1. In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1 ovvero comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.
In tema di concorso apparente di norme, l’art. 15 cod. pen. si riferisce alla sola specialità unilaterale, poiché le altre tipologie di relazioni tra norme, quali la specialità reciproca o bilaterale, non evidenziano alcun rapporto di genus a speciem.
(Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 11/07/2024, Gambacurta).
Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un contrasto interpretativo dai rilevanti risvolti pratici, attinente alla possibilità o meno di differenziare, in materia di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, i titoli di responsabilità tra concorrenti a fronte di un medesimo fatto di reato. Il problema interpretativo in esame riguarda più in generale il problema dogmatico della configurabilità di un concorso di persone con titoli di reato differenziati. In particolare la questione da diritto da risolvere è stata così sintetizzata: «[se], in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.». Prima di passare all’analisi degli orientamenti ermeneutici contrastanti, è bene evidenziare che nel 2013 il legislatore, intervenendo con una riforma sul testo dell’art. 73, ha reso l’ipotesi più lieve di cui al V comma da circostanza ad effetto speciale a titolo autonomo di reato.
Secondo il primo indirizzo interpretativo, il medesimo fatto storico non può essere qualificato in termini diversi nei confronti dei coimputati, stante l’unicità del reato nel quale si concorre. Simile orientamento è certamente un’espressione della c.d. concezione monistica del reato concorsuale, la quale troverebbe manforte anzitutto nella disciplina del concorso di persone, e precipuamente negli artt. 110, 116 e 117 cod. pen. Tali disposizioni, unitamente alla volontà del legislatore storico, sarebbero dei chiari indizi dell’impossibilità di configurare un concorso di persone con titoli differenziati. Calando simile risultato interpretativo nel discorso attinente allo specifico caso in esame, ne deriverebbe l’impossibilità di qualificare lo stesso fatto storico come ipotesi di cui al I o al IV comma dell’art. 73 cit. per taluno dei concorrenti, ed al contempo come ipotesi più lieve di cui al V comma per un altro correo.
A ciò deve aggiungersi la considerazione per la quale la connotazione di lieve entità caratterizzerebbe in modo globale ed oggettivo la fattispecie, e da ciò ne discenderebbe l’impossibilità di qualificare il fatto storico sia come lieve che come ordinario, a seconda del soggetto che ha concorso alla sua realizzazione. In sostanza, il fatto storico, dovendo essere valutato nella sua interezza ed in modo oggettivo, può risultare lieve o meno, ma non al contempo ambo le cose.
Questi sono, in estrema sintesi, gli argomenti a sostegno del primo indirizzo ermeneutico, ossia la tesi monistica del concorso (con conseguente unicità del titolo di reato) e la necessità di una valutazione oggettiva e globale della fattispecie di cui all’art. 73 T.U. stup.
A tale opzione interpretativa se n’è contrapposta un’altra, che ha aderito alla c.d. teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale o differenziata, e che è stata efficacemente sintetizzata nella sentenza in commento, nel modo che segue: «dalla combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato discendono tante fattispecie plurisoggettive differenziate quanti sono i concorrenti, che avrebbero in comune il medesimo nucleo di accadimento materiale, ma si distinguerebbero tra loro per l’atteggiamento psichico dell’autore (per ciascuna di esse, quello proprio del compartecipe interessato) e per taluni dati esteriori inerenti soltanto alla condotta, dell’uno o dell’altro compartecipe; di conseguenza, sarebbe ammissibile anche l’affermazione di responsabilità a diverso titolo per due o più dei diversi concorrenti».
A supporto di tale tesi è stato invocato l’art. 112 del codice penale, che, prevedendo l’applicabilità delle aggravanti disciplinate dai numeri 1, 2 e 3 del medesimo articolo anche nel caso in cui taluno dei partecipi al fatto non sia imputabile o risulti non punibile, sembrerebbe ammettere proprio la configurabilità di un concorso di persone anche nel caso della non punibilità relativa di un correo, se non persino della punibilità per un titolo di reato diverso di reato.
Seguendo questo ordine di idee, allora, si potrebbe ritenere che gli articoli 116 e 117 cod.pen., lungi dall’essere elementi a supporto della teoria monistica, disciplinino ipotesi eccezionali che confermano la regola generale, ossia la configurabilità di un concorso di persone con titoli di reato differenziati.
Ricostruiti in questi termini gli indirizzi ermeneutici contrastanti, le Sezioni Unite rilevano che i lavori preparatori del Codice (ove si legge che «per aversi l’istituto del concorso, è necessario che tutti rispondano dello stesso reato»), in aggiunta al tenore letterale dell’art. 110 c.p., ove si discorre di più persone che concorrono «nel medesimo reato», sono chiari indici dell’adesione legislativa alla tesi monistica.
In seguito, il Collegio si è concentrato sulla nozione di “fatto di lieve entità”, rilevante ai fini della configurabilità dell’ipotesi di reato di cui al V comma dell’art. 73 cit. Nel far ciò, ha primariamente ricordato che nel 2013 tale fattispecie è stata trasformata da circostanza aggravante a ipotesi di reato autonoma – al fine di adempiere ad obblighi internazionali –, ed ha ribadito che tale disposizione costituisce un importante strumento di riequilibrio del sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti. In via incidentale, la Corte ha anche sottolineato come l’intero articolo 73 disciplini ben ventidue diverse condotte alternative, e che non si tratta di disposizione a più norme, ma di più norme a più fattispecie.
Venendo alla risoluzione della questione di diritto, le Sezioni Unite hanno affermato che «in relazione al delitto di cui all’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., il medesimo fatto ascritto a diversi imputati può essere contestualmente suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse, quando, all’esito di una valutazione complessiva, emerga che le condotte di alcuni compartecipi esprimono un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo. Dunque, quando il contributo fornito da uno dei coimputati si caratterizzi per mezzi, modalità e/o altre circostanze rivelatore di un più tenue livello di offesa ai beni giuridici protetti, per lui solo potrà intervenire la derubricazione del fatto nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup.».
Tuttavia, la conclusione a cui perviene la Suprema Corte non sconfessa in alcun modo la tesi monistica del concorso di persone nel reato adottata dal legislatore storico, in quanto la decisione non è stata basata sul concetto di concorso con titoli differenziati, bensì – secondo la decisione in parola - sul principio di specialità. Ossia, le ipotesi di reato di cui al I o IV comma sarebbero norme generali, mentre la fattispecie più di lieve di cui al V comma sarebbe un’ipotesi speciale rispetto alle prime due. Nel descrivere il concetto di specialità, le Sezioni Unite si sono rifatte a propri precedenti (sent. n. 22225 del 19/01/2012, Micheli, Rv. 252453-05; n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248864-01), secondo i quali è speciale, ex art. 15 c.p., la norma «che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l’ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell’ambito operativo della norma generale». Più precisamente, la Corte ha adottato un criterio di specialità logico-formale, che ricerca la convergenza tra norme tramite un punto di vista strutturale, che confronta gli elementi costitutivi delle fattispecie astratte, e non concrete. Sempre attorno all’esatta definizione del principio di specialità, le Sezioni Unite hanno ritenuto prive di fondamento tutte quelle tesi che si riferiscono, in vario modo, ai concetti di “bilateralità” o “reciprocità”. Dunque, l’unica specialità rilevante ai sensi dell’art. 15 c.p. è quella unilaterale, in quanto la sola idonea ad evidenziare un rapporto di genus a speciem.
Dunque, tirando le somme di quanto esposto in precedenza, «l’art. 73, comma 5, T.U. stup. è, dunque, da ritenersi norma speciale, in quanto contiene, da un lato, tutti gli elementi costitutivi dell’art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., che hanno valenza di norme generali, e presenta, dall’altro, quali requisiti propri e caratteristici, con funzione specializzante, i “mezzi, modalità o circostanze dell’azione” ovvero la “qualità e quantità delle sostanze”, che portano a ritenere il fatto di lieve entità». Applicando simile principio al caso specifico in esame, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel caso in cui il medesimo fatto storico, contestato a diversi soggetti in concorso tra loro, contenga elementi tali da far ritenere integrata la fattispecie più lieve (e speciale) di cui al V comma cit. solamente per taluno degli imputati, mentre per i restanti si deve ritenere integrata l’ipotesi (generale) di cui al I o IV comma cit., non si è in presenza di un concorso nel medesimo reato, ma si è di fronte a due reati diversi, legati tra loro da un rapporto di specialità (unilaterale).
Il giudice del merito, nel valutare le varie posizioni processuali dei diversi imputati, «nell’ambito della valutazione complessiva della condotta e selezionando tutti gli indicatori previsti da tale disposizione […] deve considerare gli elementi che “accomunano” il singolo agli altri correi e, contestualmente, quelli solo a lui strettamente pertinenti che, nella struttura della norma speciale, esprimono il necessario quid pluris rispetto alla norma generale».
2. Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito.
(Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, dep. 27/09/2024, Calpitano).
E’ stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l’assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del più probabile che non».
La rimessione si era resa necessaria a causa della particolare rilevanza della questione controversa, soprattutto a seguito della sentenza interpretativa di rigetto n. 182 del 2021, nella quale la Corte costituzionale, dopo aver ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 578 c.p.p., ha statuito che «[i]l giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)». La Consulta, nella medesima pronuncia, ha ulteriormente chiarito che «il giudice dell’impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata – sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto».
Le Sezioni Unite, nel dirimere la questione sottoposta alla loro attenzione, hanno anzitutto evocato il principio di diritto esposto in un loro precedente (Sent. n. 35490 del 2009, Tettamanti), secondo il quale nel giudizio penale, l’assoluzione nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova non prevale sulla immediata declaratoria di una causa di non punibilità, salvo l’ipotesi in cui, nel giudizio di appello, sopravvenga una causa estintiva del reato e il giudice, in presenza della parte civile, sia tenuto a valutare il compendio probatorio esclusivamente ai fini delle statuizioni civili. In seguito, sono state ricordate anche le Sez. U. Schirru (Sent. n. 46688 del 29/09/2016), le quali hanno ritenuto che l’art. 578 c.p.p. riconosce al giudice dell’impugnazione il potere di accertare la responsabilità civile anche in caso di declaratoria di prescrizione del reato, e dunque in difetto di condanna dell’imputato agli effetti penali.
Quindi, tramite il richiamo a questi arresti giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno potuto esplicitare, nel modo che segue, la disciplina rilevante nel caso di specie: «[i]n definitiva, la disposizione dell’art. 578 cod. proc. pen. prevede eccezionalmente, in presenza della parte civile, da un lato, la cognizione piena sull’accusa penale del giudice di appello pur a fronte di prescrizione maturata; dall’altro, il permanere del potere di cognizione del giudice di appello sugli interessi civili a seguito della declaratoria di prescrizione».
Data tale interpretazione dell’articolo citato, e considerata la rilevanza della pronuncia della Consulta pocanzi citata, alle Sezioni Unite è stato chiesto di valutare se debba considerarsi ormai precluso al giudice di appello penale, al maturare del termine di prescrizione del reato, l’accertamento a favore dell’imputato dei presupposti per l’assoluzione nel merito nei termini nei quali è stato, invece, ammesso dalla Sentenza Tettamanti.
A tale questione è stata data soluzione negativa, ritenuta l’assenza di qualsivoglia incompatibilità tra le due pronunce esaminate.
Difatti, si deve considerare che le pronunce interpretative di rigetto della Consulta comportano esclusivamente un vincolo negativo di interpretazione, «nel senso che il giudice a quo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale», ma non impediscono di approdare a differenti soluzioni ermeneutiche. Dunque, il vincolo negativo imposto dalla sent. n. 182 citata comporta la sola impossibilità di equiparare, sia pure incidenter tantum, l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, che segue la declaratoria di prescrizione, all’affermazione di responsabilità penale. E ciò nell’ottica di evitare una sostanziale affermazione de facto della responsabilità penale, con la giustificazione di dover statuire sulla responsabilità civile, in barba al principio di presunzione di innocenza. Del tutto diversa – si afferma - è invece la ratio sottesa al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite Tettamanti, che concerne piuttosto la possibilità per il giudice penale di privilegiare l’assoluzione nel merito dall’accusa penale sulla declaratoria di prescrizione, con parallela revoca delle statuizioni civili.
