Magistratura democratica
Europa

Europa, la protezione dei diritti processuali nei procedimenti penali

di Guglielmo Taffini
LLM Diritto EU - VUB
L'Europa vuole un processo equo e più garanzie per i cittadini nei procedimenti penali
Europa, la protezione dei diritti processuali nei procedimenti penali

Alla base dei meccanismi di mutuo riconoscimento, istituiti nel quadro dell'Unione in materia penale, sta il concetto di fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari dei diversi Stati membri. Lo sviluppo degli strumenti di mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca tra Stati membri presuppone l'adozione a livello Europeo di norme comuni in materia di diritti processuali. In questo senso sono orientate le conclusioni dei Consigli Europei di Tampere e dell'Aia, la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali nei procedimenti penali e il programma di Stoccolma. In particolare, la tabella di marcia ha tracciato le tappe che l'Unione deve percorrere al fine di garantire un'alta protezione dei diritti processuali degli imputati su tutto il suo territorio.

Questo breve articolo riassumerà gli sviluppi dell'acquis communautaire in materia di diritti processuali nei procedimenti penali, a partire dall'adozione della tabella di marcia, svolgendo un'analisi più approfondita del recente pacchetto di proposte adottato dalla Commissione e comprendente: la proposta di Direttiva per il rafforzamento della presunzione di innocenza ed il diritto di essere presenti al proprio processo; la proposta di Direttiva sulle garanzie procedurali per i bambini; la proposta di Direttiva sul diritto all'assistenza legale provvisoria; la Raccomandazione sulle garanzie processuali dei soggetti vulnerabili; e infine la Raccomandazione sul diritto all'assistenza legale.

La tabella di marcia adottata il 30 novembre 2009 indica sei misure la cui adozione è di fondamentale importanza per il rafforzamento dei diritti procedurali nei procedimenti penali. Tali misure comprendono: A) traduzione e interpretazione; B) informazioni relative ai diritti e all'accusa; C) consulenza legale e assistenza legale gratuita; D) comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari; E) garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili; F) libro verde sulla detenzione preventiva.

Quattro anni dopo l'adozione della tabella di marcia, sono state adottate due direttive rispettivamentesul diritto all’interpretazione e alla traduzione, e sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Per quanto concerne le lettere C, D ed E, la Commissione ha adottato diverse proposte di Direttiva. Sotto la lettera F, il 14 giugno 2011 è stato adottato un Libro Verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione.

Il minimo comune denominatore, che lega tutte le iniziative della Commissione, è la loro strumentalità, non solo al rafforzamento delle garanzie processuali, ma anche all'accrescimento della fiducia reciproca che gli Stati membri ripongono nei rispettivi sistemi di giustizia penale. L'innalzamento delle garanzie processuali a livello Europeo è la chiave di volta per la creazione di uno spazio giuridico comune. Tuttavia i livelli di tutela variano ancora considerevolmente da Stato a Stato. Diventa necessario oggi più che mai, considerate le molte ed importanti iniziative ed ambizione in materia di diritto penale comune, erigere un sistema di diritti e garanzie processuali a livello Europeo, idoneo ad eliminare le discrepanze esistenti, e funzionale quindi al successo di una singola area giudiziaria Europea.

La Direttiva sul diritto all'interpretazione e traduzione provvede una disciplina dettagliata delle condizioni e modalità che le autorità nazionali dovranno seguire nello svolgimento degli atti del procedimento qualora gli indagati o imputati non parlino o comprendono la lingua del procedimento.

All'art. 3, la Direttiva sul diritto all'informazione disciplina una lista minima di diritti processuali di cui gli indagati e gli imputati devono essere tempestivamente informati (il diritto ad un avvocato, le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio, il diritto di essere informato dell'accusa, il diritto all'interpretazione e alla traduzione, e il diritto al silenzio). In base all'art. 4, gli indagati e gli imputati arrestati e detenuti, devono ricevere prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto, comprendente i diritti di cui alla lista ex art. 3 e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine, il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona, il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza, e il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria. Agli artt. 6-7 sono disciplinati dettagliatamente il diritto all'informazione sull'accusa e il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine.

