Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Il deposito telematico di atti giudiziari, pur dopo le ore 14.00, è tempestivo e non slitta al giorno successivo

di Gianmarco Marinai
Giudice presso il Tribunale di Livorno
Commento a Trib. Milano, sez. IX, sentenza 19 febbraio - 5 marzo 2014, n. 3115 (Pres. Manfredini, est. Rosa Muscio)
Il deposito telematico di atti giudiziari, pur dopo le ore 14.00, è tempestivo e non slitta al giorno successivo

E' tempestivo il deposito telematico di un atto giudiziario, allorché la ricevuta di avvenuta consegna sia generata l'ultimo giorno previsto, anche se dopo le ore 14.00, nonostante la previsione dell'art. 13 d.m. 21.2.2011 n. 44 (secondo la quale il deposito successivo alle ore 14 si intende effettuato il giorno successivo), che non può derogare all'art. 155 c.p.c. e all'art. 16 bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in l. 221/2012).

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La sentenza del Tribunale di Milano n. 3115 del 2014 è di sicuro interesse, costituendo una delle prime pronunce che affrontano problemi di interpretazione della normativa regolamentare che presiede al funzionamento del Processo Civile Telematico (PCT).

Il caso è molto semplice: viene eccepita la tardività del deposito telematico di una comparsa conclusionale, in quanto la stessa era stata inviata telematicamente l'ultimo giorno utile, ma alle ore 14.27, con ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia nel pomeriggio del medesimo giorno, e dunque dopo il termine delle ore 14 previsto dall'art. 13 d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), che prevede che "i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia […] La ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo".

Il Tribunale risolve la questione mediante due ordini di considerazioni.

Innanzitutto, si sostiene, per il computo dei termini di deposito delle conclusionali e la relativa scadenza deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 155 c.p.c. secondo cui la scadenza del termine a giorni coincide con lo spirare dell'ultimo giorno utile.

Sotto altro profilo, l'art. 16-bis c. 7 d.l. 179/2012 (convertito in l. 221/2012), introdotto dalla l. 228/2012, prevede che il deposito degli atti in formato telematico "si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia".

Ritiene, quindi, il tribunale – applicando due classici criteri di risoluzione delle antinomie per l'individuazione della legge applicabile – che la norma di legge di cui all'art. 16-bis comma 7 prevalga rispetto alla norma tecnica regolamentare dell'art. 13 d.m. 44/11 (che prevede il termine delle ore 14) perché è una fonte primaria rispetto a quella tecnica che ha natura secondaria (lex superior derogat inferiori) ed è, in ogni caso, temporalmente successiva a quella regolamentare (lex posterius derogat priori).

L'argomentazione che fa leva sull'interpretazione dell'art. 155 c.p.c. è, a mio avviso, ineccepibile.

Il codice di rito, infatti, prescrive che i termini possono essere (e si computano) a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

La conseguenza evidente è che essi scadono al termine del periodo temporale di riferimento: così, se il termine si computa a giorni, lo stesso non può che scadere all'ultimo minuto secondo dell'ultimo giorno: se l'ultimo giorno utile per il deposito della conclusionale era il 20 gennaio 2014, il termine medesimo scadeva alle ore 24:00 del 20 gennaio 2014.

Tale principio, però, fino ad oggi doveva essere interpretato alla luce del fatto che il deposito degli atti giudiziari non poteva che essere compiuto mediante il deposito cartaceo all'interno della cancelleria dell'Ufficio Giudiziario, con la conseguenza che – di fatto e inevitabilmente – il termine ultimo per il deposito coincideva con l'orario di chiusura al pubblico della cancelleria.

L'art. 155 c.p.c., pertanto, necessitava (e necessita ancora oggi) di essere coordinato con l'art. 162 l. 23.10.1960 n. 1196, che prevede che "le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari": al di fuori di tali orari, non è possibile depositare atti e dunque – di fatto – il termine scade ben prima delle ore 24.

Venendo meno, oggi, tale vincolo e potendo, quindi, l'atto essere depositato mediante invio telematico, viene senz'altro meno anche il limite temporale (sempre e solo di fatto) al deposito e dunque il termine ultimo per il deposito non può che coincidere – ex art. 155 c.p.c. – con l'ultimo momento utile del giorno di scadenza.

Conseguentemente, la norma regolamentare, indicando un termine ultimo diverso (le h. 14.00), derogherebbe alla norma codicistica dell'art. 155 c.p.c. e dunque, nel contrasto tra le due, la norma di rango inferiore deve inevitabilmente cedere.

