Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Resurrected!

di Francesco Florit
giudice della Corte d'appello di Venezia
La vicenda processuale del cardinale Pell, condannato in primo e secondo grado in Australia per atti sessuali ai danni di minorenni ed assolto dalla High Court of Australia all’inizio della Settimana Santa, non può che evocare la metafora del ritorno alla vita, dopo oltre un anno di detenzione per una accusa infamante, rivelatasi infine infondata

La fede degli anglosassoni nel sistema processuale del judge and jury ed ancor più nella intrinseca superiorità della giuria dei pari di pervenire all’accertamento della verità, è incrollabile.

Sacralizzato dalla Magna Carta (1215), il giudizio dei pari (rappresentati dalla decina o dozzina di giurati, a seconda dei sistemi) è una sorta di totem per la cultura di lingua inglese. La fiducia in esso riposta è un atto di fede che consente ai giuristi common lawyer di affermare che "il loro sistema è il migliore del mondo", a dispetto degli aspetti critici che esso presenta, a cominciare dalla mancanza di motivazione (il verdetto si risolve in una valutazione binaria: vere dictum oppure no? senza spiegare perché) e dei conseguenti limiti dell’appello per motivi legati al merito.

Ma andiamo con ordine.

Il cardinale George Pell, una delle figure eminenti del processo promosso da Papa Francesco per la riforma della Curia Romana, è stato accusato nel 2017 per due episodi asseritamente accaduti a cavallo tra il 1996 ed il 1997. Nel primo, avvenuto al termine della messa domenicale celebrata presso la cattedrale di Melbourne da parte di Pell, da poco nominato vescovo metropolitano, o addirittura in occasione della prima messa da lui celebrata in tale veste, il presule, rientrato nella sagrestia della cattedrale per togliersi l’abito talare, vi avrebbe trovato due coristi appena tredicenni e, con l’intento di impartire loro una "lezione" per l’ingresso abusivo, avrebbe imposto un rapporto orale all’uno (Vittima A) e toccato nelle parti intime l’altro (Vittima B).

Nel secondo episodio, avvenuto a distanza di un paio di mesi, la stessa Vittima A, colta nel tentativo di allontanarsi dalla processione dei coristi e dei celebranti che tradizionalmente concludeva la celebrazione della messa domenicale, sarebbe stata "appesa al muro" - "pinning to the wall" è l’espressione usata nella motivazione- dal vigoroso vescovo (Pell è alto oltre il metro e novanta ed ha trascorsi da rugbista) che gli avrebbe nell’occasione stretto i genitali come reprimenda. Il tutto, in un corridoio dell’immobile chiesastico, a processione ancora in corso sebbene in esaurimento.

Per comprendere interamente la vicenda, occorre aggiungere che le prime propalazioni accusatorie erano state effettuate dalla Vittima A nel 2015 e che la Vittima B all’epoca era già deceduta e non poteva pertanto confermare né smentire alcunché.

Il quadro non sarebbe poi completo se si trascurasse di ricordare che in Australia il cardinale Pell era stato nel corso degli anni assai criticato per una sorta di mancanza di iniziativa nel combattere il fenomeno della pedofilia nella chiesa, che nel continente australiano aveva assunto dimensioni drammatiche, in un caso opponendosi strenuamente alla causa milionaria intentata da una vittima contro la Chiesa Cattolica Australiana.

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La sentenza può essere letta qui (http://eresources.hcourt.gov.au/downloadPdf/2020/HCA/12).

La decisione del supremo organo di giustizia australiano, pur rendendo formale omaggio al principio di intangibilità della valutazione di fatto da parte dei giurati, conseguenza logica del dogma di fede nel ruolo della giuria, giunge tuttavia a stravolgerne il significato, affermando che la giuria (e la Corte d’Appello dello Stato di Victoria, che aveva in precedenza respinto l’appello contro la condanna) aveva indebitamente escluso l’ipotesi della sussistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato in relazione alla possibilità che i fatti potessero essersi effettivamente verificati nella maniera descritta dalla Vittima A.

Occorre considerare che nei processi con giuria popolare, la mancanza di una motivazione che esprima le ragioni di fatto della affermazione di responsabilità, impone conseguenze estreme. Nell’impossibilità pratica di conoscere per quale ragione la giuria abbia dato credito ad un certo aspetto del fatto o abbia escluso o valorizzato elementi di riscontro, i casi in cui l’appello è consentito, nei vari ordinamenti, sono delineati con altrettanta vaghezza concettuale. Così, ad esempio, laddove viga una maggiore rigidità processuale (Scozia), si può leggere che l’appello nel merito è ammesso solamente nel caso “the jury’s having returned a verdict which no reasonable jury, properly directed, could have returned” (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995, Section 106)[1]. Nello Stato di Victoria, dove il processo ha avuto luogo, lo standard d’appello è più ampio, seppure altrettanto vago: l’art.276 del Criminal Procedure Act 2009 prevede che l’appello sia consentito laddove “the verdict of the jury is unreasonable (analogamente allo standard scozzese, n.d.r.) or cannot be supported having regard to the evidence”.