Così ricostruiti i termini della questione, appare evidente che i principi espressi dalla sentenza n. 182 cit. non invalidano in alcun modo l’orientamento della Corte di legittimità attorno all’art. 578 c.p.p., dovendosi concludere nel senso che «il principio consacrato in Sez. U, Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza».
3. La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 - si applica solo nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020.
(Sez. U., n. 36764 del 18/04/2024, dep. 03/10/2024, Pisaniello).
Le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunziarsi sulla seguente questione: «[s]e la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale siano compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest’ultimo sia stato iscritto dopo tale data".
Per comprendere al meglio i termini della questione sottoposta, è necessario premettere brevi cenni sulla disciplina oggetto di contrasto interpretativo. Difatti, la legge n. 7 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 161 del 2019. All’articolo 1 del decreto citato è stata prevista la proroga del termine a partire dal quale dovevano applicarsi le norme previste dal d.lgs. n. 216 del 2017, stabilendo che dette norme dovevano trovare applicazione ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020. Al contempo, con l’articolo 2 del decreto n. 161 sono state apportate numerose modiche alla disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni. Tra queste ultime, rilevano nel caso in esame quelle che hanno riguardato l’art. 270 del codice di rito, e specificatamente quelle di cui al comma 1 – nel quale è stato stabilito che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’art. 266, comma 1» – e al comma 1 bis – con il quale è stato previsto che i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di “reati diversi” da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l’accertamento di uno dei delitti indicati dall’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. A ciò deve aggiungersi che l’entrata in vigore di tali modifiche è stata fissata alla data del 31 agosto 2020.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, l’espressione «procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020» va intesa in senso sostanziale e non meramente formale, ricomprendendo tutte le ipotesi in cui, dopo tale data, intervenga una nuova ed autonoma iscrizione della notitia criminis. In tale prospettiva, la decorrenza rileva non solo quando il pubblico ministero proceda a una nuova iscrizione nel registro nel corso delle indagini preliminari, ma anche quando emergano, nei confronti del medesimo soggetto, ulteriori fatti penalmente rilevanti ovvero quando vengano acquisiti elementi a carico di persone diverse rispetto all’indagato originario, sia in relazione allo stesso fatto sia con riferimento a un diverso reato, «quale che sia la forma utilizzata dal pubblico ministero» (cfr. Sez. 5, n. 37169 del 20/07/2022).
A supporto di simile ricostruzione vi sarebbero sia argomenti letterali – ossia il fatto che in sede di conversione del d.l. n. 161 il riferimento alla adozione dei “provvedimenti” autorizzativi delle intercettazioni è stato sostituito con quello alla “iscrizione” dei procedimenti – che sistematici – il legislatore avrebbe voluto derogare al principio del tempus regit actum, al contempo limitando gli effetti derivanti dall’arresto Sezioni Unite Cavallo in tema di utilizzabilità in un diverso procedimento degli esiti delle intercettazioni.
Secondo un opposto indirizzo ermeneutico (v. Sez. 6, Sent. n. 9846 del 24/11/2022, dep. 2023), si dovrebbe guardare esclusivamente al momento in cui le captazioni sono state autorizzate, con conseguente inapplicabilità delle modifiche intervenute sul testo dell’art. 270 c.p.p. a tutti i casi in cui simili attività investigative siano state autorizzate prima del 31 agosto 2020.
Per i sostenitori di questo orientamento, dunque, non si può attribuire rilievo né allo stralcio dal procedimento originario di ulteriori notizie di reato emerse, né al fatto che l’iscrizione del diverso procedimento per tali nuove ipotesi di reato sia successiva al 31 agosto 2020, e neppure, più in generale, ai vari «possibili sviluppi procedimentali del tutto accidentali, quali la separazione di posizioni soggettive – con creazione di nuovi procedimenti – in ragione di nuove iscrizioni per fatti di reato diversi da quelli per i quali le intercettazioni sono state autorizzate, ovvero, ancora, a seguito della trasmissione degli atti ad altro Ufficio di Procura, per ragioni di competenza».
Le Sezioni unite hanno ritenuto di condividere, seppur per ragioni in parte diverse da quelle già riportate, il primo degli orientamenti citati. Prima di esplicitare le motivazioni di simile opzione ermeneutica, il Collegio ha meglio chiarito i termini della questione, sottolineando come tra i reati per i quali furono originariamente autorizzate le captazioni e quelli dedotti nel giudizio sottoposto alla loro attenzione non ricorresse alcun rapporto di connessione sostanziale ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. (per come inteso dalle Sezioni Unite Cavallo).
Ne deriva, evidentemente, l’irrilevanza della pronuncia da ultimo citata per la risoluzione del caso in analisi; anche perché, se i procedimenti non fossero “diversi” (sempre nel senso precisato in Sez. U. Cavallo), non vi sarebbe bisogno di fare riferimento all’articolo 270 c.p.p.
In seguito, la Suprema Corte ha sostenuto la natura di disciplina transitoria dell’art. 9 della legge 216 del 2017, ed ha così sconfessato tutte quelle tesi che, facendo riferimento ad una sorta di mera vacatio legis e sul presupposto della scindibilità del procedimento di intercettazione - articolato in plurime ed autonome fasi -, concludevano nel senso di ritenere «applicabile il novum, in ossequio al principio di diritto intertemporale del tempus regit actum, “a tutte le sotto-fasi non ancora compiute, mentre la vecchia disciplina continuerebbe a regolare le sotto-fasi già concluse”». Come osservato dalle Sezioni Unite, se si applicasse quest’ultimo ordine di idee, ne discenderebbe l’applicabilità della nuova disciplina alla sotto-fase della circolazione probatoria.
Ciò che va tenuto in considerazione è che la norma in commento non ha regolato la sola successione normativa tra la precedente versione dell’art. 270 c.p.p. e quella successiva, ma ha disciplinato i tempi di entrata in vigore di un intero “corpo normativo”, ossia di tutto un insieme di «norme in tema di presupposti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova, di modalità di documentazione delle attività captative, di conservazione del materiale, di procedimentalizzazione della selezione dei dati probatori raccolti, di utilizzabilità della prova, anche in un “diverso procedimento”». Da ciò discende la necessità di adottare un unico criterio interpretativo, che guardi alla riforma nella sua interezza, e la conseguente impossibilità di adottare criteri diversi a seconda della sotto-fase che, di volta in volta, venga in considerazione. Di conseguenza, si deve osservare che la disposizione provvisoria, nella sua originaria formulazione precedente alla legge di conversione, selezionava quale unico parametro di riferimento il provvedimento autorizzatorio del procedimento originario, cioè di quello in cui le captazioni sono disposte. Solo avendo chiaro ciò si può comprendere, secondo le Sezioni Unite, il senso della modifica e del nuovo riferimento contenuto nella disposizione provvisoria ai “procedimenti penali iscritti”. Difatti, «rispetto al precedente testo dell’art. 9 cit., la modifica si colloca in una prospettiva di continuità esplicativa, di chiarimento migliorativo del dato normativo preesistente, e non certo di frattura e di superamento del senso e della portata della precedente disposizione».
Ed allora, in sintesi, va osservato che l’opzione legislativa di assumere come parametro la data di iscrizione del procedimento non ha introdotto un criterio innovativo, ma ha razionalizzato la disciplina transitoria precedente, superando il riferimento al procedimento a quo e, specificatamente, al momento dell’autorizzazione delle captazioni, facendo piuttosto riferimento alla data di iscrizione di quello stesso procedimento. Ossia, «[u]na modifica confermativa della volontà di “guardare” al procedimento originario».
Dunque, traendo le somme di quanto esposto, si può concludere nel senso che è la data di iscrizione del procedimento originario che segna il limite temporale per la entrata in vigore di tutta la riforma.
4. In tema di misure cautelari personali, nel caso in cui l’imputato, nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado, venga successivamente sottoposto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia in carcere, il rimedio che egli può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
In tema di misure cautelari personali, sono impugnabili con istanza di riesame i provvedimenti applicativi di una nuova misura cautelare, ricorrendo tale ipotesi tutte le volte che la misura originariamente applicata venga caducata, per qualsivoglia ragione, e ne venga emessa una successiva, autonoma dalla prima, ossia non condizionata dalla precedente vicenda cautelare.
(Sez. U., Sentenza n. 44060 del 11/07/2024, dep. 03/12/2024, Caruso).
Con ordinanza del 10 aprile 2024 la Prima Sezione Penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un ricorso al fine di risolvere la seguente questione di diritto, sulla cui risoluzione era sorto un contrasto giurisprudenziale: «[s]e l’imputato - nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado – debba impugnare con l’istanza di riesame ovvero con l’appello cautelare l’ordinanza con la quale sia stata disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all’esito del giudizio di appello».
Tale contrasto ermeneutico trae origine da quel principio giuridico per il quale il riesame cautelare è un mezzo di impugnazione che può essere utilizzato avverso i soli provvedimenti che applicano per la prima volta una misura cautelare (cd. genetici), e non anche contro quelli che in vario modo modificano una misura precedentemente disposta. Difatti, lo strumento per impugnare il provvedimento di diniego dell’applicazione della misura e di quelli che modificano, revocano o sostituiscono una misura già applicata non è il riesame, ma l’appello cautelare.
L’area di applicabilità di questi due strumenti di tutela non è però sempre ben definita, tanto che esiste un’area grigia fatta di provvedimenti sui quali sono sorti contrasti interpretativi, come quello che ha dato avvio al caso in esame, ossia l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p. (applicabile all’imputato che, dopo essere stato prosciolto o essere stato destinatario di una sentenza di non luogo a procedere, venga successivamente condannato per lo stesso fatto, sempre che ricorrano le esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lettere b) o c)).
In base ad un primo orientamento, sostenuto anche dal Collegio remittente, in questo caso sarebbe esperibile il solo mezzo di impugnazione dell’appello cautelare, dal momento che, pur avendo l’originario titolo cautelare perso efficacia a seguito della pronuncia di assoluzione o di non luogo a procedere, persisterebbe un legame tra il provvedimento precedente e quello sopravvenuto. E ciò in ragione del fatto che «quest’ultimo non può essere inquadrato come un nuovo provvedimento coercitivo, ma come la “reviviscenza” del primo, dato il nesso necessario e indissolubile che lega l’ordinanza c.d. ripristinatoria a quella che ha disposto la precedente misura».
Secondo un diverso orientamento in ipotesi come quella in esame sarebbe esperibile il mezzo di tutela dell’istanza di riesame. Simile ordine di idee si giustifica sostenendo che il provvedimento originario, una volta caducato e dunque reso privo di efficacia, debba ritenersi tamquam non esset; con l’effetto di qualificare il successivo provvedimento nei termini di una “ordinanza che dispone una misura coercitiva”, e come tale possibile oggetto di riesame.
Le Sezioni Unite, dopo aver ricordato la distinzione tra i due mezzi di impugnazione, ricorda la differenza (rilevante per la risoluzione del caso in commento) anche tra due ipotesi di inefficacia del provvedimento originario. Difatti, da un lato, quando la misura cessa di avere efficacia per effetto di un automatismo – e di conseguenza senza dover svolgere la valutazione sulla persistenza o meno delle esigenze cautelari –, la successiva ordinanza cautelare, eventualmente emessa a seguito del venir meno dell’impedimento oggettivo che ne aveva determinato la caducazione, «fa riespandere l’efficacia originaria del titolo, rimasto temporaneamente quiescente». Dall’altro, in tutti i casi in cui v’è una valutazione alla base che esclude la sussistenza di uno o più presupposti applicativi del provvedimento originario, «l’ordinanza genetica viene eliminata e, quindi, ogni successiva misura disposta deve considerarsi non mera rinnovazione, ma misura nuova e, dunque, oggetto di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.».
Dunque, la risoluzione della questione oggetto di rimessione passa necessariamente per l’inquadramento della vicenda oggetto di ricorso nella prima o nella seconda tipologia di annullamento citata.
