Magistratura democratica

Sordità: una disabilità in diverse prospettive.
La lingua dei segni come strumento di cittadinanza

di Benedetta Marziale

La diversità culturale e linguistica non è un fenomeno nuovo, tuttavia siamo portati a discuterne essenzialmente con riferimento alle minoranze linguistiche nazionali che, nel nostro Paese, per via della legge n. 482/1999, sono state individuate in dodici comunità stanziate in una specifica porzione territoriale, i cui membri ricorrono ad una lingua vocale differente dalla lingua italiana.

Accanto a queste realtà, tuttavia, esistono anche le “comunità diffuse” che non sono circoscrivibili in uno spazio geografico determinato e le cui lingue vengono definite dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie come “non territoriali”.

È possibile contemplare fra queste comunità anche i sordi? Ovvero, le persone con disabilità uditiva possono essere prese in considerazione dalla società e dallo stesso legislatore non solo per il loro deficit, ma anche sotto il profilo della loro identità linguistico-culturale?

Siamo quasi istintivamente portati a racchiudere le lingue naturali nel perimetro delle lingue vocali, come se la facoltà di linguaggio fosse indissolubilmente legata all’espressione verbale, ma non è così.

1. La rappresentazione sociale della disabilità

Nel corso del tempo e dello spazio, la rappresentazione della disabilità ha risentito dell’influsso di fattori culturali e sociali che hanno dato origine di volta in volta ad atteggiamenti differenti.

Così, si è molto discusso, e tuttora si dibatte, se le persone con disabilità debbano essere prese in considerazione essenzialmente per gli aspetti legati al loro deficit.

A questo approccio – che indubbiamente sottintende una visione “medicalizzata” dell’essere umano, tesa a curare e a conformare le diversità indesiderate[1] – da più parti oggi si contrappone un’idea di diversità come ricchezza da preservare, ai fini del mantenimento non solo dell’identità dei singoli (e quindi anche delle persone con disabilità), ma della stessa identità collettiva.

Questa nuova prospettiva – che rimanda a un “modello bio-psicosociale” della disabilità – è stata dischiusa per la prima volta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) attraverso la International Classification of functioning, disability and health (Icf)[2] del 2001 e, successivamente, ripresa dalle Nazioni unite con l’adozione nel 2006 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità[3]. Quest’ultima, infatti, molto eloquentemente, pone fra i suoi principi generali «il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità, come parte della diversità umana e dell’umanità stessa» (art. 3, co. 1, lettera “d”).

Nel nuovo solco tracciato da questi importanti documenti dell’Oms e dell’Onu, che indubbiamente si prefiggono di cogliere la fenomenologia umana nella sua interezza, molte parole sono germogliate. Fra tutte, ricordiamo quelle dello studioso Francesco Viola: «mentre gli esseri umani sono eguali, le persone sono diverse, perché le loro condizioni di vita sono molteplici. Sono uomini e donne, bambini, adulti e anziani, lavoratori e consumatori […]», persone con disabilità, individui con differenti identità. «Tutte queste condizioni di vita sono costitutive della persona, sicché essa richiede di essere tutelata nel rispetto delle esigenze e degli interessi legati al suo particolare stato di vita […]». Pertanto, sebbene gli individui condividano molti caratteri, interessi e bisogni ‒ altrimenti non vi sarebbero comunità, né si potrebbero individuare valori e libertà da tutelare ‒ «[…] il rispetto dell'essere umano in quanto tale assume, nei confronti della persona, un carattere multiforme […]».[4]

L’evoluzione nella rappresentazione sociale della disabilità, di cui si è dato un accenno in queste poche righe, ha connotato senza dubbio anche il “mondo della sordità” e i suoi protagonisti (persone sorde, loro familiari, figure professionali coinvolte a vario titolo in questo ambito), determinando un mutamento nella sua percezione anche da parte dei mass media e del legislatore nazionale e sovranazionale. Si è così passati da una visione della sordità come una “patologia da sanare”, una disabilità da normalizzare e, per quanto possibile, “mimetizzare” – considerando unicamente elementi di matrice “clinico-riabilitativa” – ad una visione più olistica della persona sorda.

Se, infatti, una diagnosi precoce, una corretta protesizzazione, l’esposizione alla lingua parlata e il suo insegnamento formale appaiono indispensabili, altrettanto fondamentali sono l’accettazione del deficit e la costruzione di una propria identità.

Come poi è certamente accaduto in altri contesti, il mutamento socio-culturale ha investito la rappresentazione della sordità non solo “al suo esterno” – vale a dire nella comunità (di maggioranza) delle persone udenti – ma anche “al suo interno”, ossia in relazione al modo in cui le persone sorde medesime hanno cominciato a guardare ai propri limiti, capacità, istanze e diritti, compreso quello di esprimersi nella propria lingua (vocale o visivo-gestuale[5] che sia), identificandosi positivamente con essa e godendo del rispetto degli altri individui.

