Magistratura democratica
giustizia internazionale

Pillole della Corte di Giustizia dell'Unione europea

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
La rassegna delle principali decisioni prese in questo mese dalla CGUE
Pillole della Corte di Giustizia dell'Unione europea

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Rassegna delle principali decisioni

1 - 15 Marzo 2013

 

Politiche di concorrenza

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 7 marzo 2013, causa C-607/11, ITV Broadcasting Ltd e altri contro TV Catch Up Ltd.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da High Court of Justice (England & Wales) - Regno Unito.

Oggetto: Direttiva 2001/29/CE - Art. 3, par. 1 - Diffusione via Internet, da parte di un terzo, dei programmi di emittenti televisive commerciali - Live streaming - Comunicazione al pubblico.

La domanda pregiudiziale, presentata nell’ambito di una controversia tra canali televisivi in merito alla diffusione via Internet da parte della convenuta, pressoché in tempo reale, di programmi televisivi diffusi dalle ricorrenti. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico nel senso di includere in una radiodiffusione televisiva terrestre quella effettuate mediante un flusso Internet messo a disposizione degli abbonati.

La Corte, ragionando a partire dalla nozione di comunicazione e di pubblico, stabilisce che la nozione di comunicazione al pubblico debba interpretarsi estensivamente ricomprendendo anche la ritrasmissione via internet poiché la direttiva 2001/29 persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, per un adeguato compenso per le loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico.

 

Mercato interno

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 7 marzo 2013, causa C-577/11, DKV Belgium contro Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale Cour d’appel de Bruxelles - Belgio.

Oggetto: Libera prestazione di servizi - Libertà di stabilimento - Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE - Assicurazione medica - Libertà tariffaria - Contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale - Restrizioni - Motivi imperativi d’interesse generale.

Nel 2009 la DKV, impresa di assicurazioni attiva sul mercato dei prodotti di assicurazione malattia e ospedalizzazione, ha informato i suoi assicurati che avrebbe praticato un aumento tariffario. La Corte ritiene che l’aumento applicato, in conformità con le disposizioni nazionali, non sia stato effettuato in violazione della normativa europea. Solo il giudice del rinvio può valutare se vi sia stata una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi ammissibile per motivi imperativi di interesse pubblico, idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non sproporzionata rispetto a quanto necessario per il suo raggiungimento, tutelando quindi il consumatore contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi.

Relazioni esterne

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 7 marzo 2013, causa C-547/10 P, Confédération suisse contro Commissione europea.

Tipo di procedimento: Impugnazione della sentenza di primo grado del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-319/05, Svizzera c. Commissione, ricorso in annullamento.

Oggetto: Impugnazione - Relazioni esterne - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo - Regolamento 2408/92/CEE - Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte aeree intracomunitarie - Artt. 8 e 9 - Ambito di applicazione - Esercizio dei diritti di traffico - Decisione 2004/12/CE - Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo - Obbligo di motivazione - Divieto di discriminazione - Proporzionalità - Onere della prova.

Nel contesto normativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999, in materia di aviazione civile, la Svizzera impugnava la decisione del Tribunale che in materia di emissione acustiche reputava la soglia di rumore per l’aeroporto di Francoforte conforme alla pratica. Il Tribunale ha ritenuto che adeguata la proporzionalità delle disposizioni previste dall’accordo. La Corte ha pertanto respinto l’impugnazione ponendo a carico della parte soccombente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, conformemente a quanto previsto dall’art. 184, para. 2 del regolamento di procedura.

28/03/2013
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