Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Thyssen, prime riflessioni
sulla sentenza d'appello

Come la Corte di appello di Torino ha escluso il dolo, sia pure eventuale, in capo all'amministratore delegato imputato
nel processo alla multinazionale tedesca
Thyssen, prime riflessioni<br>sulla sentenza d'appello

La sentenza con cui la Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva escluso, in data 28/02/2013 l’omicidio volontario, contestato a carico dell’A.D. di ThyssenKrupp, Harald Espenhahn, aveva determinato, al di là delle prevedibili, comprensibili e condivisibili reazioni dei parenti delle vittime, un’attesa per le motivazioni in base alle quali la Corte era giunta alle sue determinazioni, per valutarne la sostenibilità.

Ora, l’avvenuto deposito della sentenza consente di accertare il percorso motivazionale attraverso il quale la Corte ha apportato un ulteriore contributo al tema, sempre discusso in dottrina, ed in giurisprudenza, del confine esistente tra dolo eventuale e, colpa cosciente, o con previsione dell’evento.

La sentenza dedica alla questione una decina delle oltre 300 pagine della decisione, e devo dire che, ad una prima lettura, essa non appare convincente e risolutiva del complesso problema giuridico.

E’ bene ricordare come la Corte si sia trovata davanti a tre impostazioni del problema emerse sia nel processo di primo grado che in appello: la tesi del P.M., quella delle difese, e quella, infine, elaborata dalla Corte d’Assise.

Illustrando sinteticamente le diverse tesi, il P.M. aveva sostenuto come la decisione, atto commissivo, di far slittare l’installazione di misure anti incendio, i fondi per installare le quali erano già stati stanziati dalla holding, al momento successivo al trasferimento degli impianti a Terni, costituiva la prova che l’imputato aveva previsto l’evento, aveva accettato il rischio che l’evento si verificasse e così aveva “voluto” che si verificassero l’incendio e le morti conseguenti degli operai.

La difesa, ovviamente, aveva escluso anche solo la previsione dell’evento e, dunque, non pare utile tenerne conto in questa disamina.

La Corte d’Assise, invece, nel riconoscere la responsabilità dell’imputato Espenhahn per il reato di omicidio volontario, aveva ritenuto che tutti gli imputati avessero previsto gli eventi, ma tutti avevano sperato che gli stessi non si verificassero; aveva, però, ritenuto che, mentre la speranza di tutti gli altri imputati, ad eccezione dell’A.D., fosse ragionevole, in quanto gli stessi contavano su un presunto potere impeditivo da parte del loro A.D., la speranza di Espenhahn appariva irragionevole, posto che lo stesso era perfettamente conscio dello stato dello stabilimento e non aveva assunto alcuna misura che gli consentisse ragionevolmente di evitare che un incendio di rilevanti proporzioni, con le conseguenze connesse, si verificasse.

La Corte d’Assise d’Appello, invece, ha imboccato un’ulteriore strada, contestando in parte le affermazioni e le tesi del P.M. e in parte quelle della Corte d’Assise, che l’ha portata ad escludere il dolo eventuale.

In sostanza, la Corte d’Assise d’Appello, dopo aver ricordato che il dolo eventuale è frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, parte dai lavori preparatori del codice penale dai quali emerge che può esistere dolo solo se l’evento è conforme all’intento.

La Corte, poi, prende atto che la giurisprudenza si è distaccata da una simile, rigida, impostazione ed ha riconosciuto la sussistenza del dolo eventuale anche in chi accetta consapevolmente il rischio che l’evento si verifichi in conseguenza del proprio comportamento, ma argomenta che, in ogni caso, l’elemento distintivo del dolo eventuale rispetto alla colpa cosciente non può consistere nella mera previsione dell’evento, ma deve essere individuato nella volizione.

Afferma la Corte che è chiaro come l’agente non si rappresenti l’evento come certo, ma come possibile, però il grado di probabilità del verificarsi dell’evento, a differenza di quanto sostenuto dal P.G., non consente di affermare che, in presenza di concretezza e probabilità del verificarsi dell’evento, si versi in ipotesi di dolo eventuale, poiché il grado di previsione costituisce solo uno degli elementi di valutazione offerti al Giudice per accertare la volizione da parte dell’imputato.

Il percorso che, dunque, deve seguire il Giudice per accertare l’esistenza del dolo eventuale è quello, assai complesso, di verificare se l’agente avrebbe perseverato nella sua condotta, anche se si fosse prefigurata come certa la verificazione dell’evento.

Afferma ancora la Corte che “l’espressione ricorrente secondo la quale “il dolo eventuale consiste nell’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento” deve essere intesa come accettazione dell’evento.

