Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Infermità di mente, pericolosità sociale e misure di sicurezza

di Anna Mori
Consigliere Corte di Appello di Bologna
I problemi applicativi più frequenti per il giudice
di fronte a indagati con disagi psichici
Infermità di mente, pericolosità sociale e misure di sicurezza

(foto Next New Media e Antigone)

Il primo contatto indagato/giudice avviene per lo più in esito ad un arresto, ovvero all’emissione di un’ordinanza restrittiva.

Prima di quel momento il giudice nulla sa di quella persona; non l’ha mai vista, conosce solo ciò che è descritto in atti (il reato del quale è accusato; le eventuali dichiarazioni rese dallo stesso o da terzi; la condotta tenuta in occasione dell’arresto).

Se si tratta di un arresto in flagranza o di un fermo l’indagato può essere prima interrogato dal PM, il quale avrà quindi modo di farsi assistere da un tecnico ove abbia dubbi sullo stato mentale del predetto. Ma se si tratta di indagato sottoposto a misura cautelare, il primo interrogatorio (ovvero quello di garanzia ex art. 294 cpp) dev’essere espletato dallo stesso GIP che, in assenza di elementi specifici sul punto, nulla sa, come sopra rilevato, di quella persona al di là di quanto emerge dalle carte processuali.

Non solo, ma non si rinviene nell’ordinamento una norma che consenta, ove si rilevi o si sospetti un disagio psichico, al giudice di farsi assistere da uno psichiatra nel corso dell’interrogatorio come avviene, ad esempio, in caso di incidente probatorio.

E questo può creare un problema in svariate circostanze.

A volte infatti la sofferenza psichica emerge in modo manifesto in occasione del comportamento tenuto dall’indagato nel corso dell’arresto o dell’interrogatorio (atti di auto o etero- aggressività, ecc.); a volte è rivelata dalla stessa tipologia di reato commesso (stalking; atti contro l’integrità fisica altrui; condotte con connotazioni persecutorie, ecc.); a volte è lo stesso giudice a cogliere, nel corso dell’atto, possibili “spie” di un disagio.

In tutti questi contesti la presenza dell’esperto già nel corso del primo interrogatorio potrebbe essere molto utile per:

- verificare la necessità di disporre un approfondimento sulle reali condizioni del soggetto;

- acquisire elementi utili a valutarne l’imputabilità in una fase di regola prossima a quella di commissione del fatto, e quindi particolarmente rilevanti.

Nella fase successiva può in ogni caso essere disposta dal PM una consulenza, o richiesta al GIP una perizia nelle forme dell’incidente probatorio.

Qui non trattiamo ovviamente le ipotesi nelle quali l’esperto concluda negativamente quanto all’assenza di imputabilità, ovvero di pericolosità sociale, ma quelle nelle quali lo psichiatra accerta una diminuzione o un azzeramento della capacità di intendere e di volere ed una concreta pericolosità.

In questi casi la misura di sicurezza potrà essere applicata in via provvisoria a norma degli artt. 312 e 313 cpp.

Un primo problema che allora si pone è se al caso di specie sia applicabile l’art. 280 cpp quanto ai limiti di pena ivi previsti.

La giurisprudenza di legittimità si è occupata dei rapporti tra le norme sulle misure cautelari e quelle in esame soprattutto con riferimento all’eventuale perdita di efficacia della misura in caso di mancato espletamento dell’interrogatorio previsto dall’art. 313 cpp nel termine di cui all’art. 294 cpp.

Le ultime pronunce (Cass. sez. 2, sent. n. 36732/10) escludono che al caso di specie sia applicabile l’art. 302 cpp sulla base di un ragionamento che può essere esteso anche alla questione in esame.

In particolare, osserva la Corte che l’equiparazione tra misura provvisoria e custodia cautelare disposta dall’art. 313 comma 3 cpp è limitata alle impugnazioni; d’altro canto l’art. 312 pone quali presupposti dell’applicazione provvisoria unicamente la sussistenza di gravi indizi di commissione del fatto (e, si noti bene, non di colpevolezza come previsto dall’art. 273 comma 1 cpp, posto che quest’ultima presuppone l’imputabilità), nonché la non ricorrenza delle situazioni previste dall’art. 273 comma 2 cpp (cause di giustificazione, di non punibilità o di estinzione, con tutte le difficoltà di valutare ad esempio la sussistenza di una scriminante putativa in caso di soggetto afflitto da un delirio persecutorio!).

Da ciò sembra in ogni caso doversi desumere che al caso di specie non si applica l’art. 280 cpp, con conseguente possibilità di applicare la misura di sicurezza in via provvisoria anche ove sarebbe preclusa l’applicazione di una misura cautelare.

La verifica periodica della pericolosità: pacifico è poi (Cass. sez. 6, sent. n. 28908 dell’8.7.2009) che la misura applicata ex artt. 312 e 313 cpp non sia soggetta a termine, salva la necessità di periodica verifica della pericolosità, atteso che l’art. 206 comma 2 cpp prevede la cessazione di quest’ultima quale unica causa di revoca.

Un ulteriore problema è allora se l’accertamento previsto dall’art. 313 comma 2 cpp da effettuarsi ogni sei mesi debba svolgersi necessariamente nella forma della perizia.

Dal tenore testuale della norma due sono i punti fermi, e segnatamente che la verifica deve essere operata dal giudice e che essa deve essere disposta nel termine di cui all’art. 72 cpp.

Dalla circostanza che la disciplina della sospensione del processo venga richiamata solo relativamente a detto termine, e posto che l’art. 313, diversamente dall’art. 70, parla di “accertamenti” e non di “perizia” sembra doversi concludere che la verifica non debba essere necessariamente effettuata in forma peritale.

