Magistratura democratica
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Il corpo che resta. PMA post mortem, consenso e politica del diritto

di Lucia Merlino
medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia

Il contributo propone una riflessione critica sul divieto di procreazione medicalmente assistita post mortem nell’ordinamento italiano, a partire da una recente decisione della Corte d’Appello di Firenze. Attraverso il confronto tra pratica clinica e disciplina giuridica, si analizzano il trattamento del consenso riproduttivo, le tensioni con i principi costituzionali di autodeterminazione personale e tutela della salute, nonché l’isolamento dell’Italia nel panorama comparato. Il divieto viene letto come scelta di politica del diritto che incide concretamente sui corpi, sulle donne e sui progetti di vita.

C’è qualcosa di profondamente rivelatore, sul piano giuridico, nella recente decisione della Corte d’Appello di Firenze che ha negato a una donna la possibilità di utilizzare il seme crioconservato del marito deceduto, nonostante un testamento olografo in cui l’uomo esprimeva in modo esplicito e inequivocabile la volontà che quel materiale biologico fosse impiegato per portare a compimento un progetto genitoriale condiviso. Non è soltanto una vicenda giudiziaria: è una lente attraverso cui osservare il modo in cui l’ordinamento italiano continua a concepire la procreazione, il corpo e l’autodeterminazione.

Dal punto di vista medico, il caso non presenta alcuna anomalia. La crioconservazione dei gameti maschili è una pratica consolidata, sicura e routinaria, raccomandata in tutti i percorsi oncologici potenzialmente gonadotossici. È medicina preventiva, tutela della fertilità, presa in carico globale del paziente.

Il seme crioconservato non cambia natura ontologica con la morte della persona che lo ha prodotto. Rimane biologicamente idoneo, clinicamente utilizzabile, eticamente neutro. La medicina non introduce alcun problema nuovo: interviene su un bisogno reale. La difficoltà nasce altrove, nel momento in cui il diritto stabilisce che quel materiale biologico non sia più utilizzabile perché il soggetto che lo ha generato non è più in vita.

Da tempo, tuttavia, la medicina lavora con corpi che eccedono il presente: tessuti, gameti, embrioni, cellule che mettono in crisi la linearità del tempo giuridico. È il diritto, non la scienza, a mostrare in questo ambito i propri limiti.

È qui che si manifesta il paradosso italiano. L’ordinamento resta ancorato a una concezione statica della procreazione, costruita su un modello di famiglia cristallizzato nel tempo e incapace di misurarsi con la trasformazione dei corpi, delle relazioni e delle tecnologie riproduttive.

Ancora più problematico, sul piano giuridico, è il trattamento riservato al consenso. In questo caso non si tratta di una volontà presunta o ricostruita ex post: il consenso è scritto, espresso, reiterato. E tuttavia non è sufficiente. In nessun altro ambito della medicina contemporanea la volontà del paziente viene così radicalmente svuotata di efficacia, in tensione evidente con i principi costituzionali di autodeterminazione personale e di tutela della salute.

Questa impostazione non è il frutto di un eccesso interpretativo del giudice, ma l’esito coerente di un impianto normativo che preclude qualunque reale spazio di bilanciamento. La decisione giudiziaria si limita a rendere visibile una scelta di politica del diritto già inscritta nella legge.

Il confronto comparato mette in evidenza l’isolamento italiano: non una cautela fondata su evidenze cliniche o su un surplus di tutela, ma una resistenza normativa che tradisce la difficoltà di aggiornare il diritto della procreazione.

Il divieto della PMA post mortem non protegge il nato, non tutela la donna, non tutela neppure il defunto. Protegge esclusivamente una concezione della riproduzione come ambito da immobilizzare, più che come esperienza da accompagnare.

Come ginecologa, so che la medicina riproduttiva non crea famiglie innaturali: accompagna desideri umani antichi con strumenti nuovi. Negare una possibilità riproduttiva non significa difendere un principio astratto, ma incidere concretamente sui corpi e sulle vite.

Il divieto della PMA post mortem si rivela così non come strumento di tutela, ma come scelta di politica del diritto che sacrifica l’autodeterminazione riproduttiva sull’altare di un modello normativo non più aderente alla realtà sociale, clinica e costituzionale del presente.

 

Bibliografia essenziale

Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

Corte d’Appello di Firenze, sez. civile, provvedimento in materia di PMA post mortem, 2024.

Human Fertilisation and Embryology Act, Regno Unito.

Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, Spagna.

ESHRE Task Force on Ethics and Law, Posthumous reproduction

ASRM Ethics Committee, Posthumous reproduction

19/02/2026
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