Magistratura democratica
Europa

Breve vademecum per il rinvio pregiudiziale davanti alla CGUE

di Doriana Vecchio
Tirocinante presso il Tribunale di Livorno
Sintesi delle raccomandazioni della Corte per la presentazione delle domande di pronuncia

Lo scorso 25 Novembre sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, C 439/5, le nuove raccomandazioni rivolte ai giudici in merito alla presentazione delle domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Presentiamo qui un breve vademecum sulle modalità e gli adempimenti opportuni per la presentazione delle domande medesime.

1. Il rinvio pregiudiziale rivolto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Previsto dagli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il rinvio pregiudiziale rappresenta la procedura che consente ad una giurisdizione nazionale di interrogare la Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE) sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di un contenzioso in cui tale giurisdizione venga coinvolta. 

A differenza delle altre procedure giurisdizionali, il rinvio pregiudiziale non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull’applicazione del diritto europeo.

Esso, certamente, rappresenta lo strumento più idoneo a favorire la cooperazione attiva tra giurisdizioni nazionali e Corte ed, altresì, a garantire l'applicazione uniforme del diritto europeo in tutta l'UE.

Esistono due tipi di rinvio pregiudiziale:

- il rinvio per l’interpretazione della norma europea (diritto primario e diritto secondario): il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di formulare un parere sull’interpretazione del diritto europeo per poter applicare la norma correttamente;

- il rinvio per l’esame di validità di una norma europea di diritto secondario: il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di verificare la validità di un atto di diritto europeo.

Il rinvio pregiudiziale costituisce quindi un rinvio da giudice a giudice. Anche se può essere richiesto da una delle parti della controversia, spetta alla giurisdizione nazionale prendere la decisione di rimettersi alla Corte di giustizia. Le parti, dunque, fungono da mero impulso.

La CGUE si pronuncia unicamente sugli elementi costitutivi del rinvio pregiudiziale dei quali viene investita, pertanto è la giurisdizione nazionale a dominare la controversia principale. 

Poiché il giudice nazionale investito di una controversia è chiamato ad assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, spetta a tale giudice — e a lui solo — valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

2. Gli elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale

Dovendo la domanda di pronuncia pregiudiziale riguardare l'interpretazione o la validità del diritto dell'Unione, e non anche l'interpretazione delle norme del diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nell'ambito del procedimento principale, è indispensabile che il giudice del rinvio esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell'Unione siano applicabili nel caso di specie

È indispensabile che la formulazione della medesima sia compiuta con linguaggio tecnico sì, ma con un regime linguistico non eccessivamente ricercato o elaborato, “una redazione semplice, chiara e precisa, senza elementi superflui”, in considerazione della futura traduzione in tutte le lingue ufficiali cui la domanda verrà sottoposta.

È altresì necessario che le questioni sottoposte alla Corte siano ben individuabili, esse infatti dovranno figurare in una parte distinta della decisione di rinvio, preferibilmente all'inizio o alla fine di questa. Esse devono essere comprensibile già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda.

2.1 Contenuto della domanda

- L'indicazione precisa del giudice del rinvio e, eventualmente, della sezione o del collegio giudicante all'origine del rinvio e menzionare le coordinate complete di tale organo giurisdizionale, al fine di agevolare i successivi contatti tra quest'ultimo e la Corte di giustizia.

- L'indicazione delle parti del procedimento principale e, se del caso, delle persone che le rappresentano dinanzi al giudice. Tali indicazioni devono contenere in particolare, nella decisione di rinvio o nella relativa lettera di accompagnamento, l'indirizzo postale esatto delle persone di cui trattasi, il loro numero di telefono o il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, se disponibile.

- Qualora lo ritenga necessario, il giudice del rinvio deve procedere esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, ad occultare determinati nomi o dati, o a trasmettere, oltre alla domanda di pronuncia pregiudiziale integrale, una versione di tale domanda nella quale detti nomi o dati sono coperti con l'anonimato, versione che servirà da base per il procedimento dinanzi alla Corte.

- L'oggetto del procedimento principale e i fatti pertinenti. Il giudice del rinvio descrive sinteticamente l'oggetto del procedimento principale nonché i fatti pertinenti, come accertati o riconosciuti da tale giudice.

