Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

La motivazione della sentenza civile

di Bruno Capponi
Ordinario di diritto processuale civile LUISS Roma
Dopo la Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642
La motivazione della sentenza civile

1.- Non è dubbio che recenti interventi del legislatore (taluni rapidamente decaduti, com’è stato per il d.lgs. n. 5/2003 col suo art. 16, comma 5) hanno irreversibilmente destrutturato la motivazione della sentenza, sebbene si tratti del provvedimento “a contenuto decisorio costante”[1]. Nel connesso percorso di “semplificazione” incontriamo anche la tecnica dell’utilizzo dell’ordinanza in luogo della sentenza (provvedimenti anticipatori di condanna, decisioni sulla competenza, sommario di cognizione etc.) e la discussione, apertissima, attorno al canone di sinteticità degli atti processuali civili (sebbene appaia rivolta di preferenza verso quelli di parte)[2]. Attualmente[3] la motivazione della sentenza è “succinta” proprio come quella dell’ordinanza (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.). Norme, atti di indirizzo (come il Provvedimento sulla motivazione semplificata del pres. Lupo n. 27 del 22 marzo 2011[4]), addirittura corrispondenza ufficiale (notissima la lettera del pres. Santacroce al presidente CNF del 17 giugno 2013[5]) spingono verso una semplificazione all’estremo degli atti processuali civili e così anche del documento-sentenza. Allo stato sembra oscurata la stella della motivazione a richiesta[6], ma potrebbe presto di nuovo risplendere. Non si parla neanche più di ridurre la sentenza al solo dispositivo, che magari altri (gli avvocati selezionati dai Consigli dell’Ordine, mobilitati a “dare una mano”) potrebbero darsi cura di motivare[7].

In parallelo – però – norme, prassi, orientamenti anche della Cassazione (pensiamo soltanto al controverso tema dell’autosufficienza[8], che vede attualmente la Corte impegnata, con esiti alterni, a correggere se stessa) spingono verso una sempre più complessa strutturazione degli atti di parte (con la riforma “a sorpresa” dell’estate 2012 s’è parlato di appello “motivato”[9], o di appello contenente una proposta alternativa di sentenza, che le corti potrebbero far propria). Gli avvocati scrivono sempre più fin dal primo grado e specie in fase di impugnazione divengono tutti vittima d’una super-scrittura fobica, temendo, come infatti sempre più spesso fondatamente temono, di incappare nelle tagliole dell’inammissibilità, del difetto di specificità, della carenza argomentativa sul singolo motivo. Taglia-incolla, ripetizioni, traduzione “in diversi termini” di concetti elementari costituiscono l’ordinario impegno del difensore il quale teme possa essergli un giorno rimproverato di aver colpevolmente tralasciato qualcosa. Ripetere il già detto sembra il prezzo da pagare per non rischiare di sottacere l’essenziale.

Assistiamo così a una forte divaricazione tra atti e provvedimenti: mentre all’avvocato è richiesto un impegno di scrittura addirittura ossessivo (tende a riscrivere, trascrivere, sovrascrivere anche perché teme che il giudice non legga – primo paradosso), per il giudice le cose stanno ormai molto diversamente. A lui si chiede di decidere di più e di farlo senza inutili formalismi entro un “termine ragionevole”; la somministrazione delle ragioni della decisione è questione decisamente passata in secondo piano.

La motivazione della sentenza, il “collo di bottiglia”, sembra essere l’autonoma causa dei ritardi. Si può infatti decidere anche senza motivare. È da questo dato che occorre partire.

 

2.- Consentiamoci una breve digressione. Non è certo la prima volta che nelle norme processuali si individuano cause di ritardi che si rivelano, poi, semplici errori di prospettiva. Un esempio su tutti: quando, nel 1990, si decise di abolire la collegialità in tribunale (processo perfezionatosi nel 1998 con l’istituzione del giudice unico) la giustificazione ufficiale fu che il rinvio al collegio, spesso di anni, era, se non la principale, una delle cause più evidenti delle lungaggini del processo di primo grado. Chi voleva il mantenimento del collegio, oltre a essere un conservatore, soprattutto sembrava non aver a cuore il tema dell’efficienza della giustizia civile[10].

Si è in breve tempo compreso che il ruolo di scadenziario del lavoro dell’istruttore, proprio del rinvio collegiale, sarebbe stato assunto dall’udienza di precisazione delle conclusioni. Che infatti, attualmente, si distacca di anni dall’esaurimento di trattazione e istruzione.

Non si vuole con ciò sostenere che la monocraticità in tribunale sia stata, in sé, scelta sbagliata (sebbene il dibattito conosca continui moti pendolari – pensiamo ancora all’abrogato d.lgs. n. 5/2003; per molti si trattava di “un lusso che non possiamo più permetterci”[11]); ci limitiamo a osservare che la ragione ufficiale per cui l’abolizione del collegio venne realizzata nel ’90 era frutto d’un semplice errore di prospettiva, perché si era confuso l’effetto con la causa.

