Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Il calendario del processo

di Maurizio Paganelli
Giudice Tribunale di Forlì
Un'esperienza pratica di calendarizzazione del processo
Il calendario del processo

Su alcune mailing-list di magistrati è in corso una discussione sull'opportunità che il CSM promuova l'abrogazione dell'articolo 81 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.c..

La norma, come noto, prevede che il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti tenuto conto della natura, dell'urgenza della complessità della causa, fissa, nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma.

In base al 2º comma, il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario può costituire violazione disciplinare e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina e conferma in uffici direttivi e simili.

Rispondendo ad un collega, secondo cui la previsione poteva essere attuata praticamente solo con ruoli di max 300 fascicoli, ho fatto presente che il mio ruolo consta attualmente di 800 fascicoli di lavoro e contributivo (le cause di assistenza le tratta un altro collega) ed è interamente calendarizzato, senza (per ora) particolari disfunzioni.

Mi è stato chiesto di riferire le modalità con le quali ho calendarizzato il ruolo.

Tengo a sottolineare che non ho nulla da insegnare a nessuno.

Anzi da un certo punto di vista sono la persona meno indicata a dare suggerimenti sul modo di organizzare il ruolo di un giudice. In passato, infatti, ho sperimentato sulla mia pelle gli effetti di un’organizzazione poco accorta del ruolo e non è stato per nulla piacevole.

Questa esperienza mi ha reso particolarmente sensibile alle questioni che riguardano l'organizzazione del mio ruolo.

Non ho nulla da insegnare ma credo di conoscere bene le difficoltà nelle quali molti colleghi si imbattono nella gestione dei ruoli.

Ho iniziato a calendarizzare il ruolo nel 2010, dopo aver letto lo studio di Andrea Ichino sui "Giudici in affanno".

In sostanza si dimostra che è conveniente trattare le nuove controversie dopo aver esaurito quelle più antiche.

Un altro motivo che mi ha indotto ad adottare il calendario, anche in mancanza di un preciso obbligo di legge, è la convinzione che sia giusto che le parti quando intraprendono un'azione giudiziaria o la subiscono, sappiano quando la controversia finirà.

La determinazione di questo termine è importante nel rapporto tra cittadino e amministrazione.

Non è un mero fatto formale ma di sostanza. Inizialmente ho calendarizzato le cause che mi parevano più importanti, ossia i licenziamenti ed i trasferimenti, verificando che in questo modo le risolvevo in tempi assai brevi.

L’adozione graduale del sistema (mi accorgo ora) mi ha anche consentito di adottare alcune contromisure rispetto ad inconvenienti che il sistema presenta e che dirò più avanti (è quindi consigliabile adottare questo sistema gradualmente).

Successivamente, ho iniziato a calendarizzare tutte le cause, mano a mano che le trattavo.

In pratica, alla prima udienza, unitamente agli avvocati facevo (e faccio) una prognosi sul "bisogno istruttorio" della causa.

Generalmente per cause semplici è sufficiente sentire un teste per parte. Nelle cause di media complessità ammetto generalmente 2 testi per parte; in quelle più complesse anche 3 testi per parte. Sono eccezionali i casi in cui è necessario escutere un maggior numero di testi.

Definito insieme agli avvocati il numero dei testimoni, fisso una o più udienze destinate alla loro escussione nonché una successiva udienza per la discussione e decisione la causa.

Quando reputo possibile l'eventualità di una consulenza tecnica, tra l'ultima udienza istruttoria e quella di discussione lascio trascorrere un tempo non inferiore ai 4-6 mesi.

Tratto non più di 14/16 fascicoli per udienza, di cui 5 o 6 sono prime udienze, 2 o 3 prove per testi e 3 o 4 discussioni.

Altri colleghi nel mio tribunale, con ruoli di consistenza non superiore al mio portano in udienza un numero di fascicoli molto maggiore.

A me pare uno sforzo inutile perché se ogni anno riesco a decidere 250 causa, istruirne il doppio serve a poco.

La calendarizzazione comporta un notevole dispendio di tempo.

Dopo aver fatto le discussioni, tratto le prime udienze e generalmente gli dedico dalle 2 ore alle 2 ore mezza, iniziando le prove verso le 10.30-11.00.

La scansione temporale degli adempimenti è annotata nel verbale di udienza, ormai da tempo redatto con la consolle, così come tutti gli altri atti del processo; altra annotazione è apposta sulla copertina del fascicolo ed infine mi annoto tutte le udienze programmate (nome delle parti e relativi adempimenti ed orari) su una mia agenda personale.

Non sono ancora riuscito ad utilizzare il calendario della consolle.

Ho dato un'occhiata al manuale (che sembra fatto per chi già è esperto) ma mi pare un sistema macchinoso.

Fin da subito mi sono reso conto che questo sistema ha il grande vantaggio di: consentire la definizione delle cause secondo il loro ordine di iscrizione. Una causa che non ha necessità di essere istruita non viene decisa subito ma dopo quelle iscritte in precedenza, per le quali si è già stabilita la data di discussione. Diversamente accadeva quando non calendarizzavo. Le cause che non richiedevano attività istruttoria erano sistematicamente decise prima di quelle da istruire, non essendo per queste ultime, fino all’esaurimento dell’istruzione, prenotata l'udienza di discussione.