Da tali premesse, la Corte d’Assise d’Appello muove per entrare nel merito della questione e va alla ricerca della volizione dell’evento, probabile, ma non certo, da parte dell’imputato e la esclude sulla base di un ragionamento assai discutibile.

Premesso, dunque, che non è sufficiente l’accettazione del rischio e che nemmeno può bastare a configurare il dolo eventuale la concretezza e la probabilità del verificarsi dell’evento, occorre interrogarsi su quale fosse l’obiettivo perseguito da Espenhahn e se egli volesse raggiungerlo costi quel che costi; ed infine, quale fosse, e su che cosa fosse fondata la speranza che l’evento non si verificasse.

La Corte individua l’obiettivo che Espenhahn voleva raggiungere nel risparmio patrimoniale delle somme che sarebbero state necessarie per l’introduzione del sistema di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi, somme quantificate in 800.000,00 Euro; ed individua, invece, il danno che sarebbe derivato (e che è derivato) dall’accadimento dell’evento in una misura che la sentenza indica in “vari milioni di euro”; ora, sulla base di una semplice valutazione patrimoniale tra l’obiettivo prefissato e i danni prevedibili in caso di verificazione dell’evento stesso e di una valutazione delle capacità imprenditoriali di Espenhahn, definito “ imprenditore esperto, abituato a ponderare le proprie decisioni nel tempo”, la Corte conclude, sul punto, affermando che “è impensabile che egli abbia agito in maniera tanto irrazionale”.

Dunque, Espenhahn non ha agito costi quel che costi, ma in maniera ponderata, nella certezza che gli eventi prefigurati sarebbero stati evitati.

A questo punto, la Corte si confronta con la tesi sostenuta nella sentenza di I grado circa l’irragionevolezza della speranza di Espenhahn di evitare gli eventi, speranza che, peraltro, nella sentenza qui in commento, si trasforma addirittura nella convinzione, ed afferma che la posizione di Espenhahn è identica a quella degli altri imputati per i quali la prima Corte (e lo stesso P.M.) ha ritenuto configurata la colpa con previsione: egli, infatti, aveva gli stessi elementi di conoscenza degli altri imputati, anzi, gli mancava una visione diretta, quotidiana, delle condizioni dello stabilimento.

La speranza di Espenhahn era, a giudizio della Corte, assolutamente ragionevole, in quanto basata su quanto normalmente avveniva nello stabilimento: l’insorgere di incendi che venivano prontamente spenti dagli operai “che riuscivano, pur con i mezzi inadeguati e pericolosi messi a loro disposizione, ad avere la meglio sulle fiamme” e così, la Corte conclude “ Era dunque su questo che Espenhahn (e gli altri imputati) confidava, ritenendo che si sarebbero evitati incendi disastrosi……….Ma, appunto, gli imputati tutti agirono con imprudenza che è una forma di colpa.”.

Ho già anticipato che la motivazione mi pare deludente e debole sotto vari profili.

In primo luogo, non convince l’affermazione che sia necessaria la volizione dell’evento: mi pare che, francamente, sostenere una simile tesi, porti a migrare sul versante del dolo diretto, perché se l’agente, oltre a configurarsi il rischio che si verifichi un evento, oltre ad accettarlo come probabile, lo vuole anche costi quel che costi, ciò configura, a mio giudizio, un’ipotesi di dolo diretto: ciò che deve essere accettato è il rischio che quel determinato evento si verifichi.

In secondo luogo, non convince in alcun modo la tesi del confronto patrimoniale tra obiettivo perseguito e evento determinato, al fine di escludere la configurabilità del costi quel che costi: a parte che ridurre a valutazione economica un confronto tra un aspetto aziendale e conseguenze drammatiche sul piano umano, appare francamente incongruo, una simile impostazione rende ancora più grave, se possibile, la decisione dell’imputato, se egli si è configurato la probabilità della distruzione della Linea 5 dello stabilimento, la morte dei suoi operai ed il danno all’immagine della ThyssenKrupp e, ciononostante, abbia agito.

E non può certo supportare la conclusione della Corte la ritenuta capacità imprenditoriale dell’imputato, che viene affermata per escludere la razionalità della scelta di posticipare l’installazione dell’impianto di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi a fronte del rischio previsto: non si sta discutendo della razionalità di Espenhahn, ma della sua scelta consapevole.

Si aggiunga, poi, che, nel trattare il tema del costi quel che costi, la Corte cita come esempio di una situazione di configurabilità del dolo eventuale, il caso del rapinatore-automobilista che provochi la morte di pedoni nel tentativo di sfuggire, ad alta velocità, alla cattura da parte della Polizia.

