Magistratura democratica
giurisprudenza di merito

Disabile e concorso in magistratura: le prove scritte devono effettuarsi in 3 giorni non consecutivi

di Bruno Giangiacomo
Presidente di Sezione presso il Tribunale di Bologna
Commento alla decisione TAR Lazio, 6 giugno 2014 (sospesa con decreto 9 giugno 2014)
Disabile e concorso in magistratura: le prove scritte devono effettuarsi in 3 giorni non consecutivi

La questione della partecipazione del disabile ai concorsi pubblici segna un'altra importante tappa con la decisione del TAR Lazio, sezione I quater, del 6 giugno 2014, anche se, nel frattempo, il Presidente del Consiglio di Stato, con decreto del 9 giugno seg., ha disposto in accoglimento del ricorso presentato dal Ministero della Giustizia la sospensione dell'ordinanza emessa dal TAR.

La questione, nella complessità dei principi che investe, è piuttosto semplice: un candidato al concorso in magistratura, le cui prove scritte si terranno il 25, 26 e 27 giugno pp.vv., assume che l'espletamento delle prove in tre giorni consecutivi contrasta con l'handicap di cui egli è portatore, impedendogli di fatto la partecipazione al concorso.

L'ordinanza si fa carico della questione, ponendo i temi in diritto e fatto e così premettendo che la L.68 del '99 all'art.16 garantisce ai disabili la partecipazione a tutti i concorso per il pubblico impiego in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti ed in specifico per il concorso in magistratura che costituisce l'unica modalità di accesso dei cittadini all'esercizio del potere giurisdizionale; inoltre, l'ordinanza richiama l'art.20 L.104/92, che prevede la possibilità del disabile ammesso a concorsi pubblici, di chiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e la concessione di tempi aggiuntivi, facendo rilevare che questa previsione non esaurisce, però, l'ambito di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ai fini della garanzia stabilita dal citato art.16 L.68/99, anche se questa norma non può valere a legittimare modalità di svolgimento delle prove concorsuali incompatibili con quelle previste dalla legge in relazione ad esigenze parimenti rilevanti (come l'anonimato delle prove ed il buon andamento della procedura).

A questo punto il provvedimento accoglie una delle soluzioni prospettate dal ricorrente, quella di far celebrare le prove scritte in tre giorni non consecutivi, perchè questa soluzione non contrasta con le disposizioni di legge regolatrici della materia concorsuale (R.D. 1860 del 1925), diversamente dall'altra ipotesi avanzata per cui si sarebbe dato luogo allo svolgimento di una sola prova scritta ed al differimento delle ulteriori prove all'esito della correzione della prima, poichè questa sì in contrasto con le disposizioni generali più sopra richiamate.

Quindi, la decisione espressamente afferma che lo svolgimento delle prove scritte in tre giorni consecutivi non risponde ad esigenze indefettibili di garanzia dell'anonimato e di buon andamento della procedura sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori, mentre le questioni relative ai profili di spesa e di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (tra cui le spese d'affitto dei locali e l'attività di custodia del materiale delle prove) devono considerarsi recessive rispetto alla garanzia primaria del ricorrente di potere accedere alle prove in condizioni di parità rispetto agli altri concorrenti; da qui la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura in tre giorni consecutivi, ordinando al Ministero della Giustizia l'individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente.  

La decisione adottata si pone nel solco di una giurisprudenza amministrativa sinorapiuttosto consolidata, per cui la L.104/92 ritaglia in capo ai soggetti portatori di handicap veri e propri diritti soggettivi da vantare nei confronti delle amministrazioni pubbliche, diversamente da quello che si verifica solitamente per i destinatari dell'attività della P.A., per i quali la legge individua in capo ad essi interessi legittimi,protetti solo indirettamente rispetto all'interesse pubblico di cui è portatore la stessa P.A..

I limiti che può incontrare questo tipo di interpretazione è il contrasto con altre norme di legge, contrasto che, se del caso, può essere risolto ponendo la questione di legittimità costituzionale, ma nel caso di specie il TAR espressamente rileva che da un lato vi è una soluzione alla questione posta dal ricorrente e dall'altro che la soluzione stessa non contrasta con alcuna norma di legge regolatrice delle modalità di svolgimento delle prove scritte nei concorsi pubblici. Ecco, quindi, la possibilità di soddisfare il diritto del portatore di handicap stando all'interno delle stesse norme di legge, trovando soluzioni rispettose di esse.

Tutte le situazioni di disagio prospettate dalla difesa del Ministero della Giustizia restano relegate nell'ambito dell'esplicazione di modalità particolari delle prove concorsuali da parte dell'amministrazione pubblica, che indubbiamente impongono oneri e costi, ma che recedono rispetto alla posizione soggettiva del ricorrente che lalegge vuole perfetta e tutelabile come un vero e proprio diritto. In buona sostanza è l'amministrazione che si deve adeguare, laddove consentito e possibile, per tutelare pienamente il diritto del portatore di handicap, che, in quanto tale, deve trovare primaria tutela.

Su un piano evidentemente diverso si è posta l'ordinanza del Presidente della sezione IV del Consiglio di Stato che ha ritenuto che "l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile (....) il prossimo 1 luglio 2014 (...) tale pregiudizio acquista nell'intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità".

Nella cripticità della motivazione del decreto si annida comunque l'affermazione della prevalenza riservata all'interesse pubblico rispetto alla tutela della disabilità con un sostanziale ribaltamento della prospettiva che aveva portato alla decisione del TAR, per cui la tutela del disabile, laddove possa trovare una soluzione nel caso concreto che non contrasti con altre norme di legge, deve essere affermata con l'adozione di una soluzione che nel caso di specie era stata trovata; ma evidentemente le modalità di questa soluzione non sono state ritenute rispondenti all'interesse pubblico alla celebrazione del concorso secondo le modalità consuete. A questo punto è inevitabile che il ricorrente non potrà partecipare in condizioni di parità (o non potrà partecipare proprio) alla procedura concorsuale, ma forse la partita non è ancora del tutto conclusa per l'affermazione dei diritti del disabile; un giudice a Berlino vi sarà pure.

 

23/06/2014
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