Il calendario mi ha consentito di ridurre rapidamente il numero delle cause più vecchie, che ho calendarizzaato quasi subito.

Attualmente le cause iscritte prima del 2010 sono 4; quelle del 2010, 13, quelle del 2011, 167, 196 del 2012, 392 del 2013 e 28 del 2014 (la comodità della consolle nell'estrarre questi dati non sarà mai lodata a sufficienza).

Attualmente la gran parte delle controversie che sto decidendo sono quelle iscritte nel 2011.

Considerato che scrivo circa 250 sentenze l’anno definisco quasi sempre entro il limite dei 3 anni.

Questo sistema ha due inconvenienti, uno apparente e l'altro reale.

Quello apparente consiste nel fatto che i rinvii per la discussione e per l'istruttoria sono effettuati a scadenze anche molto distanti rispetto alla prima udienza.

Attualmente fisso per l'istruttoria a luglio 2015. Le udienze precedenti sono tutte prenotate con istruttorie che prevedono mediamente 6 testi ciascuna. Le udienze di discussione le fisso attualmente a dicembre 2015. Considerato che fisso le prime udienze a circa 6/7 mesi dall’iscrizione, attualmente programmo cause iscritte a maggio/giugno 2013 o giù di lì. Decidendole a fine 2015 resto in ogni caso entro il termine triennale, evitando di incontrare Mr. Pinto.

Inizialmente gli avvocati erano perplessi. Hanno tuttavia compreso rapidamente che si tratta di un sistema che non li pregiudica.

L'inconveniente reale e che la programmazione delle udienze può saltare in dipendenza di eventi che non posso controllare. Può succedere ad esempio perché i testi citati non compaiono, perché il consulente tecnico non deposita tempestivamente, perché gli avvocati fanno sciopero, perché il giudice sta male. Occorrono delle "valvole di sfogo" che sono costituite da udienze che ogni tanto lascio libere, riservandomi di riempirle per trattare le cause che subiscono contrattempi.

All'inizio dell'anno sul mio calendario segno una quindicina di udienze da destinare a questa funzione oltre che alla trattazione dei cautelari.

Questi contrattempi non sono frequenti. Non riesco a fornire una percentuale che tuttavia sarebbe ricavabile esaminando a ritroso i verbali delle cause, dove in dipendenza di questi eventi “riprogrammo” la causa (se qualche studioso e interessato alla verifica può tranquillamente contattarmi).

Un altro sistema che adotto è di mandare comunque in discussione la causa. Mi spiego. Capita che dopo avere escusso 2 o 3 testimoni, all'ultima udienza istruttoria non compaia il teste o i testi residui e l'udienza di discussione sia stata fissata a breve.

In questo caso, se le parti non hanno particolari obiezioni (palese insufficienza della prova espletata) dichiaro di ritenere la causa matura per la decisione, assicurando gli avvocati che, qualora in sede di decisione rilevassi effettive lacune istruttorie, la causa sarà rimessa in istruttoria.

Molto spesso verifico che non ci sono effettive lacune istruttorie e la causa può essere decisa all’udienza programmata.

Alle cause di licenziamento assicuro un trattamento privilegiato.

Quando fisso le prime udienze la 5ª o la 6ª causa la riservo ai licenziamenti “non Fornero”.

I licenziamenti “Fornero” li tratto una volta al mese in udienza apposita.

Un altro “strappo alla regola” lo faccio per le cause contumaciali per differenze retributive, che generalmente decido ammettendo l'interrogatorio formale che regolarmente non si svolge per assenza del convenuto.

A queste cause riservo 2 o 3 udienze l'anno.

Questa è la mia esperienza.

Credo che il calendario risponda all'esigenza, fondamentale per il sistema, di definire le controversie secondo un criterio di ordine cronologico, salvo eccezioni che tali devono restare.

In pratica solleva dalla necessità di adottare periodicamente programmi di smaltimento dell'arretrato "patologico".

Ciò nonostante, non credo che introdurre l'articolo 81 bis, nella forma attuale, sia stato un buon affare.

Conosco giudici che, anche senza calendario, riescono a gestire bene propri ruoli e che sono rimasti irritati da una norma che li costringe ad adottare un sistema profondamente diverso da quello da sempre utilizzato con buoni risultati.

Tempo fa ho inviato una e-mail ai colleghi del mio distretto (sono circa 150) chiedendo chi utilizzasse il calendario per tutte o parte delle cause.

Mi hanno risposto in 7 e non tutti utilizzavano il calendario al 100%.

È evidente che l'introduzione forzata di questo sistema finisce per creare un rigetto controproducente.

Allo stesso tempo mi pare che la proposta di abrogare integralmente l'articolo 81 bis ecceda nel senso opposto.

Ritengo che la cosa migliore sarebbe lasciare alle parti del processo la decisione in merito, fermo restando che, in un modo o nell'altro, il giudice deve trovare il modo (ed avere la responsabilità) di assicurare una durata ragionevole al procedimento.

10/02/2014
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