Ed è proprio sulla base di questi standards che la Corte Suprema è riuscita a combinare l’affermazione della correttezza della valutazione della giuria in ordine alla credibilità del testimone d’accusa (Vittima A) con il ‘ribaltamento’ della decisione.

Leggendo la motivazione della sentenza, si comprende che si tratta di una operazione concettuale ardita, quanto meno alla luce dell’esperienza del giudice continentale, abituato all’applicazione di una logica stringente, con relativo onere motivazionale, anche nella valutazione della prova ed in particolare della prova posta a fondamento dell’accusa.

Senza poter sapere quali fossero state le valutazioni dei giurati sulle prove assunte nel corso del dibattimento (mancando la motivazione), la Corte Suprema dell’Australia parte dalla supposizione (“Upon the assumption…”) che la giuria abbia ritenuto il testimone, cioè la Vittima A, “pienamente credibile ed affidabile”. Ciò che francamente sorprende, nel leggere la motivazione della Suprema Corte, è la superficialità con cui viene trattato il tema della credibilità del testimone, dandola per scontata, sulla base della “chiarezza e cogenza delle risposte” e per “l’assenza di qualsivoglia indice di macchinazione nell’emozione che ha espresso nel dare le sue risposte” (pg.12). Per contro, nessun rilievo ai fini della valutazione di credibilità viene dato ai tempi delle propalazioni accusatorie (a quasi vent’anni dai fatti) o sulle possibili ragioni (Pell era visto da ampi settori dell’opinione pubblica australiana come un denyer, compromesso per la sua amicizia con preti che avevano ammesso la commissione di abusi su minorenni; vi era inoltre la prospettiva di un risarcimento milionario). Tanto meno oggetto di valutazione è la totale assenza di elementi di riscontro della narrazione dell’accusatore, quasi che dovesse essere data per scontata la credibilità della vittima, solo perché si trovava davanti ad una giuria e perché aveva prestato giuramento[2] o per una aprioristica credibilità delle vittime di abusi sessuali.

Ma nonostante la credibilità del testimone e delle circostanze da costui narrate, osserva la Corte Suprema, vi sono elementi idonei a ritenere la decisione irragionevole o comunque non sostenibile, “in the light of the whole of the evidence”.

Osserva la Corte Suprema che la Corte d’Appello, nel respingere l’appello presentato dal cardinale Pell contro la condanna di primo grado, ha errato nell’applicazione dello standard fondamentale del giudizio della giuria, quello del beyond any reasonable doubt. Per la precisione, l’errore cadeva non sulla credibilità della testimonianza della Vittima A, ritenuta sicuramente e totalmente credibile, come detto, quanto sul contenuto e sulla portata delle deposizioni di quelli che vengono definiti nella motivazione come “opportunity witnesses”. Si tratta di una ampia serie di testimoni, introdotti dalla stessa accusa, che hanno deposto sulle modalità di svolgimento delle cerimonie religiose presso la cattedrale di Melbourne, all’epoca dell’insediamento del vescovo Pell. Le loro deposizioni hanno consentito alla giuria di comprendere se al termine della messa domenicale (che si concludeva con la processione del coro e degli officianti nella navata principale e con un conclusivo “meet and greet” dei fedeli da parte del vescovo sul sagrato della chiesa) vi fosse stata la possibilità pratica che i fatti si fossero verificati come descritti dalla Vittima A.

Ed in effetti la difesa principale, formulata tanto in appello che di fronte alla Corte Suprema, è stata quella della pratica impossibilità che la violenza avesse avuto luogo, dato che l’alto prelato, dal momento in cui giungeva in cattedrale per celebrare la messa la Domenica mattina e fino al momento in cui abbandonava il luogo di culto, era sempre attorniato da uno o due assistenti, responsabili del protocollo e del regolare svolgimento della funzione, caratterizzata da toni assai formali e ritualizzati.

