Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Pignorabilità della pensione accreditata su conto corrente

La natura assistenziale della pensione rende non pignorabili (se non per un quinto) le somme che siano versate su conto correnti o in libretti di deposito, purché la loro natura sia identificabile
Pignorabilità della pensione accreditata su conto corrente

L’articolata ordinanza emessa dalla Prima sezione del Tribunale di Sulmona il 20 marzo 2013, affronta due questioni:

la prima riguarda la sussistenza del limite legale del quinto per la pignorabilità dei ratei di pensioni che siano depositate su conti correnti o libretti di deposito;

la seconda concerne la presenza o meno, nel nostro ordinamento, di una presunzione di solidarietà dal lato attivo delle obbligazioni.

La decisione scaturisce dall’opposizione all’esecuzione presentata da un terzo.

In estrema sintesi, il creditore procedente aveva pignorato integralmente le somme versate su di un libretto di deposito e cointestato a due soggetti (padre e figlio), nonostante che solo uno di essi fosse il debitore.

Pertanto, l’altro cointestatario, l’opponente, ha proposto opposizione all’esecuzione evidenziando che sul libretto veniva accreditata la propria pensione.

Il tribunale abruzzese ha, dunque, affrontato la questione illustrando i due orientamenti giurisprudenziali in materia.

Secondo l’indirizzo prevalente, condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, quando le somme di danaro vengono versate su di un conto corrente o su di un libretto postale, perdono la loro peculiarità, confondendosi con il restante patrimonio dell’esecutato.

Di diverso avviso i fautori dell’orientamento minoritario – riscontrabile in isolati arresti della giurisprudenza di merito, nonché condiviso dal Tribunale di Sulmona con l’ordinanza in epigrafe – secondo cui, al contrario, la natura privilegiata del rateo pensionistico permane anche se la medesima viene accreditata su di un conto corrente o un libretto di deposito (come nel nostro caso), purché la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per denominazione ed importo e purché non vi siano all’attivo voci diverse dall’accredito della pensione o prelievi subito dopo il deposito della somma. In tal caso, quindi sarebbe possibile il pignoramento solo entro il quinto della somma percepita a titolo di pensione.

Secondo il Tribunale di Sulmona, l’entrata in vigore della legge n. 214/11, che di fatto ha imposto, tra gli altri, ai pensionati di ricevere la pensione, se superiore a mille euro, su di un conto corrente o un libretto di deposito, non lascia dubbi sull’impossibilità di identificare la destinazione della somma percepita quale pensione, sicché l’accredito non perde la sua eminente funzione assistenziale.

Tuttavia, nel caso in questione, il giudicante sottolinea come le somme percepite dall’opponente a titolo di pensione abbiano perso la loro natura, essendosi confuse con il restante patrimonio, anche a causa dei prelievi effettuati successivamente all’accredito.

A parere di chi scrive, resta, però, un dubbio riguardante l’effetto che viene riconosciuto al prelievo immediatamente o di poco successivo all’accredito della pensione. Non si comprende, cioè, per quale ragione tale operazione impedirebbe di far mantenere alla corresponsione della pensione la sua funzione assistenziale.

Invero, il prelievo della somma appare ancora più inevitabile considerato che attualmente, come si è detto, vige l’obbligo di versare su libretti o conti correnti la pensione e che, per cultura ed età, generalmente i pensionati prediligono l’uso del contante rispetto ad altre forme di pagamento (bancomat, carte di credito).

In merito alla seconda questione, il Tribunale di Sulmona evidenzia come il nostro ordinamento giuridico non stabilisca – a differenza di quanto previsto a parte debitoris - alcuna presunzione di solidarietà attiva.

È noto, infatti, che in tema di obbligazioni pecuniarie vige la regola della presunzione di solidarietà passiva, sicché, in mancanza di patti contrari o esplicite previsioni normative, il creditore può rivolgersi ad un solo debitore per vedere soddisfatta integralmente la propria pretesa creditiza.

Al contrario, tra i creditori non sussiste lo stesso vincolo di solidarietà, eccetto ipotesi tipiche e tassative, come la cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente, ipotesi, quest’ultima, citata dallo stesso giudice abruzzese.

Invece, per la cointestazione di un libretto di deposito non è prevista nessuna regola specifica, derogatoria delle norme generali.

L’organo giudicante ha sostanzialmente ritenuto applicabile la disciplina in materia di comunione ordinaria, per cui ogni contitolare mantiene la proprietà esclusiva sulla parte che è idealmente di sua spettanza.

Alla luce di tali considerazioni e confermando il proprio precedente decreto, il Tribunale di Sulmona, ha sospeso l’efficacia dell’esecuzione nella misura del cinquanta per cento, autorizzando il terzo contitolare del libretto - estraneo al rapporto tra creditore e debitore - a disporre liberamente della metà delle somme depositate.

09/04/2013
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