Mi pare che una simile impostazione, che risponde, nell’ottica della Corte, all’assioma costi quel che costi, finisca incongruamente per rendere più grave questo caso rispetto alla scelta di un imprenditore di porre a repentaglio la vita dei propri dipendenti, facendoli lavorare in condizioni di totale insicurezza.

Negare la configurabilità, nel caso in esame, del dolo eventuale equivale, in sostanza, a dire che mai potrà essere contestata tale forma di dolo negli infortuni sul lavoro, perché sempre si potrà sostenere che l’imprenditore aveva tutto da perdere, quanto meno sotto il profilo patrimoniale, dal verificarsi dell’evento.

Ciò dimostra come, a volte, applicare indiscriminatamente un principio possa comportare conseguenze inaccettabili sul piano del sentimento civile comune e dell’equità, non sussistendo dubbio alcuno che un caso come quello della ThyssenKrupp ha toccato la sensibilità, quanto meno, di tutta una città, molto di più di quanto non si verifichi per casi, anch’essi gravi, come quelli conseguenti ad investimenti mortali da parte di delinquenti in fuga.

Infine, la ragionevolezza della speranza di Espenhahn di evitare quegli eventi che egli si era ben rappresentato come possibili. Ma come si può ritenere ragionevole tale speranza, se l’Amministratore Delegato era a conoscenza della situazione dello stabilimento, sapeva del verificarsi quotidiano di incendi, sapeva che il personale stava continuamente diminuendo, con la fuoruscita degli operai con maggiore esperienza e capacità professionale, sapeva che la formazione degli addetti non veniva più garantita, sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che gli addetti alla squadra antincendio non avevano neppure seguito uno specifico corso, sapeva (o avrebbe dovuto sapere) che il capoturno, che avrebbe dovuto presiedere agli interventi antincendio, non aveva la minima capacità in tale attività?

Ed in una simile situazione, Espenhahn aveva autonomamente deciso di posticipare l’intervento antincendio, senza operare alcun intervento che lo autorizzasse a ritenere evitabile il verificarsi di eventi drammatici, come quelli avvenuti.

Era legittimo che egli si affidasse sui suoi operai, dopo averli messi in condizione di rischio estremo?

La posizione di Espenhahn pare nettamente distinguibile da quella degli altri imputati, proprio per i poteri decisori, effettivamente utilizzati, in capo all’A.D..

In conclusione, mi pare che la delicata questione della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente non abbia trovato, nella sentenza qui in commento, una soluzione tranquillante.

Continuo a ritenere che sia sufficiente un’analisi, forse meno barocca, ma più concreta, che miri a stabilire se l’imputato abbia avuto consapevolezza del rischio del verificarsi dell’evento, e se lo abbia accettato, nella consapevolezza dell’inesistenza di strumenti atti ad evitarlo; in materia, è classico il riferimento al lanciatore di coltelli che, nell’eseguire la sua esibizione, colpisca la persona che con lui collabora: è evidente che, in un caso simile, l’agente, fidando nella sua abilità ed esperienza, ha agito nella speranza del tutto ragionevole che l’evento non accadrà; ma ben diverso appare il caso in esame, posto che dagli atti non è emerso alcun intervento aziendale volto quanto meno a compensare il deficit di sicurezza che si era creato nello stabilimento.

Dunque, accettazione del rischio, consapevolezza della concreta possibilità del verificarsi dell’evento e inesistenza di una ragionevole e fondata speranza che l’evento non si verifichi: su questi elementi di valutazione deve fondarsi, a mio giudizio, il riconoscimento, o meno, del dolo eventuale.

In conclusione, questa sentenza fa venir meno, almeno in parte, quell’effetto di deterrenza nei confronti dei datori di lavoro che la configurabilità a loro carico di un dolo eventuale in caso di infortunio o malattia professionale dei loro dipendenti aveva determinato; la sola idea di poter essere chiamato a rispondere di omicidio volontario o lesioni dolose, avrebbe certamente indotto il datore di lavoro ad intervenire, adeguando le condizioni di lavoro alle necessarie misure di sicurezza; non che la condanna a 10 anni di reclusione non costituisca un deterrente, ma certamente lo è in misura minore.

Ora, la parola passa alla Corte di Cassazione, cui la Procura Generale riproporrà le argomentazioni che avevano indotto i Giudici di primo grado ad accogliere la tesi dell’omicidio volontario.

Indipendentemente dalle osservazioni critiche sopra formulate, la sentenza in esame, pur se rappresenta, forse, un’occasione persa per rafforzare la tutela delle condizioni di sicurezza sul lavoro, rappresenta comunque una sentenza storica.

 

12/06/2013
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