In relazione a tale aspetto, l’errore della Corte d’Appello, nel ripercorrere la vicenda (attraverso la visione dei filmati di tutte le deposizioni) era stato quello di ‘argomentare a contrario’. Secondo la decisione della Court of Appeal of Victoria non era stata provata oltre il ragionevole dubbio ‘l’impossibilità’ che i fatti si fossero svolti nella maniera descritta dalla Vittima A. Tuttavia per soddisfare lo standard dell’oltre il ragionevole dubbio sarebbe stato sufficiente, sostiene la High Court of Australia, che fosse fornita la prova della possibilità che i fatti si fossero svolti in forma alternativa. Ed in effetti, secondo il supremo organo di giustizia australiano, all’esito di una approfondita disamina delle testimonianze degli ‘opportunity witnesses’, era stata fornita in giudizio la prova più che adeguata della possibilità che la cerimonia domenicale si svolgesse in modo tale che il vescovo Pell non avesse avuto la pratica possibilità di perpetrare la condotta ascrittagli.

Ne segue la conclusione che “le prove … avrebbero dovuto muovere la giuria, agendo razionalmente, ad intrattenere un dubbio sulla responsabilità dell’appellante” con la conseguenza che “vi è una significativa possibilità che una persona innocente sia stata condannata”.

Da ciò l’annullamento della condanna e la sua sostituzione con un giudizio di assoluzione.

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Inutile dire che la assoluzione del cardinale Pell ha provocato grande scalpore in Australia e in tutto il mondo anglosassone ed irlandese. Oltre alle valutazioni giornalistiche sull’impatto negativo che la assoluzione può avere su processi e sulle vittime di fatti analoghi – argomento ovviamente inconferente –, è stato sottolineato il rischio implicito in un modello processuale che consente la sostituzione di un verdetto della giuria di pari con una sentenza di giudici professionali. Si è detto che vi è il rischio di uno snaturamento di quella che viene vista, fin dal 1215 (Magna Carta) come una delle principali guarentigie del cittadino inglese. Può apparire paradossale ma la fede dell’opinione pubblica nel sistema della giuria fa sì che un verdetto senza motivazione da parte di giudici popolari sia preferito, in linea generale, alla decisione motivata pronunciata da giudici professionali all’esito di un giudizio. D’altronde, a differenza dei sistemi continentali, sono estranee agli ordinamenti anglosassoni intestazioni di sentenza del tipo “In nome del popolo inglese o australiano”, necessaria premessa democratica per chi è solo ‘la bocca della legge’ (secondo l’interpretazione continentale e post-rivoluzionaria): dall’Inghilterra agli Stati Uniti, dalla Scozia all’Australia, quando parla la giuria, non lo fa in nome di qualcun altro poiché è il popolo stesso a parlare, cioè quella piccola frazione di esso che per sorteggio è stata nominata nella giuria. Non c’è alcun trasferimento o delega di funzioni. In definitiva, proprio per questo, non c’è bisogno di motivazione, che è invece necessaria a chi (il giudice continentale) esercita ‘per conto terzi’ un potere (quello di giudicare) attribuitogli ma appartenente originariamente al popolo. In tale ordine di concetti, diviene perfettamente spiegabile la diffidenza degli anglosassoni nei confronti di chi (giudici d’appello) pretenda di sostituirsi al popolo della giuria, fornendo motivazioni che possono essere basate solamente su supposizioni e su una approssimata idea delle ragioni che avevano portato la giuria a pronunciarsi in un certo senso. Tanto più che tale sostituzione avviene (come si può vedere esaminando l’intestazione della sentenza della Corte Suprema dell’Australia) senza nemmeno l’aspirazione a parlare “In nome del popolo australiano” da parte dei giudici professionali. Tale clausola, infatti, non si trova nemmeno nelle sentenze pronunciate dai giudici professionali anglosassoni. Psicanaliticamente, si potrebbe parlare di un atto di superbia, di una libido potentiae. In realtà, la ragione di ciò sta nel fatto che, non avendo prodotto effetti in Gran Bretagna la Rivoluzione Francese, non vi è stata la riduzione del giudice a gestore di uno dei tre poteri statuali e la sua funzione a quella di ‘bocca della legge’. Il giudice inglese (e quello australiano di conseguenza) si rappresenta più come espressione della Regina che del popolo (Queen’s bench, Queen-on-the-Bench sono nomi ed espressioni che alludono al sovrano britannico come fount of justice).

Per questa ragione, per descrivere il senso di disagio non tanto per il merito del provvedimento di assoluzione, quanto per “l’usurpazione” del potere e della funzione della giuria, è stata addirittura evocata, da parte di un autorevole commentatore, la Star Chamber, il famigerato organo giudiziale strumentalizzato dagli Stuart per la persecuzione degli oppositori. In definitiva la domanda dell’uomo della strada è: come osa la Regina, attraverso i suoi giudici, espropriare le funzioni della giuria, cioè del popolo? E le guarentigie della Magna Carta, dove sono andate a finire?

