Magistratura democratica
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I veri dati della giustizia disciplinare del Csm

di Roberto Fontana
consigliere del Csm

1. Nell’ambito del dibattito sulla riforma costituzionale di questi mesi sono stati forniti spesso dati non corretti sull’attività della Sezione Disciplinare del CSM.

Al fine di assicurare un’informazione veritiera al riguardo è parso quindi utile porre a disposizione i risultati dell’analisi statistica di tutte le sentenze della Sezione Disciplinare nel corso dell’attuale consiliatura (quindi dal 1/2/2023 al 31/12/2025) sulla base dei dati estratti ed elaborati dalla Segreteria della Sezione.

L’analisi è articolata in quattro parti: 

- nella prima parte le sentenze sono scomposte sulla base del dispositivo (sentenze di non doversi procedere per cessata appartenenza del magistrato incolpato all’Ordine Giudiziario o suo decesso o dispensa dal servizio; sentenze condanna, con ulteriore distinzione in relazione alle sanzioni applicate; sentenze assoluzione per esclusione degli addebiti; sentenze di assoluzione per scarsa rilevanza del fatto ex art.3 bis D Lgs.107/2006) e del tipo di illecito oggetto dell’incolpazione;

- nella seconda parte si individuano, con riferimento alle diverse tipologie di sentenze, le percentuali di quelle oggetto d’impugnazione alle Sezioni Unite e di quella passate in giudicato alla scadenza relativo termine;

- nella terza parti si procede alla scomposizione delle impugnazioni per tipologia di ricorrente;

- nella quarta parte si analizzano gli esiti delle impugnazioni proposte.

E’ da precisare che, ai fini di questa analisi statistica, nei casi di sentenza pronunciata nei confronti di più incolpati si è computata una sentenza autonoma per ciascuno degli incolpati. Quindi, se per esempio una sentenza risulta di condanna nei confronti di un incolpato e di assoluzione per il secondo, si sono computate una sentenza di condanna e una sentenza di assoluzione ed analogamente si è proceduto ai fini della quantificazione delle sentenze impugnate e di quelle non impugnate. Quando invece lo stesso incolpato risulta condannato per alcuni capi e assolto per altri la sentenza si è computata come sentenza di condanna.

Le statistiche relative alle tipologie dei ricorrenti ed agli esiti dei giudizi d’impugnazione sono riferire ai ricorsi, computando, nel caso di più incolpati nell’ambito del procedimento definito con la sentenza, un ricorso per ogni incolpato che ha proposto impugnazione e un ricorso per ciascun incolpato in relazione al quale la Procura Generale o il Ministro di Giustizia hanno proposto impugnazione.

 

2. Rinviando per un quadro completo alla lettura delle tabelle e dei relativi grafici, possono evidenziarsi alcuni dati più significativi.

Va anzitutto rilevato, con riferimento alla prima parte dell’analisi, che su 199 sentenze, 23 (12%) sono sentenze di non doversi procedere (di cui 15 per cessata appartenenza del magistrato all’ordine giudiziario, 4 per dispensa e 4 per decesso dell’incolpato), 82 (41%) di condanna e 94 (47%) di assoluzione. Posto che le 15 sentenze di non doversi procedere pronunciate a seguito delle dimissioni dell’incolpato nell’imminenza dell’udienza di discussione possono -per le ragioni che normalmente sottendono la scelta - essere accostate alle sentenze di condanna, la somma delle due tipologie di sentenze rappresentano il 49% del totale a fronte del 47% costituito dalle sentenze di assoluzione.

Quanto alle 83 sentenze di condanna è da evidenziare che in 8 casi è stata applicata la più grave sanzione della rimozione e in 9 quella della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio fino a due anni, sempre accompagnata dalla sanzione accessoria del trasferimento in altro distretto. La percentuale più alta delle 47 sentenze di applicazione della sanzione della censura (il 23%) ha riguardato l’illecito di gravi e reiterati ritardi nel deposito di provvedimenti. In un caso peraltro di numero abnorme di provvedimenti non depositati l’incolpato e’ stato sanzionato con la rimozione.

Delle 92 sentenze di assoluzione 42 sono state pronunciate ai sensi dell’art.3 bis d.lgs. 309/2006 ossia, a seguito di accertamento della tipicità del fatto, per riconoscimento della scarsa offensività in concreto.