- Le disposizioni giuridiche pertinenti. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve menzionare, in maniera precisa, le disposizioni nazionali applicabili ai fatti del procedimento principale, ivi comprese, se del caso, le pertinenti decisioni giurisprudenziali, nonché le disposizioni del diritto dell'Unione di cui si richiede l'interpretazione o di cui si contesta la validità. Tali menzioni devono essere complete e contenere il titolo e i riferimenti esatti delle disposizioni di cui trattasi, nonché i relativi estremi di pubblicazione. Per quanto possibile, le citazioni della giurisprudenza, nazionale o europea, riporteranno inoltre il numero ECLI («European Case Law Identifier») della decisione interessata.

- La motivazione del rinvio. La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell'Unione è applicabile al procedimento principale. Il giudice del rinvio deve pertanto esporre i motivi che lo hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell'Unione e il collegamento che esso stabilisce tra queste disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

- Le questioni pregiudiziali. Il giudice del rinvio espone, in maniera chiara e distinta, le questioni che sottopone alla Corte in via pregiudiziale. Tali questioni devono essere comprensibili già da sole, senza che occorra far riferimento alla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nei limiti del possibile, il giudice del rinvio precisa inoltre sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare alle questioni proposte in via pregiudiziale.

- Eventuale necessità di un trattamento specifico Qualora il giudice del rinvio ritenga che la domanda che sottopone alla Corte richieda un trattamento specifico, sia per quanto riguarda la necessità di mantenere l'anonimato delle persone interessate dal procedimento principale sia per quanto concerne l'eventuale celerità con la quale la domanda dev'essere trattata dalla Corte, le ragioni che depongono a favore di tale trattamento devono essere esposte in maniera circostanziata nella domanda di pronuncia pregiudiziale e, se del caso, nella lettera che l'accompagna.

3. Gli aspetti formali della domanda di pronuncia pregiudiziale

Le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere presentate in modo tale da agevolarne il successivo trattamento elettronico da parte della Corte e, in particolare, in modo tale da consentirne la scansione e praticare il riconoscimento ottico dei caratteri.

A tal fine:

- le domande sono dattilografate, su carta bianca, senza righe, di formato A 4;

- i caratteri usati per il testo sono di tipo corrente (come, ad esempio: Times New Roman, Courrier o Arial) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le eventuali note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini, orizzontali e verticali, di almeno cm 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina);

- tutte le pagine della domanda, nonché i paragrafi che essa contiene, sono numerati in maniera ininterrotta e in ordine crescente.

La domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere datata e firmata. Essa è trasmessa mediante plico raccomandato, unitamente al fascicolo del procedimento principale, alla cancelleria della Corte di giustizia, Rue du Fort Niedergrü­ newald, L-2925 Lussemburgo. In caso di domanda di applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d'urgenza, si raccomanda di spedire previamente una copia firmata della domanda di pronuncia pregiudiziale per posta elettronica (ECJ-Registry@curia. europa.eu) o per telefax (+ 352 43 37 66) e di trasmettere successivamente l'originale di tale domanda per posta.

3.1 Domande di pronuncia giudiziale che richiedono particolare celerità

Alle condizioni previste dall'art. 23 bis dello statuto nonchè dagli artt. 105-114 del regolamento di procedura, in presenza di determinate circostanze, il rinvio pregiudiziale può essere trattato con procedimento accelerato (art. 105 Reg. Proc.) o con procedimento d'urgenza (art. 107 Reg.Proc.). A quest'ultimo è possibile ricorrervi solo nelle ipotesi relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

In tali ipotesi, per poter la Corte decidere nel più breve tempo possibile, è necessario che la domanda esponga con precisione le circostanze di fatto e di diritto che comprovano l'urgenza e, in particolar modo, i rischi in cui si incorrebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario. Per accelerare la trattazione, il giudice del rinvio è tenuto a precisare sinteticamente il proprio punto di vista circa la risposta da dare alle questioni proposte.

3.2 Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata in una forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo richiede un trattamento specifico. A tal fine, il giudice del rinvio è invitato a precisare, in un punto ben visibile della sua decisione di rinvio, quale dei due procedimenti sia richiesto, specificando altresì l'articolo di riferimento, art. 105 per il procedimento accelerato, l'art. 107 per il procedimento d'urgenza. 

Per accelerare maggiormente la trattazione, è consigliabile il previo invio di una copia della decisione di rinvio firmata, unitamente alla domanda di applicazione del procedimento accelerato o d'urgenza, all'indirizzo di posta elettronica ECJ-Regristry@curia.europa.eu, o tramite telefax (+352 43 37 66). Dalla ricezione di tali ultimi potrà avere inizio la trattazione. Resta, comunque, indispensabile che l'invio in originale di tali documenti alla cancelleria della Corte avvenga nel più breve tempo possibile.

03/02/2017
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