Senza soffermarsi ulteriormente su questi aspetti, mi preme ora sottolineare, per evidenziare la fiducia dell’ordinamento anglosassone nell’istituto della giuria, che il verdetto si esegue subito: infatti, il cardinale Pell, a seguito del verdetto di colpevolezza, ha iniziato a scontare la pena prima che l’appello e il ricorso in Cassazione fossero decisi. Tecnicamente, egli sarebbe dovuto passare direttamente dalla aula al carcere, in manette, ma tale umiliazione gli è stata risparmiata per un differimento della pena per consentirgli di sottoporsi ad una operazione al ginocchio. In ogni caso, egli ha in seguito scontato oltre un anno di carcerazione in esecuzione di una sentenza non definitiva e non irrevocabile.

La lettura della sentenza della Corte Suprema, motivata in maniera concisa ma completa, tanto in relazione al fatto che al diritto, consente di comprendere a pieno i fatti e le prospettazioni tanto della pubblica accusa che della difesa. Si tratta di una decisione che permette di avere una chiara opinione sullo svolgimento del processo e sui fatti emersi nel corso dello stesso.

È inevitabile, per il giurista nostrano, fare dei paragoni con processi italiani per fatti analoghi. Se ne trae l’impressione che in Italia elementi così fragili non avrebbero portato alla condanna, nemmeno in primo grado. Davanti ad un giudice per l’udienza preliminare o davanti ad un collegio giudicante di un tribunale italiano, il tema della credibilità del testimone d’accusa sarebbe stato affrontato con tutt’altra profondità, alla luce dei criteri valutativi imposti dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di credibilità soggettiva, attendibilità oggettiva e riscontri. Nel caso concreto c’è da chiedersi quali garanzie possa fornire una giuria di lay men/women, pur supportata dalle indicazioni che il giudice deve fornire prima che la giuria si ritiri in la camera di consiglio. Tanto più in un caso di elevatissimo impatto mediatico, con un’opinione pubblica sconcertata da decenni di dibattito sulla pedofilia nella chiesa cattolica (tema caldissimo nel mondo anglosassone) ed un imputato di altissimo profilo, quasi agnello sacrificale (visto che siamo in epoca pasquale…) per delitti commessi da altri.

Anche nel nostro Paese si è a volte introdotto il tema delle giurie popolari (i Radicali negli anni ’80 e ’90 ne erano strenui fautori; ricordo inoltre un’intervista in cui un certo politologo padovano, poi fuggito in Francia, si dichiarava a favore delle giurie elette dal popolo…) ma si tratta di posizioni ideologiche che per fortuna non hanno preso piede. Certo, il contributo dell’uomo comune nell’amministrazione della giustizia potrebbe essere rafforzato: qualunque giudice abbia avuto esperienza di giudici popolari o comunque non togati, esprime in generale giudizi lusinghieri sui ‘colleghi’ laici. Ma non ci si deve lasciare suggestionare da formule astratte né ammaliare dall’idea della giuria di stile anglosassone che deriva, in primo luogo, per la nostra cultura, dai courtroom movies di tradizione hollywoodiana. In quei processi il vero campione non è la giuria ma l’avvocato che, con la capacità oratoria oltre che con convenienti intuizioni investigative, riesce a dimostrare l’innocenza del proprio assistito, assicurandone l’assoluzione attraverso il trionfo della verità.

Si tratta, purtroppo, di una finzione filmica: nel mondo anglosassone (e soprattutto in quello americano) si registra, nell’ultimo ventennio, la generale fuga dal processo con giuria, oramai limitato a percentuali risibili (3% a livello federale: https://theoutline.com/post/2066/most-criminal-cases-end-in-plea-bargains-not-trials?zd=1&zi=kcxakgjp) a favore del plea bargain.

In conclusione, un sistema, quello della giuria, con più ombre che luci.

Fortunatamente, nel caso del cardinale Pell, il ragionamento giuridico ha prevalso sulle emozioni e sulle suggestioni di cui è intriso il mondo della giuria.

 

[1] Per dare un’idea di cosa questo standard significhi in pratica, racconto questo aneddoto: nel 1999, avendo beneficiato di una borsa di studio per fare un corso sul Common Law in Scozia, ebbi modo di chiedere a Lord Rodger of Earlsferry, all’epoca Presidente della Court of Session e quindi giudice più elevato in grado in Scozia, quanto fosse frequente l’appello per motivi di merito nel Paese. La risposta fu lapidaria: “Nella mia carriera non ne ho visto neanche uno”.

[2] Anche in relazione al giuramento, fatto in formula solenne, gli anglosassoni dimostrano di avere grande fiducia. In questo caso la credenza è corroborata dalla applicazione di norme estremamente severe (fino all’ergastolo, in un caso scozzese celebre, risalente al 1969) per chi dichiari il falso sotto giuramento in udienza.

08/05/2020
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