E la causa da allora non è cambiata: essa va riconosciuta nell’eccessivo carico di ruolo che grava su ogni giudice (singolo o collegiale che sia) e che lo obbliga a collocare ogni sua decisione in una prospettiva di anni nel momento stesso in cui giudica la causa “matura per essere decisa”. Si tratta d’un altro dei paradossi più evidenti del nostro attuale processo civile.

Alla soluzione tecnica della monocraticità in tribunale ci saremmo comunque arrivati – è sufficiente considerare il segno delle molte Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sull’efficienza ed equità della giustizia civile[12]. Ma forse con una giustificazione e una consapevolezza diverse da quella, che ora possiamo dire senz’altro sbagliata, secondo cui l’abolizione del rinvio collegiale, e così del collegio, avrebbe velocizzato l’andamento dei giudizi in tribunale.

Ma (e con questo chiudo l’inciso) forse sarebbe stato meglio arrivarci avendo meno giudici onorari con funzione di giudici singoli anche in tribunale (e ora, col decreto “del fare”, addirittura in corte d’appello!)[13].

 

3.- La prospettiva che le Sezioni Unite scelgono è quella di chiedersi se la sentenza civile sia un’opera dell’ingegno, tutelabile a norma dell’art. 2575 c.c.; dalla risposta negativa discenderanno una serie di conseguenze tra cui quella – ma non è la sola – documentata dal principio di diritto affermato.

Si tratta di una prospettiva non soltanto innovativa, ma forse addirittura fuorviante. Unilaterale perché tutta interna al campo del giudice: risponde alla domanda che probabilmente ogni giudice si pone circa un aspetto rilevante della propria attività.

Ma la motivazione non è affare soltanto del giudice. [14]

Il destinatario della decisione non avrà certo motivo di chiedersi se ciò che viene pubblicato (in cancelleria), spesso dopo anni di attesa, sia oppur no un’opera letteraria. E se anche per avventura la sentenza lo fosse – è sufficiente leggere La ballata di Adam Henry di Ian McEwan[15] per farsi venire almeno il dubbio – verosimilmente proprio la parte in causa sarebbe l’ultima a poterne apprezzarne le intrinseche qualità artistiche.

Alla parte interesserà soprattutto l’esito (il dispositivo, che è il primo a venir frettolosamente letto), e poi la motivazione al fine di prevedere se la sentenza potrà resistere o al contrario facilmente soccombere in sede d’impugnazione.

Nessun chirurgo, crediamo, coltiverà il dubbio se la sua incisione possa essere accostata a quelle curiose performance contemporanee in cui l’artista si ferisce sul palcoscenico, mostrando il suo sangue alla platea divertita. Ed è senz’altro curioso che le Sezioni Unite, dovendo parlare della motivazione della sentenza civile, partano, sia pure per escluderla, dalla possibilità di assimilarla a un’invenzione artistica tutelabile «come opera letteraria».

 

4.- La motivazione, accedendo all’atto finale del processo, interessa soltanto i destinatari della decisione?

Già d’istinto si sarebbe portati a rispondere di no, perché la sentenza è atto pubblico che finisce sempre per corrispondere a interessi più vasti; su di essa chiunque può interloquire nel dibattito culturale; essa può ispirare cambiamenti della giurisprudenza pratica o addirittura normativi. Le riviste giuridiche (fin quando resisteranno) hanno nei “dialoghi con la giurisprudenza” il loro aspetto spesso più interessante e vivace.

Né può dirsi che essa esista in funzione dell’impugnazione: se così fosse, non si spiegherebbe perché si danno provvedimenti motivati ma non impugnabili (v., ad es., l’art. 640 c.p.c.) o perché le corti di ultima istanza curino, e con grande attenzione, la motivazione dei propri deliberati (e bene fanno, trattandosi spesso di motivazioni importanti, quanto e più delle decisioni)[16].

Quindi la giustificazione più rilevante della motivazione è proprio quella che guarda oltre i diretti destinatari della sentenza, come strumento di controllo diffuso sull’operato del giudice e testimonianza della soggezione di quest’ultimo (solo) alla legge.[17]

Il dialogo culturale con la sentenza è un dispositivo che appartiene al nostro comune e diffuso modo di studiare la giurisprudenza, contribuendo alla sua evoluzione. Nessun giurista positivo potrebbe rinunciare allo scambio continuo con chi afferma il diritto, senza rischiare di perdere una componente essenziale, critica e conoscitiva a un tempo, del proprio lavoro.

Riflettendo, però, ci si avvede che di solito il dialogo avviene con la sentenza nel suo editing tradizionale; è raro che si commenti un’ordinanza (che non sia di natura cautelare). Anche perché il provvedimento sarà spesso di poche righe e l’annotatore dovrà darsi carico di illustrare lo “svolgimento del processo” che non è nel testo del provvedimento. Ciò che restringerà drasticamente il novero dei commentatori, perché se la sentenza è pubblica non possono di certo esserlo gli atti del processo.