Questa consapevolezza ha progressivamente portato in superficie un movimento di rivendicazione e di autodeterminazione che trascende i confini dei singoli Stati ed assume dimensioni sovranazionali.[6]

2. Deficit, handicap e modello sociale della disabilità

I mutamenti nella rappresentazione della disabilità, una volta abbandonato il “modello medico” e prima di giungere a quello “bio-psicosociale”, hanno conosciuto una tappa significativa costituita dall’elaborazione del cosiddetto “modello sociale” della disabilità, secondo il quale lo svantaggio derivante da un deficit/una malattia/una lesione risulta strettamente connesso alle modalità attraverso cui la società organizza l’accesso a diritti, beni e servizi[7].

In questa ottica, quindi, lo svantaggio non costituisce soltanto l'esito di una mancanza fisica, cognitiva, psichica o sensoriale, ma una condizione che deriva da una risposta del tutto o parzialmente inadeguata – ma comunque insufficiente – della società nei confronti delle persone con disabilità e delle loro specifiche istanze.

Per comprendere meglio questa nuova prospettiva attraverso cui provare a definire la disabilità, occorre tenere ben distinti il concetto di deficit – che misura la diminuzione di una prestazione fisica/cognitiva/sensoriale, rimandando quindi a un aspetto oggettivo e, per lo più, immodificabile – da quello di handicap con il quale si intende rappresentare l’insieme degli impedimenti e dei limiti incontrati da ogni persona disabile nel partecipare alle attività sociali che, invece, è un fattore decisamente variabile.

Tali limiti, infatti – essendo strettamente collegati al rapporto dell’individuo con la società e alla misura in cui quest’ultima è in grado di predisporre strumenti e servizi diretti all’abbattimento/contenimento delle barriere culturali, comunicative e ambientali – appaiono mutevoli a seconda dei contesti e dei periodi di riferimento, della tipologia di disabilità e delle risorse/competenze individuali.

Pensando nello specifico alle persone sorde – e tenuto conto che il deficit uditivo consiste nella riduzione più o meno grave dell’udito – è fuor di dubbio che la severità dell’handicap derivante dalla sordità risulterà tangibilmente ridotta ogni volta che sia contemplato il ricorso (per esempio) a:

  • figure professionali specializzate previste per favorire i processi di integrazione e apprendimento degli studenti sordi e, in generale l’accessibilità (come gli assistenti alla comunicazione e gli interpreti di Lingua dei Segni Italiana-Lis, di cui all’art. 13, legge 104/1992);
  • attrezzature tecniche e strumenti specifici in ambito didattico e culturale, quali aule con amplificatori a induzione magnetica, software didattico dedicato, lavagne interattive multimediali (Lim), sistemi di scrittura abbreviata e veloce (stenotipia), programmi di riconoscimento vocale e respeaking;
  • plain language (linguaggio semplificato volto a ottenere testi di facile lettura e comprensione nella comunicazione istituzionale), a garanzia dell’accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione, così come auspicato dalla legge Stanca n. 4/2004;
  • programmi televisivi sottotitolati o con traduzione in LIS[8].

3. La sordità, un deficit invisibile

Ma cosa è esattamente il deficit acustico? È sufficiente descriverlo, come abbiamo appena ricordato, alla stregua di una riduzione del senso dell’udito?

Senza dubbio la sordità può essere definita, in prima battuta, come la perdita più o meno grave della funzione uditiva che compromette la capacità di processare in modo adeguato i suoni. Le parole, infatti, per essere decodificate ed elaborate dal nostro sistema nervoso centrale, devono prima essere ricevute dall’orecchio.

Tuttavia, questa definizione appare riduttiva di fronte alla complessità del fenomeno.

La sordità, infatti, è una condizione particolarmente complessa che ricomprende al suo interno realtà molto diverse fra loro.

Oltre al grado di sordità − che può essere lieve, medio, grave o profondo in relazione all’entità della perdita uditiva –, alle cause che l’hanno determinata[9], all’età della sua insorgenza (e della diagnosi), giocano un ruolo molto importante anche i seguenti fattori:

  • la circostanza che i genitori siano udenti o sordi a loro volta[10];
  • il fatto che i bambini sordi abbiano potuto avere, o meno, un’esperienza uditiva della lingua vocale[11];
  • l’età e la tipologia della protesizzazione;
  • il metodo di educazione al linguaggio adottato dalla famiglia, in base al quale possiamo distinguere fra: sordi esposti unicamente alla lingua vocale (cosiddetti “sordi oralisti”) e sordi esposti sia alla lingua vocale, sia alla lingua dei segni (“sordi bilingui”[12], o come alcuni preferiscono dire “sordi segnanti”).

Occorre poi ricordare una peculiarità del deficit uditivo.

La sordità, infatti, non è immediatamente percepibile all’esterno, con la conseguenza che pur determinando un impatto trasversale, in quanto si ripercuote su tutte le attività sociali di un individuo – dai processi di apprendimento ed istruzione, all’attività lavorativa, alle relazioni interpersonali – finisce con il rimanere “nascosta”, ossia riconoscibile solo al momento di una comunicazione diretta e, dunque, rispetto ad altre disabilità, ben più difficile da rilevare in tutte le sue implicazioni.

Questo aspetto di “non immediata visibilità” non solo ha inciso e incide significativamente nei rapporti fra sordi e udenti – generando nell’immaginario collettivo una problematica messa a fuoco di questa condizione – ma, inevitabilmente, ha finito con il determinare anche il carattere di frammentarietà e disorganicità degli interventi normativi relativi alla tutela e al riconoscimento dei diritti delle persone sorde[13].

