Introduzione
1. Questo numero della Trimestrale contiene gli atti dei Seminari di studio promossi da Magistratura democratica e tenutisi tra il dicembre 2022 e il maggio del 2025, con riferimento alle modifiche in tema di giustizia civile (disciplina del processo e «strumenti complementari alla giurisdizione») di cui alla riforma introdotta dai decreti legislativi nn. 149/2022, 151/2022 e succ. mod., in attuazione della legge delega n. 206/2021[1].
I primi sette seminari hanno avuto ad oggetto l’analisi delle disposizioni normative; gli altri quattro la verifica dello stato di attuazione della riforma. Nel presente fascicolo sono riportati (per ciascuno di essi, in asterisco accanto alla data, si trova il link al video) i resoconti relativi, che costituiscono opera collettiva e sono stati redatti in base a un criterio di sistemazione logica degli argomenti trattati.
Nel cantiere sempre aperto delle modifiche alla disciplina processuale, l’insieme delle misure collegate alla riforma, pur ispirandosi al criterio degli interventi limitati e parziali, compone un quadro tutt’altro che marginale, toccando – oltre al campo della giustizia penale e a quello dell’ordinamento giudiziario –: la disciplina del processo civile di cognizione (nei diversi gradi di giudizio) e del processo di esecuzione; quella degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, in particolare, della mediazione e della negoziazione assistita da uno o più avvocati, assunti espressamente quali «strumenti complementari alla giurisdizi0ne»; la materia dell’arbitrato; la complessa normativa volta al riordino e all’unificazione dei riti relativi ai procedimenti in materia di famiglia, con l’istituzione altresì del nuovo tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie e la scomparsa del tribunale per i minorenni: previsioni, queste ultime, che non sembravano costituire nel PNRR, cui l’intervento riformatore è strettamente legato, l’obiettivo principale che l’Italia si proponeva con riguardo alla giustizia civile, vale a dire l’obiettivo di ridurre l’eccessiva durata dei giudizi[2].
2. Com’è noto, la disciplina processuale costituisce, ormai da tempo, un tessuto profondamente lacerato, nell’ambito del quale l’incubo degli interpreti e degli operatori consiste nello scioglimento delle contraddizioni in funzione di una necessaria opera di coordinamento. Le disposizioni processuali dettano le regole di comportamento per soggetti che sono in conflitto tra loro. Ogni incertezza e contraddizione dei testi normativi è destinata a realizzare risultati opposti a quelli sperati. Se le disposizioni sono oscure e contraddittorie, non bastano i ripetuti richiami alla chiarezza e alla specificità degli atti processuali, né la previsione di sanzioni per la violazione dei doveri di lealtà e probità o di correttezza e buona fede. In riferimento alla normativa processuale, prima della riforma era stata ripetutamente sottolineata la necessità di una pulizia complessiva del sistema e della eliminazione delle incoerenze, frutto di ripetuti interventi legislativi, frammentari e non legati da una visione d’insieme. E, in effetti, la legge delega n. 206/2021 sembrava venire incontro a questa esigenza; aveva attribuito al legislatore delegato (nell’ambito dei principi e criteri direttivi enunciati per la realizzazione della - sia pur parziale - riforma) compiti di coordinamento della legislazione vigente, con la finalità dichiarata di un «riassetto formale e sostanziale del processo civile», affidato a novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, «in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile»[3].
Le riflessioni svolte nell’ambito dei seminari hanno tuttavia confermato[4] che, sebbene anche nelle note illustrative che accompagnano i numerosi emendamenti al ddl si faccia accenno più volte all’intento di semplificazione della disciplina processuale, di accelerazione del processo e di razionalizzazione delle risorse che si è voluto perseguire, e pur non mancando modifiche che in più punti appaiono meritevoli di consenso, l’opera di pulizia e di coordinamento, da più parti auspicata e imposta dalla legge delega, non è stata compiuta dal legislatore delegato. Inoltre, le modifiche introdotte non si sottraggono al metodo, reiteratamente sperimentato nel corso di interi decenni, degli interventi di mera “novellazione” e di semplice restyling che hanno finito per produrre un accumulo di norme e di riti il cui effetto, anziché aiutare a risolvere i problemi, è stato quello di complicarli, rendendo sempre più difficoltosa (anche a causa, a volte, della cattiva formulazione del testo) l’attività degli interpreti e degli operatori. E dunque non è azzardato affermare che, ancora una volta, il compito di assicurare la funzione istituzionale del processo quale strumento destinato ad attuare le leggi sostanziali poste a presidio dei diritti, sia stato affidato, da un lato, a una visione “taumaturgica” e “salvifica” delle regole processuali e, dall’altro, all’opera e alla mediazione degli interpreti.