Se però la tendenza in atto è quella di sovrapporre alla sentenza lo schema dell’ordinanza – abbiamo detto che la motivazione “concisa” ha lasciato il passo a quella “succinta”: salvo che per il modello più deformalizzato dell’art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.! – il discorso finisce per complicarsi, e si complicherebbe ancor più se la sentenza si riducesse a solo dispositivo integrabile a richiesta – o addirittura non dal giudice che ha deciso.

Ci si avvede quindi che il problema non riguarda la forma del provvedimento, ma la sua destinazione elettiva. Se la sentenza dovesse interessare soltanto le parti, potremmo addirittura pensare alla possibilità d’una carenza assoluta di motivazione (il verdetto del sistema anglosassone) perché proprio le parti in causa potranno comprendere, conoscendo gli atti del processo, perché il giudice s’è orientato verso una certa direzione. Ma per il pubblico degli osservatori la sentenza manterrebbe un’opacità assoluta.

La norma costituzionale sulla motivazione (art. 111, comma 6) non tutela tanto le parti quanto la funzione stessa del decidere, da un lato, e i suoi destinatari “sociali” dall’altro. La motivazione sottopone il giudice a un controllo che, tra l’altro, elimina (o quantomeno riduce) il rischio d’un uso scorretto o irresponsabile o autoritario della giurisdizione.[18]

La motivazione è una garanzia anche per il giudice: i magistrati del lavoro, che applicano il rito di cognizione speciale, sanno bene quanto sia rischioso pronunciare il dispositivo all’udienza, per poi soltanto dopo stendere la motivazione.

Occorre però chiedersi se il problema della motivazione della sentenza si ponga sempre negli stessi termini. Forse già non è più così.

Diversi modelli decisori – torniamo al Provvedimento n. 27 del pres. Lupo – potranno distinguere le sentenze di legittimità a seconda che la Corte si ritenga chiamata a esercitare funzioni nomofilattiche oppur no, e pertanto le motivazioni non semplificate saranno riservate a quelle sole sentenze suscettibili di porsi come «precedente», trascendendo il rilievo del caso deciso. La Corte potrà distinguere le decisioni tra quelle che saranno destinate al pubblico generale (così potendo dibattersi nelle consuete sedi culturali) e quelle che, per il concreto decisum e le conseguenti tecniche di confezionamento, non potranno che riguardare le sole parti in causa per la fondamentale ragione che esse non innovano, per nessun aspetto, gli orientamenti consolidati.[19]

Con ciò si conferma il rilievo per cui le sentenze non sono tutte uguali, sebbene la disciplina sia per tutte la stessa; e se le sentenze della Cassazione non sono tutte uguali tra loro, non si vede perché dovrebbero esserlo quelle di merito, o quelle di merito in rapporto a quelle di legittimità. Forse la forma della sentenza dovrebbe essere ripensata in rapporto al suo contenuto e alla sua destinazione elettiva, così come all’organo che la pronuncia.

 

5.- Quando, nei primi anni Ottanta, il CSM iniziò a organizzare – in un immobile di Viale Trastevere a Roma, preso in prestito da altra amministrazione – corsi di formazione per i giovani magistrati, ampie sessioni venivano sempre dedicate alla “tecnica di redazione della sentenza”.

Gli uditori giudiziari apprendevano che la sentenza doveva ripercorrere l’intero processo perché il dovere del giudice era anzitutto di dar conto delle richieste delle parti e degli elementi raccolti a sostegno, del “fatto” processuale con particolare riferimento agli atti istruttori compiuti e quindi dei motivi della decisione. La sentenza doveva dimostrare che il giudice era (divenuto, se non stato fin dall’inizio) padrone dell’intera materia del processo, che non aveva trascurato nulla, che aveva saputo mettere insieme tutti gli elementi anche istruttori prima di decidere quali di essi considerare in via privilegiata ai fini della decisione. La motivazione non era soltanto un “riassunto” del processo, ma anche la testimonianza che quel processo era stato, se non diretto passo dopo passo, quantomeno conosciuto dal giudice in ogni suo particolare dettaglio.

È evidente che questa concezione della sentenza è al tramonto. E forse, anche ai tempi, rappresentava non più che un’aspirazione sempre più confusa e slabbrata. Un autorevolissimo magistrato, Giuseppe Borrè, nella Risoluzione del CSM sul disegno di legge Vassalli del 1988 da cui sarebbe originata la legge n. 353/1990[20] scrisse parole molto disincantate sull’esercizio e sulla tecnica del decidere:

