Magistratura democratica
Pillole di CEDU

Sentenze di febbraio 2020

Le più interessanti pronunce emesse dalla Corte di Strasburgo a Febbraio 2020

Le più rilevanti sentenze di febbraio della Corte europea dei diritti dell’uomo riguardano alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione. I giudici della Corte sono stati chiamati, da un lato, a riaffermare il principio di non refoulement a tutela della minoranza degli Uiguri e, dall’altro, a valutare la detenzione di due cittadini azeri, sottoposti illegittimamente alla custodia cautelare. I giudici di Strasburgo hanno poi statuito la violazione del principio del giusto processo in due casi, che hanno coinvolto Francia e Italia. Infine, nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la Corte Edu ha riconosciuto che vi è stata violazione dell’art. 8 sia nella causa Y.I c. Russia – in tema di bilanciamento di tutti gli interessi in campo, tra cui il best interest of the child – sia nella causa Cînța c. Romania, caso in cui la Corte ha anche rilevato una violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 8. 

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione V) 20 febbraio 2020 rich. nn. 5115/18, M.A. e altri c. Bulgaria

Oggetto: articolo 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), espulsione e mancanza di garanzie effettive, trattamenti inumani e degradanti, rimpatri forzati, principio di non refoulement.

La Corte Edu ha statuito che vi sarebbe una violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione qualora l’espulsione comportasse il rimpatrio in Cina dei ricorrenti. 

La causa M.A. e altri c. Bulgaria nasce dal ricorso di cinque cittadini cinesi appartenenti alla minoranza islamica degli Uiguri, la quale – come testimoniato da numerosi report quali World report 2018 e 2019 dell’organizzazione Human Rights Watch, il Report annuale 2017-2018 di Amnesty International, il Report 2018 del Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale delle Nazioni Unite – subisce ripetute violazioni dei diritti umani da parte delle autorità cinesi, con la giustificazione di difendere il paese dal terrorismo. Tali violazioni consistono in prolungati periodi di detenzione, rieducazione in appositi campi al fine di abbandonare la religione islamica, esecuzioni a morte dei detenuti, sparizione di persone, ostacoli alla libera circolazione, limitazioni alla libertà personale tramite proibizioni di comportamenti considerati estremisti (lunghezza della barba, indossare il velo in luoghi pubblici). 

I cinque ricorrenti scapparono dalla Cina per recarsi in Turchia, finché, dopo alcuni anni, nel 2017, le relazioni tra i due paesi migliorano e la Turchia si impegnò a rimpatriare tutti gli Uiguri. I ricorrenti, quindi, si recarono in Bulgaria, dove le autorità li fermarono, li condussero in un centro di detenzione e – sulla base dell’Aliens Act del 1998, sez. 41 (1) - decisero di rimpatriarli, senza specificare il luogo di destinazione. A seguito di tale decisione, i ricorrenti fecero richiesta di asilo politico davanti alla State Refugee Agency, la quale rigettò la loro domanda. Successivamente, impugnarono tale decisione di fronte alla Administrative Court, che evidenziò la mancanza di prove circa il rischio di persecuzione nel loro paese d’origine. Infine, la Supreme Administrative Court rigettò il ricorso, allineandosi alla decisione della Administrative Court

La Corte è chiamata dunque a giudicare se tale rigetto abbia o meno violato gli artt. 2 e 3 della Convenzione. In primo luogo, – pur sottolineando le difficoltà in cui incorrono gli Stati nella lotta al terrorismo – evidenzia come la Convenzione proibisca in termini assoluti la tortura e i trattamenti degradanti. In secondo luogo, ricorda che, per il giudizio della Corte, è irrilevante stabilire se i ricorrenti rappresentino un pericolo per la sicurezza nazionale della Bulgaria – essendo, alcuni dei ricorrenti, collegati all’East Turkistan Islamic Movement, organizzazione separatista considerata dalle autorità cinesi un’organizzazione terrorista; alla Corte Edu spetta invece l’analisi del rischio di subire violazioni dei diritti umani. 

Alla luce delle numerose informazioni sulla situazione degli Uiguri in Cina, la Corte conclude, quindi, che esiste, per i ricorrenti, il reale rischio di detenzione arbitraria, di trattamenti degradanti e di morte, in caso di rimpatrio nel paese di origine. Se le autorità bulgare dunque rimpatriassero i ricorrenti in Cina, violerebbero gli artt. 2 e 3 della Convenzione. 

