Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Danno alla persona gravissimo: come quantificare il danno patrimoniale futuro?

di Gianmarco Marinai
Giudice del Tribunale di Livorno, RID Toscana
Commento a Tribunale Milano, Sez. I civile, 27 gennaio 2015

La sentenza del tribunale di Milano ha ad oggetto il risarcimento di un grave danno alla persona subito a seguito di errore sanitario.

Dopo aver affrontato e risolto brillantemente la questione dell’an del risarcimento, l’estensore passa alla complessa fase della quantificazione del danno, consistente in una tetraparesi spastica, in esiti di coma post-anossico, con disabilità cognitiva estremamente severa con compromissione dell’integrità psicofisica del 90%, con necessità di assistenza di tipo continuativo per tutto il resto della vita.

Accedendo all’interpretazione ormai consolidata e cristallizzata dalle sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008, il giudice di Milano liquida il danno non patrimoniale facendo riferimento alle note tabelle di quel Tribunale, aggiungendo, vista la particolarità del caso e le dolorose conseguenze subite dal danneggiato, una personalizzazione del 20%, così come previsto dalle tabelle stesse.

E dunque, schematicamente, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, consacrato nelle sentenze a Sezioni Unite dell'11.11.2008 n. 26972-26975:

• il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; Cass. S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008).

• L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a reato. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; art. 299, 1. n. 675/1996 [ora art. 152 d.lgs. 196/2003]: impiego di modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 447, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo). Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

• Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione normativa (Cass. n. 15022/2005; 23918/2006).

• La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (Cass. 8827/2003; 15022/2005; 23918/2006).

• Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (Cass. n. 15022/2005; n. 23918/2006): deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

La decisione è, però, particolarmente interessante nella parte in cui procede al risarcimento del danno patrimoniale.

Con apprezzabile rigore classificatorio, il giudice distingue tra:

  1. danno patrimoniale emergente già verificatosi
  2. danno patrimoniale emergente futuro
  3. danno patrimoniale da lucro cessante.

Viene risarcito, innanzitutto, il danno patrimoniale emergente per esborsi già sostenuti (spese mediche sostenute per spese di degenza, per l’acquisto di una carrozzina, per trasporti in ambulanza e fisioterapia), in quanto specificamente documentati (escludendo alcune voci non dimostrate).

Quanto al danno emergente futuro, agevole è il riconoscimento e la quantificazione del danno (spese da sostenersi) derivante dalla necessità di adattare l’immobile in cui l’attrice vive alle sopravvenute necessità particolari conseguenza delle gravissime condizioni (quasi totale immobilità) in cui si troverà per il resto della vita in conseguenza dell’errore sanitario.

Molto più complessa e spinosa è, invece, la quantificazione del danno futuro da spese mediche e di assistenza domiciliare che dovranno essere sostenute che l’istruttoria tecnica svolta ha acclarato essere del tutto prevedibili.

In punto an del risarcimento del danno futuro, sono richiamate le decisioni della Suprema Corte che ha precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare una condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010). 

Sulla base della CTU svolta, e mantenendo – apprezzabilmente – una valutazione prudenziale, in contrasto con i desiderata dell’attore, ma rispondente al criterio della sola risarcibilità delle conseguenze immediate e dirette del fatto dannoso, il giudice osserva:

- la menomazione subita consente una selettiva interazione con l’ambiente, ma impone una totale dipendenza del malato per tutte le esigenze personali e richiede un’assistenza personale continuativa; 

- le esigenze di assistenza prevedono la presenza di una persona che dorme presso l’abitazione dal lunedì al venerdì, oltre alla presenza di due persone dal turno di 48 ore per le giornate di sabato e domenica; alla presenza di un operatore tutto il giorno dovrà poi essere affiancata la presenza di un secondo operatore per altre 3 ore al giorno; 

- l’obiettivo pratico non è la stimolazione del paziente, ma il mantenimento della residua efficienza in termini strettamente kinesiologici, nei segmenti dotati di motilità superstite, assai limitati, obbiettivo raggiungibile tramite fisioterapista e badante (escludendo, quindi, l’assistenza superspecializzata richiesta dalla difesa attorea, il cui riconoscimento esorbiterebbe dai limiti del danno risarcibile);

- la ASL fornisce tre accessi settimanali per fisioterapia, che vengono integrati da accessi supplementari i cui costi vengono sostenuti da parte attrice;  

-vengono, quindi, previste voci di spesa per ciascun anno: euro 50.000,00 per assistenza generica domiciliare; euro 10.000,00 per le spese di spostamento dell’attrice; euro 3.000,00 per l’acquisto di farmaci non erogati dal servizio sanitario nazionale; euro 6.240,00 per spese di carattere fisioterapico, per la parte non fornita dal SSN, cui si aggiungono le somme necessarie a coprire le sostituzione per giornate di festività, ferie e malattia degli operatori coinvolti nelle attività di assistenza che per euro 4.000,00 annui); 

Il giudice non ritiene corretta, poi, la valutazione del CTU  del prevedibile periodo di sopravvivenza (indicata dal tecnico in 10-12 anni). 