Date queste premesse, le Sezioni Unite hanno aderito al secondo e minoritario orientamento, sostenendo che l’imputato, in tutti i casi in cui sia stato attinto da una misura cautelare a seguito di una sentenza di condanna in appello, anche laddove ci sia stata una precedente misura poi annullata in conseguenza di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, possa impugnare la suddetta misura cautelare facendo istanza di riesame.
Si devono tenere distinte le ipotesi di revoca o di sostituzione della misura disciplinate dall’art. 299 c.p.p., che dipendono dal venir meno dei presupposti di applicabilità delle stesse di cui agli artt. 273 e 274 – ovvero, dalla attenuazione delle esigenze cautelari anche in conseguenza dell’adeguatezza e proporzionalità della cautela –, e le diverse ipotesi estintive della misura disciplinate dagli artt. 300, 301 e 302 c.p.p., che si distinguono dalla revoca proprio a causa dall’automatismo delle conseguenze che si ricollegano al verificarsi di determinati eventi.
Per comprendere in quale delle due ipotesi di caducazione della misura sia da inquadrare quella che è alla base del disposto di cui al V comma dell’art. 300 cit., «è proprio partendo dal significato della pronuncia di assoluzione in primo grado che all’interprete è consentito orientarsi verso un approdo esegetico che lo autorizza ad attribuire carattere di “novità” e “autonomia” al provvedimento cautelare emesso successivamente alla condanna, in appello, per lo stesso fatto, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen.». La sentenza di assoluzione in primo grado, infatti, costituisce una «forte cesura» rispetto alla misura originariamente applicata. A ciò deve aggiungersi che la nuova misura viene emessa a seguito di una condanna in secondo grado che può essere anche stata la conseguenza dell’acquisizione di nuove prove, circostanza che rende ancora più evidente l’autonomia del nuovo provvedimento di cautela rispetto a quello originario. Ma, evidenziano le Sezioni Unite, anche laddove non via sia stata l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, le valutazioni effettuate in appello «possono contenere nuovi apprezzamenti in merito al riconoscimento di circostanze in un primo momento escluse dalla ordinanza genetica o diversi apprezzamenti in tema di ricostruzione del fatto, intensità del dolo, personalità dell’imputato, idonei come tali a modificare sensibilmente il quadro cautelare».
Dunque, per concludere il ragionamento, la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha ritenuto che l’ordinanza emessa in base al V comma dell’art. 300 c.p.p. «non possa considerarsi quale semplice “reviviscenza” dell’ordinanza genetica, poi caducata, a fronte di un quadro cautelare certamente inciso dal trascorrere del tempo e dall’intervento della sentenza di condanna in appello, che ha ribaltato la decisione di proscioglimento adottata in primo grado: il provvedimento de quo, viceversa, presenta indubbi aspetti di “novità” ed “autonomia” in confronto a quello precedente, sì da giustificare, per la sua impugnazione, l’attivazione del procedimento di riesame».
Si deve parlare di “nuova” misura, come tale impugnabile con istanza di riesame, ogni qual volta la misura originariamente applicata sia stata caducata, per qualsiasi ragione, e risulti susseguita da una ulteriore misura, autonoma dalla prima, ossia «non condizionata dalla precedente vicenda cautelare».
5. È viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell’elenco di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., motivato con riferimento alla insussistenza della vulnerabilità della persona o della non rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge
(Sez. Un. n. 10869 del 2025, dep. 18 marzo 2025, D. L. G.)
Con la sentenza n. 10869 del 2025, le Sezioni Unite hanno affrontato una questione di particolare rilevanza, concernente la possibilità di qualificare come abnorme il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di incidente probatorio volta all’assunzione della testimonianza della persona offesa nei casi previsti dall’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
In particolare, il tema rispetto al quale ha trovato origine il contrasto interpretativo fra le sezioni semplici del giudice di legittimità concerne la corretta individuazione dei presupposti applicativi della disposizione dettata dall’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., la quale – introdotta dall’art. 13, comma 1, legge 15 febbraio 1996, n. 66, e, in seguito, più volte modificata – nella versione attualmente vigente stabilisce che «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».
Secondo il primo dei due contrapposti indirizzi interpretativi – il quale, fino alla pronunzia del Supremo Collegio, poteva dirsi maggioritario nella giurisprudenza di legittimità – il giudice non è obbligato ad ammettere la richiesta di assunzione della prova dichiarativa formulata ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., non essendo prevista alcuna forma di “automatismo” decisionale nella disposizione in questione. Per converso, il giudice deve effettuare una verifica dei requisiti processuali e della fondatezza della richiesta, rispetto a cui si connettono margini di discrezionalità affinché possa operarsi il contemperamento tra le ragioni di tutela della dignità e della personalità della vittima e il diritto di difesa dell’imputato.
Sicché, si afferma che l’ordinanza con la quale si rigetta la richiesta di incidente probatorio per l’esame della persona offesa di uno dei reati menzionati dalla disposizione in esame non può mai essere considerata viziata da abnormità, configurandosi come insuscettibile di porsi al di fuori del sistema processuale ovvero di determinare una stasi del procedimento, tenuto conto altresì che la prova dichiarativa può essere assunta nel prosieguo del giudizio (tra le altre, Sez. 1, n. 46821 del 08/06/2023, Favia, Rv. 285455 - 01; Sez. 6, n. 46109 del 28/10/2021, P., RV. 282354 - 01; Sez. 3, n. 29594 del 28/05/2021, P., Rv. 281718 – 01).
Per il diverso orientamento ermeneutico – minoritario nella giurisprudenza di legittimità – la disposizione de qua contempla un obbligo del giudice di ammettere la prova dichiarativa della persona offesa. Ne consegue che, in presenza di una richiesta formulata ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., il provvedimento con cui il giudice rigetti l’istanza è affetto da abnormità, poiché, pur essendo formalmente espressione di un potere previsto dal codice di rito, risulta in concreto estraneo al sistema processuale, configurandosi come esercizio arbitrario di un sindacato non consentito (tra le altre, Sez. 3, n. 47572 del 10/10/2019, P., Rv. 277756 - 01; Sez. 3, n. 34091 del 16/05/2019, P., Rv. 277686 – 01). A tale approdo interpretativo si è giunti valorizzando il rilievo secondo cui l’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. introduce una deroga alle regole ordinarie di assunzione della prova dichiarativa nel processo penale. In particolare, con riferimento all’assunzione della testimonianza della vittima di violenza sessuale, gli obblighi gravanti sullo Stato italiano in forza dell’adesione a plurime convenzioni internazionali impongono di prevenire fenomeni di «vittimizzazione secondaria» della persona offesa. Proprio tali impegni internazionali inducono a interpretare l’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. alla luce della ratio sottesa alle progressive modifiche del codice di rito, che hanno perseguito l’obiettivo di assicurare una tutela rafforzata alle vittime di reati di violenza domestica e di genere.
Le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto, premesse alcune considerazioni sul fenomeno di “stratificazione” normativa che ha riguardato la disposizione oggetto del contrasto interpretativo, ritengono di dover privilegiare la soluzione ermeneutica espressa dal secondo orientamento giurisprudenziale, seppur con talune precisazioni.
La Corte, in particolare, muove dal dato testuale – di inequivoco valore semantico – che induce a ritenere che la disposizione di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che l’incidente probatorio c.d. “speciale” possa essere ammesso «anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1», esclude che il giudice sia tenuto a svolgere verifiche in ordine all’indifferibilità della prova ovvero alla non rinviabilità della sua assunzione. In altri termini, la formula lessicale impiegata autorizza a sostenere che il riconoscimento dello status di vittima vulnerabile, correlato alla tipologia di reato per il quale si procede, preclude al giudice tali valutazioni, trattandosi di un presupposto di ammissione dell’incidente probatorio che deve considerarsi oggetto di una presunzione iuris et de iure.
Siffatta conclusione viene ritenuta, inoltre, suffragata dal raffronto tra il testo del primo periodo del comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen. e quello del secondo periodo del medesimo comma, che porta logicamente a ritenere che esclusivamente in tale ultima ipotesi il giudice conservi un più ampio potere valutativo. Difatti, solo in riferimento all’incidente probatorio c.d. atipico, il legislatore ha espressamente demandato al giudice il compito di verificare, sulla base dei criteri indicati dall’art. 90-quater cod. proc. pen., se la persona offesa, della cui audizione si chiede l’assunzione in sede di incidente probatorio, versi in condizioni di particolare vulnerabilità.
Tale evenienza – che deve necessariamente riguardare procedimenti penali aventi ad oggetto reati diversi da quelli espressamente indicati nel primo periodo del comma 1-bis – comporta che spetti al giudice procedere a un accertamento concreto e caso per caso della sussistenza di tale condizione in capo alla persona offesa.
Si afferma, pertanto, che la lettura dell’intero comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen., nella sua “composizione binaria”, consenta di “illuminare” le ragioni della distinzione tra, da un lato, i casi in cui si procede per specifici e gravi reati a sfondo sessuale ovvero espressivi di violenza domestica o di genere, nei quali è prevista l’assunzione anticipata della testimonianza del minore o della persona offesa tout court, in quanto lo status di soggetto vulnerabile è presunto per legge, e, dall’altro, tutti gli ulteriori casi relativi a reati diversi nei quali la decisione sulla richiesta di anticipazione dell’assunzione della testimonianza della persona offesa richiede una verifica in concreto, da parte del giudice, della sussistenza delle condizioni di particolare vulnerabilità del testimone.
La decisione, tuttavia, avverte la necessità di precisare che debba essere negata validità all’asserzione secondo cui la disciplina dell’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. regolerebbe un “meccanismo caratterizzato da una forma di automatismo probatorio”. Secondo il Collegio appare, invero, ragionevole ritenere che resti ferma l’applicabilità della regola generale di cui all’art. 190, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale il giudice è sempre tenuto ad escludere, tra quelle richieste, «le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti», sebbene si tratti di ipotesi che vanno considerate più “teoriche” che “pratiche”, atteso che difficilmente la testimonianza di un minore o della persona offesa di uno dei reati elencati nell’art. 392, comma 1-bis possa risultare manifestamente superflua o irrilevante. Tuttavia, nulla potrebbe escludere – si afferma – che il giudice possa ritenere la prova dei fatti oggetto della deposizione sia stata raggiunta aliunde ovvero che l’esame debba ritenersi non praticabile per le particolari condizioni personali in cui si trova il dichiarante. Sicché, più correttamente, le Sezioni Unite qualificano la fattispecie in esame come rientrante tra quelle per le quali la legge si limita a fissare un “limite” ovvero un “condizionamento” all’esercizio del potere discrezionale del giudice penale.
Le Sezioni Unite osservano, altresì, che la soluzione ermeneutica adottata risulti la più coerente con un’interpretazione costituzionalmente orientata.
In tal senso, il massimo consesso della Suprema Corte si avvale della sentenza n. 14 del 2021 della Corte costituzionale, la quale – nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, nei procedimenti per i delitti ivi indicati, l'assunzione della testimonianza in sede di incidente probatorio, richiesta dal pubblico ministero o dalla persona offesa dal reato, debba riguardare la persona minorenne che non sia anche persona offesa dal reato - ha espressamente rilevato come quella prevista dalla disposizione in argomento sia una presunzione legislativa di sussistenza della condizione di vulnerabilità, che avvince tanto i soggetti minori quanto le persone offese di uno dei reati ivi elencati. Tale presunzione viene, inoltre, ritenuta immune da qualsivoglia censura di irragionevolezza, in quanto conforme al criterio dell’id quod plerumque accidit.
Infine, la Corte rimarca la necessità che, nella risoluzione del contrasto interpretativo, venga privilegiata un’esegesi conforme alle disposizioni dettate dalle fonti normative convenzionali e sovranazionali, nonché agli arresti giurisprudenziali europei, i quali impongono l’adozione, nel processo, di particolari forme e modalità di audizione idonee ad assicurare un’adeguata tutela della vittima (cfr., tra le altre, Corte EDU, 27/05/2021, J.L. c. Italia; Corte EDU, 02/03/2017, Talpis c. Italia).
