Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

CEDU, pillole di giugno

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte Edu emesse a giugno 2018

La Corte Edu si pronuncia in materia di confisca urbanistica

Sentenza della Corte Edu (Grande Camera Se), 28 giugno 2018, rich. n. 1828/06 G.I.E.M. e altri c. Italia

Oggetto: Art. 7 – Principio di legalità e di colpevolezza – Art. 6.2 – Presunzione di innocenza – Art. 1 Prot. Add. – Proprietà privata

La Corte Edu è nuovamente chiamata a pronunciarsi in merito alla compatibilità con gli artt. 6, 7 e 1, Prot. 1 Cedu della cd. confisca urbanistica, ossia della confisca disposta a seguito di accertamento di responsabilità penale per il reato di lottizzazione abusiva, previsto dall’art. 44 del dPR 6 giugno 2001, n. 380.

La questione è stato portata all’attenzione della Corte con distinti ricorsi, successivamente riuniti, rispettivamente proposti dalla società G.I.E.M S.r.l., dalla società Hotel Promotion Bureau S.r.l., dalla società R.I.T.A. Sarda S.r.l. e dalla società Falgest S.r.l., nonché da una persona fisica (il sig. F.G., comproprietario con Falgest S.r.l. di un lotto edificabile). I ricorrenti sono stati tutti colpiti da un provvedimento di confisca ex art. 44 dPR 6 giugno 2001, n. 380, in assenza di un provvedimento di formale condanna nei confronti degli autori del reato di lottizzazione abusiva.

La Corte ha dichiarano la compatibilità con l’art. 7 Cedu della confisca urbanistica disposta a seguito di un accertamento che, pur non avendo le caratteristiche formali della condanna, ne presenti i requisiti sostanziali, condannando, tuttavia, lo Stato italiano per violazione del medesimo art. 7, in relazione ai ricorrenti persone giuridiche, dell’art. 1 Prot. Add. Cedu, in relazione a tutti i ricorrenti e dell’art. 6.2 Cedu, in relazione al ricorrente persona fisica.

Preliminarmente, la Corte Edu ribadisce la natura sostanzialmente penale della confisca urbanistica, con la conseguente necessità che vengano rispettate le garanzie che la Convenzione riconosce alle sanzioni penali. Non vi è invece secondo i giudici di Strasburgo alcun obbligo per lo Stato di prevedere che le sanzioni sostanzialmente penali siano inflitte all’esito di un procedimento qualificato nell’ordinamento nazionale come penale.

La Corte afferma inoltre che benché, in linea di principio, una misura può essere considerata una sanzione ai sensi dell’art. 7 Cedu solo quando è stato accertato un elemento di responsabilità personale da parte dell’autore del reato (cd. elemento soggettivo), ciò, tuttavia, non preclude agli Stati di prevedere alcune forme di responsabilità oggettiva derivanti da presunzioni di responsabilità, a condizione che siano conformi alla Cedu. Conformità che sussiste allorquando la presunzione non abbia «l’effetto di rendere impossibile a un individuo di esonerarsi dalle accuse contro di lui, privandolo così del beneficio dell’art. 6 par. 2 della Convenzione».

Ulteriore tema sottoposto alla Corte è se la confisca possa essere applicata in assenza di un provvedimento formale di condanna. A tal proposito la Corte afferma la possibilità che la confisca urbanistica sia disposta a seguito di un accertamento che abbia le caratteristiche sostanziali della condanna, senza tuttavia necessariamente presentarne la forma. In particolare, l’inflizione della confisca urbanistica è possibile anche qualora sia sopraggiunta la prescrizione del reato, purché tutti gli elementi costitutivi del reato di lottizzazione abusiva siano stati sostanzialmente accertati. In altri termini, la Corte esclude che violi l’art. 7 Cedu lo Stato che, accertata la colpevolezza all’esito del giudizio, dichiari estinto il reato per prescrizione, ma ugualmente disponga la confisca urbanistica, proprio in forza del predetto accertamento. A giudizio della Corte si rende infatti necessario evitare l’impunità che deriverebbe da una situazione in cui, per l’effetto combinato di reati complessi e periodi di prescrizione relativamente brevi, gli autori di tali reati evitino sistematicamente l’azione penale e, soprattutto, conseguenze della loro cattiva condotta, sempreché i tribunali nazionali agiscano nel pieno rispetto dei diritti di difesa sanciti dall’art. 6 Cedu.

Con la sentenza in commento, l’Italia viene condannata per violazione dell’art. 7 Cedu, poiché al giudizio penale culminato con la confisca dei beni lottizzati non hanno preso parte le persone giuridiche proprietarie di essi, ma esclusivamente il loro rappresentante legale, in quanto imputato. Secondo la legge italiana, le società a responsabilità limitata non potevano, in quanto tali, essere parti di procedimenti penali, nonostante la loro personalità giuridica distinta e di conseguenza, non potevano essere rappresentati legalmente nel contesto del procedimento penale. I reati urbanistici non rientrano, infatti, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti. Le società rimangono quindi terze parti in relazione a tali procedimenti.