M.A. e altri c. Bulgaria

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione V) 13 febbraio 2020 (rich. n. 63571/16 e altre 5) Ibrahimov and Mammadov c. Azerbaijan

Oggetto: articolo 3 (proibizione della tortura), 5 § 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), § 4 (diritto di presentare ricorso contro arresto o detenzione), articolo 18 in combinato disposto con l’articolo 5 (limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti), articolo 10 (libertà di espressione), violenze fisiche e maltrattamenti da parte delle autorità, illegittimità della detenzione, detenzione per motivi politici.

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la violazione degli artt. 3, 5 §§ 1 e 4, 18 e 10.

La causa nasce dal ricorso di due cittadini azeri, facenti parte del movimento sociale di protesta NIDA. Entrambi furono arrestati nel 2016, dopo aver coperto di graffiti la statua di Haydar Aliyev, ex presidente dell’Azerbaijan, con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti. I ricorrenti sostengono che furono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti durante l’interrogatorio - nel quale furono costretti a confermare le accuse di droga, nonostante gli stessi non ne possedessero - e durante la custodia cautelare. Nel maggio 2016, il United Nations Working Group of Arbitrary Detention si recò in Azerbaijan per incontrare i ricorrenti e riscontrò segni fisici di maltrattamenti. Questi fecero in seguito appello contro la misura cautelare, sostenendo che non ci fossero prove sufficienti che la giustificassero. L’appello venne, tuttavia, respinto e i ricorrenti furono condannati a dieci anni di carcere per reati di droga. 

I ricorrenti accusano le autorità nazionali di aver perpetrato maltrattamenti, di non aver condotto l’attività investigativa che giustificasse la misura cautelare, di aver limitato la loro libertà personale per motivi politici e, infine, di aver interferito con la loro libertà di espressione. 

I giudici di Strasburgo, in primo luogo, analizzano la violazione dell’art. 3 della Convenzione, rilevando come le accuse dei ricorrenti siano sostenute dal United Nations Working Group of Arbitrary Detention, che ha a sua volta riscontrato segni di maltrattamenti e violenze sui corpi dei ricorrenti, di cui lo stesso legale ne fu testimone. La Corte evidenzia, inoltre, altri particolari dai quali si può dedurre la violazione dell’art. 3, come ad esempio la presenza di discrepanze sui tempi di arrivo al centro di detenzione e l’assenza della possibilità per i ricorrenti di contattare con tempestività il legale di fiducia. Analizzato il profilo sostanziale, la Corte rileva una violazione anche sul profilo processuale dell’art. 3, data l’inefficacia dell’attività investigativa. Per lo stesso motivo, secondo la Corte, vi è stata anche violazione dell’art. 5 § 1, poiché non vi sono prove sufficienti per ritenere legittima la misura della custodia cautelare. 

Infine, la Corte rileva che gli artt. 18 (in combinato disposto con l’art. 5) e 10 sono stati violati in quanto le autorità hanno arrestato arbitrariamente i ricorrenti con l’intento di punirli per gli slogan politici e i graffiti, limitando in questo modo la loro libertà personale e di espressione. 

Ibrahimov and Mammadov c. Azerbaijan

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione V) 13 febbraio 2020 rich. nn. 25137/16, Sanofi Pasteur c. Francia

Oggetto: articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo), termine iniziale di decorrenza, consolidamento del danno, integrità fisica, entità del danno, motivazione delle decisioni di rigetto, rinvio alla CGUE.

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la non violazione dell’art. 6 § 1 in merito ai criteri di fissazione del termine iniziale di decorrenza. Ha inoltre statuito la violazione dell’art. 6 § 1 poiché il rigetto della domanda di rinvio alla CGUE era privo di motivazione.

Il ricorrente, la società per azioni francese Sanofi Pasteur con sede a Lione, lamenta la violazione dell’art. 6 § 1, sostenendo che le modalità di fissazione del termine iniziale di decorrenza hanno reso imprescrittibile l’azione e ritenendole perciò contrarie alla disposizione della Convenzione. Il ricorrente allega inoltre la violazione del medesimo articolo per quanto concerne la decisione di rigetto sul rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, poiché priva di motivazione.

