Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Le Rems: uscire dall’inferno solo con le buone intenzioni

di Marco Patarnello
magistrato di sorveglianza a Roma
Disciplina ideologica, assenza di risorse e indifferenza hanno abbandonato gli autori di reato psichiatrici e gravemente pericolosi in un groviglio normativo denso di ipocrisie, silenzi e trascuratezze. La Corte Costituzionale sembra l’unica strada

 

1. Non so se il noto proverbio al quale alludiamo nel titolo sia realmente riferibile a Karl Marx (la laconica lucidità che esprime rende l’ipotesi verosimile) esso, comunque, ben si attaglia al tema oggetto dell’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale sollevata dal Tribunale di Tivoli con la firma di Aldo Morgigni, che qui si pubblica volentieri perché offre il modo di ricordare un tema terribilmente attuale, frutto di una normativa a dir poco lacunosa e superficiale, che per risolvere alcuni gravi problemi inerenti la tutela della salute mentale di soggetti autori di reato né ha creati altri diversi, ma non meno drammatici.

Nate per sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari – divenuti oramai quasi tutti qualcosa di prossimo all’inferno – le Rems sono diventate come la Chimera, tutti la descrivono e giurano che esiste, ma nessuno – o quasi – può realmente utilizzarla.

 

2. Nel Lazio le liste di attesa per entrare in una Rems veleggiano oltre l’anno e mezzo, ma, salvo qualche isolata eccezione, anche le altre Regioni vedono tempi di attesa analoghi. Si tratta di un orizzonte cronologico che segna un evidente fallimento. Anche perché con tempi di attesa di questo genere la realtà prende inevitabilmente altre strade: un anno e mezzo è come dire mai. Se un soggetto seriamente psichiatrico e socialmente così pericoloso da giustificare una misura di sicurezza detentiva non raggiunge la collocazione idonea nei tempi necessari, qualcosa accade. Solitamente delinque e ritorna in carcere, con tutte le inevitabili conseguenze. È appena dei primi di aprile una pronuncia cautelare (provvedimento di rarissima ricorrenza) della Corte EDU la quale, nel constatare che un giovane italiano era rimasto in carcere per quasi un anno dalla scadenza del titolo cautelare perché, pur dovendo essere condotto in una Rems, non ve ne era alcuna disponibile, ha ordinato allo Stato italiano di risolvere immediatamente il problema e vedremo cosa dirà l’imminente pronuncia definitiva (ma cosa potrà dire se non condannarci?). Del resto, pende proprio presso gli uffici giudiziari romani un procedimento penale conseguente al suicidio in carcere di un ragazzo detenuto ingiustamente da mesi in un carcere della capitale in attesa della collocazione in Rems disposta dal Tribunale diversi mesi prima e la Direttrice dell’istituto di pena rischia di trovarsi al centro di una pericolosa ipocrisia normativa, come accade solo a chi lavora in prima linea. Ma, come ben sanno quanti operano in questo settore, il problema può altrettanto facilmente presentarsi in chiave opposta. Se il provvedimento di applicazione della Rems arriva rispetto ad un soggetto detenuto (come nel caso appena segnalato alla CEDU o nel caso del ragazzo che si è tolto la vita) la conseguenza che il vuoto normativo determina è che il soggetto resta in carcere anziché presso una struttura psichiatrica che lo curi, quando invece ne avrebbe diritto; ma se il provvedimento applicativo della misura di sicurezza raggiunge un soggetto libero la situazione che si determina non è meno drammatica, cambiano solo le spalle su cui grava: il soggetto resta sostanzialmente libero e senza alcuna concreta possibilità di governarne le azioni, fino a quando non commette un reato per il quale sia prevista la custodia cautelare o non perde del tutto il controllo di sé, finendo sottoposto ad un Tso. Con buona pace della sicurezza pubblica e per lo più di quella dei familiari, solitamente i più coinvolti in questo genere di dinamiche. Tutto ciò sotto gli occhi rassegnati dell’autorità giudiziaria -per lo più della magistratura di sorveglianza- la quale, pur facendo ogni sforzo di fantasia o assumendosi discutibili -quanto inutili- responsabilità, nella sostanza può solo aspettare che “qualcosa accada”. Infatti, dare prescrizioni o disposizioni per gestire la fase -infinita- di attesa di collocazione in Rems è tanto giuridicamente discutibile (come dire che dopo aver emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere un Gip stabilisse cosa il soggetto può fare e cosa no, prima di entrare in carcere) quanto praticamente inutile, in quanto priva di qualsiasi conseguenza e coercibilità.  

