Magistratura democratica
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L’importanza della riforma del codice civile nel pensiero di Giuseppe Conte

a cura di Enrico Scoditti
consigliere della Corte di cassazione

Viene anticipata la pubblicazione dell’intervista al prof. Giuseppe Conte, che aprirà il fascicolo n. 1 del 2020 della rivista trimestrale dedicato a “Eguaglianza e diritto civile”.

 

Presidente Conte, per iniziativa del precedente Governo da Lei presieduto è stato presentato un disegno di legge avente come contenuto la delega al Governo per la revisione e integrazione del codice civile. Quale esigenza è alla base di una simile iniziativa?

Grazie, consigliere Scoditti, per questa intervista e per l’opportunità che mi offre di esprimere il mio punto di vista, indirizzandolo a interlocutori qualificati e attenti quali i lettori di Questione giustizia.

Prima di rispondere alla sua domanda, mi permetta di rivolgere un pensiero commosso a tutte le vittime del coronavirus e ai loro familiari, e di porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, medici e infermieri in primo luogo, stanno profondendo le loro risorse, umane e professionali, per fronteggiare questa emergenza, anche mettendo a repentaglio la propria stessa esistenza. Un memore pensiero rivolgo a una illustre vittima di questa epidemia, il professore Piero Schlesinger, figura di primo piano della cultura giuridica italiana e, in particolare, punto di riferimento per svariati decenni della scuola civilistica meneghina. Mi auguro che le azioni che il Governo sta ponendo in essere, con grande impegno e determinazione, consentiranno di tornare presto alla normalità, anche grazie alla collaborazione di tutto il popolo italiano. Vengo alla sua sollecitazione.

L’intenzione alla base di un’iniziativa legislativa ambiziosa come quella della quale discorriamo deriva, certamente, dall’esigenza di adeguare il quadro normativo, anche in ambito civilistico, alle continue modificazioni della realtà socio-economica, oltre che alle nuove sensibilità maturate in seno, non soltanto alla giurisprudenza, ma anche alla dottrina giuridica. Il nostro ordinamento, ove, come spero, venisse completato questo processo di revisione del codice, seguirebbe la scia di ordinamenti che si sono dimostrati ben più solleciti, quali l’ordinamento tedesco e quello francese, che hanno già provveduto a operare un “ammodernamento” della disciplina codicistica, soprattutto nella materia delle obbligazioni e dei contratti. Una riforma della disciplina civilistica è stata intesa, nell’ambito di questi ordinamenti, anche come un fattore di promozione della competitività e, sotto questo aspetto, il ritardo nell’opera di aggiornamento può contribuire a penalizzare il nostro Paese anche nell’ambito della sfida globale di mercato.

Un adeguato ammodernamento del nostro codice si inserisce, peraltro, all’interno di un quadro di riforme più ampio che, con il Governo attuale, stiamo portando a termine con grande determinazione. Ravviso un chiaro collegamento tra questo progetto riformatore e i disegni di legge di delega riguardanti il processo civile e il processo penale, che mirano, nel loro complesso, a rendere più chiari e spediti i nostri riti, in coincidenza con una maggiore rispondenza ai bisogni attuali della disciplina sostanziale.

L’obiettivo finale è avere una disciplina dei rapporti privati più organizzata sul piano sistematico, più rispondente agli attuali bisogni della prassi, come pure un sistema giuridico nel suo complesso più competitivo e sempre più attento alla tutela dei diritti.

 

Sul danno non patrimoniale, si manifesta l’intenzione di estendere le ipotesi di risarcibilità anche disancorandole dalla necessità di una rigida tipizzazione legislativa e introducendo criteri alternativi di selezione direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi. Si tratta dell’approdo cui è pervenuta la giurisprudenza ormai da più di un decennio. Qual è il senso di un intervento legislativo in questo quadro? Puntare alla non tipizzazione e alla correlazione diretta al piano costituzionale non significa riproporre la clausola generale che ha consentito alla giurisprudenza di emancipare il danno non patrimoniale dalla tipizzazione legislativa ancorandolo alla dimensione dei valori costituzionali?

Ritengo che un intervento legislativo in questo specifico settore sia quanto mai opportuno. Oggi è pressoché impossibile ricostruire il sistema della responsabilità civile provando a leggere direttamente e a interpretare le previsioni contenute nel codice civile. Lo iato tra il dato e il costruito, come direbbe François Gény, in questa materia è davvero notevole. L’intervento riformatore potrà fare tesoro dei risultati interpretativi più consolidati, filtrati al vaglio della migliore dottrina civilistica. Quanto alla tecnica legislativa, suggerirei di evitare una disciplina per fattispecie tipiche, che rischierebbe di ritrovarsi presto superata dall’incessante evoluzione della realtà socio-economica. Stabilire un diretto ancoraggio al dato costituzionale e rinvenire in esso il criterio selettivo principe è sicuramente la soluzione che appare preferibile, in linea con gli indirizzi interpretativi più collaudati.

 

Sul piano della disciplina del contratto emerge, dal disegno di legge, in modo chiaro la tendenza al passaggio da una disciplina per clausole generali, rilevante in sede di formazione ed esecuzione del contratto, a una disciplina per fattispecie tipizzate (ad esempio prevedendo obblighi di informazione o di rinegoziazione, esiti cui la giurisprudenza, anche di merito, era pervenuta grazie alla clausola generale di buona fede). Quali sono le ragioni di questa scelta? Non vi è il rischio che si perda qualcosa sul piano dell’efficacia della disciplina con la messa da parte della tecnica della clausola generale?