«se gli avvocati chiedono e i giudici concedono rinvii, non si tratta, né per gli uni né per gli altri, di neghittosità, ma di una comune sbagliata filosofia del processo civile, che i giudici sentono, e gli avvocati tendono a far sentire, come qualcosa in cui il magistrato non esprime se non una presenza saltuaria e nient’affatto significativa, fino al momento in cui sarà chiamato a formulare una decisione su un oggetto che avverte come astratto ed estraneo … nel momento decisorio, ove il giudice non si trova di fronte il risultato di una sua attività preparatoria ma qualcosa che si è affastellato disordinatamente e perfino casualmente. Quando il giudice è investito di seri poteri direttivi e realmente li esercita; quando egli è coinvolto insieme alle parti in un comune contraddittorio che mira a sfrondare l’inutile e ad identificare, in fatto e in diritto, il vero «nocciolo» della contesa; quando i fascicoli, non invasi dalle profluvie della trattazione scritta, rimangono oggetti leggibili e non degradano a inaffrontabili monumenti di archeologia; quando la prova orale, assunta unitariamente e contestualmente, è appena esaurita nel momento in cui il giudice decide e i risultati di essa sono vivissimi nel ricordo e nella coscienza di tutti i presenti; quando si verificano tali condizioni, non è impensabile che il giudice sia in grado non solo di pronunciare il dispositivo, ma anche di corredarlo di una motivazione, succinta come la vuole la legge. E tanto più lo avrà quanto più chiara diventerà, nella cultura dei giudici, la concezione di ciò che la sentenza deve essere: non un documento avulso dal processo, vivente di vita propria, e nel quale, quindi, tutto deve essere raccontato e analizzato anche indipendentemente dalle reali necessità argomentative sulle quali il giudice ha finito per puntare: e soprattutto non una «difesa» (sorretta da tutti i motivi possibili, come deve fare l’avvocato che non sa quale tra essi sarà più gradito o meglio compreso) della decisione presa, ma un «rendiconto» di ciò che si è pensato per giungere a tale decisione. Ciò consentirebbe uno stile sobrio e discorsivo, articolato in proposizioni semplici perché essenziali e convinte: e dunque potrebbe non essere inesigibile che il giudice tentasse la prova della dettatura a verbale. Il problema del «collo di bottiglia» della decisione (o meglio: dell’autonoma e paludata scritturazione del documento-sentenza), che è una delle cause principali della crisi della giustizia civile, sarebbe per tal via alleggerito. Si tratterebbe, del resto, non di un mero espediente tecnico, ma di un fatto culturale: da un lato perché una simile forma di sentenza non sarebbe concepibile se il processo stesso, nel suo insieme, non cambiasse, realizzando le condizioni sopra evidenziate; dall’altro perché, in tale prospettiva, la sentenza non sarebbe più la sola unità di misura della dignità lavorativa del giudice, ma diventerebbe parte di un più ampio spettro di riferimenti valutativi».

Nella concezione del CSM, una sentenza redatta nello stile paludato e dettagliato, portato della tradizione ottocentesca, era una sorta di tardiva “rivalsa” che il giudice prendeva solitariamente a fronte d’un processo che non aveva potuto convenientemente dirigere e conoscere sin dall’inizio. Dalla corruzione del modello storico hanno iniziato ad affermarsi gli orientamenti efficientisti, grazie ai quali non tutto deve riferirsi in sentenza, ma soltanto ciò che il giudice ha considerato utile ai fini della decisione.[21]

La sentenza non è più il resoconto dettagliato del processo, ma soltanto di quello che il giudice avrà stimato utile ai fini del decidere, e ciò riguarda non solo le prove ma qualsiasi aspetto del processo.[22] Potrebbe sembrare un trascurabile dettaglio: e invece proprio da qui ha preso le mosse il ripensamento totale della tecnica della motivazione, premessa delle serrate discussioni di oggi.

 

6.- Le Sezioni Unite continuano osservando che il lavoro del giudice non è “creativo”: egli deve rispettare gli artt. 99 e 112 c.p.c., deve decidere iuxta alligata et probata (art. 115 c.p.c.), gli è inibito l’utilizzo della scienza privata come di private informazioni (art. 97 disp. att. c.p.c.), deve rispettare i canoni del giudizio di diritto (art. 113 c.p.c.) quando non gli sia consentito il ricorso all’equità (art. 144 c.p.c.), deve evitare decisioni “della terza via” (artt. 183, comma 4 e 384, comma 3, c.p.c., cui dobbiamo aggiungere l’art. 101, comma 2, c.p.c.), deve tener conto dell’interpretazione della legge fornita dal giudice di legittimità (più un’aspirazione a cui tende il sistema che una regola positiva effettivamente vigente).

Tutto questo però, a ben vedere, riguarda la decisione, non anche la motivazione. Una decisione totalmente immotivata ben potrebbe rispettare tutti i canoni sopra indicati.

Siamo così di nuovo al punto di partenza: non è sul piano del rispetto degli altri poteri-doveri del giudice che gioca un ruolo determinante il dovere di motivare le decisioni.