 

3. Ma la concreta irrangiungibilità è solo il limite più evidente di queste strutture. Come mette ben in evidenza l’ordinanza che pubblichiamo, l’esclusione del Ministro della Giustizia dal circuito di gestione di queste strutture ha fatto si -fra l’altro- che fossero realizzate in una prospettiva logistica e organizzativa del tutto carente rispetto ai parametri di sicurezza propri di una struttura con funzioni anche di tipo contenitivo e detentivo, capaci di preservare la sicurezza sia di chi vi si trova ricoverato sia di chi vi opera. Accostare in una medesima struttura soggetti con esigenze di pericolosità sociale così profondamente differenti come quelle che caratterizzano questo segmento umano crea le premesse per una polveriera di difficilissima gestione. Tanto più esaltata e resa di difficile gestione quanto più irrimediabilmente legata alla obbligatoria territorializzazione del paziente. Appena qualche giorno addietro una Rems laziale – logorata da un paziente in misura di sicurezza violento, con ripetuti abusi di sostanza per lo più fornitegli dagli stessi familiari e rientrato repentinamente da una licenza di esperimento naufragata proprio per le condotte aggressive e tossicofiliche – esasperata, chiedeva al magistrato di sorveglianza indicazioni precise su come gestirlo: cosa fare per impedire o regolare i contatti coi familiari che gli portavano occultamente gli stupefacenti, come regolare la ricezione di pacchi, come contenerlo – e dove – in occasione delle aggressioni ai danni degli altri ricoverati, succubi, e del personale, come evitare che avesse a disposizione contante per acquisti di alcolici o stupefacenti, ecc.. Ma non si tratta certo di un episodio isolato. Si vuol dire che queste belle – e rare – strutture psichiatriche, molto ben tenute e a misura d’uomo, con pochissimi pazienti molto ben seguiti, non solo sono sostanzialmente al di fuori di una concreta portata, ma sono anche pensate per una tipologia di paziente che spesso non corrisponde a quello che dovrebbe farvi ricorso: l’autore di reato psichiatrico pericoloso in misura consistente, così consistente da non essere gestibile in libertà vigilata in una struttura residenziale individuata dal Dsm sul territorio. In definitiva sembrerebbe che le disponibilità dei posti nelle Rems, in seguito alla transizione dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, siano state quasi interamente saturate dai pazienti psichiatrici che erano da tempo negli Opg, i quali erano oramai mediamente in discreto compenso e gestibilità. E oggi non hanno posto e non sono adatte ai nuovi pazienti più problematici.

 

