte, di sdrammatizzare il confronto con il mero dato numerico “sopravvenienze/esauriti”.

Nello specifico e con riferimento alle procure, una statistica più aderente al contenuto delle attività del pm impone:

1. una valorizzazione delle attività del pm non necessariamente collegate all’attività definitoria del procedimento e non rilevate dal modello 313 della Consolle. Si tratta, per l’ufficio del pm, di rilevare tra l’altro:

  • la predisposizione di richieste e decreti di intercettazione;
  • lo svolgimento di attività istruttoria diretta da parte del pm;

2. una valorizzazione del peso del singolo fascicolo [7]. Si tratta di un tema complesso al confine con i mitici “carichi esigibili”, ma che potrebbe almeno essere introdotto per una valutazione della complessità dei fascicoli movimentati in un determinato periodo storico associando al numero dei procedimenti definiti anche il valore complessivo;

3. una valorizzazione degli esiti dibattimentali dell’attività del pm nella convinzione che esiti stabilmente e macroscopicamente negativi sono spia di un’istruzione del procedimento non sempre ottimale.

Orbene, tutte le variabili sopra riportate, possono già essere rilevate attraverso gli applicativi ministeriali attualmente in uso:

  1. l’attività istruttoria può essere monitorata ed estratta attraverso il calendario e l’agenda associati a Consolle; l’attività sulle intercettazioni può essere tratta dai registri informatici di comodo che esistono quasi in ogni procura e relativi a Rit telefonici ed ambientali;
  2. la Digsia ha già introdotto un applicativo per la gestione di razionali calendari di prima udienza − Giada2 che funziona proprio attraverso un sistema di pesatura dei fascicoli. Ogni tribunale sta predisponendo singole pesature associate a valori aritmetici e calati nella specificità dei diversi distretti e il sistema potrebbe, quindi e quasi da subito, essere utilizzato (anche nelle procure) per un’agevole ponderazione della quantità dei fascicoli trattati con la loro complessità;
  3. attraverso Siris è possibile costruite specifiche query volte a monitorare l’esito dei procedimenti − almeno di quelli collegiali − gestiti dal magistrato del pubblico ministero.

Un altro modo di valutare il lavoro dei magistrati è, quindi, già oggi, disponibile con uno sforzo limitato.

Prescindendo, comunque, dalle soluzioni che si ritengono adottabili deve essere chiaro che la difesa della qualità della giurisdizione passa anche attraverso la costruzione di modelli statistici idonei a misurare la peculiarità della professione di magistrato e non incentrati sul mero dato quantitativo.

*Testo dell’intervento tenuto in occasione del Convegno “Il Magistrato, le innovazioni organizzative e le nuove forme degli atti del processo” (Capri, 14 ottobre 2017).



[1] Statistica che peraltro si presenta limitata anche dal punto di vista strettamente quantitativo atteso che non intercetta moltissimo del lavoro “nero” del magistrato (pareri, decreti di intercettazione, attività istruttoria condotta personalmente).

[2] Moltissimi uffici hanno, però, importato, al momento del passaggio sul nuovo registro Sicp, i campi del vecchio Rege rendendo i due campi pressoché inutilizzabili e imponendo defatiganti ricerche statistiche attraverso il titolo di reato.

[3] La completezza delle annotazioni sul Sicp deve essere costantemente monitorata con controlli a campione finalizzati a correggere e a prevenire prassi scorrette negli uffici. Il riempimento di campi condivisi da più uffici (si pensi al fascicolo cautelare informatico condiviso tra Procura gip e Tribunale del riesame) deve essere, inoltre, oggetto di specifico protocollo volto a garantire l’effettività delle annotazioni.

[4] A tal fine possono essere impostati parametri di ricerca specificatamente finalizzati a verificare: l’effettiva esistenza di procedimenti risalenti nel tempo, l’esistenza di procedimenti assegnati a magistrati diversi, la presenza di duplicazioni della stessa notizia di reato.

[5] Se, per ipotesi, il tribunale decidesse di cambiare la materia in un fascicolo ricevuto dalla procura, quel fascicolo non sarebbe più rilevato dalle successive interrogazioni statistiche effettuate anche dalla stessa procura con la materia originariamente impostata.

[6] Ad esempio: se nel procedimento RG PM n. 1 e RG GUP n. 1 riferito agli indagati A e B  (per quali il pm ha congiuntamente esercitato l’azione penale) viene operata una separazione delle posizioni nel corso dell’udienza preliminare (con creazione di due procedimenti RG PM 1 − RG GUP 1 riferito ad A e RG PM 1 − RG GUP 2 riferito a B) il registro di procura assocerà da quel momento al RG PM n. 1 due fascicoli e due esercizi dell’azione penale (alterando il dato reale dell’unicità dell’azione penale nello specifico procedimento).

[7] Associato a variabili fisse: titolo di reato, numero di indagati e parti offese, adozione di misure cautelari personali o reali, etc..

20/11/2017
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