Magistratura democratica
Tribuna aperta

Magistratura e democrazia

di Luigi Ferrajoli
professore emerito di Filosofia del diritto, Università di Roma Tre

La lectio magistralis tenuta in occasione del XXIII Congresso nazionale di Magistratura democratica Magistrati e polis. Questione democratica, questione morale (Firenze, 9-11 luglio 2021).

1. La giurisdizione quale dimensione della democrazia costituzionale

Ringrazio Magistratura Democratica, il gruppo di cui ho fatto parte più di mezzo secolo fa, per avermi invitato a svolgere questa relazione, in un momento grave e difficile per la magistratura italiana, che vive oggi una crisi profonda di legittimazione che rischia di offuscare il ruolo della giurisdizione quale dimensione essenziale – questo il tema giustamente prescelto per questo congresso – della democrazia. 

Questa crisi interviene dopo 30 anni di tensioni e conflitti tra politica e giurisdizione, nei quali la magistratura italiana è passata da vertici di consenso e di popolarità alla perdita odierna di credibilità per effetto degli scandali che hanno investito le forme del suo autogoverno. Lo scontro tra magistratura e ceto politico è nato quando i giudici hanno cominciato a indagare sulle diverse forme di malaffare e corruzione ad opera dei massimi esponenti politici di governo. E si è manifestato in una quotidiana aggressione dei politici indagati e dei loro partiti nei confronti dei magistrati titolari dei relativi processi. L’argomento principale a sostegno delle aggressioni è stato la “politicizzazione” di cui si sarebbero resi responsabili tali magistrati. Quando è vero, invece, esattamente il contrario: i giudici e i pubblici ministeri hanno cessato di fare politica quando hanno cominciato ad applicare la legge ugualmente a tutti e quindi ad arginare lo sviluppo dell’illegalità pubblica e a salvaguardare così la tenuta del nostro stato di diritto e della nostra democrazia.  

Tuttavia, nello scontro che ne è seguito tra poteri politici e magistratura, la difesa della giurisdizione ha finito troppe volte per generare, in una parte della magistratura e dell’opinione pubblica, l’idea del potere giudiziario come potere buono e salvifico; quando al contrario è sempre un fattore di salute istituzionale la consapevolezza, soprattutto tra i magistrati, che il potere giudiziario è un potere «terribile», secondo le parole di Montesquieu, o peggio «odioso» come scrisse Condorcet. La difesa incondizionata della giurisdizione e l’abbandono della critica dei provvedimenti illegittimi, con cui inaugurammo negli anni Sessanta e Settanta l’azione di Magistratura Democratica, ha finito così per far trascurare prassi giudiziarie illiberali e anti-garantiste, talora ottusamente repressive e in contrasto con quella stessa legalità che tali prassi pretendono di difendere. Ha infine avallato indebite invadenze della giurisdizione nella sfera della fisiologica discrezionalità della politica e dell’amministrazione. Non dobbiamo infatti dimenticare che la separazione dei poteri va difesa in entrambe le direzioni: non solo l’indipendenza della giurisdizione dalle invadenze della politica, ma anche l’indipendenza della politica e delle sue legittime sfere di discrezionalità dalle invadenze della giurisdizione. Di qui, da questa auto-difesa acritica e incondizionata, l’immagine corporativa che la magistratura, da anni, offre di sé. 

C’è poi un aspetto ancor più grave che di solito ha accompagnato le cadute di garanzie: il protagonismo di molti magistrati, soprattutto pubblici ministeri e il conseguente populismo giudiziario, cioè la ricerca della notorietà per effetto dell’azione o del giudizio penale, che per di più ha alimentato l’anti-politica che da anni sta avvelenando la nostra democrazia. Con un’aggravante rispetto al populismo politico. Quanto meno il populismo politico punta al rafforzamento, sia pure demagogico, del consenso, cioè della fonte di legittimazione che è propria dei poteri politici. Ben più grave è il populismo giudiziario, che contraddice radicalmente le fonti di legittimazione della giurisdizione.

E’ dunque una riflessione critica e autocritica che oggi si richiede alla magistratura: una riflessione che è resa necessaria non solo dai recenti, gravissimi scandali che hanno investito il suo organo di autogoverno, ma anche dalla crescente espansione, avvenuta in questi anni, del ruolo della giurisdizione, ben al di là delle classiche funzioni della giustizia civile e penale destinate, nel vecchio Stato liberale, prevalentemente ai comuni cittadini. Oggi questo ruolo si è esteso alla garanzia dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti, ed è perciò destinato anche ai potenti, cioè ai poteri, sia pubblici che privati, tutte le volte che da questi provengono lesioni della legalità e aggressioni ai diritti fondamentali.