In tal senso, oltre all’art. 35 della Convenzione di Lanzarote del 2007 e all’art. 18 della Convenzione di Istanbul del 2011, la Corte menziona la Direttiva 2012/29/UE, la quale, agli artt. 18 e 20, codifica il concetto di vittimizzazione c.d. “secondaria”. Viene segnalato, altresì, come la Corte di Giustizia si sia già pronunziata, in sede pregiudiziale, sulla esegesi delle disposizioni dettate dagli artt. 2, 3, 8 della dec. quadro del 15 marzo 2001, 2001/220/GAI (disposizioni che sono state successivamente assorbite nella Direttiva 2012/29/UE), asserendo che il giudice nazionale debba avere la possibilità di utilizzare una procedura speciale – come l’incidente probatorio – al fine di impedire la perdita degli elementi della prova, di ridurre al minimo la ripetizione degli interrogatori e di impedire le conseguenze pregiudizievoli, per le vittime, della loro deposizione in pubblica udienza.
L’ordinanza di rigetto della richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nel catalogo di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. – ove fondata su valutazioni che attengono alla vulnerabilità della persona offesa ovvero alla non rinviabilità dell’assunzione della prova – rientra dunque nella categoria dei provvedimenti viziati da abnormità strutturale per “carenza del potere in concreto”.
6. Nel caso di persona richiesta in consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo esecutivo e detenuta in carcere, il termine per proporre la rescissione del giudicato decorre dal momento della consegna del condannato.
(Sez. U. n. 11447 del 2025, dep. 20 marzo 2025, Lacatus Sandu Nicu)
Le Sezioni Unite con la decisione n. 11447 del 2025, hanno affrontato il tema della decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza di rescissione ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui il soggetto richiesto in consegna sia stato giudicato in absentia e successivamente arrestato all’estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo.
Nel delineare il contenuto dell’art. 629-bis cod. proc. pen., la Sezione rimettente, con ordinanza del 7 febbraio 2024, richiama il testo della disposizione nella sua formulazione attualmente vigente, evidenziando come il secondo comma individui, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell’istanza, il momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza. Sul punto, come evidenziato dai giudici remittenti, si registra un potenziale contrasto interpretativo, che in questa sede viene sinteticamente illustrato.
Segnatamente, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità individua la decorrenza del termine nella conoscenza del procedimento desumibile dal contenuto del mandato di arresto europeo, senza che nel caso di estradizione dall’estero assuma rilievo, diversamente da quanto previsto in materia di restituzione in termini, la data della consegna. Tale tesi interpretativa valorizza la circostanza che, sulla base della formulazione previgente delle rispettive disposizioni, esclusivamente la disciplina della restituzione nel termine faceva riferimento alla conoscenza del provvedimento, mentre quella della rescissione del giudicato era ancorata alla conoscenza del procedimento (si citano, tra le altre, Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01; Sez. 2, n. 51285 del 24/11/2023, Ravara, non mass.). L’ordinanza di rimessione evidenzia, tuttavia, che – alla luce del diritto dell’Unione europea e, in particolare, ai sensi dall’art. 4-bis, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dall’art. 2 della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio dell’Unione europea – la mera conoscenza della sentenza di condanna posta a fondamento del mandato di arresto europeo non è idonea a far decorrere il termine per la richiesta di un nuovo giudizio di merito, poiché l’attivazione del rimedio restitutorio deve ritenersi differita al momento della consegna, allorché l’interessato si trovi nelle condizioni di poter esercitare effettivamente il diritto di difesa. Il Collegio remittente ritiene, pertanto, sussistente la necessità di adeguare l’interpretazione del diritto interno al diritto sovranazionale, prospettando la possibilità di ricorrere al giudice delle leggi ove ciò non fosse realizzabile.
Prima di affrontare nel merito la questione rimessa alle Sezioni Unite, si impone una precisazione di ordine preliminare. La soluzione del quesito interpretativo ha infatti richiesto di sciogliere il nodo relativo alla successione delle leggi processuali nel tempo. Viene rilevato, invero, che la dichiarazione di assenza inerente al caso concreto è intervenuta prima del d. lgs. n. 150 del 2022, il quale ha modificato l’istituto della rescissione, ridefinendone l’ambito di operatività in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in absentia. Ciò posto, la Corte, ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina in materia di rescissione immediatamente anteriore alla riforma, in conformità alla regola transitoria prevista dall’art. 89, comma 1, d. lgs. n. 150 del 2022, precisa che l’analisi verterà sulla disciplina previgente, senza che ciò assuma – come si potrà esaminare – valore dirimente sul piano sistematico ai fini della soluzione prospettata.
Le Sezioni Unite, nel decidere la questione devoluta nel senso di ritenere che il termine debba decorrere dal momento della consegna del condannato – in conformità a quanto prospettato dal Collegio rimettente – si discostano dall’orientamento ermeneutico sino ad allora prevalente nella giurisprudenza di legittimità formatosi in relazione all’art. 629-bis cod. proc. pen, orientando l’interpretazione della disposizione de qua in senso conforme al diritto dell’Unione e al principio costituzionale di effettività del diritto di difesa.
La Corte, in primo luogo, pur prendendo atto dell’assenza, nella disciplina dell’istituto della rescissione del giudicato di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., di una disposizione analoga a quella prevista dall’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. — la quale, in materia di restituzione nel termine, attribuisce rilievo, ai fini della decorrenza del termine per l’attivazione del rimedio, alla consegna del soggetto nel caso di estradizione dall’estero — rileva che tale mancanza non può essere qualificata come espressione di una scelta consapevole del legislatore ad excludendum. Sulla base dell’argomentazione storica, viene osservato, invero, che lo strumento della rescissione è stato introdotto per assicurare un rimedio restitutorio ancor più efficace, destinato ad operare sul piano dell'effettività del diritto di difesa e degli strumenti a ciò preposti in caso di processo in absentia. Il Collegio rileva, pertanto, che la sostituzione del rimedio della restituzione nel termine con l’istituto della rescissione, operata dalla legge n. 67 del 2014, non valeva ad escludere la regola della decorrenza del termine dalla data della consegna, atteso che tale peculiare previsione era stata ispirata dai penetranti rilievi della Corte di Strasburgo (Grande Camera, Sejdovic c. Italia del 1 marzo 2006; Sejdovic c. Italia del 10 novembre 2004; Corte EDU, Somogyi c. Italia del 18 aprile 2004), nonché dall’esigenza di armonizzare il sistema alla dec. quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo. Al contrario, le Sezioni Unite rimarcano come il riferimento al momento della consegna risulti maggiormente coerente con la disciplina della rescissione del giudicato, posto che, al di là del riferimento al provvedimento o al procedimento, l’obiettivo perseguito è quello di garantire all’interessato l’esercizio di una difesa pienamente effettiva e concretamente operativa.
Il massimo consesso della Suprema Corte osserva, inoltre, che il riferimento al diverso parametro costituito, rispettivamente, dal provvedimento o dal procedimento, su cui si è maggiormente soffermata la giurisprudenza di legittimità, debba ritenersi non dirimente. Viene evidenziato, difatti, che nel sistema processuale il termine “procedimento” – ove non riferibile alla mera fase delle indagini preliminari – debba assumere un significato pregnante, che implica il riferimento alla formulazione di un’accusa, cristallizzata nel provvedimento di vocatio in iudicium e confermata da una decisione.
La perdurante validità delle argomentazioni sopra esposte trova, inoltre, ulteriore conferma in una valutazione diacronica degli istituti, resa possibile dalla disciplina contemplata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha reintrodotto l’istituto della restituzione nel termine. Ciò consente, ad avviso del Collegio, di apprezzarne la loro piena complementarità, avuto riguardo alla circostanza che entrambi gli istituti risultano oggi accomunati dal riferimento al momento della conoscenza della sentenza.
Se la tesi interpretativa contraria all’orientamento maggioritario espresso dal giudice di legittimità debba dirsi valida alla luce dell’analisi della disciplina degli istituti in questione, essa si impone ove si estenda lo sguardo al diritto europeo di riferimento.
Le Sezioni Unite rilevano, in particolare, che la disposizione di cui all’art. 4-bis, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI in materia di mandato di arresto europeo, nella parte in cui stabilisce che il soggetto interessato ha facoltà̀ di chiedere che gli venga trasmessa la sentenza, fermo restando che tale trasmissione ha solo valore informativo e non fa decorrere i termini per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello, induce a ritenere che il termine per proporre la rescissione del giudicato debba decorrere dal giorno della consegna. La disposizione in questione – ancorché non trasposta nel nostro ordinamento e priva di efficacia diretta – deve ritenersi vincolante quanto al fine perseguito. Il Collegio osserva, invero, che tale peculiare cogenza, derivante dalla natura dell’atto normativo europeo de quo, impone al giudice italiano un’interpretazione del diritto interno conforme alla decisione quadro, anche ove si debba innovare una giurisprudenza consolidata, purché ciò non determini una interpretazione in malam partem ovvero contra legem (cfr. Corte giustizia, 16/06/2005, Pupino; Corte giustizia U.E., 29/06/2017, Poplawski).
L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione viene ritenuta praticabile – ad avviso delle Sezioni Unite – anche in luce di ulteriori indici normativi e, in particolare, mediante la Direttiva 2016/343/UE inerente al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Invero, le relative norme – dotate di efficacia diretta ai fini in esame – lette alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, 19/05/2022, I.R., delineano inequivocabilmente il diritto ad uno strumento riparatorio, che, in piena sintonia con il citato art. 4-bis, deve poter essere esercitato all'esito della consegna, alla quale soltanto può correlarsi la conoscenza necessaria, affinché di quel diritto possa riconoscersi la piena effettività.
Non risulta necessario, dunque, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, cod. proc. pen., nella precedente e, in via conseguenziale, nella attuale formulazione, nonché la necessità di ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen. L’inquadramento sistematico e teleologico della disposizione in questione consente di riconoscere, quale criterio di essenza del diritto al rimedio restitutorio, che lo stesso, in caso di mandato di arresto europeo, debba poter essere fruito all’esito della consegna, senza che ciò sfoci in un esito non coerente con il dato letterale.
7. Integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter cod. pen. l'indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell'esistenza della condizione ostativa prevista dall'art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012 n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contributiva.
In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 8, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall'art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012 n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo
(Sez. U. n. 11969 del 2025, dep. 26 marzo 2025, Tomaificio Zodiaco s.r.l.)
Con ordinanza n. 27639 del 7 maggio 2024, la Sesta Sezione Penale ha rimesso alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto:
a) “Se nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen, rientri l'indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge (art. 8, legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche)”;
b) “Se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione”.
Per quanto riguarda il primo dei quesiti, l’ordinanza di rimessione sollecita il superamento del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Pizzuto e Carchivi (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249104; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962), nella parte in cui si è ritenuto che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., l’erogazione possa configurarsi anche in assenza di una materiale elargizione di denaro, qualora il richiedente consegua un vantaggio economico posto a carico della collettività. Secondo la prospettazione rimettente, infatti, dovrebbero ritenersi estranee all’ambito applicativo della fattispecie le ipotesi in cui non si realizzi alcuna percezione di risorse pubbliche, ma si determini un mero risparmio di spesa, derivante dal versamento allo Stato o ad altro ente pubblico di una somma inferiore a quella effettivamente dovuta. Sul punto, l’ordinanza richiama espressamente il canone interpretativo fondato sul divieto di applicare la legge penale oltre i casi da essa espressamente previsti, evidenziando come l’inclusione delle ipotesi appena richiamate nella fattispecie di «indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato» determinerebbe un’indebita estensione dell’ambito applicativo della norma incriminatrice. Una simile operazione ermeneutica, secondo tale prospettiva, si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività e con il divieto di analogia in malam partem, come recentemente ribaditi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2021.
Sotto il secondo profilo, inoltre, l'ordinanza di rimessione rileva la presenza di un contrasto interpretativo in relazione alla natura del reato di cui all'art. 316-ter c.p.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, tale reato integra un delitto “a consumazione prolungata", sicché la prescrizione inizierebbe a decorrere dalla data dell'ultimo illecito “risparmio di spesa”. Tale orientamento ritiene, in particolare, che il reato si consuma quando l'agente consegue la disponibilità concreta dell'erogazione, con la conseguenza che, nel caso di erogazioni protratte nel tempo, il momento consumativo del reato, e quindi il termine da prendere in esame ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, coincide con la cessazione dei pagamenti (Sez. 6, n. 45917 del 23/09/2021, Prigitano, Rv. 282293; Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Caruso, Rv. 281084; Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257431).
