Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di giugno 2021

Le più interessanti pronunce emesse dalla Corte di Strasburgo a giugno 2021

Le sentenze di giugno più rilevanti della Corte europea dei diritti dell’uomo concernono temi tra loro diversi ma di indiscutibile attualità: la legittimità dell’attività dei sindacati entro la libertà europea di stabilimento; gli obblighi di tutela degli Stati nei casi di violenza domestica; la tutela di una libertà di espressione «dai toni rivoluzionari».

Nella causa Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) e Norwegian Transport Workers’ Union (NTF) c. Norvegia, la Corte, per la prima volta, ha l’occasione di pronunciarsi sul contemperamento tra il diritto di lavoro tutelato da attività e iniziative sindacali e la libertà di stabilimento tutelata dal diritto comunitario. Ciò presuppone la soluzione di due questioni preliminari, riguardanti la sussistenza di una «libertà di associazione in negativo», a favore dell’impresa-datore di lavoro, nonché l’operatività della presunzione di equivalenza nella tutela apprestata a livello unionale.

La Grande Camera interviene, invece, nella causa Kurt c. Austria per specificare gli obblighi derivanti dall’aspetto sostanziale del diritto alla vita di cui all’articolo 2 della Convenzione nelle ipotesi di violenza domestica, caratterizzate dall’escalation degli episodi di aggressione nonché dall’utilizzo dei bambini quale valvola di sfogo del partner violento o punto debole del partner vittima di violenza. Interessanti risultano anche le riflessioni contenute nelle opinioni concorrenti e dissenzienti allegate alla sentenza, in particolare nella parte in cui considerano la famiglia come nucleo unitariamente vittima delle violenze di uno dei suoi membri.

Infine, nella causa Erkizia Almandoz c. Spagna, ci si interroga sulla copertura offerta dalla libertà di espressione quando il privato che ne asserisce la lesione si renda promotore di discorsi al confine tra promozione di nuove forme di governo o democrazia e apologia dell’eversione.

 

Sentenza della Corte Edu (Quinta Sezione), 10 giugno 2021, ric. n. 45487/17, Norwegian Confederation of Trade Unions (LO) and Norwegian Transport Workers’ Union (NTF) c. Norvegia

Oggetto: Articolo 11 della Convenzione (libertà di riunione ed associazione), dichiarazione di illegalità di boicottaggio sindacale, violazione della libertà di stabilimento, margine di apprezzamento dell’autorità giudiziaria, rispetto della proporzionalità.

I ricorrenti sono il Sindacato norvegese dei lavoratori dei trasporti (NTF) e la Confederazione norvegese dei sindacati (LO). Il primo sindacato ricorrente è membro della seconda. Entrambi avevano stipulato un accordo quadro collettivo con la Confederazione delle imprese norvegesi (NHO), la più grande organizzazione dei datori di lavoro in Norvegia, e l’Associazione norvegese per la logistica e il trasporto (NHO logistikk og transport), quanto a un sistema di retribuzione fissa per i lavoratori portuali in molti dei principali porti della Norvegia, compreso il porto di Drammen. Tra l’altro, l’accordo quadro istituiva un ufficio amministrativo per i lavori portuali a Drammen e tutti i lavoratori portuali occupati in modo permanente nel porto erano impiegati dall’ufficio.

Holship Norge AS era una filiale norvegese di una società danese di spedizioni che non era un membro di NHO o NHO logistikk og transport. Nel 2013, Holship impiegava quattro persone nel porto che svolgevano operazioni di carico e scarico per il loro datore di lavoro. Successivamente, il sindacato NTF chiedeva ad Holship di stipulare un contratto collettivo contenente una clausola di priorità per i lavoratori portuali registrati impiegati nell'ufficio amministrativo. Holship rifiutava la richiesta. In reazione al rifiuto, NTF inviava una lettera con un avviso di boicottaggio sotto forma di un blocco e, contestualmente, chiedeva e otteneva dai tribunali nazionali una sentenza dichiarativa anticipata che il boicottaggio annunciato non sarebbe stato illegale. Holship ricorreva avverso la sentenza fino alla Corte Suprema. Questa richiedeva un parere consultivo alla Corte dell'Associazione europea di libero scambio (la Corte AELS), la quale stabiliva che il diritto di Holship alla libertà di stabilimento sarebbe stato violato dal boicottaggio.

