photo credits: Sara Cocchi
Il presente contributo costituisce anticipazione del numero 1/2023 di Questione Giustizia trimestrale
Il d.lgs n. 149 del 2022 mantiene l’attuale fisionomia del processo di secondo grado quale controllo pieno sulla controversia caratterizzato da effetto devolutivo e divieto di nova, abroga l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis cpc, prevedendo in sostituzione un modulo di decisione semplificato in caso di manifesta infondatezza del gravame e reintroduce la figura del consigliere istruttore, conformando la struttura del giudizio di appello a quella di primo grado.
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Il presente contributo costituisce anticipazione del numero 1/2023 di Questione Giustizia trimestrale
Il saggio analizza criticamente la proposta di separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, esaminandone le implicazioni sul piano costituzionale e processuale. Partendo dall’esperienza della Costituente e dal principio di unità della magistratura, si evidenzia come la riforma non riguardi soltanto la distinzione funzionale tra giudice e pubblico ministero, ma influisca sul luogo dell’indipendenza dell’azione penale e sull’equilibrio tra potere politico e giurisdizione. Si discutono inoltre le conseguenze sistemiche della duplicazione del Consiglio Superiore della Magistratura, la concentrazione del potere disciplinare e la gestione delle priorità investigative, mostrando come tali misure possano, se isolate, indebolire l’autonomia del pubblico ministero, la forza della difesa e le garanzie costituzionali fondamentali, rischiando di compromettere l’effettivo equilibrio tra accusa, giudizio e difesa nel processo penale italiano.