3. Tenendo conto di ciò, le riflessioni svolte nell’ambito dei seminari si sono ispirate al principio che le norme potranno piacere o non piacere, essere considerate adeguate o incongrue, ma il giudice – che per canone costituzionale è soggetto alla legge – non può non applicarle, salva sempre la possibilità di sollevare, ricorrendone i presupposti, questione di legittimità costituzionale rispetto a questa o a quella norma. E infatti i resoconti dei diversi seminari illustrano le tesi emerse dal dibattito senza la pretesa di dare indicazioni conclusive, con uno sguardo aperto verso la novella e l’evoluzione dei modelli processuali che essa ha inteso attuare, nella ricerca di soluzioni in grado di garantire alla disciplina un’applicazione coerente, senza mai perdere di vista le garanzie. In quest’opera di paziente ricostruzione del sistema, come non ci si è astenuti dal formulare osservazioni critiche, così non sono mancate valutazioni favorevoli su molte delle innovazioni introdotte; indicazioni di possibili linee applicative da adottare e valorizzare; proposte di miglioramenti della disciplina. L’idea ispiratrice dei seminari è stata infatti quella che, di fronte al complesso disegno riformatore, non ci si dovesse limitare alla critica delle soluzioni sbagliate o non condivise, ma fosse necessario saper unire alla consapevolezza delle oggettive difficoltà da affrontare la volontà di contribuire, ciascuno per la parte che gli compete, alla costruzione dell’edificio capace di restituire alla giustizia – al di là delle urgenze imposte dal PNRR – fondamenta solide e durature e ai cittadini quella fiducia nelle istituzioni che si è andata sempre più indebolendo nel tempo.
Come osservato in tante occasioni, la costruzione materiale dell’ordinamento giuridico e la sua evoluzione verso il traguardo di una sempre più ampia ed effettiva tutela della dignità e dei diritti delle persone dipendono infatti dalla presenza e dall’intreccio di una molteplicità di fattori, rispetto ai quali rivestono un’importanza tutt’altro che secondaria il ruolo della cultura giuridica, coinvolta sempre più frequentemente nel compito di concorrere a quella costruzione, cercando di ricavare dalle riforme quanto è possibile di positivo come traguardo e come sbocco di un’elaborazione collettiva, e la tensione di ciascuno, nel lavoro professionale e nella vita quotidiana, verso i bisogni di giustizia, con uno sguardo sempre rivolto all’immagine di società disegnata dalla Costituzione.
E si può dire che il valore più alto dei seminari in oggetto – che sembrano appartenere a un tempo lontano e a un mondo dimenticato – stia proprio in questa paziente e fiduciosa applicazione di uomini e donne nel mantenere viva l’idea dell’udienza come luogo di dialogo e confronto e la concezione del processo come costruzione progressiva a cui collaborano giudice e parti, quella stessa concezione sottesa al pensiero di Giuseppe Borrè allorché – occupandosi della sentenza quale atto conclusivo del processo – osservava che quando «il giudice è investito di seri poteri direttivi e realmente li esercita; quando egli è coinvolto insieme alle parti in un comune contraddittorio che mira a sfrondare l’inutile e a identificare, in fatto e in diritto, il vero nocciolo della contesa; quando i fascicoli, non invasi dalla profluvie della trattazione scritta, rimangono oggetti leggibili e non degradano a inaffrontabili monumenti di archeologia; quando la prova orale, assunta unitariamente e contestualmente, è appena esaurita nel momento in cui il giudice decide e i risultati di essa sono vivissimi nel ricordo e nella coscienza di tutti i presenti; quando si verificano tali condizioni, non è impensabile che il giudice sia in grado non solo di pronunciare il dispositivo, ma anche di corredarlo di una motivazione succinta, come la vuole la legge».
