Magistratura democratica
Diritti senza confini

Riammissioni informali e violazione del diritto di asilo

di Alessia Di Pascale
professore associato di diritto dell’Unione europea presso l’Università di Milano

Il presente contributo esamina l’ordinanza adottata il 18.1.2021 dal Tribunale di Roma, con cui è stato accolto il ricorso urgente presentato da un cittadino pakistano, riammesso nel luglio del 2020 dall’Italia alla Slovenia, da qui in Croazia e quindi in Bosnia. L’ordinanza ha posto in luce la contrarietà della prassi attuata dalle autorità di frontiera, sulla base di un accordo bilaterale di riammissione, alla luce delle norme italiane, internazionali e dell’Unione europea, riconoscendo altresì il diritto del ricorrente, sulla base dell’art. 10, c. 3, Cost. di fare ingresso in Italia al fine di presentare la domanda di protezione internazionale.

09/02/2021
Altri articoli di Alessia Di Pascale
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Forzare la legge, cercare risultati

L’Alien Enemy Act e la decisione giudiziale del 1° maggio 2025 

13/05/2025
Gorgo CPR

Recensione al volume di Lorenzo Figoni e Luca Rondi (Altrəconomia, 2025)

10/05/2025
L’annullamento della convalida del trattenimento può comportare la permanenza della stessa misura?

La novella di cui al D.L. 145/2024, convertito nella L. n. 187/2024, ha attribuito la competenza a conoscere della legittimità dei decreti di convalida e proroga dei trattenimenti amministrativi alle sezioni penali della Cassazione, in luogo di quelle civili.
La sentenza n. 15757/2025 della prima sezione penale della Corte di legittimità, pubblicata lo scorso 22 aprile, in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, annulla con rinvio un decreto di ri-convalida emesso dalla Corte d’appello di Torino nei confronti di un richiedente protezione internazionale in ragione della violazione degli obblighi informativi, pur essendo ampiamente decorsi i termini della convalida, e nonostante il vizio sia stato correttamente individuato, sicché non si comprendono le ragioni del rinvio, posto che l’annullamento dovrebbe determinare la cessazione della detenzione amministrativa con efficacia ex tunc.  
Tale scelta si rivela però conseguente ad una inedita riscrittura in chiave processualpenalistica dei provvedimenti di convalida, sulla falsariga della disciplina delle misure cautelari personali. Pertanto, atteso che l’impugnazione dei provvedimenti in materia di libertà personale non ha effetto sospensivo, analogamente l’impugnazione dei provvedimenti di convalida del trattenimento non determinerebbe la cessazione della misura fino alla sua eventuale rimozione (sempre nel rispetto dei limiti massimi normativamente previsti). Tale ricostruzione non convince, sia in termini di interpretazione della volontà del legislatore di ricondurre effettivamente tutta la materia della detenzione amministrativa negli assi cartesiani delle misure cautelari personali, sia in ragione delle notevoli differenze del procedimento applicativo e dei poteri del giudice nei procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti, rispetto a quelli che disciplinano le misure cautelari.

05/05/2025
Il Laboratorio autoritario delle politiche migratorie italiane
a cura di Redazione

Una prima analisi giuridica del D.L. 37/2025 a cura di ASGI (aprile 2025)

10/04/2025
Le elezioni tedesche del 2025 e la centralità della non-rappresentanza

Se è vero che lo scenario politico tedesco ha le proprie specificità, una più ampia ottica internazionale rivela un andamento ricorrente, segnato dallo sforzo continuo di porre forzatamente al centro del discorso politico i migranti, soggetti privi di rappresentanza perché privi del diritto di voto, ma al tempo stesso stigmatizzati e strumentalizzati per promuovere programmi nazionalisti. 

02/04/2025
Il Consiglio di Stato condanna i ritardi e la sistematica inefficienza del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Milano in materia di emersione degli stranieri

Accolto il ricorso presentato da oltre un centinaio di persone straniere e associazioni. Commento alla sentenza Consiglio di Stato del 20 settembre 2024, n. 7704

12/12/2024