Non convince, invece, il riferimento all'art. 16 bis d.l. 179/2012: sostenere, infatti, che è l'art. 16 bis che, non ponendo termini orari al deposito, deroga alla norma regolamentare, significa non considerare il principio generale (ribadito anche dal primo comma di tale art. 16 bis) secondo cui il deposito telematico degli atti deve avvenire nel "rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici", con espresso richiamo, pertanto, anche (e soprattutto) al dm 44/2011 che detta le cd. "Regole tecniche" del PCT, nonché ai provvedimenti ministeriali contenenti le specifiche tecniche.

Ragionare in questi termini, insomma, potrebbe portare alla conseguenza (paradossale) che, qualora la normativa di rango primario non richiami espressamente e pedissequamente la normativa regolamentare specifica, la stessa potrebbe anche non essere rispettata, senza che tale mancato rispetto determini alcuna sanzione processuale.

Esemplificando, non potrebbe essere dichiarato inammissibile il deposito di un atto in formato diverso da quelli previsti dalle regole tecniche (.doc, .pdf, ecc.), ovvero contenente "elementi attivi", ovvero il deposito di un atto trasmesso da utenti abilitati esterni da indirizzo diverso rispetto a quello inserito nel REGINDE, ma da altro indirizzo PEC, il che determinerebbe l'impossibilità da parte dei registri di cancelleria di classificare gli atti pervenuti telematicamente all'interno dei rispettivi fascicoli, con conseguente implosione del sistema PCT.

Le norme delle regole tecniche, quindi, debbono essere tutte rispettate, ma le stesse, visto il loro rango nella gerarchia delle fonti (il regolamento), non possono contrastare con la normativa di grado superiore (la legge), né – ovviamente – è sostenibile (pena l'evidente censura di illegittimità costituzionale) che l'art. 16 bis c. 1, rinviando alla normativa tecnica, abbia in qualche modo delegato tale normativa regolamentare a prevedere deroghe all'art. 155 c.p.c..

Piuttosto, a meno di due mesi dall'obbligatorietà del deposito telematico, appare opportuna una forte semplificazione del sistema delle regole tecniche e degli strumenti di funzionamento del PCT, sia dal lato degli utenti abilitati esterni (il meccanismo di redazione degli atti appare farraginoso e, per certi aspetti, inutilmente ridondante), sia per quanto riguarda gli utenti interni al sistema giustizia: siamo certi che sia ancora necessario l'intervento manuale del cancelliere che "accetta" l'atto (firmandolo digitalmente), così introducendolo nel sistema di gestione dei registri di cancelleria (SICID-SIECIC) e rendendolo visibile agli altri soggetti processuali? È possibile che, ad oggi, non sia trovato il modo per consentire al giudice di redigere semplici provvedimenti (seriali) in calce all'istanza (del tipo: "visto, si autorizza"), ma si debba sempre e comunque redigere un provvedimento con intestazione, nome delle parti, ecc.? È davvero imprescindibile la redazione di un'ampollosa relata di notifica per le notifiche a mezzo PEC da parte dell'avvocato? Siamo sicuri che non ci siano alternative alla busta in formato .p7m, che il destinatario (anche privato) della notifica di un atto giudiziario riceve, ma che necessita di software appositi, peraltro poco diffusi e complessi, per essere letta?

I problemi sono già noti agli ingegneri del Ministero che presidiano l'evoluzione del sistema PCT e, anzi, alcuni di tali interrogativi dovrebbero trovare risposta, già nel breve periodo, mediante semplici modifiche software che saranno rese possibili dal recentissimo Provvedimento del Ministero della Giustizia del 16.4.2014, di aggiornamento delle specifiche tecniche previste dal d.m. 44/2011 (pubblicato sulla g.u. del 30.4.2014, n. 99).

In ogni caso, se è vero che per tutti gli operatori del processo civile il PCT porterà (ed anzi, ha già portato, almeno negli Uffici che già utilizzano massicciamente gli strumenti telematici) innegabili vantaggi in termini di controllo del ruolo e dei singoli procedimenti e, conseguentemente, anche in termini di riduzione dei tempi di definizione, appare indubbio che, per assicurare una tempestiva e capillare diffusione dell'utilizzo dei sistemi PCT, anche al di là degli specifici settori in cui è prevista l'obbligatorietà, dovrà essere fornito a tutti (cancellieri, magistrati, avvocati, ausiliari) un software quanto più possibile affidabile e di semplice utilizzo, strutturato in modo tale da semplificare gli adempimenti routinari, così da togliere voce a chi (in tutte le categorie e a tutti i livelli) auspica un ridimensionamento del processo telematico facendo leva sulle (iniziali ed inevitabili) difficoltà di funzionamento, peraltro senz'altro facilmente superabili.

 

11/06/2014
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