L’opera di costruttiva applicazione svolta nei seminari e nei tanti altri luoghi di riflessione, con il fine di ricavare anche da un tessuto normativo lacunoso o contraddittorio l’interpretazione più funzionale alla tutela dei diritti coinvolti nel processo, appare tanto più preziosa in tempi come questi, in cui l’attenzione di chi dovrebbe provvedere ai bisogni di giustizia è rivolta in tutt’altra direzione, e anni e anni di operoso radicamento della cultura del processo vengono buttati all’aria persino con una legge che, in spregio a ogni principio di immediatezza, concentrazione e oralità, e incurante del canone costituzionale del giudice naturale, ne sancisce la rottamazione[5].
4. Sull’utilità dei seminari del secondo ciclo, dedicati alla verifica del funzionamento della riforma e, in particolare, della parte ordinamentale relativa al tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, era sorto qualche dubbio in relazione all’incertezza del quadro normativo di riferimento e alle inerenti difficoltà di attuazione. Tanto è vero che la relativa entrata in vigore, inizialmente prevista per l’ottobre del 2024, è stata rinviata dapprima all’ottobre del 2025 e, successivamente, all’ottobre del 2026[6], mentre non manca di far capolino il proposito di un accantonamento sine die e, più radicalmente, di un abbandono di questa parte della riforma[7]. È allora della massima urgenza uscire da un guado che sta creando disorientamento, problemi gravi per l’organizzazione degli uffici giudiziari, un senso diffuso di scoraggiamento e di disaffezione, ciò di cui si è fatto interprete lo stesso Csm in occasione della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026-2029, sottolineandone la precarietà a causa della profluvie di riforme normative intervenute e delle altre preannunciate o in via di formazione, e non mancando di ricordare che – in ragione dell’incertezza relativa al nuovo istituendo tribunale –, con delibera dell’8 maggio 2024, i tribunali per i minorenni erano stati esonerati dall’avviare la procedura di elaborazione delle nuove tabelle sino a quando il quadro di riferimento non fosse stato definito.
Chiaramente, non può non ribadirsi che ogni decisione sul destino di questa parte della riforma è riservata al legislatore, anche se la soluzione di rimettere tutto nel cassetto si risolverebbe in una sconfitta non solo per l’obiettivo di specializzazione e di esclusività delle funzioni nel settore famiglia e minori, ma per la stessa tutela dei diritti che si dichiarava di voler attuare; e la previsione del nuovo ufficio, a cui è già stata dedicata una miriade di convegni, seminari, incontri di studio e per la quale sono stati spesi fiumi di inchiostro, avrebbe finito per giovare soltanto all’editoria giuridica.
La linea alla quale ci si è attenuti nel promuovere anche il secondo ciclo di incontri è stata, ancora una volta, non quella di esprimersi pro o contro la riforma, ma l’altra – diversa – di cercare soluzioni operative idonee a consentirne la migliore gestione: una posizione che ovviamente non ha impedito, anzi, ha reso doveroso indicare i limiti della riforma, denunciare ciò che manca e rivendicare quanto, invece, occorre per assicurarne un’effettiva capacità di funzionamento e, soprattutto, garantire che quest’ultimo sia coerente con i delicati diritti e beni della vita che il legislatore ha dichiarato di voler perseguire. In base a tale premessa, non si è mancato di mettere in luce i gravi problemi legati, più che al testo normativo, alla inadeguata valutazione dell’impatto che la riforma avrebbe avuto sulla realtà degli uffici[8], nella perenne carenza oltre che cattiva distribuzione di risorse che costituisce, essa sì (non l’appartenenza del pm a un ordine giudiziario unitario), il nodo principale del funzionamento di ogni riforma ed è il principale problema della giustizia italiana. In questa prospettiva, è stato dunque deciso di mantenere nel calendario anche gli incontri del secondo ciclo. E, del resto, a prescindere dalla sorte di questa parte della riforma, le problematiche connesse allo svolgimento delle delicatissime – benché spesso ignorate o non sufficientemente conosciute o valutate – funzioni civili del pubblico ministero e del curatore del minore esistono fin da ora, anche se sono destinate ad aggravarsi in mancanza dei necessari rimedi con l’istituzione del nuovo ufficio. Sicché individuarle, parlarne, metterle in luce sarebbe stato di giovamento anche per l’oggi e non solo in vista del nuovo ordinamento, se e quando verrà. Come osservato in altra occasione[9], «non basta ripetere che il diritto di azione è fondamentale e inviolabile», né il dibattito sulle regole del processo può «insterilirsi nella contrapposizione di slogan e nell’analisi, funzionale alla soddisfazione di mere esigenze di visibilità, della disciplina sopravvenuta», giacché «né l’una, né l’altra appaiono idonee a migliorare il funzionamento del processo civile, a rendere effettiva la tutela dei diritti, a garantire la dignità di ciascuno». Occorre invece «verificare, con artigianale pazienza (...) quali strade possano condurre alla tutela effettiva dei diritti». Ed è infatti anche a questa paziente e operosa applicazione che sono affidate la faticosa evoluzione dell’ordinamento giuridico e la custodia del ruolo imprescindibile della giurisdizione. La ricerca del modo migliore per organizzarsi e rendere più funzionante la giustizia altro non è che il tentativo di adempiere, per quanto concretamente possibile, la promessa costituzionale dei diritti, riaffermando ciascuno nel proprio ruolo la fedeltà ai valori della Costituzione, in particolare a quelli di uguaglianza e solidarietà e al principio del giusto processo quale strumento di garanzia della loro attuazione.
