Magistratura democratica
Europa

La Corte di Strasburgo e il negazionismo del genocidio armeno: revirement o conferma giurisprudenziale?

di Irene Spigno
Assegnista di ricerca in Diritto Pubblico, Università di Siena
Commento a CEDU, Perinçek c. Suisse, 17 dicembre 2013
La Corte di Strasburgo e il negazionismo del genocidio armeno: revirement o conferma giurisprudenziale?

Con la recente decisione nel caso Perinçek c. Suisse la Corte europea dei diritti dell’uomo si esprime per la prima volta sulla negazione del genocidio armeno. Oltre a richiamare l’attenzione su diversi profili di interesse e rilevanza su un tema la cui estrema attualità non accenna a scemare – la compatibilità delle normative che puniscono il negazionismo con la libertà di espressione –,  la pronuncia di Strasburgo è stata accolta con entusiasmo dalle prime riflessioni della dottrina che hanno evidenziato un’importante inversione di tendenza rispetto alla giurisprudenza precedente.

In realtà, a parere di chi scrive, la decisione che qui si commenta rappresenta la logica e consequenziale applicazione di quei principi precedentemente elaborati tanto con riferimento al negazionismo della Shoah, quanto con riguardo ad altri avvenimenti storici.

Prima di entrare nel merito della questione decisa dal giudice europeo pare opportuno dover dare alcuni riferimenti essenziali tanto per ciò che riguarda il concetto stesso di negazionismo, quanto sulle circostanze di fatto che hanno poi condotto alla pronuncia del giudice europeo. 

Una precisazione contenutistica del termine negazionismo appare necessaria e preliminare intanto per poter sgomberare il campo dalla confusione generata dal fatto che spesso i legislatori nazionali hanno abusato di tale espressione, utilizzata in riferimento a condotte profondamente diverse tra di loro che vanno dalla negazione strictu sensu intesa, all’apologia, dalla giustificazione alla minimizzazione grossolana e alla contestazione. Termine proposto dallo storico Henry Rousso, il negazionismo non si limita a ridimensionare il giudizio storico sull’Olocausto e a rifiutare l’unicità della Shoah, ma sulla base di argomentazioni di carattere culturale, storico, scientifico e politico, ne nega in toto la sua esistenza. Inoltre, le tesi negazioniste non solo hanno un contenuto lesivo in quanto aggrediscono la dignità e l’onore delle vittime, violando il principio d’eguaglianza, la pacifica convivenza tra i gruppi e/o l’ordine pubblico, ma abusano di quello che dovrebbe essere il metodo storico corretto.

Queste doverose precisazioni sono del resto ben chiare al giudice europeo, come dimostrato anche dalla sua recente pronuncia, di cui adesso si ripercorrono brevemente le premesse di fatto.

Doğu Perinçek, storico e presidente del partito turco dei lavoratori, in alcune conferenze tenutesi in Svizzera tra maggio e settembre 2005, parlando dei crimini commessi nel 1915 dall’Impero Ottomano contro il popolo armeno, aveva contestato la qualificazione giuridica di tali fatti come genocidio. Secondo Perinçek, il parlare di quegli avvenimenti come di un genocidio integrava una “menzogna internazionale”, in quanto dietro agli stessi non vi sarebbe mai stata l’intenzione di distruggere il popolo armeno, quanto piuttosto esigenze di natura bellica.

Condannato dalle autorità svizzere in applicazione dell’art. 261 bis, alinea 4, che punisce “Chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità”, Perinçek propone ricorso per violazione, tra gli altri, dell’art. 10 della Convenzione europea.

La Corte accoglie il ricorso presentato da Perinçek, affermando che una condanna per negazionismo come quella imposta dalle autorità svizzere rappresenta una limitazione ingiustificata della libertà di espressione. L’argomentazione giuridica utilizzata si articola prevalentemente su due livelli: il rapporto con la libertà d’espressione da un lato e quello con la libertà di ricerca storica – che della prima rappresenta un corollario – dall’altro.

