Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Trasferimento di azienda e sorte degli "aiuto bagnanti"

di Anna Terzi
già magistrato
La sentenza del Tribunale di Pisa narra una vicenda emblematica della destrutturazione del diritto del lavoro nel paese
Trasferimento di azienda e sorte degli "aiuto bagnanti"

La sentenza del Tribunale di Pisa non si presterebbe in sé ad alcun commento, che non fosse meramente ripetitivo della motivazione, essendo veramente esaustiva di ogni questione trattata, con riferimento al diritto interno e al diritto dell’Unione (trasferimento d’azienda, esame d’ufficio della natura abusiva della clausola di apposizione del termine implicitamente dedotta, illegittimità della clausola).

Si potrebbe solo consigliare, dopo averla letta, di archiviarla e mantenerla aggiornata quanto ai riferimenti giurisprudenziali.

Si presta, invece, il provvedimento, a considerazioni di natura sociologica perché narra di una vicenda emblematica della destrutturazione del diritto del lavoro nel nostro paese e dell’emergere di una sostanziale insensibilità e indifferenza, anche da parte di soggetti pubblici, rispetto a tematiche fino a non troppi anni orsono ritenute basilari e non rinunciabili in una visione dei rapporti di lavoro compatibile con i valori costituzionali (artt. 2, 3, 4, 36, 41, 97Cost.).

La vicenda riguarda da un lato la conduzione di impianti sportivi comunali, fra i quali una piscina, prima attraverso contratti di appalto (definita esternalizzazione del servizio) e poi in gestione diretta e parzialmente in concessione (definita reinternalizzazione del servizio), dall’altro i rapporti di lavoro intercorsi per una durata variabile da dieci a quattro anni, senza soluzione di continuità, attraverso “varie forme contrattuali”, con sei dipendenti addetti a mansioni di “aiuto bagnanti”.  

Nel primo periodo, per otto anni, il complesso di impianti sportivi è stato gestito da vari appaltatori, appaltante risultando una società a responsabilità limitata comunale, che ne ha assunto la gestione diretta per circa un paio di anni al termine della fase di “esternalizzazione”.

Successivamente, deliberata la “reinternalizzazione”,la piscina (impianto sportivo costituito dalla vasca e dalle sue pertinenze, comprensive delle gradinate, degli spogliatoi, dei servizi igienici, di vari locali di servizio, di un ufficio amministrativo e di un bar, di un’area scoperta parzialmente pavimentata e parzialmente a verde) è stata data in concessione amministrativa a una associazione temporanea di imprese (ben cinque di cui una pubblica) attraverso un “avviso pubblico di selezione”, che, prevedendo quale clausola quella della compatibilità “con l’organizzazione d’impresa del soggetto aggiudicatario e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste per l’esecuzione del servizio”, avrebbe determinato la piena libertà contrattuale rispetto ai lavoratori precedentemente impiegati nell’attività (e i cui contratti a termine erano venuti a scadenza), senza possibilità di invocare gli accordi precedentemente conclusi fra la società comunale, il comune stesso e la Cgil al fine di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro degli addetti.

Non essendo l’attività di gestione di una piscina una attività essenzialmente intellettuale, priva di un substrato organizzativo materiale e nemmeno una attività svolta attraverso una organizzazione strumentale suscettibile di essere spostata e modificata a piacere, non identificandosi inoltre una simile attività con un avviamento costituito essenzialmente dalle qualità personali o dalle capacità professionali/imprenditoriali del gerente o della sua azienda (per i quali possa essere invocato l’art. 29 comma 3 d.legisl. n. 276/03), ma essendo, aihmé, per sua natura una attività diretta alla cessione di servizi che si identifica sul mercato principalmente per l’ubicazione, le caratteristiche degli impianti e la qualità del servizio in questione (alla quale inerisce direttamente l’organizzazione del personale), la stessa corrisponde necessariamente, anche per il profano digiuno di nozioni giuridiche, alla nozione di “attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato”.

Una organizzazione aziendale di quel genere è necessariamente soggetta, in occasione di ogni trasferimento a un diverso soggetto gestore (esternalizzando o reinternalizzando), pubblico o privato non importa, alla disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., con le conseguenti garanzie di prosecuzione dei rapporti di lavoro con il cessionario.

L’affermazione è sul piano concettuale autoevidente e non necessita delle ulteriori spiegazioni o specificazioni, che pure vengono pazientemente illustrate nel provvedimento (pagamento di biglietto per l’ingresso, attività in concorrenza con quella di altri impianti sportivi privati e con fini di lucro ecc.).

E, guardando la vicenda dalla prospettiva dei rapporti di lavoro, “sfugge” la temporaneità delle esigenze aziendali sottostanti alla prefissione di termini (attraverso collaborazioni coordinate o a progetto o direttamente ex art. 1 d. legisl. n. 368/01) ai rapporti di lavoro di “varia tipologia”, con i quali sono stati (infatti) tenuti a lavorare senza soluzione di continuità gli aiuto bagnanti (mansioni imprescindibili per la gestione di una piscina), anche per dieci anni sempre nello stesso complesso aziendale.

Non potrebbe dunque che stupire che una vicenda di questo genere veda quale soggetto finale di riferimento un ente pubblico territoriale che, nel perseguire finalità di interesse della collettività, dovrebbe ispirare la sua attività a valori fondamentali quali quelli di cui agli artt. 2, 3, 36, 97Cost.

Ma in realtà ciò non stupisce affatto, trattandosi in realtà di scelte politiche generalmente praticate.

Lascia però un senso di desolazione constatare la proliferazione di soggetti pubblici o a controllo pubblico che assorbono pubbliche risorse, la cui funzione per il miglioramento dei servizi o per la razionalizzazione della spesa e il risparmio di danaro rimane oscura e comunque non verificata, mentre il rapporto di lavoro, continuativo e assolutamente necessario per quel tipo di attività, viene relegato a fatto secondario, soggetto a determinazioni contingenti.

Il Comune è partecipe di queste scelte, fino a inserire una clausola, nell’avviso pubblico per la gara, volta chiaramente a sollevare la concessionaria (cessionaria ex art. 2112 cod. civ.) dagli obblighidi legge e l’organizzazione sindacale, dal canto suo, a fronte di una palese illegittimità dei rapporti di lavoro a termine, svolge un ruolo di protezione limitato solo alla garanzia (oltretutto poi elusa per sei lavoratori su otto) della prosecuzione dei rapporti di lavoro in regime di totale precarietà.

In questo contesto di destrutturazione culturale, nel quale sembra che non vi sia più nemmeno la percezione dell’abuso, il giudice del lavoro deve applicare e fare riferimento a norme e principi interni e comunitari di segno opposto (nonostante la continua erosione delle garanzie che dovrebbero assistere il rapporto di lavoro subordinato), con la frustrante e crescente consapevolezza della ineffettività dell’ordinamento e della marginalità dell’intervento giurisdizionale, sempre più invocato quale ultima risorsa, quando, dopo aver subito o anche semplicemente accettato in silenzio per anni, la perdita del posto di lavoro non è altrimenti evitabile.

Rimane a chi scrive e, si può presumere a chi legge, la curiosità di sapere perché la “associazione temporanea di (ben cinque) imprese” abbia, rispetto a una attività per la quale sicuramente le mansioni di aiuto bagnanti sono essenziali, deciso e potuto decidere di ridurre la forza lavoro in essere da otto a sei unità (per tre quarti), per di più mantenendo due soli rapporti part time.

13/05/2014
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