Questo scritto farà parte di un volume sulla riforma della giustizia dedicato a Marco Pannella
Riforma del sistema di disciplina dei magistrati in prospettiva comparata *
Se per “separazione delle carriere” dei giudici e dei pubblici ministeri si intende una netta divaricazione dei percorsi professionali e la diversità dei contesti organizzativi nei quali vengono svolti i rispettivi ruoli professionali, allora bisogna prendere atto che, a seguito degli interventi legislativi degli ultimi venti anni e segnatamente della recente legge. n. 71 del 2022, la separazione si è sostanzialmente consumata. Ed infatti le quattro proposte di legge di revisione costituzionale presentate in questa legislatura alla Camera dei deputati ed in discussione dal 6 settembre di quest’anno, e quella presentata in Senato, pur formalmente intitolate alla “separazione delle carriere”, hanno obiettivi sostanziali che vanno ben oltre la creazione di due itinerari professionali differenti con diversi accessi e distinti “governi” delle professioni. Esse mirano infatti a ridefinire, a vantaggio del potere politico, i complessivi equilibri di governo della magistratura, a cancellare la valenza costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale e ad annullare il principio per cui i magistrati si distinguono solo in base alle funzioni svolte. Nel nuovo ambiente istituzionale creato dalle riforme dell’ordinamento giudiziario, molte delle argomentazioni tradizionalmente addotte a favore o contro la separazione delle carriere hanno ormai perso attualità ed effettiva rispondenza alla realtà. Così che, nel dibattito pubblico che accompagnerà l’iter della progettata revisione costituzionale, occorrerà chiarire all’opinione pubblica quale è la reale posta in gioco e quali le implicazioni di modifiche costituzionali che vanno ben oltre l’assetto e gli equilibri propri del processo penale per investire il complessivo rapporto tra il potere politico e il giudiziario.
Malgrado i ripetuti interventi chiarificatori della Corte Costituzionale circa la riconducibilità del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, soprattutto, della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, rispettivamente tutelati dagli articoli 21 e 15 della Costituzione, alla categoria dei diritti inviolabili previsti dall'art.2 della stessa, appaiono sempre più frequenti ed invasivi i casi in cui il vaglio del tenore letterale e logico degli scambi comunicativi privati, comunque acquisiti in sede penale, diviene parametro di determinante giudizio nell'ambito di procedimenti amministrativi relativi all'assegnazione o alla conferma di delicate funzioni giurisdizionali. Questa circostanza, oltre a far emergere il problema generale dei limiti della trasmigrazione in ambito amministrativo di materiale proveniente da indagini penali, sembra incoraggiare un atteggiamento di prudente circospezione in ogni comunicazione privata non costituente reato che dovrebbe per definizione costituzionale rimanere libera sia nell'espressione sia nell'utilizzazione in contesti diversi. Resta da vedere se un simile atteggiamento di cautela giovi alla piena esplicazione di libertà fondamentali e se un eventuale difetto di prudenziale avvedutezza possa legittimare l'autorità amministrativa ad invadere con finalità critiche un'area che andrebbe preservata da contaminazioni esterne.
Buenos Aires, 9 maggio 2023: l'Università di Buenos Aires conferisce la laurea honoris causa a Perfecto Andrés Ibanez, giudice spagnolo di grande cultura e prestigio, componente del Comitato scientifico di Questione Giustizia e autore di importanti articoli pubblicati sulle sue pagine.
Nel rendergli omaggio la Rivista pubblica la laudatio di Luigi Ferrajoli e l'intervento di Dario Ippolito L'internazionalismo garantista di Perfecto Andrés Ibanez.
Al termine di ciascun articolo, è disponibile una raccolta bibliografica di articoli pubblicati su Questione Giustizia a firma di Perfecto Andrés Ibanez.
Buenos Aires, 9 maggio 2023: l'Università di Buenos Aires conferisce la laurea honoris causa a Perfecto Andrés Ibanez, giudice spagnolo di grande cultura e prestigio, componente del Comitato scientifico di Questione Giustizia e autore di importanti articoli pubblicati sulle sue pagine. Nel rendergli omaggio, la Rivista pubblica la laudatio di Luigi Ferrajoli e l'intervento di Dario Ippolito L'internazionalismo garantista di Perfecto Andrés Ibanez.
Al termine di ciascun articolo, è disponibile una raccolta bibliografica di articoli pubblicati su Questione Giustizia a firma di Perfecto Andrés Ibanez.
Lo scritto prende le mosse dal recente promuovimento dell'azione disciplinare da parte del Ministro della Giustizia nei confronti dei magistrati componenti il Collegio della Corte d'Appello di Milano che, in accoglimento dell'istanza proposta da un cittadino straniero in stato di detenzione carceraria in Italia, diretta alla sostituzione di quella misura con gli arresti domiciliari, l'ha accolta, prescrivendo l'obbligo del braccialetto elettronico. Malgrado tale accorgimento il cittadino è evaso. In conseguenza di ciò il Ministro addebita ai magistrati la mancata ponderazione di circostanze che avrebbero potuto orientare diversamente il loro giudizio. Il delicato caso, oggetto di diffuse e concordi opinioni negative, suggerisce l'approfondimento, anche attraverso il ricorso ad altre esperienze giuridiche europee, quali quella inglese e l'altra riferibile alle Corti di giustizia dell'Unione europea e dei diritti umani, del tema delle garanzie destinate a circondare l'esercizio libero ed indipendente della giurisdizione, che sarebbe compromesso dalla censura in sede disciplinare del merito dell'attività. La conclusione è nel senso che la libertà dei magistrati da condizionamenti e timori di incorrere in responsabilità disciplinari costituisce un autentico bastione per la piena realizzazione di uno stato di diritto.
Sommario: 1. La “radicale svolta” di Magistratura democratica: rottura della corporazione -2. Il ’68, la strategia della tensione e la stagione delle riforme - 3. Salvatore Senese e Magistratura Democratica - 4. Senese, l’Anm e il Csm - 5. Conclusione
È in discussione il potere costituzionale dei giudici, per volontà del potere politico ma anche per la riemersione, nel corpo della magistratura, dell’ideologia di ceto del funzionario: per l’associazionismo giudiziario si tratta di tornare alle sue ragioni costitutive, in una stagione del costituzionalismo diversa da quella in cui fu in grado di liberare il potere costituzionale dalla cappa del funzionario.
La giovane magistratura si mostra oggi diffidente nei confronti dell’associazionismo giudiziario e delle correnti e sempre più delusa da un sistema che tende a scaricare sui nuovi arrivati i gravosi effetti delle preesistenti disfunzioni. MD può ancora essere un punto di riferimento per questa giovane magistratura, messi da parte sia il timore della deriva corporativista che la tentazione del paternalismo, riprendendo temi tradizionali come l’attenzione all’indipendenza, le proposte per un’efficienza diversa dal cieco efficientismo, la battaglia per la democratizzazione degli uffici.