Francamente non ritengo che possa esserci un pericolo del genere. La disciplina per clausole generali non è toccata dal progetto di riforma. Si è inteso soltanto adeguare, anche qui, l’assetto normativo alle letture interpretative più collaudate e più sensibili rispetto alla nuova realtà economico-sociale. La cristallizzazione o la concretizzazione di alcuni obblighi discendenti dalle clausole generali alle quali ha fatto opportunamente riferimento non escludono che ulteriori concretizzazioni vengano proposte sulla base della ulteriore attività interpretativa affidata alle corti di giustizia, dietro incitamento della letteratura giuridica. In definitiva, non ritengo che la positivizzazione di alcune fattispecie più analitiche debba esiliare il ruolo delle clausole generali. Questo rapporto può essere adeguato, senza che venga meno, sulla base del progresso della cultura giuridica e dell’evoluzione della realtà socio-economica.

 

Il disegno di legge delega contempla anche l’introduzione di una nullità del contratto o della clausola in contrasto con diritti fondamentali della persona umana, rilevabile d’ufficio dal giudice e operante soltanto a vantaggio del titolare del diritto. Non si torna così a una tecnica per clausole generali, spostata dal piano dell’efficacia (art. 1375 del codice civile) a quello della validità del contratto?

L’esigenza di porre al centro della disciplina civilistica i diritti fondamentali della persona non deve rimanere astratta. Non può essere affidata a mere declamazioni di principio. Con questa proposta, in particolare, proveremo a declinare in maniera concreta una possibile applicazione dei diritti umani nell’ambito privatistico. D’altronde temi a me molto cari, come la responsabilità sociale delle imprese, vengono oggi finalmente declinati, da parte della letteratura giuridica più attenta e sensibile, anche nell’ottica di loro possibili applicazioni concrete. Inoltre, e vengo alla seconda parte del suo intervento, mi pare oramai acclarata la tendenza, non soltanto giurisprudenziale, ma anche propria della legislazione speciale, a dar vita a un rapporto di continua interferenza, o meglio ancora, contaminazione fra regole di validità e regole di responsabilità. Ritengo che sia opportuno che l’attività di normazione sia sempre più volta, piuttosto che ad assecondare aprioristiche impostazioni dogmatiche, a proporre concrete soluzioni giuridiche idonee a soddisfare concrete esigenze di vita.

 

Si suole collegare la tecnica della fattispecie legale alla prevedibilità e certezza del diritto quale espressione dell’eguaglianza in senso formale. In realtà, a tale valore sono preposti la funzione nomofilattica della Corte di cassazione e il principio di tendenziale stabilità degli orientamenti giurisprudenziali. Se certezza del diritto ed eguaglianza in senso formale sono imperativi della giurisprudenza, possiamo individuare nel tempo presente, caratterizzato dall’emersione di nuove grandi questioni sociali, un altro e forse prevalente significato della tecnica della fattispecie legale, che è quello del perseguimento dell’universalismo e dell’eguale accesso a beni e servizi, e cioè l’eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, comma 2, della Costituzione)?

L’eguaglianza è un imperativo che attraversa in modo trasversale l’intero diritto civile ed è una dimensione che, come impone la nostra Carta fondamentale, non è circoscrivibile all’eguaglianza in senso formale, ma si estende all’eguaglianza in senso sostanziale. Sotto questo aspetto, è vero che la legge generale e astratta è non solo garanzia di parità di trattamento, ma è anche strumento di riforma sociale. Trovo interessante la sua sollecitazione a riflettere sulla fattispecie legale quale tecnica privilegiata del diritto inteso come leva della trasformazione sociale. Pur nell’ottica della fattispecie come strumento di riformismo sociale, ritengo tuttavia che il giurista moderno debba acquistare un punto di vista più largo rispetto alla mera operazione sussuntiva che caratterizza questa forma di disciplina giuridica. Il processo di produzione normativa deve oramai considerarsi, come del resto rilevato dalla letteratura più sensibile, quale procedimento complesso che non termina con la promulgazione della legge, ma che accorpa in sé anche la fase interpretativo-applicativa. Sotto quest’aspetto non c’è una netta divisione del lavoro fra la giurisprudenza e la legislazione, quasi che la prima debba limitarsi a garantire la prevedibilità delle decisioni a tutela dell’eguaglianza formale, mentre è della seconda il compito del perseguimento dell’eguaglianza sostanziale. L’applicazione del diritto riveste un ruolo centrale, al pari di quello di posizione della norma. Anche il giudice, e dunque l’interprete, è così partecipe, con l’essenziale contributo del formante dottrinale, del processo di produzione del precetto normativo. Il rapporto fra diritto e riforma sociale a cui Lei fa riferimento vede pertanto mobilitati una pluralità di soggetti: dai diversi attori del processo legislativo, con le distinte responsabilità politiche e di governo, al mondo dell’accademia, fino all’universo del diritto in azione, giudici e professionisti legali. L’eguaglianza diventa così un imperativo che per davvero attraversa l’esperienza giuridica nella sua complessità, nel momento in cui questa chiama tutte le sue componenti alla produzione della regola di diritto.

24/03/2020
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