In qualità di studentessa di infermieristica, a seguito di un vaccino contro l’epatite B, a X furono diagnosticate nel 1993 la sclerosi multipla, nel 1999 la malattia di Crohn e nel 2004 la polimiosite.

La studentessa nel 2002 adì il giudice amministrativo, il quale si pronunciò a suo favore riconoscendo la responsabilità dello Stato, che fu condannato al pagamento di 656.803,83 euro per il pregiudizio ricevuto e 10.950 euro di rendita annuale. Nel 2005, la studentessa adì il giudice civile, citando in giudizio la società Sanofi Pasteur, al fine di ottenere un risarcimento per l’aggravamento della situazione rispetto al momento della decisione amministrativa. Il Tribunale e la Corte d’appello di Tolosa riconobbero la responsabilità della detta S.p.A. e decisero che il termine avrebbe iniziato a decorrere dal momento dell’assestamento del danno, oltre a richiedere una perizia volta a stabilire se lo stato di salute della vittima si fosse aggravato.

La società ricorrente ricorse per cassazione, sostenendo che la decisione del tribunale interno di secondo grado sul termine di decorrenza rendesse l’azione imprescrittibile, data l’impossibilità di un consolidamento della patologia diagnosticata alla donna. La Sanofi Pasteur domandò in subordine il rinvio pregiudiziale alla CGUE, in tema di onere della prova del danno in capo alla vittima e di nesso di causalità tra la carenza e il pregiudizio. Rigettato il ricorso per cassazione, il Tribunale di Tolosa condannò il ricorrente al pagamento del risarcimento del danno funzionale permanente, di una somma per le sofferenze patite e per il pregiudizio estetico, nonché di una rendita annuale per l’assistenza da parte di una persona terza, oltre al pagamento delle spese processuali.

Per quanto concerne il primo profilo, in merito al termine iniziale di decorrenza, la Corte anzitutto rileva che nell’ordinamento giuridico francese, all’epoca dei fatti, il termine di prescrizione per la responsabilità extracontrattuale era di dieci anni. Il Governo afferma che tale modalità di decorrenza del termine iniziale – che richiede il consolidamento della condizione – ha l’obiettivo di garantire alla vittima l’intera riparazione del pregiudizio, la cui entità non può che essere definita quando la situazione si consolida. La legislazione francese attribuisce un peso maggiore al diritto di chi ha subito un danno fisico a ricorrere in giudizio e un peso minore al diritto del responsabile di tale danno alla certezza del diritto. A tal proposito, la Corte di Strasburgo ricorda l’importanza che la Convenzione attribuisce alla protezione dell’integrità fisica e sottolinea che i bisogni delle persone affette da malattie evolutive possono modificarsi in base alla progressione della malattia stessa. Infine, precisando che non si tratta di un caso di imprescrittibilità dell’azione, la Corte Edu conclude che, su tale profilo, non vi è stata violazione dell’art. 6 § 1.

Al contrario, in tema di motivazione della decisione di rigetto, premesso che la CGUE può essere adita esclusivamente da una giurisdizione nazionale, la Corte Edu afferma che tale giurisdizione ha l’obbligo di rinviare la questione pregiudiziale; tuttavia, tale obbligo non è assoluto. Spetta infatti ai giudici nazionali, al fine di decidere la questione, valutare la necessità o meno del rinvio alla Corte di Giustizia. La Corte Edu specifica quindi che l’art. 6 della Convenzione non sancisce l’obbligo per le giurisdizioni interne di rinviare alla CGUE, ma impone l’obbligo per tali giurisdizioni di motivare le decisioni di rigetto.

Come delineato nella sentenza Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgio, i giudici della quinta sezione ricordano che i giudici nazionali sono tenuti a motivare le decisioni di rigetto di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, qualora il ricorrente non abbia altre vie di ricorso interne per la risoluzione di tali questioni. La Corte di cassazione francese non ha esposto le considerazioni per cui ha giudicato la questioni sottoposte come «non pertinenti», non ha considerato le questioni come «già oggetto di un’interpretazione» della CGUE, né ha sostenuto che l’interpretazione del diritto comunitario fosse talmente chiara da non dare spazio a ragionevoli dubbi. Di conseguenza, poiché la motivazione della Cassazione non permette di comprendere i criteri alla base della decisione, la Corte Edu riconosce che vi è stata violazione dell’art. 6 della Convenzione.