La Corte ha inoltre riconosciuto la sproporzione della sanzione della confisca rispetto agli interessi di natura ambientale perseguiti dalla legge e, conseguentemente, condannato l’Italia con riguardo alla violazione dell’art. 1, Prot. Add. 1.

La Corte ha altresì condannato lo Stato italiano per violazione delle garanzie del giusto processo (art. 6, par. 2, Cedu), con riferimento alla fattispecie del ricorrente persona fisica. Relativamente a tale ultimo profilo, il ricorrente persona fisica, dopo essere stato condannato in primo grado per il reato di lottizzazione abusiva, era stato assolto in appello con formula piena. La confisca urbanistica nei suoi confronti era stata dunque disposta non dal giudice di merito, ma dalla Cassazione (esprimendo un giudizio incidentale di colpevolezza a questo limitato fine e basato sui soli atti disponibili), che aveva poi dichiarato il reato estinto per prescrizione. La Grande camera ritiene che, sul piano processuale, la presunzione di non colpevolezza non potesse essere vinta in sede di legittimità, a fronte di un contrario accertamento compiuto dal giudice del merito.

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L’arresto e la condanna di un giornalista per possesso e tentativo di verificare informazioni riservata viola l’art. 10 Cedu

Sentenza della Corte Edu (Sezione Quarta), 26 giugno 2018, rich. nn. 50376/09 Case of Gîrleanu v. Romania

Oggetto: Art. 10 – Libertà di espressione – Possesso e tentativo di verificare informazioni riservate

Il ricorrente, Marian Gîrleanu, è un cittadino rumeno, corrispondente locale per il quotidiano nazionale România Liberă. Durante la sua attività di giornalista ha svolto diverse indagini sulle forze armate e la polizia.

Nel febbraio 2006 le autorità giudiziarie hanno avviato un’indagine penale contro il sig. Gîrleanu riguardo a documenti segreti trapelati da un’unità militare rumena con sede in Afghanistan. I documenti erano stati trapelati originariamente nel 2004 e avevano suscitato un ampio dibattito tra i media negli anni seguenti. La fuga di notizie riservate aveva portato anche ad un’inchiesta interna e all’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di diversi membri dell’esercito. Il contenuto reale dei documenti non era mai stato reso pubblico. Nel luglio 2005, un giornalista specializzato in questioni militari aveva consegnato a Mr Gîrleanu una copia dei documenti trapelati. Quest’ultimo ha quindi provato a verificare le informazioni con le forze armate rumene e i servizi di intelligence. A seguito di intercettazioni e dell’avvio di un’indagine penale, Mr Gîrleanu è stato arrestato e nell’agosto 2007 le autorità giudiziarie lo hanno riconosciuto colpevole di aver raccolto e condiviso informazioni segrete, in violazione delle norme sulla sicurezza nazionale. Il pubblico ministero, rilevando che le informazioni erano obsolete e che la loro divulgazione non avrebbe potuto mettere in pericolo la sicurezza nazionale, ha tuttavia deciso che non era necessario proseguire l’indagine penale e non ha incriminato il sig. Gîrleanu. Gli è stato invece ordinato di pagare una multa di 800 lei rumeni. Nel frattempo, nel luglio 2007, i documenti in questione erano de-classificati. Il sig. Gîrleanu ha impugnato la decisione adottata nei suoi confronti dinanzi alla Corti nazionali, senza successo, e si è quindi rivolto ai giudici di Strasburgo.

Basandosi sull’articolo 10 (libertà di espressione), il sig. Gîrleanu evidenzia come le misure adottate contro di lui debbano ritenersi del tutto sproporzionate rispetto alle sue azioni, consistenti in un’indagine svolta da un giornalista per fornire informazioni nell’interesse pubblico. A tal proposito, la Corte ritiene che l’arresto, l’avvio di un’indagine penale e l’inflizione di una multa nel contesto di un’inchiesta giornalistica, come avvenuto nel caso del sig. Gîrleanu, costituisca un’interferenza con il diritto alla libertà di espressione del giornalista.

Benché tale interferenza trovi una base giuridica nel diritto interno, che prevede che nessuno abbia il diritto di svolgere attività di segreto pubblico in materia di sicurezza nazionale, e che persegue l’obiettivo legittimo di impedire la divulgazione di informazioni riservate relative ad operazioni in una zona di conflitto, la Corte non ritiene che la raccolta e la condivisione delle informazioni da parte del sig. Gîrleanu abbia rischiato di provocare i danni alla sicurezza nazionale. Anche se l’ammenda è relativamente bassa, essa è stata inflitta senza che il sig. Gîrleanu abbia mai pubblicato le informazioni segrete. La decisione se imporre o meno un’ammenda a Mr Gîrleanu avrebbe dovuto tener conto del fatto che i documenti nel frattempo erano stati de-classificati e che il pubblico ministero aveva ritenuto che non fossero idonei a mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Alla luce di ciò, la Corte conclude che, in considerazione della necessità di garantire in una società democratica la libertà di stampa, le misure adottate contro il sig. Gîrleanu erano prive di giustificazione.

28/09/2018
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