L’eccesso di potere giurisdizionale delle Sezioni Unite
Continua la discussione sull’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19598/2020, a proposito dei limiti del sindacato della S.C. sulle sentenze del Consiglio di Stato quando queste abbiano deciso in contrasto con il diritto UE. Questione giustizia, dopo aver ospitato un primo, autorevole commento (Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598), dà spazio ad una voce di segno contrario.
Le più interessanti sentenze emesse dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel mese di febbraio 2023
Un caso di attento ascolto della giurisprudenza di merito da parte dei giudici di legittimità e di prudente valutazione delle conseguenze delle scelte ermeneutiche.
Il contributo, utilizzando come occasio alcune recenti e note decisioni dei giudici amministrativi, intende analizzare il tema del conferimento degli incarichi direttivi ai magistrati e il successivo, ricorrente sindacato giurisdizionale su tali deliberazioni. L’esame di questa problematica tiene conto, in primo luogo, del rinnovato e delicato contesto nel quale si colloca la questione, al fine di comprendere se la relazione tra chi conferisce l’incarico direttivo (il Csm) e chi giudica l’operato di quest’ultimo (il giudice amministrativo) sia correttamente bilanciata. Per capire appieno la concreta dinamica di questi rapporti, si è inteso isolare la prospettiva di intervento del Csm da quella del giudice amministrativo, con l’obiettivo finale di valutare le due sfere di competenza e approfondire la sostenibilità di possibili riforme.
L’autrice, dopo avere sintetizzato le ragioni della decisione in commento, ne legge criticamente le conclusioni, alla luce della evoluzione sociale e normativa
L’interpretazione dell’art. 35 bis, comma 13, del D.lgs. 25/2008, nella previsione della necessità della certificazione dell’autenticità della data di rilascio della procura da parte del difensore, è al centro delle decisioni delle Sezioni Unite e della Terza Sezione civile della Corte di cassazione che, a distanza di pochi giorni, hanno esaminato le numerose questioni relative alla norma censurata, scrutinandone la conformità alla Costituzione ed alle fonti sovranazionali e giungendo ad esiti fortemente divergenti.
Le Sezioni Unite della Cassazione tornano ad affrontare il delicato tema della genitorialità delle coppie dello stesso sesso, affermando la compatibilità con i principi costituenti l’ordine pubblico internazionale dell’atto straniero di adozione piena e legittimante di un minore a favore di una coppia omoaffettiva maschile ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. Richiamando il principio dei best interests of the child e ricostruendo il sistema dei principi costituzionali e convenzionali in base al quale le unioni tra persone dello stesso sesso rappresentano luoghi in cui si sviluppa la personalità del soggetto, anche in ordine all’aspirazione alla genitorialità, la Cassazione valorizza il concetto e l’ambito applicativo dell’adozione e attesta come l’unione matrimoniale non identifica più il modello unico per la crescita dei figli. Luci e ombre di una sentenza che mostra, ancora una volta, il ruolo di supplenza a cui sono chiamati i giudici di fronte all’inerzia legislativa e quali limiti e anche contraddizioni questa costrizione comporti.
Continua la discussione sull’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19598/2020, a proposito dei limiti del sindacato della S.C. sulle sentenze del Consiglio di Stato quando queste abbiano deciso in contrasto con il diritto UE. Questione giustizia, dopo aver ospitato un primo, autorevole commento (Limiti esterni e giurisdizione: il contrasto fra Sezioni Unite e Corte Costituzionale arriva alla Corte UE. Note a prima lettura di Cass. SS.UU. 18 settembre 2020, n. 19598), dà spazio ad una voce di segno contrario.
Il pluralismo delle giurisdizioni è oggi, dopo una lunga vicenda storica, espressione del volto pluralistico del costituzionalismo contemporaneo: gli Autori delineano il quadro dei mutamenti intervenuti nella giurisdizione amministrativa e quello delle prospettive future, nel contesto del rapporto giurisprudenziale e istituzionale con la Corte di cassazione e con lo sguardo al più vasto orizzonte storico che il post-pandemia prepara.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno individuato nel creditore ricorrente la parte onerata dell’instaurazione del procedimento di mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo. L’autore, condividendo la soluzione accolta dalle sezioni unite, prospetta ulteriori ipotesi in cui potrebbe trovare applicazione una analoga soluzione.