Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

L'America che si incendia e le colpe del Grand Jury

di Michele Papa
Ordinario di diritto penale Università di Firenze
Dalle vicende di Ferguson una riflessione sul sistema penale USA
L'America che si incendia e le colpe del Grand Jury

“Se il pubblico ministero volesse, potrebbe agevolmente convincere il Grand jury ad incriminare un sandwich al prosciutto”. Con queste parole il giudice Sol Watchtler, già presidente della Corte suprema dello stato di New York, stigmatizzava lapidariamente la totale sudditanza di quest’organo popolare al prosecutor

D’altro canto, che il Grand jury non abbia una grande autonomia di giudizio, e che anzi si caratterizzi per una fisiologica sudditanza rispetto alla pubblica accusa, si evince anche dalle statistiche giudiziarie: nel 2010, a fronte di oltre 160.000 casi perseguiti  a livello federale, il Grand jury ha negato il rinvio a giudizio solo una decina di volte: una percentuale che si assesta dunque attorno allo 0,007%. 

Le vicende di Ferguson, Missouri hanno avuto luogo nell’ambito della giustizia statale, non federale, ma l’indicazione numerica può essere comunque significativa. Se allora un rilievo generale si può muovere all’istituto del Grand jury non è quello di essere d’ostacolo alla celebrazione del giudizio, ma piuttosto di non tutelare sufficientemente l’indagato dallo strapotere accusatorio del prosecutor. E il bisogno ci sarebbe, derivando - a tacer d’altro (ad esempio: cercare il vero colpevole abbandonando solipsistici teoremi persecutori) - dalla constatazione che il processo è in sé stesso una pena. Ovvio dunque che, laddove un organo dichiaratamente “di parte” come il prosecutor abbia il dominio delle indagini, sia necessaria la presenza di un altro organo che ne contenga  gli eventuali eccessi. Tempestivamente. Di tali esigenze garantistiche si fa carico peraltro la stessa Costituzione USA (V Emendamento) che, quantomeno con riferimento al sistema federale e ai reati gravi, richiede obbligatoriamente che, prima di andare al trial, le accuse vengano sottoposte al Grand jury.

Ma, si diceva, il filtro funziona poco e male, proprio perché il Grand jury è solitamente incapace di resistere al prosecutor. Ciò trova conferma  nell’ambito della giustizia penale dei singoli Stati USA, ambito nel quale, come già ricordato, ha avuto luogo la clamorosa archiviazione dell’omicidio di Michael Brown, nel Missouri. 

Nei sistemi statali, infatti, il prosecutor può anche evitare il Grand jury (la corte suprema federale ritiene infatti che la menzionata garanzia del V Emendamento non si applichi agli stati); se vuole, l’organo dell’accusa può ignorarlo e rivolgersi direttamente al giudice togato, chiedendogli di decidere sul rinvio a giudizio in pubblica udienza e in contraddittorio: un po’ come avviene in Italia con l’udienza preliminare. Se il prosecutor non lo fa e decide - come nel caso in questione - di affidarsi al Grand jury, è semplicemente perché rivolgersi al giudice togato non gli conviene: il Grand jury  ed il suo rito sono, come abbiamo detto, prosecutor-friendly ;  l’organo è succube, tutto è segreto, non c’è contraddittorio, non c’è difesa. 

Che è successo dunque nel caso in esame? Cosa si è inceppato nella macchina punitiva, al punto da portare anche da noi agli onori della cronaca lo sconosciuto istituto del Grand jury? Difficile rispondere in poche battute, ma nel formulare possibili congetture è bene ricordare che il sistema penale USA è fatto - come talora si è affermato - da “isole di tecnicismo in un mare di discrezionalità”.

Il sistema penale USA è dominato dalla discrezionalità. Forse tutti i sistemi lo sono, ma lì si vede e se ne parla chiaramente. Discrezionalità della polizia: di indagare, di non indagare, di cestinare le notizie di reato; del prosecutor: di fare indagini, di archiviare, di contestare uno o tutti i reati astrattamente ricorrenti, di patteggiare per qualsiasi reato e per qualsiasi pena. 

C’è poi la discrezionalità del Grand jury e della giuria dibattimentale, che decidono emettendo verdetti  trancianti e immotivati. A tale discrezionalità - che ovviamente ha forme e limiti variegati - si accompagna, è fondamentale sottolinearlo, una simmetrica responsabilità di chi la esercita.

Questa responsabilità, che pure ha profili giuridici,  è tuttavia essenzialmente una responsabilità politica e sociale: è tale ad esempio quella dei pubblici ministeri, che nei sistemi statali sono eletti dal corpo elettorale e che ad esso rendono conto; è tale quella dei vertici delle polizie locali, che parimenti sono espressi dall’elettorato. Altre volte la responsabilità è, come dire, “corresponsabilità” diretta del corpo sociale, che è chiamato a partecipare in prima persona all’amministrazione delle giustizia: ed è questo il caso del Grand jury o del jury dibattimentale.