Un diverso indirizzo interpretativo ritiene, invece, che l'illecito dovrebbe scindersi in una serie di indebite percezioni. È irrilevante, in tale prospettiva, che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, assumendo rilievo il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva (Sez. 6, n. 31223 del 4/06/2021, Ciccarini, Rv. 282105).
Nel risolvere il quesito le Sezioni Unite evidenziano, in primis, l’ambito applicativo della fattispecie incriminatrice de qua, così come progressivamente delineato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, rispetto al quale – come si vedrà – non hanno inteso discostarsi.
Con l’ordinanza n. 95 del 8 marzo 2004, il giudice delle leggi ha affermato, in particolare, il carattere sussidiario e residuale del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. rispetto all’affine fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista ai sensi dell’art 640-bis cod. pen. Codesta prospettiva interpretativa ha trovato continuità nelle sentenze delle Sezioni Unite Carchivi e Pizzuto, le quali hanno parimenti statuito che il residuale e meno grave delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. possa configurarsi esclusivamente ove difettino i requisiti della truffa. In tali pronunce – come evidenzia il Collegio – l’organo di vertice della giurisdizione, oltre a recepire le indicazioni della Corte costituzionale, ha chiarito il contenuto del precetto normativo della fattispecie in esame, nonché la relativa portata applicativa, precisando che «nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità» (Sez. U, n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, cit.).
Tale interpretazione ha trovato piena conferma nella successiva giurisprudenza, che ha adottato una lettura ampia del termine “erogazioni pubbliche”, estendendolo a qualsiasi forma di contributo, sovvenzione o finanziamento agevolato che comporti un vantaggio economico a spese dello Stato o di altri enti pubblici, non essendo necessario il materiale ottenimento di una somma di denaro per la configurabilità del reato de quo.
Spostando l’attenzione verso l’analisi della struttura e della formulazione lessicale della fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche, le Sezioni Unite osservano la persiste validità dell’impostazione ermeneutica dominante supra illustrata.
La Corte rileva che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 316-ter, comma 1, cod. pen. presenta una struttura volutamente ampia, ancorata al conseguimento indebito, per sé o per altri, di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, realizzato mediante l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, attestanti cose non vere, ovvero attraverso l’omissione di informazioni dovute. Il bene giuridico tutelato viene individuato, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nella salvaguardia della corretta formazione della volontà della pubblica amministrazione, interna o eurounitaria, nonché nella corretta allocazione delle risorse pubbliche.
Il Collegio evidenzia, inoltre, come la condotta tipica – attiva o omissiva – si collochi nella fase genetica del procedimento amministrativo di concessione o erogazione del beneficio economico, consistendo nell’indebito “conseguimento” dello stesso, distinguendosi dalla fattispecie di cui all’art. 316-bis cod. pen., che attiene invece alla fase esecutiva del rapporto.
In tale prospettiva, il riferimento all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero all’omissione di informazioni dovute individua le modalità alternative attraverso cui possono realizzarsi le condotte tipiche previste dalla fattispecie incriminatrice nell’ambito delle procedure amministrative di concessione o di erogazione.
L’ampia formula lessicale utilizzata dal legislatore, invece, per descrivere l’oggetto materiale della condotta risulta idonea a ricomprendere la percezione di ausili economici di qualsiasi tipo, sia a fondo perduto sia con obbligo di restituzione, purché caratterizzati dalla vantaggiosità, intesa come agevolazione rispetto alle ordinarie condizioni di mercato.
A fronte del carattere «deliberatamente generico» del modello definitorio adottato dal legislatore, come evidenziato dalle Sezioni Unite Carchivi, le espressioni utilizzate («contributi», «sovvenzioni», «finanziamenti», «mutui agevolati», «altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate») devono essere interpretate, alla luce dell’uso corrente dei termini, come riferite all’attribuzione di qualsivoglia vantaggio economico in favore di soggetti privati.
La Corte rileva, inoltre, che l’impiego di una clausola di chiusura a contenuto esemplificativo («altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate») consente di includere nell’ambito applicativo della norma anche la percezione indebita di benefici economici consistenti nella riduzione di oneri previdenziali o assistenziali, ove conseguiti mediante le modalità tipizzate dalla disposizione. Viene osservato altresì come il legislatore, da un lato, abbia utilizzato una pluralità di espressioni polisemiche per indicare i benefici rilevanti, manifestando così l’intento di ampliare l’ambito di applicazione della fattispecie, e, dall’altro, abbia precisato che tali benefici possano essere «concessi» o «erogati». In tale prospettiva, il Collegio ritiene, pertanto, che nella struttura della fattispecie, la “richiesta” che conduce alla “erogazione” può «riguardare il conferimento di qualsivoglia agevolazione economica da riconoscere in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, senza che a tale ampio significato si leghi necessariamente la materialità di una dazione iniziale ovvero una immediata percezione del beneficio da parte del privato».
A sostegno della fondatezza della linea interpretativa tracciata dalle Sezioni Unite militano ulteriori argomenti desumibili sia dall'esito dei lavori parlamentari, sia dal contenuto della normativa convenzionale di derivazione comunitaria oggetto di attuazione nell'ordinamento interno. Le Sezioni Unite osservano che l’art. 316‑ter cod. pen. è stato introdotto per adeguare l’ordinamento interno alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sanzionando condotte di frode che, pur non rientrando nell’art. 640‑bis cod. pen., comportano l’uso di dichiarazioni o documenti falsi o omissioni illecite con conseguente percezione indebita di fondi pubblici o comunitari. Il legislatore ha adottato le formule “indebito conseguimento” e “indebita percezione”, di significato ampio, comprendendo ogni forma di vantaggio economico erogato dallo Stato, da enti pubblici o dall’UE, senza vincolare la condotta a una specifica modalità di attribuzione o percezione immediata. La disposizione, coerente con il testo pattizio nelle versioni italiana, francese e inglese, deve ritenersi, pertanto, che sanzioni sia le condotte attive sia omissive, attribuendo rilievo a qualsiasi forma di erogazione pubblica.
Sulla base delle su esposte considerazioni, la Corte ritiene, dunque, che non sussiste alcun rischio che la linea interpretativa delineata dalle pronunce Carchivi e Pizzuto possa configurarsi come una indebita estensione analogica del contenuto precettivo della fattispecie incriminatrice. La Corte evidenzia, al contrario, che l’assetto ermeneutico consolidato «non determina effetti creativi di una nuova disposizione normativa, ma rispetta la ratio legis e si mantiene entro il confine semantico tracciato dai possibili significati linguistici della formulazione letterale del testo, senza oltrepassarne il senso fatto palese dalle espressioni usate e dalla loro concatenazione logica».
Passando all’esame della seconda questione rimessa alle Sezioni Unite, viene ritenuto insussistente il contrasto giurisprudenziale prospettato dall’ordinanza di remissione. Invero, la Corte osserva come i richiamati orientamenti convergono nel ritenere il carattere unitario e a consumazione prolungata del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen allorché la pluralità delle erogazioni sia causalmente riconducibile ad un unico fatto originario – lesivo del medesimo bene giuridico – costituito dalla iniziale condotta decettiva ovvero di omessa informazione doverosa riguardo all’esistenza di circostanze ostative al conseguimento dei benefici oggetto delle agevolazioni contributive.
8. La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
L'onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità̀ dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione de/luogo in cui eseguire la notificazione.
(Sez. U., n. 13808 del 2025, dep. 8 aprile 2025, De Felice Alvaro)
Con la sentenza n. 13808 del 2025, le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all’esegesi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Segnatamente, la Quinta Sezione Penale con l’ordinanza del 19 giugno del 2024 ha devoluto all’attenzione del massimo consesso della Corte di Cassazione la seguente questione di diritto: «Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo».
La Sezione rimettente ha invero delineato l’esistenza di un contrasto ermeneutico i cui termini fondamentali si intendono brevemente illustrare in questa sede.
Alla luce di un primo orientamento giurisprudenziale – sostenuto, tra le altre, da Sez. 2, n. 23462 del 12/04/2024, Cosentino, Rv. 286374 - 01; Sez. 5, n. 17055 del 23/04/2024, Cappiello, Rv. 286357 - 01; Sez. 2, n. 19547 del 14/03/2024, Deidda, Rv. 286521 - 01 – la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., deve essere successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e depositata unitamente all’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità dell’impugnazione. Tale opzione interpretativa muove dal rilievo della diversità di disciplina tra il regime delle notificazioni degli atti di citazione nel giudizio di primo grado – che fa riferimento alla dichiarazione o elezione di domicilio resa nel corso di quel procedimento – e quello previsto per il giudizio di impugnazione. Per quest’ultimo, infatti, la notificazione deve essere eseguita esclusivamente presso il domicilio risultante dal nuovo atto depositato unitamente all’impugnazione (ovvero, per l’imputato giudicato in assenza, da quello indicato nel mandato specifico di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.).
A tale distinzione strutturale si affianca la ratio della disposizione, chiaramente orientata a favorire impugnazioni consapevoli e citazioni a giudizio dall’esito certo.
Secondo un diverso indirizzo interpretativo – sostenuto, tra le altre, da Sez. 2, n. 23275 del 10/06/2024, Recchia, Rv. 286361 - 01; Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, Rv. 286625 - 01; Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, Miraoui, Rv. 286269 - 01 – si ritiene sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’onere previsto a pena di inammissibilità, l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio già effettuata nel corso del giudizio di primo grado.
In alcune decisioni riconducibili a tale ultimo orientamento – tra cui la citata sentenza Miraoui e Sez. 3, n. 35328 del 04/06/2024, C., non mass. – viene ritenuto adeguato, altresì, il mero richiamo nell’atto di impugnazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente agli altri, purché precisa, puntuale, espressa, nonché idonea a consentire l’immediata ed inequivoca individuazione del luogo ove effettuare la notificazione del decreto.
Prima di affrontare nel merito la questione rimessa alle Sezioni Unite, si impone una precisazione di ordine preliminare. La soluzione del quesito interpretativo ha infatti richiesto di sciogliere il nodo relativo alla successione delle leggi processuali nel tempo, posto che l’art. 2, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 – entrata in vigore il 25 agosto 2024 – ha disposto l’espressa abrogazione del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., senza prevedere alcuna disciplina transitoria. In continuità con quanto affermato da Sez. Un. n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01 e dai successivi arresti giurisprudenziali, tra cui Sez. Un. n. 38481 del 25/5/2023, D., Rv. 285036 - 01, le Sezioni Unite osservano che il principio tempus regit actum deve essere necessariamente modulato in relazione alla variegata tipologia degli atti processuali. Difatti, sebbene la stessa sentenza Lista, nell’affrontare il problema della successione di leggi processuali nel tempo in relazione al diritto di impugnazione, abbia affermato che deve farsi riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione, il Collegio rileva che ciò non riguardi il caso di specie. Viene evidenziato, segnatamente, la necessità di distinguere le ipotesi in cui le modifiche normative incidano sulla facoltà di impugnare – come nel caso inerente alla sentenza Lista – da quelle in cui, invece, come nella fattispecie in esame, incidano esclusivamente sulle modalità stabilite ai fini della presentazione dell’atto di appello. In tale ultima ipotesi, l’atto di impugnazione deve essere considerato isolatamente, nonché nel suo profilo formale, come atto processuale ad effetti istantanei, i quali si esauriscono, senza residui, nel suo puntuale compimento.
Nel caso di specie, pertanto, la Corte ritiene che la corretta applicazione del principio di cui all’art. 11 delle Preleggi imponga di aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell’atto stesso, giungendo così ad enucleare il primo dei principi di diritto richiamati supra.
Quanto al tema del contrasto le Sezioni Unite affermano, in primis, di dover privilegiare la soluzione ermeneutica espressa dal secondo orientamento giurisprudenziale, salve alcune precisazioni.