4. Le parole per dirlo: non udente, sordomuto o sordo?

Il linguaggio, indubbiamente, esprime la cultura di una società ed è indicativo degli atteggiamenti che si assumono rispetto a specifiche questioni, raccontandoci anche il modo di concepire e rappresentare l’essere umano, le sue potenzialità e le sue difficoltà.

L’ampia gamma di espressioni che cresce nel campo semantico della sordità è in continuo movimento, influenzata dal tempo e dal contesto e coinvolge diversi piani: dall’uso comune al registro scientifico, dal linguaggio letterario a quello politico, dalle classificazioni mediche alla produzione normativa.

Senza dubbio, le denominazioni maggiormente in uso ancora oggi, con riferimento al deficit uditivo, sono quelle di non udente e sordomuto. Entrambe, tuttavia, dovrebbero essere rigettate.

La prima, non udente, definisce i sordi esclusivamente per ciò che loro manca e, dunque, appare evidentemente coniata dalla comunità e dalla cultura di maggioranza (quelle degli udenti) che prendono a riferimento un parametro di cui i sordi[14] non possono avere esperienza: il suono, o meglio, la sua assenza.

La seconda (sordomuto), riferendosi ad un supposto impedimento della parola, da un lato, appare inesatta sul piano clinico – l’apparato fono-articolatorio delle persone sorde è del tutto intatto e dunque queste, grazie all’ausilio della logopedia e delle protesi acustiche sono in grado di accedere, con competenza variabile, al registro verbale[15] – dall’altro nasconde un pericoloso pregiudizio.

La parola sordomuto, infatti, si collega all’idea che l’unico canale di trasmissione sia quello uditivo, mettendo in relazione l’articolazione del pensiero e la stessa intelligenza, con il linguaggio vocale. Ciò ha ulteriormente finito per costituire la premessa del sillogismo secondo cui: tutti quelli che non possono parlare non possono ragionare, coloro che nascono sordi diventano muti, tutti coloro che nascono sordi non possono ragionare.

Questa visione – sebbene già Platone avesse intuito che la comprensione e la manifestazione del pensiero non sono necessariamente connesse all’espressione verbale[16] – ha costituito purtroppo una costante nella storia, se si considera che i sordi per moltissimi secoli sono stati considerati giuridicamente incapaci, lasciati nell’impossibilità di ereditare, di contrarre matrimonio, di ricevere un’istruzione.

5. Lingue dei segni, comunità sorda e cultura sorda

È solo grazie alle ricerche del linguista americano William Stokoe, negli anni Sessanta del secolo scorso e, successivamente, a quelle condotte dall’Istituto di psicologia del Cnr di Roma[17] alla fine degli anni settanta, se ha potuto risvegliarsi un interesse intorno alle lingue dei segni (Ls)[18], a cui, dopo una complessa indagine scientifica, è stato riconosciuto lo status di lingue tout court[19].

Stokoe per primo si accorse di non essere in presenza di un complesso disordinato di gesti, ma di una vera e propria lingua dotata di un lessico, una morfologia e una sintassi, rispetto alla quale individuò un’articolazione in parametri (corrispondente all’articolazione fonologica delle lingue vocali), dalla cui combinazione è possibile creare un numero infinito di segni.

L’individuazione e la descrizione di queste caratteristiche linguistiche e il riconoscimento del fatto che i bambini sordi esposti ad una lingua visivo-gestuale – che utilizza il canale comunicativo per loro integro, la vista – la acquisiscano spontaneamente, con gli stessi tempi e le stesse modalità con cui i bambini udenti apprendono una lingua vocale, permettono di affermare che le lingue dei segni sono a tutti gli effetti delle lingue distinte dagli idiomi parlati unicamente per la modalità di trasmissione.

La scoperta della “linguisticità” delle Ls ha contribuito in modo determinante al ripensamento della condizione di sordità[20]. Ne è conseguito:

  • su un piano lessicale, la rivendicazione del termine sordo, che non descrive più “ciò che manca” – o quello che le persone sorde potrebbero recuperare, attraverso un percorso riabilitativo (terapia logopedica, protesizzazione) – ma semplicemente ciò che esse sono;
  • sotto un profilo identitario, la nascita e il consolidarsi di una nuova consapevolezza che ha portato molti sordi – e precisamente quanti fanno ricorso (anche) ad una o più Ls, indipendentemente dal fatto di possedere una buona competenza anche in una o più lingue vocali – a sentirsi parte di una comunità e di una cultura determinate (quella sorda): a percepirsi, in definitiva, come una minoranza linguistico-culturale.

Occorre quindi soffermarsi da un lato, sui concetti di comunità sorda e cultura sorda e, dall’altro, sulla nozione di minoranza linguistica, per verificare se quest’ultima possa essere propriamente richiamata anche in relazione alle persone sorde che ricorrono alle Ls e si considerano parte di una comunità di minoranza.

Su un piano generale, il termine comunità è utilizzato, soprattutto in ambito sociologico, per indicare unità sociali di diversa entità territoriale (locale, nazionale, sovranazionale; si pensi al British commonwealth of nations o alla Comunità europea, oggi Unione europea).