La Corte Suprema giudicava quindi il boicottaggio illegale. Facendo riferimento alla decisione della Corte AELS, la Corte Suprema chiariva che favorire i lavoratori impiegati tramite l'ufficio amministrativo nel porto di Drammen costituiva una restrizione alla libertà di stabilimento. Secondo il diritto UE e l’accordo sulla Spazio Economico Europeo, a cui la Norvegia ha aderito, la protezione dei lavoratori rappresenta un motivo legittimo per limitare la libertà di stabilimento. Tuttavia, secondo la Corte Suprema, tale limitazione non era adeguata nelle circostanze del caso concreto, in quanto l'effetto del boicottaggio sarebbe stato quello di limitare l'accesso di altri operatori al mercato dei servizi di carico e scarico. La Corte Suprema concludeva che non era rispettato il requisito del giusto equilibrio tra la libertà di stabilimento e l'eventuale diritto fondamentale al boicottaggio.

I sindacati ricorrenti impugnano la decisione della Corte Suprema di fronte alla Corte di Strasburgo lamentando che l’articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) è stato violato. Si tratta di un caso su cui la giurisprudenza convenzionale non si è mai pronunciata in precedenza. Innanzitutto, la Corte EDU chiarisce che il boicottaggio, in quanto mirava a garantire condizioni di lavoro stabili e sicure e di proteggere gli interessi professionali dei membri del sindacato, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 11 § 1.

Nel merito, la sentenza della Corte Suprema che ha dichiarato illegittimo il boicottaggio ha comportato una «restrizione» all’esercizio dei diritti dei sindacati che era «prescritta dalla legge» e finalizzata a proteggere i «diritti e le libertà» degli altri, e in particolare il diritto di Holship alla libertà di stabilimento come garantito dall'accordo SEE.

Prima di esaminare il rispetto del requisito della “necessità in una società democratica”, la Corte affronta due questioni preliminari, la sussistenza di una libertà di negativa associazione di Holship e la possibile esistenza e applicazione della presunzione di equivalenza (cd. presunzione Bosphorus).

Con riferimento alla prima questione, la Corte osserva che non era stato stabilito dai giudici nazionali se il boicottaggio impugnato avesse violato il diritto di Holship alla “libertà negativa di associazione”. Una tale conclusione avrebbe richiesto un bilanciamento dei diritti concorrenti protetti dall'articolo 11 § 1 della Convenzione. Tuttavia, ciò non è stato accertato, in quanto la sentenza della Corte Suprema ha valutato soltanto l’impatto del boicottaggio sul diritto di Holship alla libertà di stabilimento protetta dall’accordo SEE. Stando così le cose la Corte ritiene che il suo esame nel caso di specie dovesse concentrarsi sulla necessità della restrizione ai sensi dell'articolo 11 § 2.

La seconda questione, invece, riguarda la possibile esistenza e applicazione della presunzione di “protezione equivalente”. In base a questo principio, in presenza di una regolamentazione europea direttamente applicabile nello Stato contraente, che priva quest’ultimo di ogni potere discrezionale nell’attuazione, si presume che l’ordinamento comunitario offra un livello di protezione dei diritti umani equivalente a quello proprio del sistema Cedu. Tale presunzione non è assoluta, ma può essere superata solo mediante la prova di una manifesta carenza di protezione del sistema comunitario in un determinato settore protetto dalle norme convenzionali. Già in precedenza la Corte aveva affermato che la presunzione Bosphorus non poteva trovare applicazione quando si trattava dell'attuazione del diritto SEE a livello nazionale, a causa della mancanza di effetto diretto e di supremazia nel quadro dell'accordo SEE sulla normativa nazionale di attuazione, e della mancanza di inclusione nell’accordo SEE della Carta dei diritti fondamentali dell'UE o della Convenzione EDU. Per questi motivi e, in particolare, per il difetto di applicazione diretta, la Corte non si avvale della presunzione Bosphorus.

È quindi necessario determinare se la restrizione fosse stata necessaria ai fini dell'articolo 11 § 2 della Convenzione. A tal proposito la Corte evidenzia innanzitutto che in base alla valutazione della Corte Suprema, l'accordo quadro e la relativa clausola di priorità per i portuali registrati offriva una protezione delle condizioni di lavoro e di retribuzione ai lavoratori interessati «relativamente indiretta». L'Administration Office era una società impegnata in attività commerciali nel mercato di scarico e carico, mercato al quale altri operatori avevano voluto accedere. Il boicottaggio annunciato avrebbe avuto come «effetto primario» quello di negare alla Holship l'accesso a quel mercato piuttosto che di proteggere i lavoratori.

