I pareri del CSM sul ddl costituzionale recante Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare
Pubblichiamo i due diversi pareri elaborati in seno al CSM sul ddl costituzionale n. 1917/2024 recante Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare
L’articolo affronta il tema della digitalizzazione e dell’uso dell’intelligenza artificiale applicata al mondo giudiziario, con uno sguardo rivolto alla normativa nazionale e sovranazionale. Vengono analizzate le delibere approvate dal consiglio superiore della magistratura, con alcune riflessioni critiche da parte dell’autrice in relazione alla legge delega di recente approvata in tema di AI e alla prossima piena operatività del regolamento europeo 1689/2024
Il contributo esamina il possibile rilievo disciplinare dell’uso indebito dell’intelligenza artificiale da parte del magistrato, muovendo dalla distinzione tra responsabilità disciplinare, deontologia e valutazione di professionalità. L’analisi ricostruisce il quadro normativo primario delineato dal d.lgs. n. 109/2006, sottolineando la tipicità degli illeciti disciplinari e l’impossibilità di far coincidere la violazione di regole etiche o deontologiche con l’addebito disciplinare, salvo espressa previsione legislativa. Su tale base, il lavoro considera la normativa secondaria introdotta dal CSM con le Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia, evidenziandone la funzione orientativa e cautelare, specie con riguardo ai sistemi non certificati, alla protezione dei dati e alla necessaria supervisione umana. Nella parte conclusiva, l’articolo individua le principali fattispecie disciplinari potenzialmente rilevanti in caso di ricorso improprio all’IA, con particolare riferimento all’indebito affidamento ad altri di attività proprie del magistrato, alla motivazione apparente, alla grave violazione di legge per negligenza inescusabile e all’inosservanza di direttive organizzative e informatiche.
Con sentenza n. 95/2024, confermata dalle Sezioni Unite, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha condannato il magistrato Riccardo De Vito alla sanzione della perdita di anzianità di sei mesi, disponendone il trasferimento dal Tribunale di sorveglianza di Sassari al Tribunale di Nuoro con funzioni civili. La vicenda riguarda l’omessa astensione in numerosi procedimenti relativi a detenuti assistiti da un’avvocata con la quale, secondo quanto emerso da intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un’indagine della DDA di Reggio Calabria, il magistrato intratteneva una «relazione significativamente confidenziale, quanto meno di stretta amicalità tra i due». Gli elementi valorizzati nel procedimento disciplinare riguardano il tenore di alcune espressioni confidenziali utilizzate dai conversatori. Successivamente, il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il mancato superamento della quarta valutazione di professionalità per gli stessi fatti. Ne ha scritto, su Il Dubbio del 5 maggio 2026, Valentina Stella e a questo pezzo fa riferimento la riflessione di Donatella Stasio.
L’iniziativa referendaria dei promotori del referendum è nata casualmente, da rapide riflessioni di un gruppo di cittadini (alcuni dei quali giuristi) che hanno deciso, insieme, di opporsi alla promulgazione di una legge costituzionale che poteva minare le fondamenta della democrazia ed, in particolare, la separazione dei poteri fermamente voluta dai padri costituenti: i quali, evidentemente, avevano guardato lontano, creando un meccanismo in base al quale ogni modifica costituzionale introdotta senza una maggioranza parlamentare qualificata deve essere sottoposta al vaglio di tutti i cittadini. E’ stata un’occasione unica, della quale chi scrive vuole offrire ai lettori il racconto dei vari passaggi, attraverso una narrazione divisa fra esperienza personale e qualche nota giuridica.
Questione giustizia pubblica la delibera del CSM relativa alla dott.ssa Iolanda Apostolico, nella quale si sostiene che la magistrata, per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, per capacità, laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell’esercizio delle funzioni espletate, deve essere giudicata con esito positivo in ordine al conseguimento della settima valutazione di professionalità.
Pubblichiamo il parere sul decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale emesso dalla Commissione VI del CSM.
Nella “convergenza del molteplice” di una diffusa corale campagna elettorale a tante voci, l’associazionismo giudiziario non avrebbe potuto fare meglio, sia in campagna elettorale, sia nella gestione più immediata della epocale vittoria referendaria, definitiva riprova del “patriottismo costituzionale” quale realtà politica della società italiana
Mariarosaria Guglielmi interviene nel dialogo avviato con gli scritti di Dario Lunardon e Marco Patarnello sui temi del dopo referendum