Ma, invece di provare a determinare – con esiti inevitabilmente opinabili – una diversa durata presumibile della vita del danneggiato, offre una brillante soluzione al problema della quantificazione del danno futuro, rispolverando l’istituto della costituzione della rendita vitalizia (art. 1872 c.c.), utilizzabile ex art. 2057 c.c..

Prendendo spunto da un passaggio di Cass. civ. Sez. III, 18/11/2005, n. 24451, che “consiglia” al giudice del rinvio di “applicare i criteri suggeriti dallo art. 2057 del codice civile, là dove è detto che quando il danno alla persona ha carattere permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenendo conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, per una eventuale liquidazione sotto rendita vitalizia. La norma è notoriamente scarsamente applicata dai giudici, posto che le parti danneggiate preferiscono una liquidazione capitalizzata ai valori attuali, ma la norma offre un importante criterio di valutazione per il lucro cessante, consentendo al giudice, di ufficio, di valutare la particolare condizione della parte danneggiata e la natura del danno, con tutte le sue conseguenze”.

La sentenza in commento utilizza tale indicazione, richiamando l’oggettiva gravità della situazione della danneggiata, il carattere permanente del danno e l’impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, una durata presumibile della vita dell’attrice.

Quindi, avendo previamente e rigorosamente determinato il danno emergente che l’attrice subirà per ogni anno della sua vita (€ 85.000), liquida tale danno costituendo appunto una rendita vitalizia di pari importo annuo, soggetta a rivalutazione, al fine di adeguare il danno al mutamento del valore del denaro nel corso del tempo, per tutta la durata della vita.

Pochissimi sul punto i precedenti editi, tra i quali non è inutile ricordare Trib. Genova Sez. II, 15/06/2005, che ha utilizzato la possibilità offerta dall’art. 2057 c.c. proprio in un caso simile e sulla considerazione che l’aspettativa di vita oggettivamente più limitata del danneggiato (si trattava di un’erronea diagnosi tumorale) necessariamente non consente la liquidazione in base alle le normali tabelle di calcolo applicate, tutte poggianti sulla durata media della vita delle persone.

Allo stesso modo, da ultimo, procede a costituire una seconda rendita vitalizia anche per il danno da lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica (l’arresto della Cassazione del 2005 si riferiva proprio a tale voce di danno).

In sintesi, richiamando correttamente alcuni precedenti della Suprema Corte, si afferma che la capacità lavorativa specifica consiste nella contrazione dei redditi dell’infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest’ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro (Cass. 13409/2001).

Il giudice può anche procedere ad accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale, liquidandola in via equitativa, ma solo allorché – come nel caso all’attenzione del Tribunale di Milano – l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile la riduzione della capacità lavorativa specifica e il danno che da essa necessariamente consegue (Cass. 17514/2011).

Essendo l’attrice lavoratrice dipendente, la sentenza in commento utilizza la prescrizione dell’art. 137 d.lgs. 209/2005 (cd. Codice delle assicurazioni private) per determinare il reddito da prendere a riferimento (reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni), aumenta tale somma del 10% (in ragione delle prospettive di miglioramento di carriera che trae dalla dimostrata attività scientifica esercitata) e quindi costituisce una rendita annua di € 60.000, per la durata della vita, specificando di non voler distinguere tra età lavorativa ed età pensionabile in quanto “la prematura cessazione del versamento dei contributi (e le conseguenti ricadute in merito all’importo della pensione) sono da considerarsi conseguenza immediata e diretta del comportamento dei sanitari”, sui quali, pertanto, dovrà gravare tale maggiorazione (rectius: non decurtazione).

In conclusione, a parere di chi scrive, il Tribunale di Milano è riuscito a districarsi in una materia estremamente complessa, con argomentazioni rigorose e valutazioni giustamente prudenziali (trattandosi, pur sempre, di danni non ancora concretamente venuti ad esistenza), senza cadere nella tentazione di liquidare somme disancorate da dati reali ed anzi, al contrario, adeguandosi in modo impeccabile al principio cardine delle Sezioni Unite del 2008: integralità del risarcimento del danno,  ma senza duplicazioni di voci e overcompensation.

16/06/2015
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