Per quanto riguarda il bilanciamento operato dalla Corte Suprema nazionale tra il diritto fondamentale all'azione collettiva dei sindacati ricorrenti e la libertà di stabilimento, la Corte stabilisce che l’autorità nazionale, date le caratteristiche dell’azione di boicottaggio, godeva di un ampio margine di apprezzamento. Inoltre, la limitazione dei diritti dell’articolo 11 non aveva impedito ai sindacati di concludere in seguito un nuovo contratto collettivo, a dimostrazione di una limitata compressione delle loro prerogative sindacali. Per tali ragioni, la Corte non ritiene che nel caso concreto il giusto equilibrio fosse stato rispettato e che non sussistessero ragioni sufficientemente forti per sostituire la valutazione della Corte suprema nazionale con una di segno opposto.

La Corte vuole comunque chiarire che in generale un’azione collettiva protetta dall’articolo 11 della Convenzione ben potrebbe interferire con le libertà del mercato interno e con la libertà di stabilimento. Le conseguenze economiche dell’esercizio del diritto protetto dalla Convenzione non rappresentano quindi di per sé una considerazione decisiva nell'analisi della proporzionalità ai sensi dell'articolo 11 § 2 della Convenzione. Ciò vale anche con riferimento agli obblighi derivanti dal diritto dell'UE o dell’accordo SEE, che devono comunque garantire che le restrizioni imposte ai diritti dell'articolo 11 non incidano sugli elementi essenziali della libertà sindacale. Dal punto di vista dell’articolo 11, infatti, la libertà di stabilimento non è un diritto fondamentale equiparabile nel bilanciamento con la libertà di associazione, ma solo un elemento da prendere in considerazione nella valutazione della proporzionalità ai sensi dell'articolo 11 § 2.

Per tali ragioni, la Corte ritiene non violato l’articolo 11 della Convenzione e il requisito della necessità della misura rispettato.

 

Sentenza della Corte Edu (Grande Camera), 15 giugno 2021, ric. n. 62903/15, Kurt c. Austria

Oggetto: articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita), aspetto sostanziale, contesto di violenza domestica, omicidio di un minore da parte del padre allontanato da casa, valutazione della natura e del livello del rischio di omicidio quale parte integrante dell’obbligo positivo di adottare misure preventive.

Nel 2010, la ricorrente, cittadina austriaca, denunciava il marito per averla picchiata. Benché le aggressioni andassero avanti da anni, in tempi recenti erano aumentate. La polizia emetteva un ordine di interdizione e di protezione che obbligava il marito a stare lontano dall’abitazione familiare per due settimane.

Nel 2012, la ricorrente presentava domanda di divorzio e, lo stesso giorno, denunciava uno stupro e minacce alla vita propria e dei due figli. La polizia informava il pubblico ministero, dando atto degli ematomi rilevati sul corpo della denunciante, dell’escalation degli atti di violenza, degli episodi di violenza anche nei confronti dei figli, debitamente interrogati.

L’ufficio della procura avviava dunque un procedimento penale per stupro, lesioni personali e minacce pericolose contro il marito della ricorrente.

L’indagato si recava alla polizia di propria iniziativa, per essere autorizzato a contattare i figli. Ad essa si mostrava collaborativo. Il giorno successivo raggiungeva i figli a scuola e, con una scusa per poter parlare loro in privato, poneva fine alla vita di uno dei bambini, per poi suicidarsi.

Nel 2014, la ricorrente avviava un procedimento civile per il risarcimento dei danni derivanti dall’inazione delle autorità, le quali avrebbero dovuto chiedere la custodia cautelare del marito. Il tribunale adito rigettava l’istanza, sottolineando i seguenti elementi: l’assenza di rischi immediati per la vita del bambino, la condotta mite e mai aggressiva in pubblico dell’uomo, l’assenza di armi in possesso di quest’ultimo. Tali elementi denotavano la legittimità dell’agire del pubblico ministero nel soppesare i diritti della ricorrente e dei figli col diritto alla libertà personale del marito, considerato che la detenzione preventiva doveva essere utilizzata solo come extrema ratio.

Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, la ricorrente lamenta che le autorità austriache avrebbero disatteso l’obbligo di proteggere lei e i figli dal marito violento, così violando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione. Le autorità avevano infatti ricevuto tutte le informazioni pertinenti all’aumento del rischio di ulteriori reati. Inoltre, il quadro giuridico domestico risultava carente nella misura in cui non ricomprendeva, nel raggio operativo dell’ordine di restrizione e di protezione, nei casi di violenza domestica, anche le strutture d’infanzia.

La Sezione Quinta della Corte ritiene all’unanimità che non vi sia stata violazione alcuna della Convenzione, considerato che, all’epoca dei fatti, non sussisteva un rischio reale e immediato di un omicidio e che, pertanto, l’ordine di restrizione e di protezione in concreto emesso (che copriva la casa della ricorrente e dei genitori) era sufficiente.

Il caso viene rimesso alla Grande Camera, la quale si limita all’esame dell’articolo 2 della Convenzione, nel suo aspetto sostanziale. Tale norma impone agli Stati non solo di astenersi dal togliere la vita ma di adottare misure adeguate alla tutela della vita di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. Si tratta di un obbligo di mezzi, non di risultato, per il cui adempimento la valutazione della natura e del livello di rischio costituisce parte integrante del dovere di adottare misure operative preventive, quando la presenza del rischio lo richiede. In altre parole, la Corte deve valutare se le autorità nazionali denunciate abbiano adeguatamente valutato il rischio e risposto coerentemente al medesimo.

Un’attenzione peculiare merita il contesto della violenza domestica, non solo perché i bambini che crescono in tale contesto sono particolarmente vulnerabili, ma soprattutto perché la violenza contro i bambini, compresa quella mortale, è spesso intesa dall’autore come una forma di punizione contro il partner.

Nella valutazione del rischio, le autorità devono compiere un accertamento autonomo, proattivo e completo, non potendosi basare unicamente sulla percezione della vittima, alla luce dell’eccezionale situazione psicologica in cui la medesima versa. In questo senso, è sicuramente importante che le autorità coinvolte ricevano una formazione e una sensibilizzazione mirate.

L’immediatezza del pericolo, nel contesto della violenza domestica, deve essere interpretata con flessibilità, tenendo conto della frequenza e dell’intensità del pericolo.

Quanto alle misure preventive a disposizione delle autorità, se sono coinvolti bambini, è sicuramente necessario informare le istituzioni dell’infanzia, in modo da agevolare il coordinamento con le autorità di sicurezza o giudiziarie. Sono altresì auspicabili programmi di trattamento per gli autori della violenza. Nella prospettiva alla custodia, qualora si rientri nell’ipotesi di cui all’articolo 5 § 1 lett. c) della Convenzione, essa può essere applicata solo qualora sussistano sospetti di un reato già commesso.

Nel caso di specie, in primo luogo, non ci sono stati ritardi o inattività delle autorità nazionali nel rispondere alle accuse di violenza domestica.

Sotto il profilo della qualità della valutazione del rischio, essa è stata effettuata in modo autonomo, completo e proattivo. La polizia non si è basata semplicemente sul racconto degli eventi fornito dalla ricorrente, bensì sull’interrogatorio dei figli e del marito, sull’esame medico cui la prima è stata sottoposta. Le autorità hanno inoltre preso nota di numerosi fattori di rischio: precedenti atti di violenza, escalation, fattori di stress attuali in capo al denunciato (perdita del lavoro, divorzio, dipendenza dal gioco), tendenza a banalizzare/giustificare l’uso della violenza. 

Sotto il profilo delle misure adottate alla luce della suddetta valutazione del rischio, la Corte osserva che all’epoca dei fatti non vi erano indicazioni di un rischio reale e immediato di ulteriori violenze contro i figli, al di fuori delle aree per cui era stato emesso l’ordine di interdizione, tanto meno un rischio di letalità. Le minacce e le violenze erano rivolte principalmente alla ricorrente.