E’ un’espansione che è stata in gran parte determinata dalla Costituzione, che con la stipulazione di diritti affidati alla garanzia giurisdizionale ha cambiato il rapporto tra potere giudiziario e potere politico. Quando io entrai in magistratura, negli anni Sessanta, la giurisdizione – e più in generale il diritto e la scienza giuridica – erano il luogo della conservazione o peggio della reazione. Erano la politica e la legislazione i luoghi del progresso e della trasformazione democratica del diritto esistente, tramite la costruzione dello stato sociale e delle garanzie dei diritti sociali e del lavoro. Oggi quel rapporto si è in gran parte ribaltato. Mentre la politica, a causa della sua crescente subalternità all’economia, è diventata impermeabile alle domande sociali e si è tramutata in un luogo di riduzione dei diritti sociali e del lavoro, il ruolo della giurisdizione e in generale della cultura giuridica è quello della difesa della legalità costituzionale e perciò dei diritti e degli altri principi di giustizia costituzionalmente stabiliti.

Sono convinto che si deve all’Associazione Nazionale Magistrati, e in particolare a Magistratura Democratica che animò il Congresso di Gardone del 1965, questo mutamento del ruolo della giurisdizione e della collocazione della magistratura nel sistema politico italiano. La “scoperta” che allora effettuammo della Costituzione ha infatti fornito un fondamento nuovo, democratico, alla legittimazione dei giudici: non più solo la soggezione e l’applicazione della legge, ma anche la garanzia dei diritti fondamentali della persona, i quali, come ha scritto Ronald Dworkin, sono sempre contro le maggioranze: dunque una legittimazione contro-maggioritaria, che si aggiunge a quella della “verità processuale” nell’applicazione della legge, che è parimenti contro-maggioritaria dato che nessuna maggioranza può rendere vero quel che è falso e falso quel che è vero.

Grazie a questo ruolo di garanzia dei diritti, la giurisdizione è divenuta una componente essenziale della democrazia costituzionale. E’ diventata l’istituzione pubblica deputata alla garanzia della dimensione sostanziale e costituzionale della democrazia, cioè dei limiti e dei vincoli di contenuto che i diritti e gli altri principi costituzionali, rigidamente sopra-ordinati alla legislazione, impongono alla tradizionale dimensione politica o formale espressa dalla rappresentanza politica e dal principio di maggioranza. Il potere dei giudici è stato così configurato dalla Costituzione come un potere contro-maggioritario e tuttavia democratico, perché posto a garanzia dei diritti fondamentali, che sono diritti di tutti e quindi alludono al popolo in un senso non meno pregnante – la tutela dei diritti di tutti, appunto – di quanto al popolo alluda la dimensione politica o formale della democrazia. 

Ma che cosa sono i diritti fondamentali, cioè i diritti di libertà e i diritti sociali? Tali diritti sono tutti leggi dei più deboli, contro le leggi dei più forti che vigono in loro assenza: di chi è più forte fisicamente, come nelle relazioni private interpersonali; di chi è più forte politicamente, come nelle relazioni con i pubblici poteri; di chi è più forte economicamente e social­mente come nel mercato capitalistico. Sono i diritti di quei soggetti deboli che Mariarosaria Guglielmi, nella sua bella relazione, ha identificato con le donne discriminate nel lavoro o oppresse e talora violentate nelle loro famiglie; con i lavoratori, soprattutto con i lavoratori precari, privati delle tradizionali garanzie, sfruttati e ulteriormente penalizzati dalla pandemia; e poi con i migranti, che fuggono dalla fame o dalle persecuzioni, e quando non affogano o non sono riportati in Libia – più di 13.000 in un anno, ci dice la relazione di Mariarosaria, deportati illegalmente, perché in contrasto con il loro diritto di emigrare – incontrano nel nostro paese discriminazioni e oppressioni razziste; e da ultimo con i detenuti, i cui diritti scopriamo oggi calpestati da quella vergognosa mattanza che si è svolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sempre questi diritti sono contro-poteri, istituiti a difesa dei più deboli contro i più forti – le maggioranze politiche, gli apparati po­lizieschi, i datori di lavoro, le potestà paterne o maritali – che essi hanno il compito di limitare.