5. Anche nel corso del lungo dibattito che ha preceduto la riforma era stata, da più parti, richiamata l’attenzione sull’eterna questione delle risorse e sugli aspetti legati ai profili organizzativi, quale presupposto di ogni appropriato intervento sulla disciplina processuale. Se, infatti, questa consente di realizzare risultati soddisfacenti in alcuni luoghi e non in altri, appare ragionevole ritenere che la questione risieda nell’allocazione delle risorse, nel loro impiego, nella organizzazione. Occorre riconoscere[10] che, questa volta, gli interventi non si sono limitati alla consueta opera di novellazione processuale, ma, a differenza di quanto accaduto in tante altre occasioni, sono stati inseriti in un quadro più articolato e complesso di misure destinate a comporre, nel loro insieme, il disegno riformatore. Sin dalle dichiarazioni programmatiche formulate subito dopo il suo insediamento al Dicastero della giustizia, la Ministra Cartabia aveva evidenziato come l’obiettivo di una giustizia più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta, non possa essere raggiunto solo attraverso interventi riformatori sul rito del processo o dei processi, essendo necessario muoversi contestualmente seguendo tre direttrici tra loro inscindibili e complementari: il «piano organizzativo», la «dimensione extraprocessuale» e quella «endoprocessuale»; e sottolineando i tre principali ambiti di intervento previsti nell’ambito del PNRR (valorizzazione del personale e delle risorse umane; potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti; significativo ammontare di risorse destinate all’edilizia giudiziaria e all’architettura penitenziaria) aveva individuato nella piena attuazione dell’ufficio del processo uno dei perni dell’azione riorganizzativa della giustizia suscettibile di rappresentare davvero una svolta, anche sul piano culturale e professionale, nel modo di lavorare e di fornire le prestazioni relative al “servizio giustizia”.
Ma bisogna dire che le buone intenzioni sono state tradite, ancora una volta, dai fatti. Basta leggere il resoconto del Seminario dell’8 maggio 2025 per constatare come quella parte fondamentale della riforma che attiene al TPMF sia stata abbandonata a se stessa, e quanto l’amministrazione della giustizia in settori delicati (anche in ambiti diversi da quello minorile) continui a restare priva di risorse e di strumenti essenziali per il suo funzionamento[11]. E mentre per gli uffici del giudice di pace (che dovrebbero assicurare la “giustizia di prossimità”, e ai quali si è ritenuto di attribuire un ulteriore e significativo aumento di competenza) permane una situazione di grave difficoltà funzionale anche a causa della drammatica insufficienza degli organici e del personale amministrativo, con riguardo allo stesso Ufficio per il processo – incluso nel PNRR quale misura di natura strutturale, destinata a modificare in modo permanente l’organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari e dei giudici italiani –, in un documento approvato il 17 gennaio 2026 il Comitato direttivo centrale dell’Anm ha denunciato «il rischio di collasso della Giustizia italiana per l’inadempimento del Governo italiano agli impegni assunti in sede europea» relativamente a tale misura[12].