La parola stessa, tuttavia, è impiegata anche per sottolineare la comunione di vita, di interessi e comportamenti che lega un insieme di individui: l’elemento “territoriale”, pertanto, è assolutamente indifferente. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle espressioni comunità scientifica (complesso degli studiosi che appartengono a un determinato ambito di ricerca) e comunità virtuale/community (che unisce gruppi di utenti di internet), ma senza dubbio anche a quella di comunità linguistica i cui membri condividono lo stesso sistema linguistico.[21]

È in quest’ultima accezione che la locuzione comunità sorda viene generalmente utilizzata. Con essa, infatti, si rimanda a una collettività piuttosto eterogenea di persone formata da sordi, ma anche da udenti che con i primi condividono interessi, tradizioni, rivendicazioni e una lingua: la lingua dei segni. Si tratta di persone udenti nate da genitori sordi (indicati con l’acronimo C.o.d.a., dall’inglese child of deaf adults) o con genitori udenti, ma comunque legate al mondo della sordità da ragioni professionali, affettive, di studio, di affinità.

Con l’espressione cultura sorda, invece, si definisce il modo in cui le persone sorde che utilizzano le lingue dei segni, e si identificano in una comunità di minoranza, descrivono sé stesse e la realtà in cui vivono: una costellazione di rappresentazioni del mondo, comportamenti, usanze, credenze e valori associati ai vissuti tipici dei sordi[22].

Va poi ricordato, che “comunità sorda” e “cultura sorda” sono categorie che non possono essere considerate semplicemente come il prodotto di un’elaborazione “intrinseca”, vale a dire circoscritta a quei sordi che ricorrono alle Ls. Non può esser tralasciato, infatti, che la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, in più punti, riconosce espressamente l’identità linguistica e culturale delle persone sorde e la loro appartenenza ad una “comunità” determinata.

Il riferimento è, ad esempio:

  • all’articolo 24, co. 3, lettera “b” secondo cui «gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare, al fine di: […] agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica della comunità dei sordi»;
  • e all’articolo 30, co. 4, ai sensi del quale «le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi».

A queste disposizioni si aggiungono, poi, anche gli articoli 2, 9, 21 e ulteriori commi del citato articolo 24, ai sensi dei quali:

  • «ai fini della presente Convenzione […] per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni […]» (art. 2);

gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per:

  • «[...] garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione […]» provvedendo in particolare a: «accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso, da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni»; «riconoscere e promuovere l’uso della lingua dei segni» (art. 21, co. 1, lettere “b”, ed “e”);
  • «[...] mettere a disposizione [...] servizi di mediazione, inclusi guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico» (art. 9, co. 2, lettera“e”).
  • «[…] garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche [...] ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi [...] e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno [...]»; «[...] impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni [...]» (art. 24, co. 3, lettera“c” e co. 4).

6. Minoranze linguistiche e riconoscimento giuridico delle Ls

L’intervento dell’Onu su queste problematiche è da considerarsi particolarmente significativo, non solo in quanto fino ad oggi non esisteva in materia di disabilità uno strumento internazionale con efficacia vincolante per gli Stati[23], ma anche perché le moderne democrazie occidentali e le teorie del contratto sociale – perfino le elaborazioni di più recente formulazione – non attribuiscono il giusto rilievo alle rivendicazioni delle persone disabili, né ricomprendono queste ultime fra le “parti contraenti”. Ciò ha determinato, inevitabilmente, che i bisogni e le ragioni di cui sono portatrici, ancora oggi assai difficilmente riescano a incidere fin dal primo momento sulla scelta dei principi politici fondamentali.

La Convenzione sui diritti delle persone condisabilità, come abbiamo visto, conferisce poi un particolare rilievo al tema dell’identità culturale e linguistica dei sordi che, di fatto, è strettamente collegato alla questione del riconoscimento giuridico delle lingue dei segni, divenuta oggi di stretta attualità.

A chi per motivi familiari, professionali o di studio, non si è mai imbattuto nel “mondo della sordità”, questa potrebbe sembrare, a prima vista, una questione assai semplice.

La ratifica della Convenzione sulla disabilità da parte del nostro Paese, infatti, come la ratifica di qualsiasi altro trattato internazionale, non costituisce un fatto meramente formale, bensì, in virtù dell’art. 117, co. 1, Cost., vincola il legislatore a emanare una normativa interna conforme ai diritti e agli standard di tutela in essa stabiliti[24], il cui recepimento pertanto dovrebbe essere più che sufficiente per attribuire un valido fondamento giuridico alle proposte di legge che si prefiggono un pieno riconoscimento della Lis.

Ciò nonostante, finora sono cadute nel vuoto tutte le iniziative del Parlamento nazionale con questa finalità[25] che, soprattutto nella XVI e nella XVII legislatura, hanno visto fronteggiarsi contrapposte fazioni.

La travagliata gestazione dei provvedimenti presentati riflette posizioni eterogenee. Così, accanto a chi rifiuta categoricamente tale riconoscimento ritenendo la Lis un pericolo – una minaccia per l’apprendimento, l’educazione e l’integrazione di quelli che la usano –, vi sono coloro che sarebbero disposti a sostenerlo senza però accordare tutela alle implicazioni culturali e linguistiche e, infine, quanti, come chi scrive, hanno appreso la Lis per ragioni professionali, la considerano una lingua minoritaria e ne auspicano un pieno riconoscimento.