4. L’ordinanza del Tribunale di Tivoli, a giudizio di chi scrive, ha il pregio di effettuare una ricostruzione analitica della intricata normativa che è alla base del problema e di metterne in evidenza i limiti importanti ed alcuni dei vuoti normativi (quelli più funzionali al governo del caso concreto). In un certo senso essa può rappresentare una dichiarazione di resa, vale a dire la constatazione di un fallimento normativo e l’impossibilità per l’interprete di porvi rimedio. La constatazione è condivisibile. A ben vedere, in un mondo attento ed avveduto, il dibattito culturale intorno al tema avrebbe dovuto creare le condizione per un inevitabile e indispensabile intervento correttivo o integrativo del Legislatore (forse anche regionale) o almeno per l’impegno senza risparmio di risorse da parte della politica e delle amministrazioni regionali per il reperimento – quanto meno – di un numero di posti vagamente comparabile alle esigenze concrete, per la realizzazione di soluzioni architettoniche e immobiliari adatte alle diverse esigenze e per l’individuazione di una forza di polizia o di personale finalizzato a garantire la sicurezza interna. Invece con questo groviglio normativo l’interprete non ha avuto neppure la possibilità (o la capacità?) almeno di imporre il ricovero, pur nel superamento del limite numerico di posti. I giudici si sono dovuti arrendere e prendere atto che questo genere di provvedimenti di tutela della salute mentale – di carattere pur sempre detentivo e dunque urgenti per definizione – non sono suscettibili di applicazione.

 

5. Il grido di dolore sottoposto al vaglio della Corte dal Tribunale di Tivoli, tuttavia, nonostante alcuni buoni argomenti (l’obbligo di riserva di legge in materia, il ruolo costituzionale del Ministro della Giustizia, il rilievo costituzionale delle misure di sicurezza, la loro collocazione nell’ambito – quanto meno anche – penitenziario e comunque giudiziario, ecc...) può apparire quasi velleitario. Esso, in definitiva, chiede alla Corte un intervento difficile, dal punto di vista del valore politico aggiunto necessario rispetto alla manipolazione del testo vigente e sebbene la Corte Costituzionale abbia ampiamente dimostrato di avere la determinazione ed il coraggio necessari per interventi di forte impatto politico, in questo caso si tratterebbe di imprimere alla disciplina una curvatura che potrebbe apparire restrittiva di diritti, se non propriamente securitaria. Ma in realtà non è così. Innanzitutto predisporre un impianto normativo suscettibile di ottenere una concreta applicazione significa esattamente creare le condizioni per una tutela effettiva dei diritti. Di tutti i diversi diritti in rilievo nella vicenda. In secondo luogo anche muovendosi con attenzione e cautela nel rispetto delle prerogative del Legislatore, resterebbe comunque un’ampia gamma di possibilità per la Corte di indicare il percorso di un intervento legislativo necessario o almeno suonare un campanello di allarme ultimativo, rispetto ad un’indifferenza tanto prolungata quanto indifendibile.

Ma il vero ostacolo ad un intervento incisivo della Corte Costituzionale, a mio avviso, è dato soprattutto dall’insufficiente e circoscritto dibattito culturale e politico sul punto, legato ad un ambiente professionale di nicchia e a problematiche di scarsissimo rilievo mediatico. La salute mentale non è argomento che apra i telegiornali, neppure quando qualcuno in carcere si toglie la vita per questo. Forse solo una tragedia con ruoli invertiti potrebbe suscitare un po’ di attenzione. La Corte Costituzionale sul terreno della tutela della salute mentale in carcere ha già scritto una pagina importante[1], appena un anno addietro. In quel caso, però, si trattava di fronteggiare una situazione non meno drammatica, ma più facile da gestire con una sentenza del Giudice Costituzionale, ampliando alla grave infermità psichica quanto già previsto per la tutela della grave infermità fisica. E comunque anche in quel caso la Corte non ha potuto risolvere il problema nel modo adeguato, come avrebbe potuto fare il Legislatore, ma solo nell’unico modo possibile per evitare le ingiustizie più stridenti: aprendo la possibilità all’espiazione della pena detentiva a casa. Ma la tutela effettiva della salute e degli interessi della Comunità non è questa. Come non lo è lasciare che autori di reato psichiatrici pericolosi che necessitano di cure restino in carcere o in alternativa vadano in giro liberamente senza cure.

 

 

[1] Si tratta della Sentenza n. 99/2019, che ha consentito che anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta si possa disporre la detenzione domiciliare.

02/06/2020
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