Fu sulla base di questo ruolo di garanzia dei diritti che i magistrati democratici della mia generazione dichiararono la loro “scelta di campo” a sostegno dei più deboli, che sono sempre i soggetti privi di potere i cui diritti fondamentali sono sistematicamente lesi o insoddisfatti. Quella scelta di campo, incompresa dalle destre che l’hanno sempre screditata come scelta politica di parte, altro non era, in realtà, che la scelta a sostegno della Costituzione – e in particolare del suo art. 3 cpv contro gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza delle persone – giacché la difesa dell’uguaglianza e dei diritti fondamentali equivale appunto alla loro difesa ogni qual volta uguaglianza e diritti sono lesi o insoddisfatti. 

 

2. La crisi odierna della credibilità della magistratura

Purtroppo le destre, in Italia – sia la destra liberista che la destra populista e sovranista – non hanno mai compreso questa specifica fonte di legittimazione della giurisdizione. Non l’hanno mai capita perché non hanno mai compreso la dimensione sostanziale, garantista e costituzionale della democrazia, quella espressa dalla sfera di ciò che nessuna maggioranza può decidere, disegnata dai diritti fondamentali. Non l’hanno capita le destre liberiste, che l’hanno rifiutata come un insieme di indebiti limiti e vincoli alle libertà del mercato. Tanto meno l’hanno capita le destre populiste e sovraniste, che l’hanno contestata perché in contrasto con la sovrana volontà popolare. 

Si capisce perciò come gli scandali che hanno investito l’autogoverno della magistratura offrano oggi un facile pretesto, come ha scritto nella sua relazione Mariarosaria Guglielmi, per un’aggressione all’intera magistratura: al Consiglio Superiore, all’associazionismo giudiziario, al pluralismo delle correnti e, in ultima analisi, all’esercizio stesso della giurisdizione. Questi scandali sono stati utilizzati per far pesare su tutti i processi di questi anni contro i potenti il sospetto più infamante: quello dell’assenza di indipendenza e di imparzialità, cioè di un loro condizionamento da parte di una “cupola” o di un “sistema”. E rischiano oggi di essere portati a sostegno di contro-riforme dirette a ridurre l’indipendenza del potere giudiziario, sulla base della sua contrapposizione populista, quale corpo non legittimato dalla volontà popolare, alla volontà di quanti dal popolo sono eletti.

E tuttavia è da questa perdita oggettiva di fiducia nella magistratura, attestata da tutti i sondaggi, che dobbiamo oggi muovere nella nostra riflessione, al di là degli scandali e delle loro strumentalizzazioni. E’ infatti certo che questi scandali hanno generato nell’opinione pubblica la percezione, non sempre infondata, della lesione di due principi basilari della credibilità della giurisdizione che sono altrettanti corollari della fonte appena illustrata della sua legittimazione democratica: la sfiducia da un lato nell’indipendenza dei magistrati da logiche di potere e, dall’altro, nella loro imparzialità. Sono dunque questi due principi che vanno oggi fermamente ristabiliti, proponendo o rafforzando, a loro sostegno, le necessarie garanzie, oltre tutto idonee a togliere argomenti alle aggressioni diffamatorie alla magistratura.

Vengo così alla questione di fondo di questo XXIII congresso di MD. Quali misure sono idonee a garantire indipendenza e imparzialità della giurisdizione, e perciò da un lato a rifondare la legittimazione e la credibilità della magistratura e, dall’altro, a porre riparo ai guasti dell’autogoverno rivelati dagli scandali recenti? Dico subito che si tratta non solo e non tanto di misure istituzionali, quanto piuttosto di mutamenti profondi del costume giudiziario, in grado di bonificare i presupposti sia culturali che istituzionali delle lesioni sia dell’indipendenza che dell’imparzialità della funzione giudiziaria

2.1. L’indipendenza

Cominciamo dal primo corollario delle fonti sopra illustrate – la garanzia dei diritti e la verità giudiziaria – della legittimazione della giurisdizione: il valore dell’indipendenza. Anzitutto l’indipendenza esterna, quale risulta dall’autogoverno, che a sua volta comporta la rappresentatività e perciò il pluralismo, quale si esprime nelle correnti, assunte oggi come responsabili degli scandali. Tornerò più oltre sulla questione delle correnti. Qui mi limito a rilevare che c’è un parallelismo tra la crisi dell’auto-governo giudiziario e la crisi della democrazia parlamentare. La crisi involutiva e regressiva delle correnti è infatti analoga e parallela alla crisi involutiva e regressiva dei partiti. Ma questa crisi non toglie che così come una democrazia politica non può funzionare senza partiti, nello stesso modo neppure un autogoverno rappresentativo dei magistrati può funzionare senza correnti in grado di fondare la rappresentanza. 