Sanofi Pasteur c. Francia

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione I) 6 febbraio 2020 rich. nn. 44221/14, Felloni c. Italia

Oggetto: articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo) e articolo 7 (irretroattività della legge penale), guida in stato di ebbrezza, motivazione delle decisioni, nulla poena sine lege.

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione. Ha inoltre statuito, all’unanimità, la non violazione dell’art. 7 della Convenzione. 

Il presente caso nasce dal ricorso di un cittadino italiano, il sig. Felloni, il quale lamenta la violazione degli artt. 6 § 1 e 7 della Convenzione. 

Nel 2007 il ricorrente venne fermato durante un controllo stradale e sottoposto all’alcol test. Nel 2014 fu condannato per guida in stato di ebbrezza alla pena di un mese di arresto con sospensione della pena, ammenda di 900 euro e sospensione della patente di guida per un anno. In seguito, il sig. Felloni impugnò la sentenza davanti alla Corte d’Appello, dichiarandosi innocente e chiedendo, sulla base dell’assenza di precedenti penali, l’applicazione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 bis del codice penale. Tuttavia, la Corte respinse l’appello, sostenendo l’impossibilità di concedere le circostanze attenuanti per la sola assenza di precedenti penali, e affermando che, al contrario, erano stati esaminati anche altri fattori, come il comportamento tenuto dal ricorrente durante il procedimento o la recidiva – dato che, successivamente alla sentenza di primo grado, era stato nuovamente trovato alla guida di un’auto in stato di ebrezza. 

Il ricorrente, quindi, ricorse in Cassazione, lamentando, tra i motivi, l’applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008, la quale aveva modificato l’art. 62 bis del codice penale, prevedendo che non fosse più possibile concedere le circostanze attenuanti con la sola assenza di precedenti penali. La Cassazione dichiarò inammissibili tutti i motivi del ricorso poiché sollevavano questioni di merito, analizzate in maniera esaustiva e convincente nella sentenza della Corte d’appello.

Il ricorrente contesta, quindi, alla Cassazione di aver violato l’art. 6 § 1 della Convenzione, essendo venuta meno all’obbligo di motivare le sue decisioni e avendo ignorato la questione relativa all’applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008 che, secondo il ricorrente, contiene disposizioni a lui sfavorevoli. 

Anzitutto, la Corte ricorda che i giudici, pur non avendo l’obbligo di motivare il rigetto di ogni argomentazione dedotta dalla parte, devono esaminare tutti i principali motivi del ricorso e rispondervi. La motivazione, infatti, è necessaria per dimostrare alle parti di essere state ascoltate e contribuisce ad una migliore accettazione delle decisioni. 

Nel caso di specie, la Cassazione non ha esaminato la questione relativa all’applicazione della legge n. 125 del 2008: ha infatti sostenuto che la Corte d’appello avesse già risposto ampiamente a tutti i motivi dedotti dalla parte, nonostante la questione citata sia stata sollevata per la prima volta davanti alla Cassazione stessa. Secondo la Corte, quindi, il ricorrente non ha beneficiato di un equo processo che gli garantisse l’esame effettivo delle sue argomentazioni e la motivazione del rigetto. Vi è stata dunque violazione dell’art. 6 § 1.

Al contrario, la Corte non rileva alcuna violazione dell’art. 7 della Convenzione. In questo caso, infatti, pur ricordando di non avere «il compito di definire la questione della natura della legge nazionale in contestazione o del suo impatto sull’ordinamento giuridico interno» (§ 45), la Corte afferma che la determinazione della pena del ricorrente è stata il risultato del bilanciamento di tutti gli elementi. «Nulla indica – prosegue la Corte – che la Corte d'appello avrebbe accordato al ricorrente delle circostanze attenuanti se non avesse esaminato la causa dal punto di vista della nuova legge n. 125 del 2008 e tenuto conto dell’assenza di precedenti penali» (§49). Il ricorrente, quindi, non è stato penalizzato da tale valutazione. 