È attualmente in fase di negoziazione la proposta di Direttiva sul diritto ad un avvocato e sul diritto della indagato o imputato arrestato di comunicare. Gli art. 3-4 della proposta apportano una disciplina puntuale del contenuto e delle modalità di esercizio del diritto all'assistenza legale. All'art. 11 sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto ad essere assistiti da un avvocato nella procedura di consegna tra Stati membri nel quadro del mandato d'arresto Europeo. All'art. 5 è previsto il diritto dell'indagato o imputato privato della libertà di comunicare con almeno una persona da lui indicata. Per gli indagati o imputati sottoposti a misura restrittiva della libertà in uno Stato membro diverso da quello di loro appartenenza, l'art. 6 dispone il diritto di comunicare con le autorità consolari dello Stato membro di appartenenza.

Come già accennato, lo scorso 27 novembre la Commissione ha presentato un pacchetto composto da tre proposte di Direttiva e due Raccomandazioni. La prima proposta riguarda i diritti dei minorenni sottoposti ad indagini ovvero imputati. Nella proposta è disciplinata una serie di diritti procedurali che offre una tutela rafforzata per il minorenne. All'art. 4 è previsto il diritto del minore ad essere informato di tutti i suoi diritti processuali (i genitori o il tutore del minorenne devono essere anch'essi informati ex art. 5). L'art. 6 prevede l'obbligatorietà dell'assistenza legale del minore. All'art. 7 è sancito il diritto del minorenne ad essere sottoposto ad una valutazione che tenga conto delle specifiche necessità del minorenne. All'articolo successivo è previsto il diritto ad essere sottoposto ad una visita al fine della valutazione delle condizioni psico-fisiche del minorenne. La proposta prevede speciali garanzie per l'interrogatorio del minorenne, che deve essere videoregistrato. In base all'art. 10, un misura restrittiva della libertà del minorenne può essere irrogata solamente come ultima ratio. Qualora una misura restrittiva venisse applicata, deve essere assicurata la possibilità di ricorso a misure alternative. L'art. 12 enuncia una serie di diritti inerenti al trattamento del minorenne in istato di detenzione. La proposta sancisce il dovere degli Stati membri di dare priorità ai casi ove un minorenne è indagato o imputato. Sotto l'art. 14 le udienze non devono essere pubbliche, tranne che in circostanze eccezionali.La proposta in questione introduce una disciplina minuziosa dei diritti già contenuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare agli artt. 4, 6, 7, 24, 47 e 48.

Questa proposta non copre tutta la categoria degli indagati o imputati vulnerabili. Nonostante manchi una proposta al riguardo, la Commissione ha adottato una raccomandazione in materia. La raccomandazione esorta gli Stati membri a rafforzare i diritti procedurali degli indagati e imputati vulnerabili. Sotto il paragrafo 7 gli Stati membri sono incoraggiati ad introdurre una presunzione di vulnerabilità, per i soggetti con gravi invalidità psicologiche o fisiche tali da impedire la partecipazione e la comprensione del soggetto dello svolgimento del processo. I paragrafi successivi disciplinano una serie di diritti e garanzie analoga a quelle previste nella proposta sui diritti procedurali dei minorenni indagati o imputati.  