E’ però importante che essa venga disposta, e disposta nei termini di legge, e ciò al fine di evitare che un soggetto la cui pericolosità è cessata o fortemente attenuata si trovi a dover patire forme spesso molto invasive di limitazione della libertà personale nonostante il venir meno dei presupposti.

E sarebbe molto utile affidare, in questi casi, l’incarico ad un professionista che già conosce il soggetto, ed è quindi in grado di valutarne non solo in modo più approfondito ma sicuramente in tempi più rapidi l’evoluzione.

E’ infatti fondamentale che la verifica sia fatta in modo approfondito e non superficiale, idoneo a vagliare se realmente permangano i presupposti di misure spesso molto contenitive e non soggette ad alcun termine massimo, così da evitare i cd. ergastoli bianchi.

Venendo poi all’attività dell’esperto (perito, ma anche CT del PM) l’ottica nella quale finora ci si è mossi è stata quella di ridurre al minimo il ricorso al ricovero in o.p.g., purtroppo in alcuni casi necessario.

Ed allora è per il giudice molto importante che il perito o il CT non si limiti a valutare la pericolosità, ma individui anche la tipologia di misura di sicurezza più idonea a contenerla ed il genere di struttura più adatto.

Sarebbe poi utilissimo se l’esperto, sempre nell’ambito di quella buona prassi sopra richiamata, individuasse anche in concreto la struttura, soluzione che presuppone ovviamente uno stabile collegamento tra lo psichiatra ed il territorio ed una conoscenza di quest’ultimo da parte del primo.

Tale considerazione vale, però, anche per il giudice, il quale è chiamato a valutare in concreto l’adeguatezza della soluzione proposta, il che non può avvenire senza una conoscenza di massima del contesto e dell’assetto delle singole strutture.

Un’ ulteriore questione riguarda poi la fase strettamente applicativa della misura di sicurezza diversa dall’o.p.g.

E’ vero che, dopo la richiamata sentenza della Corte, il giudice può scegliere tra le varie tipologie, ma non può inventarsi una misura di sicurezza non prevista dal codice.

Se quindi si ritiene di non dover disporre il ricovero in o.p.g., residua quale misura detentiva il ricovero in casa di cura.

Queste ultime strutture però altro non sono che sezioni di alcuni o.p.g., e tendono quindi a riproporre gli endemici problemi che affliggono i primi.

Se allora il perito ritiene congrua la collocazione del soggetto presso una struttura territoriale, occorre domandarsi a quale tipologia di misura di sicurezza questa sia riconducibile, e la risposta non può che essere la libertà vigilata.

L’interessato verrà allora sottoposto a tale regime con la prescrizione di dimorare presso la struttura e di seguire il programma terapeutico; trattandosi però di misura di sicurezza non detentiva, il soggetto sarà in ogni caso formalmente in stato di libertà, con tutto ciò che ne consegue quanto al rischio di allontanamento volontario (peraltro statisticamente infrequente).

Tale contesto pone inoltre un ulteriore problema pratico. L’interessato deve infatti essere, nei casi di cui sopra, formalmente liberato, ed a ciò consegue la necessità che lo stesso si rechi presso il luogo di accoglienza non a mezzo di traduzione, bensì autonomamente.

Molto spesso il personale della struttura è disponibile ad accompagnare il soggetto presso la stessa immediatamente dopo la liberazione, ma se ciò non avviene sono intuibili tutti i rischi connessi alla possibilità che una persona comunque afflitta da problemi psichici e connotata da una pericolosità sociale, anche se non così intensa da richiedere forme particolarmente contenitive, possa recarsi nel luogo di cura del tutto priva di controlli.

In caso di allontanamento del sottoposto o di gravi trasgressioni al programma terapeutico, infatti, oltre alle conseguenze potenzialmente negative che potrebbero derivarne (atti di auto o etero lesionismo, aggravamento del malessere psichico per effetto dell’interruzione del programma, ecc.) si dovrebbe probabilmente ripristinare proprio una di quelle tipologie di misura detentiva che tutta la prassi fin qui esaminata tende ad evitare.

Si deve ancora rilevare come tutti i problemi esaminati non verranno meno in esito all’entrata in vigore della riforma, peraltro rinviata di un anno.

Quest’ultima infatti sostituirà l’OPG con altro tipo di struttura, che sarà comunque di tipo contenitivo (e quindi limitativa della libertà personale); rimarranno inoltre invariate le norme, sia del codice penale che di quello di rito, sopra richiamate, con tutte le questioni applicative connesse e la necessità di adottare un approccio culturale adeguato, tanto più necessario in un settore che vede molti meno presidi di garanzia rispetto a quello cautelare.

09/05/2013
Altri articoli di Anna Mori
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Nuove riforme, vecchi stereotipi

Il dialogo tra giurisprudenza e psichiatria non sarà possibile senza una rivoluzione culturale. L’indispensabile necessità di superare le criticità insite nella chiusura degli OPG, le misure di sicurezza detentiva e le REMS.

21/02/2024
Quale superamento dell'OPG?
Una rassegna delle questioni teoriche e pratiche inerenti al processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Con un occhio rivolto ai giudici, di cognizione e di sorveglianza – ai quali vengono indirizzati preziosi suggerimenti tecnici – e con un obiettivo fondamentale: salvare il cuore della riforma
07/04/2015
Prime riflessioni su chiusura OPG
Considerazioni sul d.l. 31 marzo 2014, n. 52, in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari
09/06/2014
Infermità di mente, pericolosità sociale e misure di sicurezza
I problemi applicativi più frequenti per il giudice
di fronte a indagati con disagi psichici
09/05/2013