Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

La sentenza d'appello
per la Thyssen

di Beniamino Deidda
Direttore Questione Giustizia
La difesa della salute e dei lavoratori non passa necessariamente
dalla contestazione di reati dolosi; tuttavia, in questo caso, è difficile sfuggire alla sensazione che giustizia non sia stata fatta
La sentenza d'appello<br>per la Thyssen

La lettura dei motivi (qui la sentenza) per i quali la Corte di Appello di Torino ha escluso il dolo eventuale a carico dell’ Amministratore delegato della Thyssen è assai deludente.

E non già perchè è stato escluso il dolo, ma per il percorso logico giuridico compiuto dalla Corte per escluderlo.

Dirò subito che non sono uno sfegatato sostenitore delle imputazioni dolose nei confronti di chi ha cagionato infortuni del lavoro più o meno gravi.

Ho già detto in una lunga intervista rilasciata all'indomani della sentenza di primo grado che la condanna del responsabile della Thyssen per omicidio doloso non rappresentava affatto una nuova frontiera in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, come superficialmente veniva presentata da alcuni organi di informazione.

Mettevo in luce le difficoltà legate alla prova del dolo, sia pure eventuale o quando si concretizza nell'accettazione del rischio che l’evento si possa verificare.

Ma nel caso della Thyssen, come è noto, le cose fin dalle prime indagini hanno preso una piega diversa.

Una serie di circostanze hanno permesso di accertare la consapevolezza del datore di lavoro dell’esistenza di rischi gravissimi ai quali erano esposti i lavoratori.

Le intuizioni e la straordinaria capacità mostrate dai magistrati inquirenti avevano poi consentito di contestare una serie di elementi fortemente significativi in ordine alla decisione dell'AD di non procedere ad adottare le necessarie misure antincendio, in attesa del trasferimento dell’attività in altra sede.

Con questi dati di fatto, valorizzati dalla sentenza di primo grado (anche se in maniera, a mio giudizio, non sempre efficace), avrebbe dovuto misurarsi la Corte di Appello.

E invece le considerazioni con cui si esclude l'esistenza del dolo suonano apodittiche e sostanzialmente insufficienti.

Sostiene sostanzialmente la Corte che, se per affermare la colpa cosciente è sufficiente la mera previsione dell'evento, per affermare il dolo eventuale non basta l'accettazione da parte del soggetto agente della possibilità che si verifichi l’evento dannoso, ma occorre che tale evento sia in qualche modo voluto dall'agente, pur nella speranza che il suo accadimento non sia certo.

Credo che si debba dire che, pur nella molteplicità delle opinioni in materia di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, non era stato da nessuno affermato che l'accertamento dell'esistenza del dolo eventuale dovesse essere condotto attraverso l'esame della volizione dell'evento.

Ci si era fermati finora all'esame del grado di probabilità del verificarsi dell'evento che il soggetto agente si era rappresentato, giungendo magari a conclusioni discordanti, nella convinzione che l'esame della volizione riguardasse l’accertamento del dolo diretto e non del dolo eventuale.

Non vi è infatti dubbio che il dolo consiste, come sempre ci hanno insegnato, nella volontà dell’evento.

E’ chiaro perciò che, se si parte da questa premessa, anche nel caso Thyssen sarebbe facile concludere che l’imputato non ha affatto voluto l’evento.

Tuttavia il ragionamento della Corte si mostra più contorto del prevedibile. Nel tentativo di capire cosa avesse veramente voluto il datore di lavoro della società Thyssen, la Corte si lancia in un improbabile raffronto tra il costo dell’istallazione delle necessarie misure antincendio e l’ammontare dei danni che sarebbero derivati da un probabile infortunio, per concludere che un imprenditore accorto come l’amministratore delegato della Thyssen non poteva aver fatto una scelta così irrazionale da rischiare di perdere più denari di quanti avrebbe dovuto impiegarne per prevenire l’evento dannoso.

Curioso modo di accertare l’elemento soggettivo: da un un lato si prospetta in astratto una scelta irragionevole e poi si conclude che una persona ragionevole non potrebbe farla.

La vita invece è più varia di quanto non immagini la Corte di Torino.

Può accadere che taluno, per ragioni non facilmente definibili, faccia scelte economicamente non vantaggiose, sperando magari nella buona sorte, pur avendo nitida la percezione della probabilità che l’evento temuto si verifichi.

Su questa ipotesi la Corte avrebbe dovuto riflettere con maggiore attenzione, tanto più che –stando al giudizio di primo grado- non mancavano elementi di fatto capaci di indirizzare la pronunzia dei magistrati d’appello.

In conclusione si tratta di una motivazione debole che nulla aggiunge al lungo dibattito che ha animato la dottrina e la giurisprudenza sulla sottile distinzione tra il dolo eventuale e la colpa con previsione dell’evento.

L’impressione che resta è che gli elementi raccolti durante le indagini preliminari in materia di elemento soggettivo non siano stati adeguatamente valutati dai giudici di appello.

Detto questo, occorre aggiungere che non mi paiono pertinenti le osservazioni di coloro che vedono nella sentenza d’appello un passo indietro nella tutela dei lavoratori e della salubrità dei luoghi di lavoro.

La difesa della salute e dei lavoratori non passa necessariamente attraverso la contestazione dei reati dolosi. Solo che in questo caso è difficile sfuggire alla sensazione che giustizia non sia stata fatta.

11/07/2013
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