Magistratura democratica
Magistratura e società

Dalle fake news alla guerra ibrida. Costituzione e costituzionalismo di fronte all’ecosistema digitale

di Riccardo Ferrante
professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso l’Università di Genova

Recensione a E. Albanesi, Disinformazione e costituzione. Il nuovo volto del pluralismo dell’informazione nell’ecosistema digitale, Torino, Giappichelli, 2026 

Il tema dell’informazione ha assunto nell’ultima fase storica profili diversi dal passato, anche da quello meno lontano.

È stata la Corte costituzionale (44/2025) a mettere in evidenza che se fino a poco tempo fa il principio del pluralismo dell’informazione si declinava nel garantire al maggior numero possibile di soggetti l’accesso alla comunicazione pubblica (ampliare la quantità dei media, e rendere effettiva la loro contendibilità), adesso va aggiunto il profilo della “qualità” dell’informazione. Il libro di Albanesi, studioso con una solida esperienza di ricerca – tra il resto - nel campo del legal drafting, risulta una guida importante per orientarsi utilmente nei problemi giuridico-costituzionalistici di questo settore di avanguardia.

Punto di avvio è che se rimane caposaldo il diritto ad essere informati, va sempre più tutelato anche quello ad essere non disinformati e non misinformati. Il rischio, infatti, è la “povertà” informativa generata dalla manipolazione dei flussi di conoscenza, fino al condizionamento del consenso politico.

I tradizionali controlli editoriali, e dunque i profili di responsabilità in termini giuridici - che a propria volta hanno una lunga storia normativa, dottrinale e giurisprudenziale - appaiono ormai in larga parte inattuali. Gli operatori della rete, e coloro che la utilizzano per fornire contenuti, sono soggetti totalmente distinti e operano in una ambiente integralmente “nuovo” (ormai siamo al web 2.0…). D’altra parte, se i canali trasmissivi sono aumentati enormemente, alcune piattaforme online globali (ricorda Albanesi: «i “baroni” del digitale come sono stati definiti») rischiano di trasformarsi in quei “colli di bottiglia” che in passato limitavano l’accesso alla libertà di informazione. Questo ha suscitato un significativo interesse del “costituzionalismo digitale”, che ha individuato una lettura integrata di alcuni passaggi del nostro testo fondamentale per renderli adattabili a una realtà che certo il costituente non poteva prevedere.

Esistono quindi valori costituzionali la cui tutela assume profili nuovi. Al vaglio della Corte costituzionale, della Corte di Giustizia dell’UE e della Corte europea dei diritti dell’uomo (delle cui pronunce l’Autore fornisce un’esauriente ed importante rassegna) si pone il tema della qualità dell’informazione nel contesto contemporaneo. Ecosistema digitale è un termine coniato nei primi Duemila, mutuato dalla biologia per indicare appunto quanto le diverse risorse informatiche siano interconnesse e come i flussi di informazioni siano costanti e indispensabili per far funzionare l’intera struttura. In questa nuova dimensione vi è un interesse generale a non essere disinformati. È dunque già assestato in dottrina che le fake news vadano distinte in notizie false che ledono interessi individuali o collettivi, misinformazione e strategie di disinformazione. E in questo caso entrano in gioco attentati veri e propri all’ordine pubblico (come anche i recenti fatti di cronaca hanno dimostrato), minacce possibili alla sicurezza nazionale e dell’Unione (con atti di guerra “ibrida”), rischi - infine - per il sistema democratico. In sintesi, dimostra in modo convincente Albanesi, la sfida riguarda lo stato costituzionale liberale e, in questo nuovo ambiente digitale, «l’elaborazione delle condizioni procedurali attraverso cui deve esplicarsi quella che qui sembra opportuno definire la forza del diritto».

31/10/2026
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31/10/2026
Comunicazione istituzionale e organizzazione della comunicazione. Contenuti reali e apparenti delle “linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” del CSM

La delibera del CSM del 10 giugno 2026 sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari e il successivo intervento del 29 luglio 2026, oltre a occuparsi della difesa reputazionale del cittadino coinvolto in un procedimento penale, sembrano delineare un sistema organizzato di comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari, senza tuttavia tenere sufficiente conto di teoria, prassi e quadro normativo della scienza della comunicazione, e in particolare della comunicazione dei soggetti pubblici; e con un equivoco di fondo sulle risorse necessarie.
Un’analisi critica viene svolta con gli strumenti della scienza della comunicazione e con le acquisizioni derivanti dalla costruzione in corso di un quadro teorico della comunicazione giuridica e della comunicazione giudiziaria, nella consapevolezza che è oggi indispensabile organizzare una comunicazione istituzionale della magistratura, finalizzata a costruire e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e magistrati. 