Questo, infatti, rafforzerebbe le tutele approntate da una normativa interna ancora insufficiente e non sufficientemente applicata, con innegabili vantaggi – soprattutto nel campo dell’integrazione (scolastica e sociale) e dell’accessibilità – per le persone sorde che ad essa ricorrono.

Accanto ai vantaggi in termini di accessibilità e alle evidenze scientifiche sul piano linguistico, su cui non mi soffermo ulteriormente, a militare per le ragioni di un pieno riconoscimento di questa lingua ci sono inoltre alcune motivazioni giuridiche, come il vincolo posto dalla Costituzione al nostro legislatore, a seguito della ratifica del 2009 («la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] degli obblighi internazionali») e la circostanza che, ai fini dell’individuazione di una minoranza, non può assumersi quale parametro imprescindibile il radicamento di una comunità in una determinata porzione territoriale.

Sulla scorta della famosa definizione del professor Capotorti, il termine minoranza indicherebbe, infatti, una collettività con caratteristiche comuni (religiose, e/o etniche, e/o culturali, e/o linguistiche, e/o politiche, ecc.), in posizione non dominante e numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione di uno Stato, la quale condivida, con gli altri membri del gruppo, un sentimento di appartenenza e la volontà di preservare la specificità e l’identità collettiva del gruppo stesso.

La stessa considerazione può essere estesa anche alle minoranze linguistiche la cui nozione appare, ancora oggi, evanescente e controversa, soprattutto per la mancanza in dottrina di un effettivo accordo sui criteri da utilizzare nella sua elaborazione.

Come è noto, infatti, la nostra Carta costituzionale affronta il tema della “lingua”, in modo esplicito in più punti:

  • nell’art. 3, co. 1, attraverso il principio di uguaglianza formale (divieto di discriminazione anche per ragioni di lingua), che assicura una protezione “negativa” alle minoranze linguistiche e una tutela diretta ai singoli individui che a queste appartengono;
  • nell’art. 3, co. 2, attraverso il principio di uguaglianza sostanziale che pone le basi per una protezione positiva delle minoranze, vale a dire l’adozione di misure specifiche e concrete a favore dei suoi membri al fine di conservarne l’identità e la particolarità;
  • nell’art. 6, in cui il costituente ricorre al parametro della “lingua” come elemento identificativo delle minoranze tutelate dallo Stato, richiamando il legislatore alla predisposizione di misure e diritti ulteriori rispetto a quelli garantiti in via generale alla maggioranza.

Quest’ultima norma, tuttavia, non fornisce alcuna nozione di “minoranza linguistica”, che non viene elaborata neppure dalla legge n. 482/1999attraverso cui il legislatore, a distanza di cinquant’anni, ha finalmente dato attuazione all’art. 6[26]. Tale legge (in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, vale a dire di antico stanziamento) opta, infatti, per un’elencazione piuttosto eterogenea dei soggetti garantiti, ricomprendente le «popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e quelle parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo» (art. 2, co. 1).

L’assenza di una definizione ha spinto la dottrina e i legislatori dei vari Paesi a ricercare dei parametri intorno ai quali costruire la tutela delle minoranze. Nello specifico essi sono:

  • il criterio della territorialità, in base al quale una lingua minoritaria viene tutelata solo in quanto la minoranza a cui essa è collegata sia stanziata in una determinata area geografica e limitatamente all’ambito spaziale in cui essa è radicata;
  • un sistema di protezione cosiddetto personale, in cui la tutela di una minoranza linguistica prescinde dal suo radicamento in una determinata porzione territoriale, discendendo invece dall’uso di una stessa lingua e dalla condivisione di un vincolo identitario da parte di un certo numero di individui;
  • talvolta, una combinazione dei due regimi di tutela.

Nel nostro ordinamento, in particolare, la protezione delle minoranze linguistiche è incentrata sul principio territoriale; per la legge n. 482, infatti, un cittadino appartenente a un gruppo minoritario può legittimamente invocare la tutela della sua lingua di minoranza – e l’esercizio dei diritti linguistici previsti dalla normativa (artt. 4 ss.) – solo in quanto risieda nel territorio in cui tale gruppo risulti essere storicamente radicato.

Se questo è il regime di tutela predisposto dall’ordinamento interno nei confronti delle minoranze linguistiche, va sottolineato, tuttavia, come il principio della territorialità adottato dalla legge del 1999 non riesca ad offrire, in assoluto, un’adeguata protezione a tutti i gruppi linguistici. Diverse realtà, infatti, restano escluse o perché non rispondono al parametro dell’antico insediamento, oppure in quanto – sebbene presenti nel nostro Paese da molti secoli (si pensi alle comunità Rom e Sinti) o, addirittura, da sempre (come nel caso delle persone sorde che utilizzano la Lis), non rispondono al parametro della territorialità. Geograficamente parlando, non esiste infatti un “paese dei sordi”, o un’area del nostro territorio nazionale in cui questi siano concentrati, trattandosi piuttosto di comunità diffuse.