La Grande Camera conferma la decisione della Sezione Quinta, non senza opinioni dissenzienti. Il disaccordo verte sulla qualità della valutazione del rischio. Né la polizia né la procura avrebbero ben analizzato il rischio di violenze nei confronti dei figli, essendosi piuttosto concentrate sulla possibile reiterazione degli abusi nei confronti della ricorrente. In particolare, un conto, è la valutazione del rischio da effettuare in via d’urgenza, ai fini dell’ordine di interdizione e di protezione; altro conto, è la valutazione del rischio globale, necessariamente riguardante l’incolumità di tutti i membri della famiglia. In concreto, è stato minimizzata la serietà delle minacce contro la vita dei figli, mentre è stata enfatizzata l’impressione della polizia in sede di interrogatorio dell’indagato. Perplessità concernono anche la differenziazione dei luoghi di rischio, non potendosi ritenere esistente solo in alcuni e non altri, comunque frequentati dalla famiglia sotto protezione. In ipotesi di violenza domestica la famiglia non può non essere considerata come unità.

Quale possibile misura preventiva alternativa alla custodia, si ipotizza l’idoneità del braccialetto elettronico.

Infine, i giudici dissenzienti rilevano come, in seguito agli eventi del caso in esame, la legge austriaca è stata modificata nel senso di un’immediata informazione degli uffici dell’infanzia qualora sia emesso un ordine di interdizione e protezione entro un nucleo familiare che ricomprenda minori.

 

Sentenza della Corte Edu (Terza Sezione) 22 giugno 2021, ric. n. 5869/17, Erkizia Almandoz c. Spagna

Oggetto: articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione), condanna per apologia di terrorismo, discorso di commemorazione di un membro di organizzazione terroristica, proporzionalità della pena, ricorrente non soggetto politico, dibattito pubblico di interesse generale, contenuto dell’espressione, condanna sproporzionata.

Il ricorrente è un ex politico separatista basco che è stato condannato a causa della sua partecipazione come oratore principale a una manifestazione organizzata per rendere omaggio a José Miguel Beñaran Ordeñana (alias «Argala»), ex membro dell'organizzazione terroristica ETA, assassinato trent’anni prima dall’organizzazione terroristica di estrema destra Batallón Vasco Español (BVE). All’epoca dei fatti, il ricorrente non ricopriva alcuna carica politica – nonostante fosse comunque una figura di spicco di una delle correnti del movimento pro-indipendenza dei Paesi Baschi, noto come Izquierda Abertzale – e, all’evento commemorativo, non aveva parlato in qualità di rappresentante eletto di un gruppo parlamentare o di un partito politico, perché non ricopriva tale status da diversi anni.

L’Audiencia Nacional di Madrid, adita come giudice di prima istanza, condannava il ricorrente per il reato di apologia di terrorismo alla pena di un anno di reclusione e sette anni di sospensione del diritto di candidarsi alle elezioni. A fondamento di questa decisione, il tribunale spagnolo ha considerato che il discorso commemorativo del ricorrente aveva giustificato e scusato le azioni terroristiche di Argala, ritenendo infine che le formule espressive effettivamente utilizzate si traducevano in un chiaro sostegno a specifiche azioni terroristiche. L’impatto del discorso è stato valutato anche in relazione all’ampia copertura mediatica dell’evento (tramite giornali e televisioni). La condanna a un anno di reclusione non ha comportato la detenzione del ricorrente, in quanto egli non aveva precedenti penali, ed è stata quindi sospesa.

Il ricorso presentato di fronte alla Corte Suprema veniva respinto. La Corte riteneva che sebbene la criminalizzazione del sostegno al terrorismo possa in astratto contrastare con il diritto alla libertà di espressione e che in caso di dubbio circa la prevalenza di quest’ultimo, vige il principio del favor libertatis, nel caso concreto, il significato letterale delle parole nonché l’intenzione con cui erano state pronunciate dal ricorrente si era tradotto in un elogio di atti terroristici e, quindi, non coperto dal diritto alla libertà di espressione.