L’art. 10, comma 1, della Convenzione europea riconosce e garantisce la libertà di espressione in termini piuttosto ampi, prevedendo poi al secondo comma alcune limitazioni. Limitazioni che, per poter essere legittime e compatibili con la Convenzione stessa, devono essere previste dalla legge e costituire misure necessarie in una società democratica per proteggere determinati valori tra i quali la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o la pubblica sicurezza, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

All’interno di questo quadro normativo, il giudice europeo si muove consapevole di non potersi pronunciare né sull'avvenimento dei massacri e delle deportazioni commessi nei confronti del popolo armeno da parte dell'Impero Ottomano a partire dal 1915, né sulla qualificazione giuridica di tali fatti come genocidio ai sensi dell'art. 261 bis, alinea 4, del codice penale svizzero. Tale tipo di considerazioni rientrerebbe, a giudizio della stessa Corte, infatti, nella competenza delle autorità nazionali, e più nello specifico dei tribunali, che sono chiamati ad interpretare e applicare il diritto nazionale.

Al giudice di Strasburgo spetta invece pronunciarsi sulla compatibilità delle decisioni prese dalle autorità nazionali con l'art. 10 e valutare se, quindi, nel caso di specie la condanna del ricorrente sia proporzionata e diretta al perseguimento di un “esigenza sociale pressante”. A tal fine è necessario compiere un'opera di bilanciamento nella quale da un lato vi siano le esigenze di protezione dei terzi, sarebbe a dire l'onore delle famiglie delle vittime che hanno subito le atrocità, e dall'altro lato la libertà d'espressione del ricorrente, limitata dalla condanna inflitta dalle autorità svizzere. 

Per quanto riguarda la protezione della libertà di espressione è giurisprudenza costante della Corte europea quella secondo cui essa “vale non solo per le informazioni o idee accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti ma anche per quelle che offendono, indignano o turbano lo Stato o una qualsiasi parte della popolazione. Così vogliono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non vi è società democratica” (così Lehideux et Isorni c. France, 23 settembre 1998, ric. n. 24662/94, par. 55). Particolare importanza all’interno del dibattito democratico rivestono poi quelle forme espressive che ricoprono un interesse pubblico, come ad esempio il dibattito circa la qualificazione giuridica di genocidio degli avvenimenti cominciati nel 1915. Secondo la Corte infatti, le dichiarazioni rese dal ricorrente devono essere considerate come inserite all'interno di un dibattito seppur controverso ed animato e tale dato è confermato anche dalla loro natura, desumibile dal ruolo ricoperto dal ricorrente: laureato in giurisprudenza e presidente generale del Partito turco dei lavoratori, egli stesso si considera storico e scrittore. Anche la sede nella quale queste erano state rese – tra le altre una conferenza diretta a commemorare il Trattato di Losanna del 1923 – confermava che si trattava di dichiarazioni che avevano un evidente carattere storico e politico in quanto legate alle relazioni tra la Turchia e l'Armenia. Ciononostante le autorità nazionali avevano qualificato le sue dichiarazioni più come nazionaliste e razziste, che come storiche. Trattandosi di un tema di interesse generale la misura inflitta al ricorrente rischia – sottolinea il giudice europeo – di  trasformarsi in una forma di censura idonea a condurre all’astensione dall’esprimere delle critiche, dissuadendo in questo modo eventuali contributi alla discussione pubblica su questioni che comunque interessano la vita della collettività.

Un altro punto fondamentale dell’argomentazione sviluppata dalla Corte europea riguarda il consenso nell’ambito della comunità internazionale, sia per quanto concerne la qualificazione di quello armeno come genocidio, sia con riferimento alla tendenza a penalizzare la condotta negazionista. La Corte, infatti, sottolinea come nonostante negli ultimi decenni si sia assistito all’affermarsi di una tendenza comune verso la penalizzazione della negazione dell’Olocausto, come dimostrato anche dal rapporto presentato dall'Istituto svizzero di diritto comparato secondo il quale tra i 16 paesi che erano stati sottoposti ad analisi solo due, Lussemburgo e Spagna, punivano la negazione del genocidio senza fare alcuna limitazione all'Olocausto, negli ultimi anni si sta cominciando ad assistere ad un’inversione di tendenza.

Nel 2007, infatti, la Spagna, con la sentenza del Tribunal Constitucional 235/2007, ha dichiarato l'incostituzionalità dell’art. 607, c. 2 del Codigo penal che puniva anche la diffusione con qualsiasi mezzo di idee o dottrine che negassero un genocidio o crimine similare in quanto secondo il Tribunal la mera negazione dell’avvenimento di determinati fatti storici – seppur estremamente gravi – non costituisce “discurso del odio”,in quanto difetta il requisito dell’incitamento diretto alla violenza contro determinati soggetti individuati per l’appartenenza a particolari minoranze razziali, religiose o etniche. Secondo il Tribunale infatti, il negare che un atto qualificabile come genocidio si sia verificato non costituisce modalità del c.d. “discursos del odio”, in quanto non comporta l’emissione di un giudizio di valore su tali fatti o sulla loro antigiuridicità e quindi in linea di principio tale condotta è innocua. Infatti, non si può affermare, neanche tendenzialmente, che ogni negazione di atti di genocidio persegua la creazione di un clima sociale di ostilità nei confronti di coloro che appartengono al gruppo che fu vittima del genocidio che si pretende negare. Per poter incriminare tale condotta e garantire la costituzionalità dell’art. 607, c. 2 del codice penale spagnolo, sarebbe stato necessario prevedere un elemento in più e cioè che la negazione fosse idonea a creare un clima di ostilità nei confronti del gruppo colpito.