 

7.- Le Sezioni Unite affermano che, non essendo il lavoro del giudice né “letterario”, né “creativo”, né “originale” («una “originalità” della decisione e delle ragioni che la sostengono, come valore in sé, non è neanche concepibile o auspicabile»), «la sentenza è l’atto conclusivo di un processo nel quale hanno agito più soggetti, ciascuno in certa misura contribuendo alla decisione finale, la quale, sotto questo profilo, può essere considerata un risultato “corale”». Di qui la possibilità che la decisione venga resa «sia richiamando gli atti [del processo] sia direttamente riportandoli (in tutto o in parte) nella sentenza … trattandosi di atti anch’essi non costituenti opere letterarie e non protetti dalla disciplina del diritto d’autore … per la sentenza, che non è opera letteraria, non conta la paternità del testo nelle sue modalità espressive ma l’attribuibilità al giudice dei suoi contenuti, derivante dal fatto che quei contenuti sono stati “fatti propri” dal giudice nel momento in cui ha ritenuto di riportarli in sentenza per rendere ragione della decisione assunta, assumendosene la relativa responsabilità … l’unico problema reale di una motivazione siffatta sorge infatti solo se il contenuto dell’atto riportato a scopo motivazionale non è idoneo e sufficiente a sostenere la decisione. Esclusivamente in questo caso quindi, e solo per tale motivo, non per altri, la sentenza sarebbe censurabile». La motivazione contemporanea è «laica, funzionalista, “disincantata”».

Vengono in mente le parole che Kafka, nel Processo, mette in bocca al sacerdote che nel Duomo parla al suo unico, sgomento spettatore K.: la sentenza non viene «così all’improvviso», ma è il processo stesso che lentamente, inesorabilmente si trasforma in sentenza. Nell’intuizione del grande scrittore boemo possono riconoscersi vari fenomeni processuali: dalla formazione progressiva del giudicato al thema decidendum frutto di preclusioni e decadenze; fino al setaccio degli elementi che, al termine del processo, il giudice potrà considerare ai fini del decidere.

Ma che la sentenza sia il risultato del processo, di quel processo, è un truismo che ancora nulla dice sulla tecnica della motivazione. Mentre dal canto suo il difensore deve sapere che se il suo atto, che è sempre “di parte”, potrà essere riprodotto come tassello della decisione finale, esso dovrà di necessità rispondere a criteri espositivi e argomentativi nuovi. Altro è scrivere una comparsa conclusionale, altro un “progetto di sentenza” che, condiviso dal giudice, potrebbe trasformarsi nel contenuto volitivo della decisione. Il giudice è chiamato ad affermare il diritto e non condivide con nessuno tale responsabilità; l’avvocato è chiamato a utilizzare quello stesso diritto come strumento di difesa, e a una buona difesa non si richiede neppure il rispetto della verità.

 

8.- Significativamente, le Sezioni Unite non accennano alla garanzia costituzionale sulla motivazione dei provvedimenti decisori. Indubbiamente essa è data per presupposta; ma è anche indubbio che si tratti d’un genere di garanzia considerata soltanto “programmatica”.[23]

Del resto, abbiamo ricordato che proprio di recente è stato ipotizzato che essa potrebbe non esserci, restando subordinata a una richiesta di parte; che addirittura quella garanzia potrebbe essere fornita da terzi (giusperiti, ma ignari della causa già decisa), e non da chi ha conosciuto la controversia e pubblicato il dispositivo (il verdetto). Nel che deve riconoscersi una lezione meramente burocratica del principio costituzionale, che fa della motivazione una giustificazione purchessia offerta in vista non tanto della decisione in sé, che ha avuto luogo indipendentemente da essa, quanto d’un suo possibile controllo. E non è la possibilità di un controllo, abbiamo detto, la giustificazione dell’esistenza stessa della motivazione.

Avrebbe ancora un senso istituire un controllo su argomenti di sola giustificazione provenienti da un soggetto diverso rispetto a chi ha deciso? La risposta affermativa tiene di mira più la decisione che la motivazione, o meglio vede quest’ultima soltanto in funzione ancillare di una delle molte possibili rationes della motivazione: quella che interessa direttamente le parti in causa.

Ci sembra evidente che, intesa in questi ristretti termini, riesca profondamente alterato il senso stesso della garanzia costituzionale, sino a farne una grottesca caricatura. Quella parte dell’avvocatura – si tratta purtroppo del vertice – che si è proposta quale estensore di motivazioni à la carte (sentendosi chiamata a “dare una mano”) dovrebbe seriamente riflettere sulla delicatezza d’un istituto, che ha evidentemente e gravemente malinteso.

A meno che – ma qui il discorso cambia – si smetta di affrontare il problema in apicibus con soluzioni uguali per tutti e si introduca un criterio di distinzione delle sentenze, come ha tentato di fare il pres. Lupo col Provvedimento n. 27. Che, se ha ragione per essere adottato in Cassazione, a maggior ragione potrebbe funzionare nelle sedi di merito e specie per i contenziosi minori.