La maggiore percentuale di assoluzioni per scarsa rilevanza del fatto (30%) riguarda incolpazioni per ritardi nel deposito di provvedimenti (valutati di norma in relazione a situazioni di grave difficoltà dell’ufficio per carenze di organico) mentre la percentuale più rilevante di assoluzione per esclusione dell’addebito (34%) è relativa a incolpazioni per comportamenti scorretti nei confronti di parti, difensori, altri magistrati o collaboratori.

 

3. Ma i dati statistici che appaiono più importanti - rispetto al tenore del dibattitto in corso sul funzionamento della Sezione Disciplinare nella prospettiva della istituzione dell’Alta Corte di Giustizia prevista nella riforma - sono certamente quelli contenuti nella seconda parte e attinenti alle impugnazioni proposte contro le sentenza della Sezione Disciplinare, con riferimento in particolare alle percentuali di sentenze impugnate da parte della Procura Generale della Corte di Cassazione e da parte del Ministro di Giustizia.

E’ da rilevare che la Procura Generale e il Ministro hanno una legittimazione autonoma sia ai fini della promozione dell’azione disciplinare sia ai fini dell’impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione della decisione della Sezione Disciplinare.

Per questa ragione tutte le sentenze sono sottoposte ad un attento esame da parte di entrambi gli uffici.

Ebbene il dato molto significativo è che nel corso dei primi tre anni di consiliatura la percentuale delle sentenze di assoluzione non impugnate, da alcuna delle parti, è pari all’83% (78 sentenze non impugnate a fronte di 16 impugnate). 

In particolare risultano non impugnate il 76% (39) delle sentenze di assoluzione per esclusione dell’addebito (a fronte di 12 impugnate, di cui 4 da parte del Ministro di Giustizia). Per quanto riguarda le sentenze di assoluzione per scarsa rilevanza del fatto ai sensi dell’art.3 bis – sulle quali appaiono essere principalmente concentrati in questo periodo i commenti maggiormente critici - la percentuale di sentenze non impugnate sale al 91%, risultando, su un numero complessivo di 43 sentenze, solo 4 impugnazioni, di cui 1 da parte dell’incolpato e 3 proposte dal Ministro di Giustizia.

Quanto alle sentenze di condanna, le impugnazioni del Ministro e della Procura Generale, con riferimento evidentemente alla sanzione applicata (o all’assoluzione su alcuni dei capi), ammontano rispettivamente ad 1 e a 6 a fronte di 82 sentenze pronunciate.

Le percentuali cosi contenute di impugnazioni da parte degli organi dell’accusa rappresentano un primo indubbio riscontro di qualità della giurisdizione della Sezione Disciplinare: la circostanza che il 91% della sentenze di assoluzione per scarsa rilevanza del fatto e il 73% di quelle di assoluzione per esclusione degli addebiti hanno superato positivamente già il vaglio critico operato dall’Ispettorato del Ministero di Giustizia e dalla Procura Generale, nei termini per proporre impugnazione, depone ovviamente per la solidità delle relative motivazioni. 

L’esame degli esiti delle impugnazioni, oggetto della parte quarta dell’analisi, conferma questa valutazione.

La percentuale dei rigetti ammonta, con riferimento alla totalità delle impugnazioni decise, al 72%. Più precisamente il 77% sono i rigetti delle impugnazioni contro le sentenze di condanna e il 50% i rigetti contro le sentenze di assoluzione.

Sulla base di questi dati statistici le sentenze di assoluzione passate in giudicato per mancata impugnazione o per rigetto dell’impugnazione superano complessivamente il 90%, mentre per le sentenze di condanna tale percentuale ammonta a circa l’86%.

In estrema sintesi l’analisi statistica di tutte le sentenze della Sezione Disciplinare del CSM nel corso dell’intero triennio 2023-2024-2025, alla luce anzitutto del tasso di condivisione di tali sentenze da parte della Procura Generale e del Ministro di Giustizia, non offre il benché minimo riscontro alla tesi di un esercizio dell’attività giurisdizionale condizionato da logiche di giustizia domestica.

03/02/2026
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