Più recentemente il Conseil Constitutionnel francese ha dichiarato l’incostituzionalità (Décision n° 2012-647, DC del 28 febbraio 2012) della Proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien proprio per violazione della libertà di espressione, che in quanto libertà costituzionalmente tutelata può essere limitata solo con delle restrizioni necessarie, adeguate e proporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. Secondo il Conseil il reprimere la negazione o minimizzazione dell’esistenza di uno o dei vari crimini di genocidio “riconosciuti come tali dalla legge francese” (secondo la formulazione dell’art. 1 della legge impugnata) violerebbe il diritto costituzionale alla libertà di espressione e di comunicazione che può essere limitato solo dalla “legge”, da intendersi come strumento espressione della volontà generale.

In questo contesto la pronuncia del Conseil Constitutionnel assume un rilievo ancora maggiore se si considera che nonostante la Francia nel 2001 avesse già riconosciuto in via legislativa il genocidio armeno non vi sarebbe alcun contrasto con l’incostituzionalità delle norme che invece puniscono la sua negazione. In questo senso si è espresso anche il Comitato dei diritti dell’uomo dell’Onu, attraverso l’Osservazione generale n. 34 resa nel 2011 secondo la quale “le leggi che criminalizzano l’espressione di opinioni relative a fatti storici sono incompatibili con le obbligazioni che il Patto internazionale sui diritti civili e politici impone agli Stati parte” (paragrafo 49 dell’Osservazione generale).

Anche alla luce di queste considerazioni di respiro comparato la Corte conclude per la non pertinenza e sufficienza di motivi avanzati dalle autorità nazionali che in realtà non rispondono ad alcuna esigenza sociale pressante e che quindi non giustificano la condanna del ricorrente, sancendo quindi la violazione dell'art. 10. 

Ma se riflettiamo per un attimo sulle considerazioni svolte dalla Corte con riferimento alla mancanza di consenso circa la qualificazione giuridica di quello armeno come un genocidio, ci si scontra immediatamente con quella che è stata, fino a questo momento, la giurisprudenza costante della Corte europea in materia di negazionismo. Si tratta, tuttavia, di uno scontro solo apparente. Secondo il giudice di Strasburgo, infatti, la mancanza di tale consenso sarebbe giustificata anche per il fatto che la ricerca storica è per definizione stessa controversa e discutibile e pertanto non si presterebbe a delle conclusioni definitive o a delle verità oggettive ed assolute.

Rappresenta orientamento costante della giurisprudenza di Strasburgo quello secondo il quale la valutazione della compatibilità di misure statali di tipo penalistico che puniscono il negazionismo dell’Olocausto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non raggiunge nemmeno il giudizio di compatibilità con l’art. 10 della Convenzione, fermandosi inevitabilmente ad uno stadio anteriore incontrando lo sbarramento dell’art. 17, il divieto di abuso di diritto.

Carica del bagaglio culturale e storico europeo, la Corte distingue tra “fatti storici chiaramente stabiliti” e “fatti che sono ancora soggetti ad interpretazione”. Facendo leva su una concezione dell’indagine storica definita “estremamente rudimentale”, il giudice di Strasburgo include nella prima categoria il fenomeno del negazionismo dell’Olocausto del popolo ebraico, consentendo invece la ri-espansione della garanzia della libertà di espressione con riferimento alla negazione o revisione di altri eventi storici. Così, ad esempio, accade nel caso di Leidheux v. France, dove si voleva riabilitare la figura del maresciallo Pétain, pagina della storia francese ancora oggi disponibile per la critica storica. Allo stesso modo anche in Chauvy and Others v. France, ric. n. 64915/01, (2004) circa la revisione storica di fatti relativi alla resistenza francese durante la seconda guerra mondiale, la Corte ha affermato che «Non rientra tra i ruoli della Corte arbitrare e definire questioni storiche che sono oggetto di un dibattito aperto tra storici sui fatti storici e sulle loro interpretazioni» - par. 69 – (distinzione ribadita di recente nella decisione Fatullayev c. Azerbaigian, 22 aprile 2010, ric.n.40984/07).