E’ perciò illusorio pensare di sanare il malgoverno dei magistrati colpendo le correnti, che sono il luogo del confronto collettivo e trasparente, e pensare di risolvere il problema con una riforma del CSM. Qualunque riforma del CSM non può risolvere nulla, dato che non può sopprimere le dinamiche e le lotte di potere inevitabilmente determinate dalla scelta dei capi degli uffici. 

 Ma allora, se questo è vero, il problema va risolto alla radice: sopprimendo o quanto meno riducendo queste lotte di potere, cioè gli stessi poteri che formano gli oggetti e i soggetti di queste dinamiche e di questi conflitti: da un lato il potere dei capi degli uffici, dall’altro il potere discrezionale che si esprime nella nomina dei capi degli uffici. E’ insomma il problema della carriera che va risolto alla radice, eliminando o quanto meno riducendo i presupposti e le ragioni del carrierismo.

Dobbiamo infatti riconoscere che la carriera è incompatibile con l’indipendenza interna dei magistrati e perciò della giurisdizione. Essa è in contrasto con ben due principi costituzionali: in primo luogo con il principio dell’uguaglianza dei magistrati: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni», stabilisce l’art. 107 comma 3 della nostra Costituzione, che esclude così qualunque gerarchia tra magistrati; in secondo luogo la carriera, istituendo impropri rapporti di potere tra magistrati, è in contrasto con l’art. 101, comma 2 della Costituzione, che vuole che i giudici siano «soggetti soltanto alla legge». La carriera, in breve – e con la carriera tutte le norme e le prassi che alimentano il carrierismo, a cominciare dalle valutazioni di professionalità – contraddicono una regola basilare della deontologia dei magistrati: il principio che essi devono svolgere le loro funzioni sine spe et sine metu: senza speranza di vantaggi o promozioni e senza timore di svantaggi o pregiudizi per il merito dell’esercizio delle loro funzioni. Le valutazioni della professionalità, in particolare, oltre ad essere di solito poco credibili e talora arbitrarie e a sollecitare il carrierismo, finiscono sempre per condizionare la funzione giudiziaria, per deformare la mentalità dei giudici e per minarne l’indipendenza interna. E rischiano sempre, per di più, di produrre l’omologazione degli orientamenti giurisprudenziali e perciò, di fatto, il conformismo e la sudditanza dei magistrati ai capi degli uffici e a quanti sono abilitati alle valutazioni del loro lavoro.

Per questo alle origini di MD, la nostra prima, fondamentale battaglia, negli anni Sessanta, fu contro le carriere e le gerarchie: per l’abolizione dell’esame di aggiunto giudiziario al termine del periodo di uditore e poi degli esami di merito interni con cui venivano accelerate le promozioni. C’è infatti un nesso, sperimentato dall’intera storia della magistratura, tra uguaglianza e indipendenza dei giudici da un lato e ruolo di garanzia dei diritti dall’altro, cioè tra i due valori identificati dall’art.16 della Déclaration del 1789 come essenziali ad ogni costituzione: da un lato la separazione dei poteri e perciò l’indipendenza della funzione giudiziaria, dall’altro la garanzia giurisdizionale dei diritti fondamentali. 

E allora, contro carriere e carrierismi e, insieme, contro gli indebiti poteri interni all’ordine giudiziario, mi pare che si possano suggerire tre rimedi, l’uno consistente in una regola deontologica, gli altri due in riforme istituzionali idonee a favorire l’effettività di tale regola. 

La regola deontologica, per così dire di stile, dovrebbe consistere nel rifiuto della carriera: nell’aspirazione, più che ai ruoli dirigenti, al miglior esercizio dei ruoli giurisdizionali, a garanzia dei diritti fondamentali delle persone. Le riforme, a loro volta, dovrebbero consistere nella soppressione dei presupposti delle carriere. 

In primo luogo occorrerebbe ridurre quanto più possibile i poteri dei dirigenti degli uffici, a cominciare dai poteri di assegnazione dei processi che andrebbero sempre sostituiti, anche nell’organizzazione delle procure, da meccanismi automatici onde ridurre le ragioni delle ambizioni a ricoprirli. Andrebbe inoltre assicurata un’effettiva temporaneità degli uffici dirigenti, prevedendo che alla loro scadenza il magistrato che li ha ricoperti torni ai normali ruoli giudicanti o requirenti e non possa aspirare a nuovi e più prestigiosi incarichi direttivi. MD, a mio parere, dovrebbe poi impegnarsi per l’abolizione della sciagurata riforma Castelli del 2006, che fece del procuratore capo il titolare esclusivo dell’azione penale, gli attribuì il potere di distribuire e revocare deleghe e trasformò sostanzialmente i sostituti in suoi dipendenti in contrasto con l’art. 107, 3^ comma della Costituzione sull’uguaglianza dei magistrati.