Felloni c. Italia

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione III) 25 febbraio 2020 rich. nn. 68868/14, Y.I c. Russia

Oggetto: articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), best interest of the child, decadenza della responsabilità genitoriale sui figli, ingerenza dello Stato, proporzionalità e adeguatezza della misura. 

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 8 della Convenzione. 

Il presente caso nasce dal ricorso di una cittadina russa – privata della responsabilità genitoriale sui tre figli minori, a causa del suo problema di tossicodipendenza – la quale denuncia la violazione dell’art. 8 della Convenzione. 

La ricorrente venne arrestata nel 2013, insieme al padre dei tre figli, perché sospettati di traffico di stupefacenti. Parallelamente, venne aperto un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale per mancato rispetto dei doveri di cura nei confronti dei figli, sulla base dell’art. 69 del Codice di famiglia. 

Durante il procedimento di primo grado, la ricorrente dichiarò di non aver mai fatto uso di droghe davanti ai figli e di voler partecipare a programmi di recupero e riabilitazione. Il figlio più grande e la madre della ricorrente testimoniarono a suo favore, sostenendo che la madre non aveva mai avuto comportamenti negligenti nella crescita dei figli. Tuttavia, tutte le argomentazioni della ricorrente vennero dichiarate irrilevanti e venne perciò pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale. I due figli minori vennero collocati in un’apposita struttura, mentre il figlio maggiore andò a vivere con il padre. 

Nel giudizio di appello, la ricorrente contestò l’applicazione automatica dell’art. 69 del Codice di famiglia, senza che venissero considerate le particolari circostanze della sua situazione. Secondo la stessa, il solo fatto di assumere droghe non comportava un automatico pregiudizio per i figli e, inoltre, il tribunale di primo grado non aveva tenuto in considerazione la riabilitazione a cui la stessa si stava sottoponendo. La Corte di secondo grado (The Moscow City Court), tuttavia, rigettò le argomentazioni della ricorrente, affermando che, non rispettando i suoi doveri di genitore, aveva recato pregiudizio ai figli per un lungo periodo, assumendo droghe ed essendo disoccupata. Infine, anche la Cassazione (Presidium of the Moscow City Court) rigettò il ricorso, confermando la decisione d’appello. 

La Corte rileva, anzitutto, che in tutte le decisioni riguardanti i minori è necessario e fondamentale considerare il miglior interesse degli stessi (best interest of the child) e, in secondo luogo, sottolinea che le autorità hanno l’obbligo di salvaguardare il più possibile il legame tra genitori e figli. Per questo motivo è sempre necessario condurre una profonda valutazione delle situazioni familiari, non solo dal punto di vista materiale e fattuale ma anche da quello psicologico ed emotivo, offrendo supporto e sostegno a chi si trova in difficoltà. 

Nel presente caso, la Corte afferma che le autorità nazionali non hanno dimostrato in modo convincente la proporzionalità e l’adeguatezza, agli interessi dei minori, della misura presa. In primo luogo, infatti, non hanno tenuto in considerazione la volontà della ricorrente di risolvere il suo problema di tossicodipendenza, senza sottoporla ad alcuna valutazione di tipo psicologico, e hanno ritenuto rilevante il solo coinvolgimento in un procedimento penale, nonostante non avesse una storia passata di negligenza nella cura dei figli. Anche la condizione di disoccupazione della ricorrente, secondo la Corte, non è sufficiente a privarla della responsabilità genitoriale, tenuto conto che, dall’ispezione condotta nell’abitazione del nucleo familiare, non erano stati trovati gravi indizi di pregiudizio verso i minori. 

Le autorità, inoltre, non hanno dato rilievo al legame affettivo che unisce la madre e i figli e al conseguente trauma, per gli stessi, causato dall’allontanamento e dall’impossibilità di mantenere il contatto. I figli minori non sono stati allontanati solo dalla madre, ma anche dal fratello e dalla nonna, nonostante quest’ultima avesse espresso il desiderio e la disponibilità a prendersi cura dei nipoti. 

La Corte afferma, quindi, che le autorità nazionali non hanno valutato la situazione adeguatamente, interferendo così nella vita familiare della ricorrente in modo sproporzionato, violando l’art. 8 della Convenzione. 

Lo Stato membro in questione ha presentato ricorso alla Grande Camera, giudice di secondo grado della Corte.

