Magistratura democratica
Europa

CEDU, pillole di luglio

di Alice Pisapia , Pier Francesco Poli
* Prof. a contratto di Diritto UE Univ. Dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano</br> **Dottore di ricerca in Diritto e Procedura Penale e Avvocato del foro di Milano
I casi affrontati dalla Corte: condizioni dei richiedenti asilo (Grecia), durata della custodia cautelare (Francia), maltrattamenti ai danni di detenuti (Ucraina)

La Grecia condannata per le condizioni in cui è stato detenuto un soggetto richiedente asilo.

Sentenza della Corte EDU (Prima Sezione) 30 luglio 2015, rich. nn. 74308/2010, E. A. c. Grecia

Oggetto: Violazione degli artt. 3, 13 e 5 par. 4 CEDU – Detenzione di soggetto iraniano richiedente asilo in condizioni di scarsa igiene – Illegittimità – Scorretto funzionamento del sistema di richiesta di asilo – Illegittimità – Mancanza di controllo giurisdizionale sulle condizioni di detenzione – Illegittimità – Importance level 3

Il ricorrente è un cittadino iraniano che fu detenuto ai fini della successiva espulsione in Grecia. Lamenta il fatto che, una volta in Grecia, aveva domandato asilo – richiesta poi accolta successivamente dalla Svezia – ma che tale richiesta non era stata registrata dalle autorità greche che l’avevano posto in stato di detenzione al fine della successiva espulsione verso il suo Paese d’origine. Si duole altresì delle condizioni in cui la detenzione si era svolta, in quanto l’igiene era scarsa, i locali in cui era trattenuta erano in condizioni di sovraffollamento e, da ultimo, non aveva alcun accesso alla luce naturale. La Corte ritiene integrate le violazioni i) dell’articolo 3 CEDU, con riferimento alle condizioni di detenzione che integrano un trattamento inumano e degradante; ii) dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con l’art. 3, in relazione al mancato funzionamento del sistema di asilo previsto in Grecia ed alla possibilità che il soggetto, una volta espulso, venisse sottoposto a tortura; iii) infine, dell’art. 5 par. 4 CEDU, in relazione alla ineffettività del rimedio previsto per la situazione di detenzione esistente.

 

Non eccessiva la durata di una detenzione cautelare in Francia per l’autore di una violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 16 anni.

Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 30 luglio 2015, rich. nn. 50104/2011, Loisel c. Francia

Oggetto: Non violazione dell’art. 5 par. 3 CEDU – Custodia cautelare di oltre due anni effettuata nei confronti di un soggetto indagato per violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 16 anni – Sussistenza dei presupposti – Legittimità – Importance level 2

Il ricorrente lamenta l’eccessiva durata – oltre due anni – della detenzione provvisoria effettuata nei suoi confronti in ragione dell’accusa di aver commesso violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 16 anni. Egli, che era stato condannato all’esito del procedimento penale a 15 anni di reclusione, era stato accusato di essersi fatto passare per donna su internet e di avere così organizzato con il ragazzo un appuntamento nel corso del quale aveva poi consumato la violenza. La Corte ritiene giustificata la detenzione domiciliare ed il tempo della medesima in ragione del rischio, allegato dai Giudici francesi all’esito dell’esame della documentazione processuale, che il soggetto potesse darsi alla fuga ovvero commettere nuovamente il medesimo reato.

 

Trattamenti inumani e degradanti in Ucraina.

Sentenza della Corte EDU (Quinta Sezione) 23 luglio 2015, rich. nn. 42164/2009, Serikov c. Ucraina

Oggetto: Violazione sostanziale e procedurale dell’art. 3 CEDU  – Ineffettività delle indagine in relazione ai maltrattamenti subiti da parte delle forze dell’ordine in seguito ad un arresto – Illegittimità – Importance level 2

Il ricorrente, cittadino ucraino, lamenta di essere stato maltrattato da parte delle forze dell’ordine successivamente al suo arresto, avvenuto per il presunto spaccio di marijuana. In particolare, sostiene il ricorrente che, al fine di farlo confessare, le autorità ucraine lo avrebbero minacciato di stupro, preso a calci, colpito a

12/10/2015
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