In secondo luogo, e soprattutto, occorrerebbe riabilitare, quale criterio di conferimento degli incarichi direttivi, il vecchio principio oggettivo dell’anzianità, ovviamente salvo che il più anziano abbia chiaramente demeritato. I giudizi di professionalità potrebbero quindi limitarsi alla sola segnalazione dell’inidoneità del magistrato a funzioni direttive. Si potrebbe poi affiancare, ai capi degli uffici, direttori amministrativi competenti all’organizzazione degli uffici, come avviene nelle università e negli ospedali, ovviamente senza alcun potere sulla giurisdizione. Certamente questo criterio dell’anzianità, che affermammo con forza alle origini di MD, può apparire un prezzo. Ma tutte le garanzie hanno un prezzo. E d’altro canto dobbiamo riconoscere – contro l’argomento meritocratico – che l’attuale sistema, se è vero anche solo una piccola parte delle degenerazioni denunciate, non solo è una minaccia all’indipendenza interna, ma non garantisce affatto la selezione dei migliori, cioè la cosiddetta meritocrazia, ma semmai la kakistocrazia, cioè la selezione dei peggiori.

In breve: se è vero che l’indipendenza interna è minacciata da poteri extra-giudiziari quali sono a) i poteri dei capi e b) i poteri di chi designa i capi (dei capi-corrente), allora il rimedio deve essere radicale: la riduzione sia dei poteri del primo tipo che dei poteri del secondo tipo. L’importante è spogliare gli uffici direttivi di ogni indebita attrattiva.

2.2. L’imparzialità

Non meno essenziale alla credibilità della magistratura è il secondo corollario delle fonti di legittimazione della giurisdizione più sopra indicate: il valore dell’imparzialità

L’imparzialità comporta anzitutto il rifiuto del diritto penale del nemico, cioè di una concezione più generale delle pubbliche funzioni che non a caso sta inquinando anche la democrazia politica. C’è infatti anche sotto questo aspetto un’analogia tra la crisi della giurisdizione e la crisi della politica. Entrambe le crisi si manifestano nel ritorno della logica schmittiana dell’amico nemico che caratterizza tutti i populismi e accomuna perciò sia il populismo politico che l’ancor più grave populismo giudiziario. 

Ebbene, il valore dell’imparzialità impone tre mutamenti profondi nel costume giudiziario, corrispondenti ad altrettante regole di deontologia giudiziaria 

La prima regola consiste nel rifiuto di ogni atteggiamento partigiano o settario, non solo da parte dei giudici ma anche dei pubblici ministeri. La giurisdizione non conosce – non deve conoscere nemici, neppure se terroristi o mafiosi o corrotti – ma solo cittadini. Ne consegue l’esclusione di qualunque connotazione partigiana sia dell'accusa che del giudizio e perciò il rifiuto della concezione del processo penale come "lotta" al crimine. Il processo, come scrisse Cesare Beccaria, deve consistere nell’«indifferente ricerca del vero». E’ su questa indifferenza che si fonda il tipo di processo che Beccaria chiamò «informativo», in opposizione a quello che chiamò invece «processo offensivo», nel quale, egli scrisse, «il giudice diviene nemico del reo» e «non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quell’infal­libilità che l’uomo s’arroga in tutte le cose» (Dei delitti e delle pene [1766], a cura di F. Venturi, Einaudi, Torino 1981, § XVII, pp. 45‑46). E’ chiaro che questa concezione del processo esclude non solo qualunque spirito partigiano o settario, ma anche l’idea, frequente nei pubblici ministeri, che il processo sia un’arena nella quale si vince o si perde. Il Pubblico Ministero non è un avvocato. E il processo non è una partita nella quale, per riprendere le parole di Beccaria, l’inquirente perde se non riesce a far prevalere le proprie tesi.