L'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione sancisce il principio della presunzione di innocenza. La Commissione ha adottato una proposta che specifica e disciplina dettagliatamente il contenuto di tale principio. Gli artt. 3-7 della proposta disciplinano: il divieto per le pubbliche autorità di riferirsi agli indagati o imputati, prima dell'emissione di una sentenza di condanna, come se fossero già stati condannati; l'onere della prova; il diritto di non testimoniare contro se stesso, o di non autoincriminarsi; il diritto a non cooperare; diritto di rimanere in silenzio. Agli artt. 8-9 è disciplinato il diritto ad essere presente al proprio processo. Ne multa dicam, basti notare che l'adozione di questo proposta consentirebbe un rafforzamento notevole dei diritti procedurali ivi disciplinati e, più in generale; primo, contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo di garantire il diritto ad un giusto processo su tutto il territorio dell'Unione; secundo, promuoverebbe lo sviluppo della fiducia reciproca; tertio, sul lungo termine determinerebbe un arricchimento (sia qualitativo che quantitativo) dei meccanismi del mutuo riconoscimento.

Analogamente alle proposte già discusse, anche quella inerente al diritto all'assistenza legale provvisoria, ha come obbiettivo il rafforzamento dei diritti procedurali, la creazione di standard comuni a tutti gli Stati membri e l'accrescimento della fiducia reciproca. Questa proposta è strettamente collegata alla Direttiva sul diritto ad un avvocato e sul diritto della indagato o imputato arrestato di comunicare, ed ha come obiettivo la salvaguardia di tali diritti nelle fasi iniziali del procedimento penale. In particolare, l'assistenza legale dovrà essere garantita all'indagato o imputato prima di procedere all'interrogatorio ("before questioning" art. 4 (2)).

Sul diritto all'assistenza legale è stata adottata anche una raccomandazione, che esorta gli Stati membri ad assicurare tale diritto per tutti gli indagati e imputati. Inoltre incoraggia gli Stati membri ad offrire un servizio di assistenza legale per i non abbienti. I paragrafi 6-16 indicano una serie di criteri per determinare l'idoneità dell'indagato o imputato ad accedere al servizio di assistenza legale gratuito. I paragrafi 17-26 riguardano invece la qualità e le modalità di prestazione del servizio di assistenza legale gratuita.

Il raggiungimento di un alto livello di protezione dei diritti processuali a livello Europeo, ed in primis l'adozione di questo pacchetto di misure presentato il 27 novembre scorso dalla Commissione, faciliteranno, o perlomeno renderanno meno tortuoso il tragitto che conduce all'istituzione della Procura Europea. Basandosi l'istituzione della Procura Europea sul principio della fiducia reciproca e rappresentando essa l'evoluzione degli attuali strumenti di cooperazione in materia penale, un avvicinamento tra i sistemi degli Stati membri in materia di garanzie e diritti processuali introdurrà certamente un nuovo elemento di dinamicità nelle negoziazioni tuttora in corso.

Al termine di questa breve analisi, è possibile concludere sottolineando l'importanza che ricopre il rafforzamento dei diritti e garanzie processuali nel più ampio quadro della politica penale comune Europea. Se si guarda l'orizzonte del diritto penale Europeo, si osserva una crescita simbiotica degli strumenti di cooperazione (e domani dell'EPPO) con gli strumenti legislativi a tutela dei diritti fondamentali. Si osserva la nascita di un sistema penale Europeo, un ordinamento giuridico che può trascorrere la sua infanzia (ed eventualmente la sua maturità) nella culla dei diritti fondamentali.  

BIBLIOGRAFIA MINIMA

Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali (2009/C 295/01).

Il Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (2010/C 115/01).

Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Proposta di direttiva sul diritto ad un avvocato e sul diritto dell'indagato o imputato arrestato a comunicare (COM(2011) 326 final).

Proposal for a Directive on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings (COM (2013) 821/2).

Proposal for a directive on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings (COM (2013) 822/2).

Proposal for a directive on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings (COM (2013) 824).

Commission recommendation on procedural safeguards for vulnerable persons suspected or accused in criminal proceedings (C (2013) 8178/2).

Commission recommendation on the right to legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings (C (2013) 8179/2).

Press release of the Commission of 27 November 2013. The right to… -a Fair Trial! Commission wants more safeguards for citizens in criminal proceedings.

 

09/12/2013
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