Insomma, la scelta di un regime di tutela rigidamente territorialista (che non contempli, cioè, alcun temperamento) non appare la più adeguata, in quanto:

  • a tutt’oggi non si rinviene una definizione di “minoranza linguistica” che risulti univoca e i cui parametri definitori siano comunemente condivisi; quindi il requisito del radicamento in un ambito territoriale determinato non dovrebbe costituire un elemento imprescindibile;
  • trattati sovranazionali molto rilevanti, come ad esempio la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie[27], prevedono regimi di tutela alternativi molto più efficaci. Il riferimento è all’articolo 7, co. 5, della Carta richiamata, attraverso il quale il Consiglio d’Europa ha esteso alle lingue non territoriali le medesime garanzie riconosciute alle lingue minoritarie delle comunità stanziate in uno spazio determinato, offrendo in questo modo un importante contributo nella direzione dell’identificazione di criteri alternativi a quello territoriale;
  • in passato il nostro Governo, in linea con il criterio della personalità della tutela, ha affermato che le garanzie predisposte dalla Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali[28] si intendono estese anche ai Rom, ai Sinti e ai Caminanti[29]. Dunque, nemmeno l’argomentazione dell’esclusione dalla legge n- 482/1999 sembra possa essere validamente invocata da parte di chi sostiene l’impossibilità di configurare tali gruppi minoritari come vere e proprie minoranze linguistiche;
  • infine, la stessa Corte costituzionale ha affermato chiaramente come «la legge n. 482 non esaurisce ogni forma di riconoscimento di tutela delle minoranze» in quanto, riferendosi esclusivamente alle minoranze storiche, «non può ricomprendere il panorama di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico» (sentenza n. 88/2011).

Se dunque, in base a quanto esposto finora:

  • le Ls, e nel caso specifico del nostro Paese la Lis, costituiscono delle lingue in senso proprio;
  • il ricorso a tali lingue visivo-gestuali può veicolare (e indubbiamente veicola) forme di appartenenza ad una vera e propria comunità che condivide – oltre alla lingua – esperienze sociali, culturali, tradizioni e valori;
  • le comunità dei sordi risultano essere evidentemente minoritarie, non solo sotto il profilo numerico (considerando vari studi epidemiologici, infatti, si può stimare che nei Paesi occidentali una persona su mille, approssimativamente, nasca sorda e una su cento lo divenga nell’infanzia), ma anche in quanto non tutte le persone sorde entrano in contatto con una Ls, o condividono il senso di appartenenza alla comunità che la utilizza;
  • i sordi che fanno ricorso ad una Ls non sono associabili ad uno spazio geografico determinato, essendo disseminati su tutto il territorio nazionale.

E inoltre:

  • se la nozione di minoranza, secondo autorevoli giuristi, va intesa come collettività di individui con caratteristiche comuni, numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione dello Stato, la quale condivide, con gli altri membri del gruppo, un sentimento di appartenenza e la volontà di preservare la specificità e l’identità collettiva del gruppo stesso;
  • e, infine, se ancora oggi, non si rinviene una definizione univoca di “minoranza linguistica”, ma risulta ormai evidente che il rigido riferimento al parametro della territorialità – anche alla stregua di un importante trattato del Consiglio d’Europa – si dimostra inadeguato nella tutela di diversi gruppi linguistici (di recente formazione, come ad esempio quelli nati dai flussi migratori, ma anche di antico insediamento),

che cosa impedisce al legislatore nazionale di riconoscere la Lingua dei segni italiana in considerazione che, la stessa Convenzione Onu del 2006 (ratificata dal nostro Paese da quasi 10 anni!), sottolinea l’importanza di tale riconoscimento da parte degli Stati firmatari (art. 21, co. 1, lettera “e”)?

Secondo alcuni, tale riconoscimento, al contrario, è da scongiurarsi dal momento che non appare possibile accostare il concetto di “lingua” in senso proprio al “linguaggio mimico gestuale”/ai “gesti”[30] qualificabili (sempre secondo questo convincimento), non come lingua che veicola una forma di appartenenza ad una comunità, ma) come mero strumento compensativo[31].

In questa direzione, meno che mai, poi, si dovrebbe ricorrere alla categoria giuridica delle “minoranze linguistiche” per descrivere il deficit uditivo, posto che «la sedicente "comunità sorda" non è concentrata su un certo territorio, ma (appunto) è diffusa su tutto il Paese»[32].

Eppure, almeno nell’opinione di chi scrive, la strada da percorrere sembra quella indicata dall’Onu che, nella Convenzione del 2006, non si limita a prendere in considerazione le persone sorde sotto il profilo della disabilità – l’articolo 1, co. 2, si riferisce infatti (anche) ai deficit sensoriali che «con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con altri» – ma, come abbiamo ricordato, anche sotto quello dell’identità linguistica e culturale, aspetto, questo, strettamente connesso al riconoscimento giuridico delle lingue dei segni.

Questa impostazione appare speculare a quella recepita dall’Unione europea dei sordi la quale, come ricorda la studiosa Verena Krausneker dell’Università di Vienna[33] – pur prendendo le distanze da quanti definiscono i sordi secondo un approccio orientato al deficit – «ha deciso che la visione linguistica della sordità può essere inglobata con l’aspetto della disabilità». Infatti, se da un lato le persone sorde sono da considerare una minoranza culturale e linguistica, dall’altro, non può disconoscersi che, nei casi in cui l’accesso alle informazioni e alla cultura risulti loro limitato, o negato dalle barriere comunicative poste dalla società, sotto questo profilo esse divengano disabili.