Ne consegue una seconda implicazione, non meno essenziale alla garanzia dell’imparzialità: l’etica del dubbio quale elemento costitutivo della deontologia giudiziaria, il rifiuto di ogni arroganza cognitiva, cioè della convinzione di essere in possesso della verità, e perciò la prudenza del giudizio – da cui il bel nome “giuris-prudenza” – come stile morale e intellettuale della pratica giudiziaria e la disponibilità all’ascolto di tutte le diverse ed opposte ragioni, fino alla rinuncia alle proprie ipotesi di fronte alle loro smentite. E’ in questa disponi­bilità sia del giudizio che della pubblica accusa ad esporsi e a sottoporsi alla confutazione da parte di chi viene convenuto in giudizio – in breve, l’assunzione del principio di Karl Popper della falsificabilità quale banco di prova della plausibilità di qualunque tesi empirica – che risiede il valore etico, oltre che epistemologico, del pubblico contraddittorio nella formazione della prova. Questa disponibilità esprime un atteggiamento di onestà intellettuale, basato sulla consapevolezza epistemologica del carattere solo relativo della verità processuale, cioè della natura solo probabilistica della verità fattuale e solo opinabile della verità giuridica, e perciò della permanente possibilità dell’errore.

Infine, una terza implicazione del principio di imparzialità è il rifiuto del protagonismo giudiziario, oggi favorito dai media televisivi. L’imparzialità è incompatibile con il protagonismo dei magistrati. Dobbiamo riconoscere che ogni forma di protagonismo dei giudici nei rapporti con la stampa o peggio con la televisione segnala sempre, inevitabilmente, partigianeria e settarismo, in contrasto, ripeto, con l’imparzialità. Di qui il valore della riservatezza del magistrato, soprattutto riguardo ai processi di cui è titolare. Ciò che i magistrati devono aver cura di evitare, nell’odierna società dello spettacolo, è qualunque forma di esibizionismo che ne compromette, inevitabilmente, l’imparzialità. Si capisce la tentazione, per quanti sono titolari di un così terribile potere, di cedere alle lusinghe degli applausi e all’autocelebrazione come potere buono, depositario del vero e del giusto. Ma questa tentazione vanagloriosa va fermamente respinta. La figura del giudice “star”, o giudice “estrella” come viene chiamato in Spagna, è la negazione del modello garantista della giurisdizione. Essa rischia di piegare il lavoro del giudice alla ricerca demagogica della notorietà e della popolarità. In breve, i giudici devono evitare qualunque rapporto con la stampa e più ancora con le televisioni.

 

3. Sull’associazionismo e su Magistratura Democratica

Concludo questa relazione con qualche breve considerazione sull’associazionismo giudiziario e sulle correnti – a cominciare, naturalmente, da Magistratura Democratica – che sono oggi il principale bersaglio della campagna contro la magistratura.

E’ l’associazionismo giudiziario e il pluralismo delle correnti, anziché il carrierismo e le logiche di potere da esso alimentate, che nel dibattito pubblico sono stati identificati come le cause delle degenerazioni emerse nelle funzioni di autogoverno e, in particolare, nella funzione di attribuzione degli incarichi direttivi. Si è avuto così un vero capovolgimento della relazione di causa ed effetto. Sono stati il carrierismo e le conseguenti logiche clientelari di potere la vera origine delle degenerazione delle correnti interne all’Associazione Nazionale Magistrati e dei guasti nelle funzioni dell’autogoverno, quali sono emersi con il recente scandalo delle spartizioni degli uffici direttivi sollevato dal caso Palamara. Semmai l’associazionismo giudiziario e le correnti, rese peraltro indispensabili dal carattere elettivo del Consiglio Superiore della Magistratura, proprio perché conferiscono trasparenza alle forme e alle dinamiche dell’autogoverno, sono il principale antidoto a questi guasti e un fattore decisivo della democratizzazione della magistratura.

Ma ci sono altre due ragioni per le quali l’associazionismo è un antidoto a questi guasti. Le indicò chiaramente, all’indomani della nascita dell’Associazione Nazionale Magistrati, nel 1906, l’allora ministro della giustizia Vittorio Emanuele Orlando portandole a sostegno delle sue critiche all’associazione appena nata: esse sono l’uguaglianza dei magistrati e il loro impegno civile collettivo, inevitabilmente promossi, egli disse, dall’associazionismo giudiziario. Ebbene, sono proprio questi due aspetti che per oltre un secolo hanno distinto l’azione dell’Associazione dei magistrati italiani in difesa dell’indipendenza della giurisdizione e a sostegno della democratizzazione dell’ordine giudiziario: due aspetti, è bene ricordare, che il 21.12.1925 provocarono lo scioglimento dell’Associazione da parte dei fascisti e che non a caso sono sempre guardati con fastidio e diffidenza dal potere politico. 