Si ritiene dirimente, invero, la sussistenza di una differenza sul piano testuale tra la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e quella di cui al successivo comma 1-quater della medesima disposizione. Esclusivamente con riferimento alla posizione dell’imputato giudicato in assenza si richiede, expressis verbis, che la dichiarazione o l’elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione, a pena d’inammissibilità. Ne deve conseguire – a giudizio della Corte – che, qualora l’imputato sia stato presente nel giudizio di primo grado, non deve essere ritenuto necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare unitamente all’atto di impugnazione a pena di inammissibilità ai sensi del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., sia “nuova”.
La Corte osserva, altresì, che la distinzione in esame trovi giustificazione nella voluntas legis. Con riguardo alla posizione dell’imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado, il legislatore impone, invero, una verifica in ordine alla sussistenza di un’effettiva volontà di impugnare la sentenza, assicurata attraverso l’imposizione dell’onere del rilascio di uno specifico mandato a impugnare, successivo alla pronuncia della sentenza, al quale deve essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il Collegio osserva che ciò non possa, tuttavia, ritenersi ugualmente valido allorché, invece, l’imputato sia stato presente nel giudizio di primo grado, la cui volontà di impugnare deve essere ritenuta presunta. In tali ipotesi, dunque, vengono in rilievo mere esigenze funzionali ad agevolare la citazione a giudizio dell’appellante, le quali possono essere soddisfatte mediante il deposito o l’allegazione di una dichiarazione o elezione di domicilio anche antecedente alla sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite pongono, pertanto, l’attenzione sul fine perseguito dal legislatore, rilevando che, in base all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena di inammissibilità unitamente all’atto di appello non deve necessariamente essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. A ciò aggiunge la sussistenza di un’espressa previsione normativa che consente di avvalersi di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, ai sensi del nuovo testo dell’art. 164 cod. proc. pen.
L’organo di vertice della giurisdizione osserva, inoltre, che le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere conforme alla disposizione di legge – in linea con quanto affermato in alcune delle pronunce richiamate nell’ordinanza di rimessione – anche il mero richiamo, nell’atto di impugnazione, di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, purché tale richiamo risulti chiaro, specifico e inequivoco, nonché idoneo ad assicurare l’immediata e certa individuazione del luogo presso il quale procedere alla notificazione
Infine, la soluzione interpretativa elaborata dalle Sezioni Unite viene ritenuta aderente al principio di diritto processuale di tassatività delle ipotesi di inammissibilità, nonché alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale gli oneri posti a carico dell'imputato in ordine al suo “diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, previsto dall'art. 6, par. 1, CEDU, non devono, infatti, essere interpretati «in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza» (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia).
9. La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale.
In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.
I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
(Sez. U n. 13783 del 2025, dep. 8 aprile 2025, Massini )
La Sesta sezione penale, con ordinanza del 3 giugno 2024, ha devoluto all’attenzione del massimo consesso della Suprema Corte la seguente questione di diritto: “Se, in caso di pluralità di concorrenti nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno di essi, indipendentemente da quanto da ognuno eventualmente percepito, oppure se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto incamerata da ognuno; od ancora se, in quest'ultimo caso, la confisca debba comunque essere ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ognuno oppure in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali”.
La Sezione rimettente ha individuato l’esistenza di un articolato contrasto giurisprudenziale concernente i limiti applicativi dell’istituto della confisca per equivalente allorché il reato venga commesso da una pluralità di soggetti in concorso.
Le Sezioni Unite affrontano – per risolvere il quesito - una serie di temi relativi alla esatta definizione delle categorie generali di diritto evocate nel caso di specie, che in questa sede si ritiene necessario riprodurre ai fini di una esatta comprensione della significativa pronunzia.
Preliminarmente, il Collegio illustra la distinzione concettuale tra il «profitto del reato» e il «prezzo del reato». In particolare, per quest’ultimo, viene rilevato che deve intendersi il compenso dato o promosso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del 3/07/1996, Chabni, Rv. 205707). Quanto al «profitto», la Corte richiama i diversi arresti giurisprudenziali di legittimità che hanno concorso a delineare i confini semantici della nozione, nonché i principi applicabili, ritenendo che per aversi «profitto» debba sussistere un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del beneficiario, ingenerato dal reato (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656). Al contempo, il profitto deve essere caratterizzato dal requisito della “pertinenzialità” (nel senso che deve derivare dal reato che lo presuppone. Cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436), nonché avere un collegamento con il reato anche ove si discuta di c.d. surrogati (Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso). Senza un effettivo conseguimento da parte dell’agente del prezzo o del profitto non si può confiscare, né in via diretta, né per equivalente.
In secondo luogo, il Collegio realizza la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente. Segnatamente, si osserva che la confisca diretta costituisce una misura di sicurezza tradizionalmente basata sull'idea di pericolosità. Si tratta, invero, di una misura concepita dal legislatore come priva di carattere punitivo, il cui scopo è tradizionalmente individuato in quello di prevenire la futura commissione di reati. Presupposto della confisca tradizionale è costituito, pertanto, dalla pericolosità della cosa in quanto derivante dal reato, da intendersi non esclusivamente come attitudine della cosa a cagionare un danno, bensì «possibilità che la cosa, qualora sia lasciata nella disponibilità del reo, venga a costituire per lui un incentivo per commettere ulteriori illeciti».
Il Collegio coglie, inoltre, l’emergere di una tendenza applicativa della confisca diretta che ne accentua l’autonomia funzionale, discostandola progressivamente dalla sua tradizionale fisionomia, derivante dall’adozione di una nozione di “profitto” sostanzialmente sovrapponibile a quella di “provento”. Viene asserito, in particolare, che «Quanto più, infatti, si intenda estendere la tradizionale nozione di profitto per farvi ricomprendere anche i beni che non sono immediatamente derivanti dal reato, tanto più ci si allontana dall'idea che il fondamento dell'ablazione sia costituito dalla pericolosità in sé della cosa, in quanto direttamente proveniente dal reato». Dunque, la Corte ritiene che al tradizionale volto della confisca diretta, se ne accompagni uno nuovo, caratterizzato dalla esigenza di riportare la sfera economica-patrimoniale del reo nella stessa situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse stato commesso.
Per quanto concerne la confisca per equivalente, le Sezioni Unite ne mettono in luce i tratti distintivi rispetto alla confisca diretta. Essa consiste nell’ablazione di beni di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, che sarebbero stati oggetto di confisca qualora fossero stati individuati, ponendosi pertanto come “surrogatoria” rispetto alla confisca diretta. Tale misura opera indipendentemente dalla pericolosità intrinseca dei beni ablati e prescinde dall’esistenza di un nesso di pertinenzialità tra questi e il reato. Quanto alla sua natura giuridica, il Collegio richiama l’ordinanza della Corte costituzionale n. 97 del 2009, che qualificava la confisca per equivalente come misura «eminentemente sanzionatoria», tale per cui deve essere ricondotta all’ambito applicativo dell’art. 25, secondo comma, Cost., in punto di principio di irretroattività (si cita anche Sez. U 2023 Esposito).
Compiuta l’illustrazione dei tratti significativi e distintivi delle due misure ablatorie in questione, secondo l’impostazione tradizionalmente condivisa, le Sezioni Unite osservano, tuttavia, la necessità di rifiutare l’assunto secondo cui la “natura” dell'ablazione e il conseguente regime giuridico deriverebbero dalla forma, dal modo con cui la confisca viene disposta e applicata (diretta o per equivalente). L’adesione pedissequa all’impostazione di cui supra parrebbe determinare, difatti, che l’applicazione dello statuto della legalità penale e delle garanzie fondamentali da questa conseguenti – riconosciute in caso di confisca per equivalente e negate in caso di confisca diretta – dipenderebbe, sostanzialmente, da circostanze accidentali.
Al fine di superare tale conclusione, la Corte mette in evidenza l’erroneo presupposto su cui essa si fonda, consistente nella sovrapposizione, sul piano terminologico, dei concetti di “afflittivo” e “punitivo”, trattati come se fossero equivalenti.
Si tratta, invece, di nozioni legate da un rapporto di genere a specie, poiché, «se è vero che ogni “pena” è una misura afflittiva, è altrettanto vero che non ogni misura con portata afflittiva è una punizione».
Un contributo dirimente sul punto è stato fornito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 112 del 2019, resa in materia di confisca amministrativa per abusi di mercato. In tale occasione, il giudice delle leggi ha chiarito che la qualificazione della natura giuridica delle confische non dipende dalla forma ablativa adottata (diretta ovvero per equivalente), bensì dall’oggetto su cui si esercita il potere ablatorio.
In particolare, una confisca assume carattere propriamente “punitivo” solo laddove comporti «una limitazione del diritto di proprietà di portata superiore (e, di regola, assai superiore) a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito».
Tirando le somme sul punto, il massimo consesso della Suprema Corte riconosce una preminente funzione ripristinatoria alla confisca del prezzo o profitto sia essa per equivalente ovvero diretta . Anche nell’ipotesi di confisca per equivalente, infatti, l’assenza nel nesso di pertinenzialità tra i beni ablati e il reato non incide sull’essenza “recuperatoria” della misura, atteso che i beni oggetto della confisca devono avere lo stesso valore del provento del reato.
Esclusivamente laddove la confisca si traduca nella sottrazione di un valore «eccedente» rispetto a quanto effettivamente conseguito mediante l’illecito, la misura assume carattere punitivo, configurandosi come pena patrimoniale. Altrimenti la ‘afflizione’ deriva dall’effetto ablativo ma non è ‘punizione’.
La Corte affronta, altresì, il tema della natura della confisca avente ad oggetto somme di denaro, ambito che tradizionalmente presenta profili di particolare complessità applicativa, in ragione della difficoltà di trasporre i principi elaborati in materia su un bene connotato da intrinseca fungibilità, quale è il denaro. Ad un primo indirizzo interpretativo – espresso da Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 – secondo cui la natura del bene non è di per sé ostativa al necessario accertamento della provenienza del denaro dal reato, se n’è contrapposto un altro, caratterizzato da una netta ed obiettiva discontinuità. Nella Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437, invero, è stato infatti enucleato il principio secondo cui la confisca avente ad oggetto somme di denaro deve essere qualificata come confisca diretta senza che si debba, tuttavia, accertare il nesso di derivazione diretta tra somma materialmente oggetto della ablazione e il reato, attesa la peculiare natura del bene.
Nella pronunzia in esame, le Sezioni Unite colgono l’occasione per prendere le distanze da tale indirizzo ermeneutico, affermando che la natura fungibile del denaro non può condurre all’annichilimento di un requisito indefettibile della confisca diretta, quale è il nesso di derivazione. La fungibilità, infatti, pur inerendo alle caratteristiche intrinseche del bene, resta concettualmente estranea alla prova del rapporto di pertinenzialità con l’illecito, che deve invece risolversi in un giudizio di relazione tra il bene oggetto di ablazione e il reato. La Corte, pertanto, esclude che per il denaro possa configurarsi una tipologia di confisca ad hoc – formalmente qualificata come diretta ma svincolata dai suoi presupposti strutturali – e afferma, invece, la necessità di mantenere ferma anche in relazione alle somme di denaro la distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente, imponendo di verificare, caso per caso, se ricorrano i requisiti per l’una ovvero per l’altra misura ablativa.
Dopo aver posto le premesse qualificatorie si affronta il nodo del reato commesso in concorso.
Secondo un primo orientamento – che può ritenersi maggioritario – nel caso di reato concorsuale, la confisca per equivalente può essere disposta nei confronti di ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto riveniente dal reato, anche nei casi in cui le somme siano state incamerate in tutto o in parte da altri correi, pur sempre senza eccedere nel quantum l'ammontare complessivo del profitto stesso e salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti, costituente quest'ultimo, però, fatto interno a costoro privo di rilievo penale (tra le altre, Sez. 2, n. 13008 del 31/01/2024, Vartolo, non mass.; Sez. 6, n. 8124 del 23/01/2024, Toteda, non mass.; ez. 5, n. 15445 del 16/01/2004, Napolitano, Rv. 228750). Si tratta di un orientamento interpretativo che valorizza la “teoria monistica” concernete la disciplina del concorso di persone nel reato, per cui ciascun concorrente deve rispondere del fatto delittuoso nella sua globalità, quale che sia l'entità del contributo prestato, a cui si connette il principio solidaristico nella pena. L’indirizzo in esame evidenza la natura “sostanzialmente sanzionatoria” della confisca per equivalente che, appunto, giustifica il richiamo alla compartecipazione criminosa.