Questa prospettiva è confermata anche nella sentenza Perinçek. Difatti, la Corte ha anzitutto escluso, in via preliminare, la riconducibilità dei discorsi del ricorrente che respingevano la qualificazione giuridica di genocidio per gli avvenimenti del 1915 ad una forma di incitamento all'odio contro il popolo armeno, bypassando l’ostacolo rappresentato dall’art. 17 (par. 51-54).

Come visto, secondo costante orientamento della Corte,  il diritto alla libera espressione costituisce uno degli aspetti fondamentali e distintivi di una società democratica, tollerante e pluralista, richiedendo quindi un dibattito aperto anche su questioni sensibili o che possono provocare dispiacere. Pertanto anche le espressioni che urtano, feriscono o inquietano rientrano comunque nella protezione garantita dall'art. 10 della Convenzione. Il ricorrente non ha mai contestato che siano avvenuti dei massacri e delle deportazioni, l'unica cosa che nel caso di specie si contesta è la qualificazione giuridica di questi eventi come genocidio. Ed è proprio su questo punto che si colloca la differenza con il negazionismo dell'Olocausto: secondo la Corte infatti i negazionisti del genocidio del popolo ebraico non contestano semplicemente la qualificazione giuridica di un determinato crimine, quanto piuttosto l'avvenimento di determinati fatti storici determinati in modo concreto come ad esempio l’esistenza delle camere a gas. Inoltre, la distinzione sarebbe supportata anche dalla presenza di una base giuridica specifica per la condanna dei negazionisti dell'Olocausto (che è rappresentata dall'art. 3, lettera c dello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga) e dall’accertamento dei fatti storici dell’Olocausto compiuto in via giudiziale da parte di una giurisdizione internazionale.

Nonostante le diverse perplessità che derivano dalla lettura della decisione della Corte europea e che sono prevalentemente ricollegate alla sufficienza dell’accertamento giudiziale per consacrare una specifica verità storica (come accaduto ad esempio nel caso dell’Olocausto), sicuramente con questa pronuncia il giudice di Strasburgo ha restituito la “storia” a quella che è la sua sede naturale: la ricerca storica. 

 

INFORMAZIONI ESSENZIALI

La sentenza Perinçek c. Suisse, 17 dicembre 2013, ric. n. 27510/08, è reperibile qui 

Sul principio che la libertà di espressione copre anche opinioni che offendono, indignano o turbano, si veda, oltre a Lehideux et Isorni c. France, 23 settembre 1998, ric. n. 24662/94, par. 55 Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, ric. n. 5493/72, par. 49, che ha avviato l’orientamento e i cui principi erano stati poi confermati anche in altre sentenze tra le quali Otto Preminger Institut c. Austria, 20 settembre 1994, ric. n. 13470/87,  par. 49 e più recentemente da Du Roy et Malaurie c. Francia, 3 ottobre 2000, ric. n. 34000/96, par. 27.

 

NOTA BIBLIOGRAFICA MINIMA

 

Buratti, L’uso della storia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista Aic, 2/2012, 15.

H. Rousso, La syndrome de Vichy, Parigi, Seuil, 1987, 151.

Sull’abuso del diritto si veda Pinelli, Art. 17, in Bartole, Conforti, Raimondi Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, Padova, 2001, 455 ss.

Sulla sentenza del Tribunal Constitucional spagnolo n. 235/2007, anche in una prospettiva comparata, si vedano:

Bilbao Ubillos La negación de un genocidio no es una conducta punible  (comentario de la STC 235/2007), in Revista española de derecho constitucional, 85, 2009, 299-352 e dello stesso Autore, Derecho penal, memoria y verdad histórica: la Criminalización de la negación del genocidio, in, Anuario Parlamento y Constitución, 11, 2008, 39-73.

Luther, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica tedesca e comparata, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 3, 2008, 1208.

Spigno, Un dibattito ancora attuale: l’Olocausto e la sua negazione, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 4, 2008, 1921-1931.

Su Conseil Constitutionnel, Décision n° 2012-647, DC del 28 febbraio 2012, si veda Spigno, La pronuncia del Conseil constitutionnel, tra lois memorielles e normative antinegazionismo, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 3, 2012, 1420- 1424

 

24/03/2014
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