6. Come osservato dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze all’inaugurazione dell’anno giudiziario, si chiede «al sistema di correre di più, senza rafforzarne le gambe»; a magistrati e avvocati «di reggere carichi di lavoro sempre più pesanti, senza adeguate risorse»; al personale amministrativo «di fare miracoli, senza fornirgli gli strumenti necessari».
Occorre, purtroppo, constatare come alla progressiva scomparsa delle garanzie giuridiche nella vita quotidiana e ai crescenti fenomeni di impoverimento e di esclusione, non solo con riguardo alle nuove istanze di tutela che premono sulle soglie della giurisdizione, ma anche in ciò che attiene ai più “vecchi” diritti, faccia riscontro un impegno politico che, voltando le spalle ai bisogni di giustizia, è tutto intento a stravolgere (non una qualunque legge ordinaria, ma) quella garanzia primaria comune di ogni individuo e della collettività che è il patto costituzionale, sbandierando come utile e necessaria per la giustizia ciò che, per dichiarazione dei suoi stessi autori, non apporterebbe la benché minima utilità al relativo funzionamento.
La protezione dei diritti non rientra infatti tra le cure primarie di chi detiene il potere politico, interessato al consenso e, quindi, più al controllo dei giudici che al funzionamento della giustizia; né è un mistero che anche alle sollecitazioni di precise sentenze della Corte costituzionale coloro che sono investiti di funzioni legislative e di governo restino spesso indifferenti, lasciandone la gestione alle persone di buona volontà[13].
Tutto ciò non può non suscitare una profonda delusione. Ma questi stessi seminari testimoniano che vi è, e continuerà ad esservi, l’impegno professionale, culturale e civile di uomini e donne che hanno a cuore il valore e le finalità della giurisdizione quale strumento «a servizio della persona e della sua dignità», un impegno che impone comunque di guardare oltre la “riforma Nordio”[14].
* Giorgio Costantino, emerito di Diritto processuale civile, Università di Roma Tre.
** Gianfranco Gilardi, già presidente del Tribunale di Verona; presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano.
1. Sullo schema delle disposizioni «correttive» di cui al d.lgs n. 164 del 2024, approvato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2024, si è riferito nel corso del seminario del 7 marzo 2024, dedicato al processo di cognizione di primo grado.
2. La scelta legislativa di istituire un unico ufficio giudiziario presso il quale concentrare tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie è stata a lungo dibattuta, e i forti contrasti esistenti al riguardo sono riemersi anche nel corso del Seminario del 15 febbraio 2023, dedicato al processo “unificato” introdotto dalla riforma per tali procedimenti.
3. Come rilevato in precedenti occasioni (cfr. G. Costantino, La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, Cacucci, Bari, 2022, cap. I, § 4, nonché, per lo stesso Editore, Id., Considerazioni impolitiche sulla tutela dei diritti nel (l’in) giusto processo, 2025, passim, cui si rinvia per più ampi dettagli), il legislatore delegato avrebbe avuto anche il compito di coordinare la nuova normativa – apportando le opportune correzioni e/o abrogazioni – non solo con le vigenti disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e delle altre norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, ma anche con quella frutto di altre riforme in gestazione (in tema di ordinamento giudiziario, di magistratura onoraria, di crisi d’impresa e insolvenza, di giustizia tributaria ed altro), al fine di evitare che il coordinamento finisse per essere affidato, con risultati anche devastanti, all’opera degli interpreti e degli operatori.
4. Cfr. quanto già osservato nell’Introduzione al fascicolo n. 3/2021 di Questione giustizia, dedicato a La riforma della giustizia civile secondo la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, pp. 8-27 (www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/969/3-2021_qg_introduzione-gilardi.pdf).
5. Ci si riferisce al dl n. 117/2025, conv. con mod. nella l. n. 148/2025 («Misure urgenti in materia di giustizia»), con il quale, al fine di conseguire entro il 30 giugno 2026 gli obiettivi del PNRR del settore giustizia, è stata prevista l’applicazione da remoto dei magistrati per scrivere (magari facendo ricorso all’IA?) sentenze senza aver mai trattato le cause, né conosciuto le parti e i difensori. Come osservato, in proposito, da L. Breggia, «le cause non sono più vicende umane, ma veri e propri rifiuti da smaltire, in una logica puramente quantitativa e macchinica» (settembre 2025).