 

9.- La tecnica di redazione della sentenza col richiamo integrale di atti di parte appartiene al processo di destrutturazione in atto da tempo, il cui unico limite è nel contenuto volitivo che dev’essere imputabile al giudice chiamato a operare delle scelte anche quando non utilizzi espressioni proprie.

Gli argomenti delle Sezioni Unite sono sotto questo aspetto persuasivi: il giudice non è tenuto a utilizzare espressioni originali, diverse da quelle che hanno avuto la forza di convincerlo e che quindi egli non può non condividere. La motivazione non è ricerca del «genere di dotta trattazione di cui ha bisogno ogni buona sentenza»[24], o almeno non lo è ogni volta. O lo è per il giudice di primo grado in termini assai diversi di come potrebbe esserlo per la Corte suprema o per lo stesso giudice d’appello, che di solito si pronuncia su una materia assai più selezionata rispetto a quella del primo grado.

Quindi il giudice, al termine di quel percorso a ostacoli che è attualmente il processo civile, può scegliere di rinviare a elementi interni al giudizio. Rinviare semplicemente o ricopiare? Per le Sezioni Unite sembra lo stesso. Il PCT e l’uso degli strumenti informatici dovrebbero almeno un poco stemperare questa contrapposizione. Più complicato spiegare che quel certo contenuto volitivo è stato integralmente “fatto proprio” dal giudice, allorché questi non utilizzi scrittura propria. Richiamando precedenti della Sezione disciplinare del CSM, le Sezioni Unite affermano che «la tecnica redazionale “a collage”» espone a rischi, tuttavia fugati quando «la chiarezza, inequivocità ed esaustività della motivazione» siano coniugati alla «chiara riferibilità di essa al giudice che la sottoscrive [il che è] presupposto della validità di qualunque sentenza».

Quali, appunto, i rischi di questo sistema?

Premesso che scrivere poco è sempre l’operazione più difficile e che un largo numero di giudici di primo grado (non tutti professionali) saranno chiamati a cimentarsi con criteri di redazione non intuitivi, il rischio più concreto è che l’abbandono del modello tradizionale (o di quel che ne resta) faccia della sentenza un documento intellegibile soltanto per chi conosca a fondo la vicenda e gli atti del processo.[25]

Accanto ad applicazioni “virtuose”, che saranno patrimonio dei giudici più esperti e dotati, occorrerà purtroppo rappresentarsi la corruzione massificata della vulgata: sommarietà, disimpegno, sciatteria nel redigere un documento la cui fondamentale importanza non viene meno in conseguenza delle tecniche di redazione volta per volta applicate.

Sempre più spesso, già ora, le sentenze civili non riportano le generalità delle parti se sono più d’una («Rossi più altri, Bianchi più quindici etc.»), non le conclusioni delle parti («come da atti introduttivi, come in atti, come da verbale, come da fogli aggiunti etc.») e dunque il lettore non saprà mai quali precise richieste fossero state presentate al giudice; lo “svolgimento del processo” non potrà più aiutarci nell’ovviare all’assenza quasi sistematica di quei riferimenti. Si entra subito in medias res, ma spesso queste res non risultano del tutto chiare.

Spesso i dispositivi non sono dettagliati, o rimandano – come l’attuale giurisprudenza di legittimità sembra consentire senza seri limiti[26] – ad atti esterni o interni al processo («condanna a quanto liquidato nella relazione di CTU, con interessi “come richiesti” [ma la richiesta non è riprodotta], come da contratto, etc.») rendendo sempre più problematica l’integrazione del dispositivo con la motivazione. L’interpretazione della sentenza è compito difficile, che spesso determina l’insorgere di contenziosi (specie in sede di esecuzione). Il giudice della cognizione, per meglio orientarsi e eventualmente correggersi, dovrebbe obbligatoriamente, almeno per qualche tempo, fare il giudice dell’esecuzione su titoli giudiziali.

Il rischio è che venga meno l’autonomia del documento-sentenza, oscurandosi l’importante funzione rappresentativa di “certezza” non soltanto dinanzi al giudice dell’impugnazione, ma soprattutto allorché il titolo costituito dalla sentenza venga posto in esecuzione. Il rischio, cioè, è che la certezza del titolo venga meno anche per le parti in causa, che continuerebbero a litigare sull’interpretazione e applicazione pratica dei giudicati.[27]

 

10.- Come era largamente prevedibile, il d.d.l. delega “per l’efficienza del processo civile”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2014 (ma il cui testo non è stato reso immediatamente disponibile), presenta riferimenti al principio di sinteticità degli atti e alla possibilità di introdurre “termini di tecnica di redazione e di misura quantitativa”. Segnatamente per la Cassazione si parla della necessità di adottare modelli di motivazione sintetici con rinvio a precedenti, laddove le questioni decise non richiedano una diversa trattazione.

