Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

Prime note sulla sentenza
delle Sezioni Unite 10532/13

di Francesco Menditto
Procuratore della Repubblica Lanciano
La sentenza interviene in materia di tutela dei terzi in presenza della confisca di prevenzione (ma tocca anche il tema della confisca 12 sexies l. 356/92)
Prime note sulla sentenza<br>delle Sezioni Unite 10532/13

LA QUESTIONE

La III sezione civile rimetteva alle SU, nel 2012, la questione dell’ambito della tutela del terzo nella confisca di prevenzione.

Partendo dal tema in esame (tutela del creditore che aveva avviato un’azione esecutiva sull’immobile oggetto di confisca di prevenzione) la III sez. poneva numerosi interrogativi, a partire dalla natura originaria o derivativa dell’acquisto da parte dello Stato.

I PRINCIPI AFFERMATI DALLE SU

Le SU colgono l’occasione per affermare alcuni condivisibili principi che tento di sintetizzare:

a) L’applicabilità della l. n. 228/12 ai procedimenti in corso.

b) La non applicabilità della nuova regolamentazione nel caso in cui il terzo abbia già esperito i mezzi di tutela in precedenza, e la richiesta sia stata rigettata definitivamente.

c) Il riferimento alla confisca ex art. 12 sexies. La Corte afferma che la nuova regolamentazione ha disciplinato organicamente la materia della sola confisca di prevenzione e “non ha colto l’occasione” per disciplinare l’analoga problematica della confisca 12 sexies, ma subito dopo sottolinea che è stata unificata dalla stessa legge di stabilità l’amministrazione e destinazione dei beni, per cui mi sembrano inalterati gli spazi interpretativi per l’applicabilità delle nuove norme alla confisca 12 sexies (per evitare evidenti disparità di trattamento).

d) La descrizione, sia pure sommaria, dei principi della l. n. 228/12, valorizzando la funzione prevalente della confisca sui diritti dei creditori ipotecari in buona fede (ammessi a una mera tutela risarcitoria) per le finalità che si pone.Mi sembra estremamente importante una presa di posizione di questa natura da parte della Cassazione Civile dopo le incertezze precedenti (seppur sulla base della nuova regolamentazione).

e) La natura dell’acquisto da parte dello Stato, a titolo originario. LEe SU non usano mai (mi sembra) questo termine, pur se si desume con chiarezza dal ragionamento svolto.

f) L’applicabilità al procedimento previsto dalla legge di stabilità dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di buona fede.

g) La valorizzazione della comunicazione alla Banca d’Italia del provvedimento di rigetto delle istanze di riconoscimento della buona fede proposte dagli istituti di credito che , la cui assenza di buona fede può agganciarsi a potenziali concessioni di credito di dubbia trasparenza, come rilevato anche dalla giurisprudenza.

LE PROBLEMATICHE DELLA TUTELA DEI TERZI ESISTENTI (IN SINTESI)

a) Secondo la giurisprudenza (penale) i titolari di diritti di credito garantiti da diritti reali di garanzia (trascritti anteriormente al sequestro) possono agire in sede civile (certamente in sede risarcitoria, ma non sul bene, specie se definitivamente destinato a finalità pubbliche), previo accertamento della buona fede e dell’inconsapevole affidamento nella concessione del credito.

L’accertamento va richiesto al giudice della prevenzione attraverso l’intervento nel procedimento ovvero, dopo la confisca definitiva, con ricorso nella forma dell’incidente di esecuzione (artt. 665 e ss. c.p.p.).

E’ sorto un contrasto tra le sezioni penali e le sezioni civili della Suprema Corte sulla sospensione (e successiva estinzione all’esito della confisca definitiva) del procedimento esecutivo di espropriazione immobiliare intrapreso dal titolare del diritto reale di garanzia (ipoteca) sul bene oggetto di sequestro, con un concreto rischio di contraddittorietà di giudicati.

Ne derivavano contrasti tra giudici della prevenzione (e penali applicandosi gran parte dei medesimi principi per la confisca 12 sexies) e giudici civili (in particolare, ma non solo, dell’esecuzione, in particolare immobiliare).

b) Non è garantita alcuna facoltà d’intervento (né altra tutela) ai titolari di meri diritti di credito, non garantiti da diritti reali, anche se in buona fede.

Il diritto è azionabile nei confronti del proposto, senza alcuna possibilità di agire nei confronti dei beni sequestrati (e confiscati), frutto di attività illecita e acquisiti, all’esito del procedimento, al patrimonio dello Stato.

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’

Dopo la fissazione del ricorso, ma prima della camera di consiglio, è intervenuta la l. n. 228/12 che, come detto, ha regolamentato la tutela dei terzi titolari di diritti di credito (con diritti reali di garanzia/godimento o meno) nel caso di confisca di prevenzione non soggetta alle norme del d.lgs. n. 159/11 (proposte presentate prima del 13.10.11).

Secondo la nuova disciplina:

- gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni su indicati anteriormente alla confisca sono estinti di diritto (c. 197);

- non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive (c. 194);

- i soggetti legittimati all’azione sono ampliati (c. 198) ai creditori che hanno pignorato l’immobile prima della trascrizione del sequestro (o sono intervenuti nell'esecuzione);

- i presupposti per il riconoscimento del credito sono quelli previsti dall’art. 52 d.lgs. n. 159/11 e i limiti del riconoscimento del diritto sono quelli previsti dall’art. 53 ( 70 per cento del valore del bene);

- sono fissati termini a penna di decadenza per agire;

- la competenza è del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale — sez. mis. prev. — che ha disposto la confisca, seguendo il procedimento ex 666 c.p.p.

- il provvedimento del Tribunale, consistente nell’accertamento dei presupposti previsti dall’art. 52 d.lgs. n. 159/11 e della sussistenza e dell’ammontare del credito;

- il procedimento di liquidazione del credito è minuziosamente disciplinato ed è di competenza dell’l'Agenzia nazionale.

13/05/2013
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