La forte ed esplicita matrice politico-sociale della giustizia penale si manifesta continuamente: nei programmi elettorali dei prosecutors, nelle pubblicizzate campagne di “guerra al crimine”, nella scelta delle tattiche processuali e delle strategie comunicative, nelle complesse procedure selettive dei giurati, la cui estrazione sociale, razziale, e la cui storia personale vengono attentamente ponderate (e talora artatamente strumentalizzate) proprio in quanto naturalmente influenti sulle valutazioni discrezionali che essi dovranno effettuare.

Raramente come negli USA, la giustizia penale è collegata, nel bene e nel male, ai valori ma anche agli umori della comunità. In questo contesto, gli organi giudiziari a composizione popolare costituiscono strumento di mediazione ed accettazione politico sociale delle decisioni assunte nell’ambito della giustizia penale. Vero ciò si comprende come, di fronte a casi particolarmente delicati in cui l’archiviazione del procedimento costituisca, per varie ragioni, esito politicamente troppo pesante per le spalle del solo pubblico ministero, questi cerchi l’avallo dell’organo popolare.

Il Grand jury è, come si diceva, prosecutor-friendly:  accusa  quando il prosecutor vuole che accusi, archivia quando il prosecutor non ha la forza o il coraggio per farlo personalmente.  

Visto così, il Grand jury, più che un relitto obsoleto del passato, è un istituto ancora quotidianamente efficace per garantire la accettabilità sociale delle decisioni giudiziarie. D’altra parte, come felicemente intuito dallo storico Jean-Pierre Vernant, quando il problema della colpa diventa veramente acuto e sembra irrisolvibile, esso non può essere affrontato “scientificamente”; va gestito socializzando la questione, cioè ponendola al centro di una discussione con la comunità: questo fa Edipo nella rappresentazione tragica di Sofocle: “ho giaciuto con mia madre, ma non sapevo che lo fosse: sono colpevole? Sono scusabile?” (JP Vernant, Edipo senza complesso, (1967), ripubblicato, di recente, da Mimesis, 2013).

Edipo pone la questione e il coro della tragedia fa da interlocutore, ma sullo sfondo ci sono, sintonici, i cittadini della polis: la risposta non può essere individuale.   

Il modello si ripropone nel sistemi penali che prevedono organi a totale composizione popolare (Grand jury, giuria dibattimentale; certamente non la corte d’assise). In entrambi i contesti (teatro tragico e teatro penale), e con le dovute differenze, l’esito sociologicamente (e psicologicamente) accettabile del problema  è ottenuto mediante la sua rappresentazione e mediante sua la condivisione con un piccolo gruppo di persone che esprime simbolicamente le opinioni della comunità. (Gli organi popolari dovrebbero risolvere questioni fattuali in un quadro giuridico pre-impostato, ma la inevitabile confusione tra i due piani e l’insindacabilità del verdetto immotivato collegano sempre  la decisione al vero cuore del problema).

Ma se così è, il meccanismo che talora si inceppa - come nel caso di Ferguson - ha poco di giuridico. Ciò che male funziona non è la giuria come ingranaggio della procedura penale, ma è la capacità dei giurati di esprimere, come rappresentanza simbolica della comunità nel singolo procedimento penale, una soluzione del problema che sia socialmente accettabile.

Si è detto “socialmente accettabile”, ma si dovrebbe dire “emotivamente accettabile”, perché qui sta il punto: il resto della comunità, chi sta fuori dal teatro e dal processo, vuole innanzitutto risposte emotive. Ma il problema per cui la comunità chiede risposte non coincide con quello sottoposto ai giurati: è molto più ampio e complesso.

La questione di responsabilità che si pone nel singolo processo è, per i giurati, essenzialmente una questione fattuale da risolversi un quadro giuridico; ma se vista dal di fuori, essa è un “simbolo”: una realtà che rimanda ad un'altra realtà. L’altra realtà cui il simbolo rimanda è un vissuto collettivo generale e profondo:  sentimenti di radicata ingiustizia, esclusione, frustrazione e risentimento, rabbia per secoli di discriminazione, dolore per morti incomprensibili. 

Rispetto a queste complesse e inascoltate emozioni collettive, simbolicamente  collegate con la questione di cui si parla nel processo, nessun esito assolutorio potrà mai essere accettabile; nessuna giuria, nessun coro tragico potrà essere credibile: neanche quello composto dai più simili tra i propri simili.

  

11/12/2014
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