È normale che il tema della motivazione sia promiscuamente trattato insieme ad altre “semplificazioni”; siamo dinanzi al “collo di bottiglia”, o, come scriveva Borrè, a «una delle cause principali della crisi della giustizia civile». Eppure è impressionante verificare, a pochi anni di distanza dalle dense pagine di quella Risoluzione, quanto fosse immaginario e illusorio il modello che ivi si prefigurava per il futuro del nostro processo civile. Possiamo ben dire che, specie dopo l’ultima riforma dell’art. 183 c.p.c. con le tre ben note appendici di trattazione scritta, che di fatto costituiscono la regola di ogni processo, è stato spento qualsiasi residuo barlume di oralità e il processo civile è divenuto un «contesto fabbricatore di carta»[28], un monumento alla scrittura spesso inutile e ripetitiva.

È ragionevole chiedere ai giudici di scrivere sempre meno quando gli avvocati sono, nell’identico contesto, spinti a scrivere sempre più? Perché il processo civile – un castello di carte spesso inutili – dovrebbe acquisire leggerezza ed essenzialità proprio e soltanto nel suo atto finale, che è poi quello più delicato e decisivo? Come una sentenza orale non potrà definire un processo scritto, così non sembra lecito chiedere al giudice la brevità se, per poter studiare la causa, egli avrà dovuto leggere non meno di sei atti per parte, spesso frutto di stratificazioni e inutili ridondanze. Il nostro attuale rito civile non distingue le cause semplici da quelle complesse, imponendo a tutte una trattazione adeguata a controversie enormemente complesse che necessitano senza eccezioni di scambi enormemente articolati: come potrà il giudice distinguere causa da causa, soltanto al momento della sentenza? 

La sentenza, in quanto atto finale, non potrà che presentare le stesse caratteristiche del processo che conclude.

È su questo dato che occorre lavorare.

 

11.- Un’ultima considerazione ci riporta all’inciso del par. 2.

Non da oggi, la motivazione della sentenza viene additata come una delle cause della crisi, specie di durata, del processo civile.

Di qui il processo di destrutturazione, cui concorrono in egual misura legislatore e corti; si tratta d’un processo che riguarda tutte le sentenze indiscriminatamente, e che sembra non poter distinguere processo da processo, giudice da giudice, decisione da decisione.

Alla fine di questo percorso, sarà inevitabile prendere atto che ciò che è stato modificato, una volta e per sempre, sarà il modello, unico, della sentenza: il tipo decisorio per eccellenza.

Quando ci si troverà dinanzi a giudicati a tal punto contratti da riuscire incomprensibili, forse ci si chiederà se era davvero quello il problema. Se il recupero dell’efficienza non avrebbe dovuto passare attraverso misure più complesse e strutturali, più serie, delle quali ormai si parla, purtroppo senza costrutto, da molti anni[29]: selezione dei contenziosi, piste alternative, ufficio del giudice, case management, ristrutturazione dell’attuale monoliticità delle trattazioni civili, diversificazione dell’intervento del giudice sin dalle prime battute, uso intelligente e deflazionistico dell’informatica. Limite all’utilizzo incontrollato di magistrature onorarie, reclutamento di giovani e in particolare degli stagisti “del fare” che compiono un tirocinio di 18 mesi (al termine del quale è il nulla). Adeguamento degli organici, copertura delle piante organiche esistenti. Il personale amministrativo non viene reclutato da vari lustri. Se simili interventi fossero stati realizzati, ora, forse, la motivazione non sarebbe considerata, come altro in passato, un “lusso che non possiamo più permetterci” dovendoci accontentare di pallidi surrogati.

D’altra parte, sebbene la progressione in carriera non dipenda più dalla valutazione dei “titoli” costituiti dalle sentenze, tuttora quei titoli vengono valutati per l’accesso a determinate funzioni.[30] E non si può certo lasciare al giudice la scelta discrezionale del modello da utilizzare, in funzione degli incarichi cui egli legittimamente aspira nel corso della sua vita lavorativa.

Più razionale sarebbe prendere atto che non tutte le sentenze sono uguali, e che servono diversi modelli di decisione che siano frutto coerente di diversi modelli di processo di cognizione. Perché le cause non sono tutte uguali, e non debbono sottostare a regole rigide eguali per tutte. L’attuale modello è una montagna da scalare con grandi difficoltà e che rischia di partorire tanti topolini, dalle caratteristiche sempre più evanescenti e incerte.



 

 

[1] Sia consentito il rinvio a Capponi-Tiscini, Introduzione al diritto processuale civile, Torino, 2014, 21 ss.

[2] Cfr. da ultimo, anche per essenziali riferimenti, il nostro Sulla «ragionevole brevità» degli atti processuali civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 1075 ss.

[3] V. l’ampio lavoro di Acierno, La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, 437 ss.

[4] In Foro it., 2011, V, 183.