Se poi, anche il riferimento ad una fra le più importanti Convenzioni delle Nazioni unite e all’organismo europeo più autorevole di rappresentanza delle persone sorde, non fosse sufficiente a convincere gli scettici, forse basterebbe ricordare che il riconoscimento giuridico della Lis (e in generale delle Ls), non è una “questione di gusti”, un problema ideologico, né può fondarsi unicamente sulle acquisizioni della ricerca linguistica o, dall’altra parte, sugli avanzamenti della medicina. Esso attiene, piuttosto, all’essere umano, coinvolge i suoi diritti fondamentali, come quello di esprimere sé stessi nella propria lingua, vocale o segnica, identificandosi positivamente con essa.

Tale riconoscimento, pertanto, dovrebbe essere visto come uno strumento di cittadinanza e divenire per tutti– udenti, sordi “oralisti” e persone sorde “bilingui” che utilizzano anche la lingua dei segni – un traguardo condiviso[34].

[1] Secondo il modello medico, la disabilità viene intesa come la conseguenza di problematiche/menomazioni fisiologiche, anatomiche o psicologiche (causate da malattie, deficit o lesioni a carico di organi, strutture o funzioni corporee), che necessitano essenzialmente di trattamenti medici e/o riabilitativi. In base a tale modello – che si rifà al ben noto strumento di classificazione delle disabilità elaborato dall’Oms nel 1970 e denominato International classification of deseases (Icd) – la disabilità è una «questione del singolo che la vive» (cfr. invece con il “modello sociale”, di cui alla nota n.7).

[2] La classificazione Icf, licenziata dall’Oms nel 2001, ha proposto un modello bio-psicosociale della disabilità. Quest’ultimo prende in considerazione sia gli aspetti relativi alla salute dell’individuo, sia quelli relativi alla partecipazione sociale, mettendoli in relazione con i fattori ambientali.

[3] La Convention on the rights of persons with disabilities (Crpd) è stata approvata dall’Assemblea generale dell’Onu il 13 dicembre 2006 e ratificata dal nostro Paese con legge 3 marzo 2009, n.18.

[4] F. Viola, I diritti umani sono naturali?, in Natura in etica a cura di F. Botturi e R. Mordacci, “Annuario di etica” 6, 2009, Casa editrice Vita e Pensiero, Milano.

[5] Il riferimento è in generale alle lingue dei segni (Ls) e, in particolare, alla Lingua dei segni italiana (Lis) di cui si parlerà diffusamente nelle pagine seguenti.

[6] European union of the deaf (Eud: www.eud.eu) e World federation of the deaf (Wfd: wfdeaf.org)

[7] Secondo il modello sociale, quindi, la disabilità viene intesa come lo svantaggio determinato dall’ambiente fisico e sociale il quale limita la vita e la partecipazione alla società delle persone che presentino problematiche/menomazioni fisiologiche, anatomiche o psicologiche. La disabilità non è più una questione personale, ma investe la società. Tale modello affonda le proprie radici nel International classification of impairments, disabilities and handicaps (Icidh), elaborata dall’Oms nel 1980.

[8] Per ulteriori approfondimenti si rimanda a B. Marziale, Lingua dei segni italiana: il diritto fondamentale a esprimersi, www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/sordita/Marziale.html.

[9] Cause tossiche, genetiche, fattori ereditari, virali, traumi ostetrici, prematurità, ecc. Cfr. Opuscolo Sordità. Una bussola per orientarsi, realizzato dallo Sportello sulla sordità dell’Istituto statale per sordi di Roma e consultabile all’indirizzo: www.issr.it/OPUSCOLO/SORDITA-una-bussola-PER-ORIENTARSI/SORDITA-UNA-BUSSOLA-PER-ORIENTARSI.html.

[10] In oltre il 90% dei casi il bambino sordo nasce in una famiglia udente che, dunque, è generalmente del tutto impreparata rispetto alla sordità.

[11] «I sordi prelinguistici non hanno immagini uditive, non hanno l’idea del suono delle parole, di una corrispondenza suono significato […] il sordo postlinguistico ricorda come si fa a parlare, anche se non è più in grado di controllare direttamente la propria pronuncia; il sordo prelinguistico, invece, deve imparare come si fa a parlare, senza l’aiuto di alcuna sensazione o ricordo sonoro» in Oliver Sacks, Vedere voci. Un viaggio nel mondo dei sordi, Adelphi, Milano, 1997, pp. 56-57, nota 33.

[12] Dove per bilinguismo si intende, nello specifico, l’acquisizione/apprendimento della lingua vocale e della lingua dei segni, a cui la persona sorda potrà ricorrere a seconda del contesto o degli interlocutori e, rispetto alle quali, verosimilmente, maturerà competenze differenti.