Innanzitutto l’uguaglianza dei magistrati, cioè l’assenza di gerarchie, che come ho detto è una condizione dell’indipendenza. Quell’uguaglianza fu l’acquisizione culturale più importante e il frutto istituzionale più rilevante delle lotte di Magistratura Democratica negli anni Sessanta e Settanta. Ho già ricordato le battaglie di quegli anni contro i vari concorsi interni attraverso i quali si sviluppava la carriera dei magistrati. Ricordo anche l’uso del “tu” tra colleghi di ogni ordine e livello, dai giovani uditori agli alti magistrati, allora chiamati “eccellenze”, che provocatoriamente cominciammo a praticare, fino a instaurarlo come costume da tutti condiviso. Ricordo, infine, le nostre battaglie di 50 anni fa contro l’idea stessa che si potesse distinguere tra un’“alta magistratura” e una “bassa magistratura” e perciò contro qualunque tipo di carriera e di gerarchia: contro quella gerarchia che costituiva, diceva Vittorio Emanuele Orlando, «l’essenza» della vecchia magistratura e che, invece, della nuova figura dei magistrati disegnata dalla Costituzione – tra loro uguali e distinti «soltanto per diversità di funzioni», dice l’art.107, e «soggetti soltanto alla legge», dice l’art. 101 cpv – costituisce la negazione.  

Ancor più importante è il secondo valore democratico dell’associazionismo dei magistrati: la vocazione, criticata e paventata da Orlando, alla lotta e all’impegno civile da esso promossa. Perché mai, domandiamoci, l’associazionismo ha avuto un ruolo così decisivo nello sviluppo di una cultura garantista e di una pratica giudiziaria indipendente? E perché la crisi dell’associazionismo rischia di far cadere la tensione morale e ideale che dovrebbe sempre animare la giurisdizione e di far regredire la cultura democratica dei magistrati? Per due semplici ragioni: in primo luogo perché le battaglie civili è ben difficile che possano essere condotte con successo da singoli individui, potendo esserlo efficacemente soltanto da soggetti collettivi; in secondo luogo perché l’associazionismo è sempre un fattore di mobilitazione intellettuale e culturale, e perciò di riflessione e di elaborazione collettiva, di solidarietà e di comune impegno civile, a sostegno dei valori nei quali si riconoscono gli appartenenti al  gruppo associativo. Sono molte le valenze democratiche di questo impegno collettivo. 

E’ stato l’associazionismo dei giudici, e soprattutto quello sviluppatosi con particolare passione in MD, che ha prodotto una presa di coscienza collettiva in ordine ai valori costituzionali che la giurisdizione ha il compito di attuare e difendere. E’ stata l’azione collettiva del gruppo che ha alimentato, e prima ancora reso possibili le sue tante battaglie civili: per la democratizzazione dell’ordine giudiziario, per l’attuazione del principio del giudice naturale, per l’interpretazione della legge alla luce dei principi e dei diritti costituzionalmente stabiliti e, soprattutto, del principio di uguaglianza in entrambi i suoi significati, quello formale e quello sostanziale, espressi dai due commi dell’art.3 della nostra Costituzione. E’ infine l’associazionismo dei giudici che rappresenta il principale antidoto contro tre tentazioni involutive che sempre minacciano la figura del magistrato: l’involuzione di tipo burocratico, quella di tipo bellicista e inquisitorio, quella infine di tipo corporativo. Tre involuzioni che possono essere contrastate con la pratica della critica dei provvedimenti, che oltre tutto è anche il principale antidoto alla percezione della magistratura come una corporazione di potere, compattamente impegnata nella difesa dei suoi componenti e dei suoi privilegi. E’ quest’opera di pedagogia civile che fa di Magistratura Democratica una risorsa preziosa, che abbiamo tutti il dovere di conservare e difendere, non soltanto per il futuro della giurisdizione, ma per il futuro della democrazia italiana.

28/07/2021
Altri articoli di Luigi Ferrajoli
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
«Un magistrato integralista»

Integralista sì ma della Costituzione. La recensione al libro di Giovanni Cannella, Un magistrato integralista, Ed. Etabeta 2023. Il volume sarà presentato a Roma l’11 ottobre 2024, ore 15, presso l’Aula Magna della Facoltà Valdese. 

28/09/2024
Interrogarsi sulla felicità, oggi

Con la Route Nazionale delle Comunità Capi svoltasi a Verona dal 23 al 25 agosto scorsi, l’AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) ha scelto di festeggiare il suo 50° anniversario interrogandosi sul significato della “felicità”. Ne è scaturita una riflessione collettiva (anche) politica, nel senso più autentico ed originario del termine. 

17/09/2024
Il caso della consigliera Rosanna Natoli. E’ venuto il momento del diritto?