Il ricorrente presentava una domanda di amparo alla Corte costituzionale, lamentando la violazione dei suoi diritti alla libertà ideologica e alla libertà di espressione, nonché alla partecipazione politica, ai sensi degli articoli 16 § 1 e 20 § 1 della Costituzione spagnola. La Corte costituzionale respingeva la domanda del ricorrente e confermava la valutazione della Corte Suprema. In particolare, veniva presa in considerazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di discorsi di odio e di incitamento alla violenza (Féret c. Belgio, no. 15615/07, § 73; Sürek c. Turchia (n. 1), GC, no. 26682/95, § 61) che chiarisce come l'incitamento all'odio non richieda necessariamente un invito ad un particolare atto di violenza o altro atto criminale e che le autorità nazionali godono di un più ampio margine di valutazione nel valutare la necessità di interferire con l'esercizio della libertà di espressione. La Corte costituzionale riteneva che il ricorrente avesse superato i limiti del diritto alla libertà di espressione poiché il suo comportamento costituiva un “discorso di odio” analogo ad altre manifestazioni del pensiero che la stessa Corte Europea ha giudicato in passato come non coperte dalla tutela dell'articolo 10 della Convenzione e dell'articolo 20 della Costituzione spagnola. La Corte costituzionale riteneva che la sanzione penale costituisse un'interferenza legittima con la libertà di espressione dei loro autori, nella misura in cui questi atti implicavano, anche indirettamente, una situazione di rischio per le persone, i diritti di terzi o il sistema delle libertà democratiche. Uno dei giudici della Corte costituzionale esprimeva un'opinione dissenziente, in quanto, a suo parere, poiché non si poteva concludere che il comportamento del ricorrente fosse un incitamento, anche indiretto, a commettere atti terroristici e che quindi la pena violava il diritto del ricorrente alla libertà di espressione.

La Corte di Strasburgo, innanzitutto, riconduce il caso all’interno dell’ambito di applicazione dell’articolo 10 della Convenzione, in quanto la condanna in questione equivaleva a un’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente. Tale interferenza aveva perseguito sicuramente gli scopi legittimi della sicurezza pubblica, della prevenzione del disordine e della criminalità e della protezione della reputazione o dei diritti di altri. Il giudizio quindi si concentra sul definire se l’interferenza fosse “necessaria in una società democratica”, e se, quindi, la sanzione inflitta al ricorrente potesse essere considerata proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

Secondo la Corte, le dichiarazioni del ricorrente hanno riguardato un argomento di interesse pubblico molto discusso nella società spagnola e in particolare nei Paesi Baschi, come quello dell'indipendenza basca e dell’eventuale ruolo della violenza armata nel raggiungimento dell'indipendenza stessa. Il discorso tenuto dal ricorrente riguardava quindi un dibattito di interesse pubblico.

La Corte s’interroga sul contenuto del discorso e se, dalle modalità espressive adottate in concreto, potesse emergere un sostegno all’uso della violenza tale da costituire un “discorso di odio” in base ai criteri elaborati dalla sua giurisprudenza precedente (Perinçek c. Svizzera, GC, no 27510/08). In particolare, è necessario accertare: i.  se le dichiarazioni sono state fatte in un contesto politico o sociale teso, il che giustifica una maggiore interferenza con la libertà di espressione; ii. se le parole, correttamente interpretate e contestualizzate, possano essere viste come un appello diretto o indiretto alla violenza, specialmente nei confronti di interi gruppi etnici o religiosi; iii. le modalità coi cui sono rese le dichiarazioni e la loro capacità diretta o indiretta di causare danni.

Per quanto riguarda il primo di questi criteri, la Corte valuta che il ricorrente aveva fatto i suoi commenti in un contesto politico e sociale teso, derivante dalla minaccia terroristica che la Spagna stava affrontando da molti anni nei Paesi Baschi. In relazione al secondo criterio, la Corte ritiene che anche se alcune delle espressioni usate dal ricorrente nel suo discorso commemorativo avrebbero potuto essere considerate ambigue, il discorso nel suo complesso aveva raccomandato di non usare né la violenza né la resistenza armata. Infatti, egli aveva esplicitamente dichiarato che il popolo avrebbe dovuto prendere la strada più appropriata per un risultato democratico. Infine, rispetto al terzo criterio, secondo la Corte il modo in cui il ricorrente aveva formulato le sue parole non era evidentemente volto a produrre conseguenze negative.

Tenuto conto di tutti i criteri relativi al contesto del caso, la Corte non condivide la valutazione del giudice nazionale e la conseguente sentenza di condanna. Infatti, il discorso del ricorrente non mirava a giustificare atti terroristici ma, al contrario, esse erano volte a sostenere una riflessione pubblica verso una nuova via democratica. Di conseguenza, anche la condanna è considerata una misura sproporzionata e, dunque, non «necessaria in una società democratica».

[**]

Chiara Buffon, esperta giuridica presso l'Ufficio dell'Agente del Governo, PhD Diritto Pubblico ind. Penale Università di Roma Tor Vergata
 
Emilio Bufano, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa
 
Alessandro Dinisi, esperto giuridico presso l'Agente del Governo, PhD Diritto Privato Università di Pisa

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