Un diverso indirizzo ermeneutico ritiene che la confisca per equivalente dell’intero importo del profitto nei confronti di ciascun concorrente nel reato possa trovare applicazione solo qualora risulti impossibile determinare, nella fattispecie concreta, la quota effettivamente percepita dal singolo partecipante a seguito dell’illecito. Come evidenziato dall'ordinanza di rimessione, l'indirizzo che si sta esaminando si è articolato secondo alcune varianti. Secondo una prima prospettazione, la natura afflittiva della confisca di valore renderebbe doveroso graduarne l'entità con riferimento, ove ricostruibile, al «grado di partecipazione del singolo concorrente alla formazione e acquisizione del profitto o del prezzo» (Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023 Bianco, dep. 2024, Rv. 286168, in tema di peculato; nello stesso senso Sez. 6, n. 23203 del 05/03/2024, Petrini, cit., in tema di corruzione) Una diversa opzione interpretativa, sempre favorevole alla tesi della ripartizione fra i correi della ablazione, ha ritenuto invece di fare riferimento alla divisione paritaria del vantaggio tra i correi (cfr., Sez. 6, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596; Sez. 5, n. 20101 del 12/12/2014- dep. 2015, Giallongo, Rv.263835).
All’interno di questo quadro, alcune pronunce hanno evidenziato, inoltre, la distinzione strutturale e funzionale tra sequestro preventivo e confisca, sottolineando che la regola che prevede la ripartizione dell’ammontare del profitto tra i correi in proporzione ai rispettivi guadagni concreti si applica esclusivamente alla confisca e non al sequestro preventivo (Sez. 6, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, cit.).
Ciò posto, l’organo di vertice della giurisdizione – con una netta virata interpretativa rispetto al passato - giunge ad escludere che la confisca possa essere disposta per l’intera entità del ‘profitto’ rinveniente dal reato nei confronti di un singolo concorrente. La Corte rileva, in particolare, che la tesi interpretativa maggioritaria poggia su tre argomenti che non ritiene condivisibili.
In primo luogo, le Sezioni Unite rifiutano la tesi per cui dalla natura “sanzionatoria” della confisca per equivalente possa ritenersi che discenda, come logico corollario, l’applicazione del principio solidaristico. Tale conclusione appare una reviviscenza della erronea commistione terminologica dei concetti di “afflittivo” e “punitivo”. La Corte, invero, riprendendo le argomentazioni precedentemente illustrate, rimarca la natura afflittiva ma non punitiva della confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato, sicché non si ritiene giustificabile il richiamo al principio di solidarietà nella pena della disciplina della compartecipazione.
In secondo luogo, le Sezioni Unite ritengono non dirimente il riferimento al modello unitario del reato concorsuale. Viene osservato, infatti, che la concezione monistica non impone l’applicazione in concreto della stessa sanzione nei confronti di tutti i concorrenti nel reato, a ciò ostandovi i principi di colpevolezza e di uguaglianza, nonché la previsione, da parte dell’ordinamento, di istituti in grado di graduare la risposta sanzionatoria applicabile in concreto a ciascun correo.
Infine, il Collegio non ritiene che sia sorretto da alcuna giustificazione logico-giuridica il richiamo all’istituto di matrice civilistica della “solidarietà” passiva della obbligazione, utilizzato dalla citata giurisprudenza per adoperare il criterio totalizzante di imputazione della confisca al singolo nel reato concorsuale.
La Corte osserva, inoltre, che la confisca non si sottrae al controllo di proporzione, a prescindere dalla sua formale “etichetta”, il cui giudizio si snoda in quattro fondamentali verifiche, relative: a) alla sussistenza di una finalità legittima della misura; b) all'idoneità della misura stessa a conseguire quella finalità; c) alla necessità della misura, intesa come inesistenza di misure egualmente idonee ma meno incidenti sui diritti fondamentali dell'interessato; d) alla sua proporzionalità in senso stretto, ossia al carattere non eccessivo della compressione del diritto fondamentale rispetto all'importanza dello scopo perseguito. Inoltre, il principio di proporzionalità, come autorevolmente chiarito, può assumere una valenza c.d. prospettica, concernente il rapporto tra la misura limitativa dei diritti e la finalità legittima perseguita dalla norma, ossia il bilanciamento tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (Corte EDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia); nonché una valenza c.d. retrospettiva, che riguarda la verifica se una norma sanzionatoria – e, in particolare, di natura “punitiva” – comporti una compressione eccessiva dei diritti fondamentali del destinatario. In tale prospettiva, centrale è la valutazione della proporzionalità della risposta sanzionatoria rispetto all’effettivo fatto che ha determinato l’applicazione della sanzione.
Il Collegio rileva, pertanto, che la tesi della solidarietà passiva è difficilmente conciliabile con detto principio, sia che la confisca assuma connotati “punitivi”, sia che abbia una funzione esclusivamente “ripristinatoria”. In tale ultimo caso, invero, il controllo di proporzionalità ha una valenza prospettica, sicché la misura ablativa concretamente disposta nei confronti di un singolo concorrente deve ritenersi congrua rispetto al fine. L'eventuale ablazione indistinta, fissa e totalizzante nei riguardi del correo che non abbia conseguito nessun arricchimento, nessuna porzione di profitto, ovvero abbia conseguito una quota parte di profitto inferiore rispetto all'oggetto della ablazione, non risulta proporzionata sotto il profilo della adeguatezza del mezzo scelto per raggiungere gli obiettivi prefissati, determinandosi, pertanto, una illegittima compromissione dei diritti del soggetto destinatario della misura.
Nell’ipotesi di confisca “punitiva”, il controllo di proporzionalità ha una valenza retrospettiva, sicché la sanzione patrimoniale deve risultare, in ogni caso, proporzionale alla gravità del singolo fatto.
Escluso ogni riferimento alla solidarietà passiva, le Sezioni Unite rilevano, dunque, che la quantificazione del prezzo o del profitto conseguito da ciascun compartecipe nel reato diviene un tema del processo, e, in particolare, un tema oggetto di prova, che risulta assistito da una massima di esperienza, per cui «chi partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro lo fa per conseguire personalmente un vantaggio che, nella maggiore parte dei casi, ha una sua consistenza economica», superabile mediante la allegazione di fatti dimostrativi della partecipazione del singolo concorrente al reato per ragioni diverse rispetto a quella di trarre una indebita locupletazione.
Merita, inoltre, specifica considerazione la regola di chiusura individuata dal Collegio, secondo cui, pur dovendo l’individuazione del quantum confiscabile nei confronti di ciascun correo essere rimessa alle ordinarie regole del dibattimento, qualora risulti provato che i compartecipi abbiano conseguito una parte del prezzo o del profitto del reato, ma non sia possibile, in concreto, determinarne l’esatta entità in capo a ciascuno, il vantaggio deve essere ripartito in parti uguali tra i correi. Per quanto riguarda la fase cautelare, la Corte, infine, rileva l’assenza di ragioni per consentire di sequestrare indistintamente l'intero profitto o prezzo a ciascun concorrente oppure di rispristinare la solidarietà̀ passiva tra correi ovvero, ancora, di sequestrare nei confronti di ciascuno più di quanto da questi sia stato conseguito. Ciò in quanto anche in tale fase procedimentale devono ritenersi imperanti i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, nonché l’esigenza di evitare una compressione indiscriminata del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica privata dei singoli, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Sicché, la motivazione del provvedimento cautelare deve indicare le ragioni della sussistenza dei presupposti che giustificano la misura ablativa, nonché i motivi per cui si ritiene che il singolo correo abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato.
10. L’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall’art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, è configurabile, con conseguente rilevanza penale della sua violazione, nell’ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria, fermo restando l’onere del giudice di verificare, dandone adeguata motivazione, l’idoneità della condotta tenuta a porre in pericolo il bene giuridico protetto, alla stregua del canone di offensività in concreto.
La violazione dell’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall’art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, è reato istantaneo che si consuma all’inutile scadenza del termine di comunicazione da parte del soggetto obbligato della variazione patrimoniale decorrente ai fini penalistici, in caso di variazione patrimoniale derivante da delazione ereditaria, dall’accettazione dell’eredità e non dall’apertura della successione, giacché in caso contrario il reato sarebbe già consumato nelle ipotesi di accettazione intervenuta oltre trenta giorni dalla apertura della successione.
(Sez. U. n. 18474 del 28/11/2024, dep. 16/05/2025, Vitagliano)
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18474 del 2025, si sono occupate di due questioni inerenti il reato di cui agli artt. 30 e 31 della legge n. 646/1982. La fattispecie in esame si applica a colui che, già sottoposto ad un obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniale in conseguenza dell’applicazione di una misura di prevenzione (o di una particolare condanna penale), non comunichi al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, entro trenta giorni dal fatto, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i medesimi soggetti sono tenuti a comunicare anche le variazioni intervenute nell’anno precedente, sempre nel caso in cui siano di valore complessivo non inferiore alla cifra pocanzi indicata. L’inosservanza di tale obbligo è punita in modo particolarmente rigoroso, essendo prevista l’applicazione, insieme alla reclusione da due a sei anni, di una multa e della confisca dei beni a qualunque titolo acquistati, nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
Nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, la Prima Sezione Penale ha dato atto dell’esistenza di un contrasto interpretativo in relazione alla questione se l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dall’art. 30 cit. possa ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, nell’ipotesi di una acquisizione proveniente da successione ereditaria o comunque da acquisti soggetti ad una pubblicità legale effettivamente applicata. Difatti, era riscontrabile un orientamento che riconosceva la rilevanza penale di simile ipotesi, ritenendo che la condotta presentasse l’offensività richiesta, cioè l’idoneità a porre in pericolo il bene giuridico protetto. Quest’ultimo veniva individuato nell’ordine pubblico, considerando che l’obbligo di comunicazione fosse previsto per permettere alle autorità competenti di svolgere un controllo tempestivo delle variazioni del patrimonio di un soggetto ritenuto pericoloso in quanto condannato per reati espressivi di un particolare allarme sociale.
A fronte di un orientamento così rigoroso, se n’è sviluppato uno contrastante, che evidenzia come in caso di successione ereditaria vi sia un aspetto che tende ad escludere l’integrazione della ratio della incriminazione, atteso che l’incremento patrimoniale «non richiede alcuna iniziativa dell’agente» e viene comunque disvelato attraverso una forma di pubblicità legale, con la conseguente esclusione del dolo. Proprio per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato, tali pronunce, facendo riferimento al c.d. “dolo di occultamento”, lo ritengono insussistente in tutte le ipotesi di registrazione dell’atto a contenuto patrimoniale.
Di particolare interesse, nella materia in analisi, è la giurisprudenza sulla pericolosità in concreto, in base alla quale anche nelle fattispecie di c.d. pericolo presunto il giudice di merito non può astenersi dal compiere un’indagine sulla pericolosità in concreto della condotta specifica che viene di volta in volta in rilievo. È proprio in simile quadro ermeneutico che si inserisce la sentenza n. 99 del 2017 della Corte cost., che, nell’analizzare la legittimità della norma incriminatrice in esame, ha posto l’attenzione anche sull’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali realizzate mediante atti soggetti a pubblicità legale. Nel riconoscere l’offensività in astratto di tali condotte, considerato che «[q]ueste forme di pubblicità non implicano una diretta e immediata informazione del nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale della persona obbligata alla comunicazione, e quindi non mettono la polizia tributaria competente in condizione di conoscere tempestivamente le variazioni sospette. Né può porsi a carico di questa un onere di consultazione permanente di tutti i pubblici registri, per acquisire direttamente quelle notizie che avrebbero dovuto esserle comunicate», la Consulta ha comunque ribadito che è sempre compito del giudice di merito valutare l’offensività in concreto della condotta. Si ritiene utile riportare le parole della Corte sul punto: «spetta poi al giudice comune il compito di allineare il fatto oggetto del giudizio al canone dell’offensività “in concreto”, in quanto compete a questo giudice verificare se la singola condotta, rappresentata nel caso in esame dalla omessa comunicazione, risulta assolutamente inidonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e dunque, in concreto, inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità».