[5] In http://www.judicium.it/admin/saggi/517/Lettera%20Presidente%20Cassazione.pdf, su cui v., tra gli altri, Panzarola, Sulla limitazione «d’autorità» del numero delle pagine degli atti giudiziari (art. 120, comma 6, c.p.a.): l’ostacolo (insormontabile) del rispetto del diritto di difesa, in Giustizia Civile.com, editoriale del 16 dicembre 2014.

[6] Tota, Motivazione “a richiesta” nel processo civile, in Giusto proc. civ., 2014, 613 ss.

[7] Di questa curiosa novità mancata abbiamo riferito in A prima lettura sulla delega legislativa al governo «per l’efficienza della giustizia civile» (collegato alla legge di stabilità 2014), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 361 ss.; v. anche Sentenze in appalto agli avvocati, in Il Sole-24Ore dell’11 marzo 2014, pag. 23.

[8] V., da ultimo, Pironi, Autosufficienza del ricorso per cassazione: tra formalismo e garanzie, in Giusto proc. civ., 2014, 895 ss.

[9] Cfr., per tutti, Caporusso, Commento agli artt. 342-434, in Commentario alle riforme del processo civile, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, 604 ss.

[10] Cavallone, In difesa dell’udienza «di spedizione», in Riv. dir. proc., 1994, 926 ss.; Id., Ancora sulla scomparsa dell’«udienza di spedizione», in Riv. dir. proc., 1995, 1183 ss.; Cipriani, Pubblicità dei giudizi, diritto di spedizione e udienza collegiale di spedizione, in Riv. dir. proc., 1995, 370 ss.

[11] Cfr., con eleganti cenni critici, Verde, Giudice monocratico e collegiale (divagazioni su costituzione e processo), in Riv. dir. proc., 1991, 942 ss.

[12] V., da ultimo, I recenti strumenti del consiglio d’Europa in tema di indipendenza e responsabilità dei giudici, in Foro it., 2011, V, 116 ss.; http://www.oecd.org/eco/growth/Giustizia-civile.pdf

[13] Ci permettiamo di rinviare, per più lungo discorso, a Le crisi della giurisdizione civile, in Corr. giur., 2014, 1277 ss.

[14] V., da ultimo, l’ampia rimeditazione di Monteleone, Riflessioni sull’obbligo di motivare le sentenze (motivazione e certezza del diritto), in Giusto proc. civ., 2013, 1 ss.

[15] Torino (Einaudi), 2014 (trad. it.).

[16] Monteleone, op. cit., 8.

[17] Per tutti, Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padova, 1975, part. 319 ss.

[18] Andronio, Commento all’art. 111 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco-Celotto-Olivetti, vol. III, Torino, 2006, 2119-2120.

[19] Rinviamo ancora a Sulla «ragionevole brevità», cit.

[20] La Risoluzione si legge per esteso in Foro it., 1988, V, 249 ss.

[21] V., anche per essenziali riferimenti, Chizzini (Balena-Caponi-Menchini), Commento all’art. 132 c.p.c., in La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009, Torino, 2009, 42 ss.

[22] Acierno, op. loc. cit.

[23] Cfr., ancora, Capponi-Tiscini, Introduzione, cit., 21; Monteleone, op. cit., passim.

[24] Così il “letterario” McEwan, La ballata di Adam Henry, cit., 19.

[25] Sulla esigenza di “certezza” garantita dalla motivazione v. le chiare pagine di Monteleone, op. cit., 16 ss.

[26] Cass., sez. un., 2 luglio 2012, n. 11067, da cui si traggono le seguenti massime: (i) Per intendere il significato e l’estensione dell’accertamento compiuto con la sentenza è dato integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice. (ii) L’art. 474 c.p.c. richiede che il diritto accertato sia esattamente individuato ma ciò non implica un’esigenza di compiutezza del documento giudiziario la cui mancanza impedisca di accedere agli atti del processo in cui il provvedimento si è formato. (iii) La precisa individuazione dell’obbligo dichiarato dal giudice non è un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma corrisponde a ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato. Fonti di integrazione di ciò che è dichiarato nel titolo esecutivo è ciò che al giudice è stato chiesto ed è stato discusso.

[27] Soluzione giudicata normale dalla Cass. n. 11067/2012, e che abbiamo criticato in Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?, in Corr. giur., 2012, 1169 ss.

[28] Zan, Fascicoli e tribunali. Il processo in una prospettiva organizzativa, Bologna, 2003; Rana, La Governance della Giustizia Civile. Processo, organizzazione, diritti, Roma, 2014, con ampi riferimenti al tema della motivazione (pagg. 345 ss.).

[29] Rana, La Governance della Giustizia Civile, cit., anche per riferimenti. Una interessante, recente lettura dei rapporti tra giustizia civile e sviluppo economico è quella offerta da Caponi, “Doing Business” as a Purpose of Civil Justice?, in Academia.edu e che può leggersi all’indirizzo https://www.academia.edu/10033080/_R._Caponi_2015_Doing_Business_as_a_Purpose_of_Civil_Justice

[30] Rana, op. loc. cit.

 

24/03/2015
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