21/09/2026
La comunicazione politica e le basi giuridiche, tra non conoscenza e disinformazione. Il caso Crans-Montana

L’abbassamento di livello della comunicazione politica deve avere dei limiti? In particolare il problema si può porre per questioni che implicano la necessaria conoscenza (e condivisione) di nozioni giuridiche di base. 
Le dichiarazioni social della presidente del Consiglio sugli oneri per le cure alle vittime di Crans-Montana non hanno considerato il quadro giuridico di riferimento, complesso ma certamente spiegabile: questioni da affrontare con un’accorta e misurata comunicazione istituzionale sono sparite del tutto in un linguaggio aggressivo, con cui crea un “nemico” a cui vengono riferiti i termini “ignobile, disumano, ripugnante” (salvo poi proporsi come “risolutrice”). 
La rappresentazione della vicenda è frutto di strategia comunicativa o di pura e semplice mancata conoscenza della materia affrontata?
Nel primo caso: è tollerabile che chi riveste una delicata funzione pubblica diffonda deliberatamente informazioni improprie nei presupposti o nelle modalità espressive? Nel secondo: è tollerabile che chi riveste una delicata funzione pubblica ignori – o non acquisisca - i dati fondamentali da porre a base della comunicazione istituzionale? 
In ogni caso sembra che non interessi informare i cittadini sui presupposti giuridici di vicende di rilevanza pubblica e renderli loro comprensibili, come sarebbe sicuramente possibile.

11/05/2026
ISTAT Focus La partecipazione politica in Italia
a cura di Redazione

Pubblichiamo nella sezione Strumenti, il Focus ISTAT su La partecipazione politica in Italia per l'anno 2024, originariamente pubblicato sul sito dell'Istituto il 17 settembre 2025

17/11/2025
Un tutore della verità per il CSM?

Riflessioni su fake news e libertà di informazione

18/09/2023
Pubblico ministero, informazione giudiziaria e presunzione di non colpevolezza

Le innovazioni legislative rivolte ad attuare la direttiva 2016/343/UE «sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza» si prestano a una lettura in chiaroscuro: ad apprezzabili intendimenti corrisponde infatti una traduzione discutibile, in cui convivono – accanto a cautele opportune – il troppo e il troppo poco. 
Per un verso, il d.lgs. n. 188 del 2021 ha individuato come unici canali informativi ammessi il comunicato ufficiale e la conferenza stampa, consentita soltanto in casi che si vorrebbero normativamente individuati; per l’altro, preoccupato da eccessi comunicativi dell’autorità giudiziaria, il provvedimento ha finito per demandare alla discrezionalità del procuratore della Repubblica la scelta di informare sul procedimento penale e omesso di estendere agli operatori della comunicazione le prescrizioni che dovrebbero assicurare il rispetto dell’art. 27 comma 2 Cost.
L’impressione è che la disciplina vada pertanto rimeditata, a partire dall’idea che informare l’opinione pubblica di quanto accade nel procedimento penale debba essere la regola, mentre l’esclusione della comunicazione l’eccezione, e che a definirne le modalità debbano essere disposizioni essenziali, nitide nel contenuto ed efficacemente presidiate.     

17/05/2022
Questione Giustizia chiama in giudizio Il Giornale. Per difendere la libertà di informazione

Domani la Rivista riapre dopo la pausa estiva. Ma prima di riprendere il flusso delle pubblicazioni dobbiamo dare notizia di una iniziativa. Questione Giustizia ha deciso di chiamare il quotidiano Il Giornale dinanzi al giudice civile per rispondere sia dell’articolo a firma di Luca Fazzo pubblicato il 14 agosto 2021, intitolato «Chiamata alla rivolta. GOLPE DEI MAGISTRATI CONTRO IL GREEN PASS» e sottotitolato «Le toghe rosse di Md: “E’ una misura anticostituzionale, non va applicata. Il rifiuto dei no vax è da proteggere”» sia del successivo rilancio dell’operazione denigratoria con un articolo, sempre a firma di Luca Fazzo, del 15 agosto. E’ un’azione a difesa della verità e della libertà della Rivista e di quanti vi scrivono. Se, infatti, nello scrivere o nel decidere di pubblicare articoli, saggi o documenti, si dovesse paventare l’infinita gamma di possibili falsificazioni attuate a partire da tali pubblicazioni, il risultato sarebbe la scelta del silenzio o dell’autocensura. Prospettive, entrambe, alle quali non intendiamo soggiacere. Di qui la decisione obbligata di agire in giudizio per accertare i fatti. In difesa della libertà di informazione. 

31/08/2021