Se nella vicenda della consigliera Rosanna Natoli l’etica, almeno sino ad ora, si è rivelata imbelle e se gran parte della stampa e della politica hanno scelto il disinteresse e l’indifferenza preferendo voltarsi dall’altra parte di fronte allo scandalo cha ha coinvolto un membro laico del Consiglio, è al diritto che occorre guardare per dare una dignitosa soluzione istituzionale al caso, clamoroso e senza precedenti, dell’inquinamento della giustizia disciplinare. L’organo di governo autonomo della magistratura può infatti decidere di agire in autotutela, sospendendo il consigliere sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, come previsto dall’art. 37 della legge n. 195 del 1958, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura. Questa peculiare forma di sospensione “facoltativa” può essere adottata con garanzie procedurali particolarmente forti per il singolo consigliere - la votazione a scrutinio segreto e un quorum deliberativo di due terzi dei componenti del Consiglio – ed è regolata da una normativa speciale, non abrogata né in alcun modo incisa dalle recenti disposizioni della riforma Cartabia che mirano a garantire il cittadino da effetti civili o amministrativi pregiudizievoli riconducibili al solo dato della iscrizione nel registro degli indagati. Le questioni poste dal caso Natoli sono troppo gravi e serie per farne materia di cavilli e di vuote suggestioni e per tutti i membri del Consiglio Superiore è venuto il momento dell’assunzione di responsabilità. Essi sono chiamati a decidere se tutelare l’immagine e la funzionalità dell’organo di governo autonomo o se scegliere di rimanere inerti, accettando che i fatti già noti sul caso Natoli e quelli che potranno emergere nel prossimo futuro pongano una pesantissima ipoteca sulla credibilità e sull’efficienza dell’attività del Consiglio Superiore. 

02/09/2024
L’imparzialità dei giudici e della giustizia in Francia…in un mondo dove gravitano i diritti fondamentali

Un viaggio nella storia del pensiero giuridico alla luce dell’esperienza francese, sulle tracce di un concetto connaturato al funzionamento della giustizia, reattivo ai tentativi di soppressione o mascheramento tuttora capaci di incidere sul ruolo del magistrato all’interno della società. Una società complessa e plurale, di cui egli è parte attiva a pieno titolo. Nella lucida e personalissima testimonianza di Simone Gaboriau, l’imparzialità emerge come principio-cardine dell’ordine democratico, fondato – necessariamente – sull’indipendenza dei poteri che lo reggono.
Pubblichiamo il contributo nella versione italiana e nella versione originale francese. 

16/05/2024
L’imparzialità del giudice: il punto di vista di un civilista

Il tema dell’imparzialità del giudice, di cui molto si discute riferendosi soprattutto all’esercizio della giurisdizione penale, presenta spunti di interesse anche dal punto di vista civilistico. Se è ovvio che il giudice debba essere indipendente e imparziale, meno ovvio è cosa per “imparzialità” debba intendersi. Si pongono al riguardo tre domande: se e quanto incidono  sull’imparzialità del giudice le sue convinzioni ideali e politiche e il modo in cui egli eventualmente le manifesti; se  l’imparzialità debba precludere al giudice di intervenire nel processo per riequilibrare le posizioni delle parti quando esse siano in partenza sbilanciate; entro quali limiti la manifestazione di un qualche suo pre-convincimento condizioni  l’imparzialità del giudice all’atto della decisione. Un cenno, infine, all’intelligenza artificiale e il dubbio se la sua applicazione in ambito giurisdizionale possa meglio garantire l’imparzialità della giustizia, ma rischi di privarla di umanità. 

04/05/2024
I test psicoattitudinali: la selezione impersonale dei magistrati

Certamente il lavoro del magistrato è molto impegnativo sul piano fisico, mentale e affettivo e vi sono situazioni - presenti, del resto, in tutte le professioni - in cui una certa vulnerabilità psichica può diventare cedimento e impedire l’esercizio sereno della propria attività. Esse si risolvono con istituti già presenti nell’ordinamento come la “dispensa dal servizio” o il “collocamento in aspettativa d’ufficio per debolezza di mente o infermità”. Invece il progetto di introdurre test di valutazione psicoattitudinali per l’accesso alla funzione di magistrato è inopportuno sul piano del funzionamento democratico delle Istituzioni e inappropriato sul piano psicologico perché, da un lato, sposta l’attenzione dal funzionamento complessivo della Magistratura come istituzione all’“idoneità” del singolo soggetto e, dall’altra, non prende in considerazione il senso di responsabilità , la principale qualità che deve avere un magistrato e la sola che valorizza appieno la sua competenza e cultura giuridica. 

03/04/2024