[13] Solo con riferimento alla tutela assistenziale, si pensi ad esempio alla circostanza che il riconoscimento della disabilità uditiva è preso in considerazione dal nostro ordinamento attraverso una normativa “speciale” – riconoscimento della “sordità civile”, legge n. 381/1970 – e, nei casi in cui i livelli di perdita uditiva siano inferiori a quelli indicati dalla legge 381, o non sia dimostrabile un’epoca di insorgenza della sordità compresa nell’arco dell’età evolutiva (decreto del Min. Sanità 5 febbraio 1992), attraverso una disciplina “generale” (riconoscimento della “invalidità civile”, di cui alla legge n. 118/1971).

Questo duplice canale, tuttavia, ha finito per creare una grande confusione intorno al corretto iter da intraprendere per il riconoscimento della disabilità uditiva nei casi concreti. Cfr. S. Maragna - B. Marziale, I diritti dei sordi, 2012, Franco Angeli, Milano, 2012.

[14] Con perdita uditiva grave/profonda, bilaterale, congenita o precocemente acquisita.

[15] Per queste ragioni lo stesso legislatore, con legge n. 95/2006 ha disposto che «In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è sostituito con l’espressione  “sordo”»(art 1, co. 1).

[16] Platone, Cratilo XXXIV 422 in Platone Opere complete Vol. II, Universale Laterza, Bari, 1971, p. 61.

[17] Oggi Istituto di Scienze e tecnologie della cognizione www.istc.cnr.it/it.

[18] Ancora oggi risulta molto diffusa l’opinione che vi sia una lingua dei segni universale, in realtà così non è e tali lingue, al pari di quelle vocali, sono molteplici o, meglio, tante quante le comunità dei sordi presenti nelle diverse nazioni del mondo.

[19] Con riferimento all’American sign language/Asl, si veda W.C. Stokoe, Sign language structure, 1960, Silver Spring, Md., Linstok Press; E.S. Klima e U. Bellugi, The signs of language, 1979, Cambridge, Mass, Harvard University Press.

Con riferimento alla Lis, cfr. V. Volterra (a cura di), I segni come parole: la comunicazione dei sordi, 1981, Boringhieri, Torino; V. Volterra (a cura di), La lingua dei segni italiana. La comunicazione visivo-gestuale dei sordi, 2004, Il Mulino, Bologna; M.C. Caselli et al. Linguaggio e sordità. Gesti, segni e parole nello sviluppo e nell’educazione, 2006, Il Mulino, Bologna; T. Russo Cardona - V. Volterra, Le Lingue dei segni, 2007, Carocci, Roma.

[20] S. Fontana, Esiste la Cultura Sorda? in In Limine, Esplorazioni attorno all’idea di confine, F. Calzolaio - E. Petrocchi - M. Valisano - A. Zubani (a cura di), Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2017, pp. 233-251.

[21] Tratto dalla voce “comunità, portale dell’Enciclopedia Treccani: www.treccani.it/vocabolario/comunita/  e  www.treccani.it/enciclopedia/comunita_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/.

[22] Si rimanda a B. Marziale - V. Volterra (a cura di), Lingua dei segni, società, diritti, Carocci, Roma, 2016.

[23] Le Regole standard per le pari opportunità delle persone con disabilità, adottate dalle Nazioni unite nel 1993, sono infatti prive di contenuto precettivo e, dunque, risultano uno strumento di tutela più fragile in caso di violazione dei diritti.

[24]Compresi quelli fissati, con specifico riferimento alle persone sorde, negli artt. 2, 9, 21, 24 e 30 in materia di accessibilità, libertà di espressione, riconoscimento e promozione dell’uso delle lingue dei segni, educazione e istruzione inclusiva, partecipazione alla vita culturale e ricreativa.

[25] Nel nostro Paese, infatti, solo alcuni consigli regionali hanno emanato leggi di promozione della Lis. Il riferimento è alle leggi regionali della Sicilia (l. n. 23/2011), del Piemonte (l. n. 9/2012), dell’Abruzzo (l. n. 17/2014), del Lazio (l. n. 6/2015) e della Lombardia (l. n. 20/2016).

[26] Legge 15 dicembre 1999, n. 482, in Gu 20 dicembre 1999, n. 297.

[27] Si tratta del trattato del Consiglio d’Europa concluso a Strasburgo il 5 novembre 1992. Il nostro Paese ha provveduto alla firma il 27 giugno 2000, ma non ancora alla sua ratifica.

[28] Convenzione che l’Italia ha ratificato nel 1997.

[29] Cfr. la “Seconda Opinione sull’Italia” adottata il 24 febbraio 2005 dal Comitato consultivo istituito dalla Convenzione-quadro.

[30] Denominazioni, queste, piuttosto in voga fra i detrattori della lingua dei segni.

[31] Riservato a persone con disabilità uditiva che non raggiungono un’adeguata competenza nella lingua vocale.

[32] Si rimanda a Salvatore Nocera, Il Parlamento ci ripensi: i sordi non possono essere una minoranza linguistica costituzionalmente garantita: www.edscuola.it/archivio/handicap/i_sordi_non_possono_essere.html.

[33] V. Krausneker, La protezione e la promozione delle lingue dei segni e dei diritti dei suoi utilizzatori negli stati membri del Consiglio d’Europa: analisi delle necessità - Divisione per l’integrazione delle persone con disabilità, Consiglio d’Europa, 2008.

[34] B. Marziale, La Torre di Babele: riflessioni intorno ai diritti umani linguistici, in B. Marziale - V. Volterra (a cura di) 2016, cit.