Y. I. c. Russia

 

Sentenza della Corte Edu (Sezione IV) 18 febbraio 2020 rich. nn. 3891/19, Cînța c. Romania

Oggetto: articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), articolo 14 (divieto di discriminazione), patologia psichiatrica, limitazione della responsabilità genitoriale

La Corte Edu ha statuito, all’unanimità, la violazione dell’art. 8 e, per cinque voti contro due, la violazione dell’art. 14 (in combinato disposto con l’art. 8) della Convenzione.

Il ricorrente, il sig. Cînța, cittadino rumeno, contesta la limitazione dei propri diritti nei confronti della figlia di quattro anni - a causa dei propri problemi di salute mentale - in particolar modo del diritto di vederla e di costruire un rapporto con la stessa. 

L’ex moglie del ricorrente, infatti, dal momento del divorzio, avvenuto nel 2018, non permise alcun contatto tra il padre e la figlia, affermando che il ricorrente, affetto da schizofrenia paranoide, avesse un comportamento aggressivo.

Il sig. Cînța presentò inizialmente ricorso al tribunale di primo grado, ottenendo di poter incontrare la figlia due volte alla settimana, esclusivamente in luoghi pubblici e alla presenza della madre. Il tribunale fondò la decisione sui registri psichiatrici del ricorrente - dai quali l’ultimo ricovero risultava essere nel 2017, richiesto dalla moglie - nonché sulle testimonianze della nonna e della zia materne e, infine, della stessa bambina («she and her mother had moved in with her grandmother because the applicant used to shout at her mother and sometimes at her» §12).

Il ricorrente si appellò, quindi, alla Maramureş County Court, sostenendo che il tribunale di primo grado lo avesse discriminato, poiché aveva basato la decisione esclusivamente sulla sua malattia mentale, e che il tempo concesso con la figlia non gli permettesse di costruire una relazione solida con la stessa.  Affermò che non vi erano prove del fatto che egli rappresentasse un pericolo per la figlia e negò di essere stato violento. Tuttavia, l’appello fu rigettato e, in accordo con la sentenza di primo grado, venne evidenziato che erano state prese in esame tutte le prove e le testimonianze raccolte e come il diritto del ricorrente di vedere la figlia non fosse stato negato, ma solo legittimamente limitato, a causa del suo stato di salute. 

La Corte Edu osserva anzitutto che le decisioni prese dalle autorità nazionali interferiscono con la vita privata e familiare del ricorrente, ricadendo nel campo di applicazione dell’art. 8 della Convenzione. In secondo luogo, evidenzia la mancanza di prove che confermino l’incapacità del ricorrente di prendersi cura della figlia e il pericolo per il benessere della stessa. La Corte rileva inoltre che non risulta essere stato indagato lo stato di salute del ricorrente, ma al contrario la decisione è stata fondata esclusivamente sul dato dell’ultimo ricovero, risalente al 2017, trascurando così un elemento fondamentale: come riferito dall’ospedale psichiatrico di Baia Mare nel 2018, nei due anni precedenti il ricorrente non ha avuto alcun episodio di scompenso psichiatrico e ha seguito costantemente il trattamento farmacologico. Secondo la Corte dunque vi è stata violazione dell’art. 8 della Convenzione.

Sotto il profilo dell’art. 14, che la Corte ricorda non essere indipendente ma collegato al godimento di diritti e libertà («the enjoyment of the rights and freedoms», §60), viene sottolineato come l’elemento della malattia mentale – che può legittimamente comportare trattamenti diversi – sia stato, in questo caso, il fattore decisivo di ogni sentenza, senza una valutazione concreta della capacità genitoriale. Le autorità nazionali non hanno indagato la situazione personale e familiare del ricorrente, né il reale rischio per il benessere della minore, con la conseguenza che lo stesso ha subito una discriminazione fondata sulla patologia psichiatrica. Vi è stata dunque violazione dell’art. 14 della Convenzione. 

Cînța c. Romania

 

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Marika Ikonomu, Università Statale di Milano, già tirocinante presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa

Agnese Galatà, Università degli Studi di Milano, tirocinante ex. art.73 del dl 69/2013, presso il Tribunale per i Minorenni di Milano

28/07/2020
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