6. Cfr. il dl n. 117/2o25, conv. con mod. dalla l. n. 148/2025.
7. È questa una delle richieste con le quali si è concluso, il 18 ottobre 2025, il XXXVI Congresso Nazionale Forense.
8. Anche con riguardo alla riforma Cartabia, non risulta che le proposte siano state formulate (la ristrettezza dei tempi legati al PNRR non l’avrebbe, peraltro, consentito) su added value assessments compiuti ex ante per valutare, in base a un giudizio prognostico, se e quale avrebbe potuto esserne l’impatto effettivo sulla realtà.
9. Vds. G. Costantino, Considerazioni, op. cit.
10. Cfr. quanto già osservato nell’Introduzione richiamata in nota 4.
11. Anche nei seminari, ad esempio, sono state denunciate le continue disfunzioni delle strutture telematiche a supporto del processo e, in certi settori, la mancanza stessa di tali strutture.
12. Alla data del documento del Cdc, non era stato ancora pubblicato o reso noto alcun bando per quanto concerne l’assunzione e la permanenza in servizio delle 10.000 unità di personale PNRR (addetti all’Ufficio per il processo e personale tecnico-amministrativo) di cui si parlava nel rendiconto al 31 ottobre 2025 dell’Unità di missione del Ministero della giustizia, né risultava che il Governo avesse stanziato i fondi occorrenti per il previsto reclutamento. Al 31 ottobre 2025, il personale effettivamente in servizio si era ridotto a 8930 unità dal momento che, in mancanza di qualsiasi concreto piano di stabilizzazione, più di 1000 funzionari, appositamente formati e inseriti nei progetti dell’Ufficio per il processo, avevano lasciato l’amministrazione della giustizia per altre opportunità di lavoro. Di qui il rischio «di disperdere risorse e progettualità, di essere costretti ad abbandonare un ormai consolidato metodo di lavoro in team e di dissipare in breve tempo i progressi raggiunti nell’attuazione del Pnrr», con effetti particolarmente gravi riguardo alle sezioni specializzate per la protezione internazionale, «chiamate ad attuare il sistema comune europeo dell’asilo e nelle quali un team di supporto al giudice è indispensabile per assicurare le funzioni minime del processo in materia di asilo» (cfr., amplius, il citato documento, ove sono evidenziati il conseguente «vertiginoso» aumento delle pendenze e l’allungamento del relativo disposition time).
Sul sito del Ministero della giustizia, appena qualche giorno prima dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, è apparso un comunicato relativo all’avvenuta approvazione del PIAO 2026-2028, in forza del quale potrebbero essere stabilizzate 9368 unità totali su 11.211 addetti attualmente in servizio. A chi scrive, al momento, non sono esattamente noti i contenuti del provvedimento. Tuttavia, è opportuno precisare che la stabilizzazione non dà luogo a risorse aggiuntive, giacché i fondi sono quelli già assegnati per le assunzioni ordinarie; inoltre, non vi sarà un incremento di organico e vi saranno meno assistenti e cancellieri. Ciò giustifica la previsione che questo personale verrà destinato a mansioni esclusive di cancelleria, destrutturando l’Ufficio per il processo, senza che si abbia alcuna certezza quanto al mantenimento della relativa struttura oltre il giugno di quest’anno.
Per più precise informazioni riguardo al tema della “stabilizzazione” degli addetti all’Ufficio per il processo, si rinvia all’intervento svolto dall’allora capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi nel ricordato Seminario dell’8 maggio 2025, su «La tutela delle persone, dei minori e delle famiglie: le funzioni civili del Pubblico ministero e il ruolo del curatore del minore, nella prospettiva della riforma e nell’ordinamento attuale».
13. Ciò è accaduto, ad esempio, anche con riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 76/2025 sul trattamento del disagio mentale (TSO), cui Magistratura democratica ha dedicato il Seminario del 16 ottobre 2025 (http://bit.ly/494Mq7g).
14. Cfr. C. Castelli, Dimenticare la riforma Nordio: una giustizia che funziona è possibile, in Questione giustizia online, 5 febbraio 2026 (www.questionegiustizia.it/articolo/dimenticare-riforma-nordio).