Chiarito l’oggetto della dell’ordinanza di rimessione, è bene passare all’analisi della pronuncia. Dopo aver delineato l’ambito applicativo della fattispecie, con riferimento ai vari presupposti del reato, la Suprema Corte ha ribadito l’importanza del principio dell’offensività in concreto, segnalando che è compito del giudice «individuare il possibile scarto tra la presunzione operata dal legislatore (condotta idonea ad esporre a pericolo il bene protetto) e la realtà fenomenica (condotta inidonea a manifestare, in concreto, simile attitudine lesiva), ferma restando la integrazione della fattispecie tipica». Difatti, in riferimento alle fattispecie di pericoloso presunto, il giudice deve sempre individuare una «“ragionevole possibilità di produzione del danno” in rapporto ad un bene giuridico dotato della necessaria concretezza e previamente delimitato».
Per quanto concerne lo specifico oggetto della questione da risolvere, ossia le variazioni patrimoniali derivanti dagli acquisti soggetti ad una pubblicità legale effettivamente applicata, le Sezioni Unite hanno accolto il primo orientamento analizzato, che dava rilevanza a simili atti patrimoniali, sul presupposto che la normativa rilevante, «nel suo tenore letterale e nella sua lettura sistematica e teleologica, non distingue le diverse tipologie di atti». Neppure in tema di accertamento del dolo la particolare tipologia di atto patrimoniale comporta alcuna differenza, ferma restando la necessità di evitare presunzioni che facciano riferimento ad una sorta di dolo in re ipsa.
La Corte, peraltro, ha anche chiarito i casi in cui va ravvisata la carenza di offensività in concreto, ossia laddove la movimentazione patrimoniale ictu oculi non sia ricollegabile alla pericolosità latente del soggetto raggiunto dal suddetto obbligo di comunicazione.
Dunque, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18474/2025, pur escludendo la possibilità di estromettere dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice in esame talune categorie di atti patrimoniali, hanno al contempo ribadito la che la «offensività in concreto della omissione deve […] elevarsi a contenuto necessario e indefettibile della motivazione, che espliciti anche mediante un giudizio controfattuale l’attitudine offensiva della omissione astrattamente punibile, in quanto posta in essere da una persona ritenuta - per gli esiti giudiziari pregressi - portatrice di una latente pericolosità». Inoltre, in via incidentale, la Corte ha confermato altresì la natura istantanea del reato in oggetto, il quale, in caso di successione ereditaria, è da ritenersi consumato dall’accettazione dell’eredità e non dall’apertura della successione.
11. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
(Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Polichetti).
Per comprendere i termini della questione rilevante, che attiene alla successione normativa che ha interessato l’istituto della prescrizione dal 2017 al 2021, occorre premettere brevi cenni sulle modifiche legislative che sono intervenute nel periodo di tempo indicato. Più precisamente, con la legge n. 103 del 2017, il legislatore ha modificato l’articolo 159 del codice penale introducendo, per i reati commessi dal 3 agosto del 2017, una duplice sospensione dei termini prescrizionali, pari ad un massimo di 1 anno e 6 mesi, che decorrono rispettivamente dai termini di deposito della sentenza di condanna di primo grado e di quella di secondo grado.
Con la legge n. 3 del 2019 è stato nuovamente riformato l’art. 159 cit., per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, tramite la previsione della sospensione dei termini di prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna sino alla data della definitività del corrispondente provvedimento.
Infine, con la legge n. 134 del 2021, è stata ulteriormente modificata la disciplina in esame, tramite l’abrogazione del 2° comma dell’art. 159 e la contestuale introduzione dell’art. 161 bis c.p., il che ha comportato la definitiva cessazione del decorso dei termini di prescrizione in seguito alla pronuncia della sentenza di primo grado – ad eccezione del caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Al contempo, per i soli reati commessi dal 1° gennaio 2020, è stato introdotto l’inedito istituto, di natura processuale, della improcedibilità.
Nel caso in esame, la Prima Sezione Penale ha rinviato alle Sezioni Unite la decisione di una questione controversa, e specificatamente chiedendo di stabilire «[s]e la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia stata totalmente abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134 del 2021, oppure se essa sia vigente e continui a operare per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019».
La rimessione alle Sezioni Unite della questione controversa si era necessaria a seguito di un contrasto di orientamenti, di seguito brevemente descritto.
La tesi maggioritaria, seguita tra l’altro dalla Sezione remittente, concludeva nel senso della persistente vigenza del regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Secondo i sostenitori di tale indirizzo ermeneutico, il dies a quo di applicabilità dell’istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto all’art. 161-bis, primo periodo, c.p., dovrebbe individuarsi nel 1° gennaio del 2020, e dovrebbe altresì considerarsi in rapporto di continuità normativa con l’omologa causa di sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall’art. 159, secondo comma, c.p., secondo la disposizione recata dalla legge n. 3 del 2019, a far data proprio dal 1° gennaio 2020. Secondo l’orientamento in esame, inoltre, entrambi gli istituti appena citati contemplerebbero una causa di interruzione definitiva del decorso del tempo rilevante ai fini della prescrizione del reato. Di conseguenza, «si è reputato coerente ritenere che la cessazione del corso della prescrizione, introdotta dall’art. 161-bis cod. pen., debba trovare applicazione, non dalla data di entrata in vigore della legge in commento, bensì - al pari dell’omologa causa di sospensione - in relazione ai reati commessi dall’1 gennaio 2020».
Come osservato nella pronuncia oggi in commento, «l’esito del ragionamento così richiamato è nel senso che la disciplina della sospensione della prescrizione dei reati prevista dalla legge n. 103 del 2017 - entrata in vigore in data 3 agosto 2017, successivamente abrogata dalla legge n. 3 del 2019, in vigore dall’1 gennaio 2020, a sua volta incisa dalla legge n. 134 del 2021, il cui dies a quo è da fissarsi egualmente alla data dell’1 gennaio 2020 - ha sostanziato il secondo comma dell’art. 159 cod. pen., con vigenza intercorsa dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019: essa costituisce una norma certamente più favorevole di quelle successive che l’hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte, però, di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado, con conseguente applicazione ai reati commessi nell’indicato periodo».
Ulteriori argomenti spesi dai sostenitori di questa tesi attengono alla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.), fenomeno che sarebbe da riscontrarsi non nel rapporto tra la legge n. 103 del 2017 e la legge n. 3 del 2019 – considerato che per queste è stata espressamente prevista la loro applicabilità ai reati commessi a decorrere da una certa data –, bensì esclusivamente in riferimento alla legge n. 134 del 2021, con la quale, si ripete, è stato abrogato il secondo comma dell’art. 159 c.p. ed è stato contestualmente introdotto l’art. 161 bis c.p., che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado. Anche in tal caso, si è sostenuto che la normativa più favorevole era quella della legge n. 103 del 2017.
Dunque, seguendo questa linea interpretativa, si deve riconoscere la contemporanea esistenza di diversi regimi di prescrizione, la cui applicazione dipende dalla data di commissione del reato. In particolare: per i reati commessi sino al 2 agosto 2017 si applicherebbe la normativa ex artt. 157 e ss. cod. pen. (nella versione dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251); quelli realizzati dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 sarebbero disciplinati dalla legge n. 103 del 2017, con conseguente applicazione dei periodi di sospensione ex art. 159, 2° co., c.p.; infine, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applicherebbe in primo grado la disciplina della prescrizione ex artt. 157 e ss, ma senza la sospensione della prescrizione di cui all’art. 159 cit. (sostituita con l’art. 161-bis cod. pen.), e con la contestuale applicabilità nei gradi successivi della disciplina della improcedibilità.
L’opposto indirizzo interpretativo ha valorizzato, invece, l’istituto della improcedibilità, disciplinato dall’art. 344-bis del codice di procedura penale ed introdotto con la legge n. 134 del 2021 (ulteriormente modificato con il D. Lgs. n. 150 del 2022), istituto che segnerebbe una cesura con la disciplina previgente. Secondo tale tesi, l’abrogazione del secondo comma dell’art. 159 – nella versione intervenuta a seguito della legge n. 103 del 2017 – operata con la legge n. 134 del 2021, ha determinato la riespansione della lex mitior precedente, ossia del regime introdotto dalla legge n. 251 del 2005, norma da ritenersi più favorevole ai sensi del quarto comma dell’art. 2 c.p. (perché non prevede le sospensioni ex lege nella fase delle impugnazioni). Dunque, dal momento che la peculiare ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione che era stata introdotta nel 2017 è stata successivamente abrogata, ne deriverebbe la riespansione della legge più favorevole precedente, che è proprio quella risultante dalla riforma del 2005, che, non prevedendo alcuna ipotesi di sospensione, disciplinava in modo evidentemente più favorevole l’istituto.
L’istituto della improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo, di cui all’art. 344-bis c.p.p., applicabile per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, secondo tale orientamento (ben espresso da Cass., Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella), va letto come un dato normativo sintomatico della radicale abrogazione dell’istituto della sospensione della prescrizione riconnessa all’emissione della decisione.
Le Sezioni Unite, dopo aver osservato che nessuno dei due orientamenti analizzati revoca in dubbio la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione ed aver ricordato che il valore tutelato dal principio di retroattività della lex mitior è sacrificabile da una legge ordinaria esclusivamente al fine di proteggere interessi di analogo rilievo, hanno ritenuto di aderire all’indirizzo ermeneutico maggioritario. Più precisamente, il rapporto tra le tre riforme intervenute a partire dal 2017 (ad opera delle leggi nn. 103/2017, 3/2019 e 134/2021) non può essere risolto guardando all’art. 2 del codice penale, disciplinante il fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, dal momento che le ultime due modifiche intervenute hanno specificatamente riguardato i soli reati commessi dopo il 1° gennaio 2020. In via incidentale, e «al solo fine di prendere le distanze dalla diversa impostazione», la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha ritenuto che, anche a voler operare una valutazione comparativa per stabilire quale sia la disciplina più favorevole all’imputato, non si potrebbe fare riferimento alla disciplina del 2005, senza al contempo considerare la contemporanea introduzione della sospensione sine die del relativo termine dopo l’emissione della sentenza di primo grado. Ciò è dovuto al fatto che, stando ad un principio consolidato, per individuare la disciplina applicabile non è consentita l’applicazione simultanea di disposizioni oggetto di diverse modifiche normative, ma si può solo applicare integralmente una di esse. Non si può omettere di considerare che la legge del 2021 ha introdotto l’istituto della improcedibilità proprio in riferimento a quegli stessi reati per i quali la legge n. 3 del 2019 aveva previsto la sospensione indeterminata dei termini di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Peraltro, si deve ribadire che la l. 134 del 2021 ha espressamente previsto l’applicabilità della normativa esclusivamente per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
Dunque, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento la tesi minoritaria, per la quale la modifica normativa da ultimo intervenuta avrebbe abrogato in toto l’istituto della sospensione della prescrizione riconnesso alla pronuncia delle sentenze di merito. Piuttosto, si deve ritenere che la riforma del 2021, non essendo intervenuta direttamente sulla legge del 2019, ma sulle disposizioni da essa riformate, sia stata posta in termini di continuità con le modifiche precedenti. Difatti, è la stessa legge da ultimo intervenuta che ha introdotto l’articolo 161-bis c.p., con il quale è stata confermata l’individuazione della sentenza di primo grado come causa di sospensione sine die del decorso dei termini di prescrizione.
Dunque, riportandoci alla sintesi già operata nella sentenza che stiamo analizzando, «la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 non possiede efficacia retroattiva e si applica ai soli reati commessi dall’1 gennaio 2020; la legge n. 134 del 2021 è intervenuta a modificare, nella stessa materia, le sole norme dettate dalla legge n. 3 del 2019, non quelle dettate dalla legge n. 103 del 2017; di conseguenza, la legge n. 134 del 2021, nella medesima materia, a sua volta, non dispiega efficacia retroattiva, applicandosi ai soli reati commessi dall’1 gennaio 2020».