Leggi e istituzioni
Il principio personalista è pacificamente annoverato tra i princìpi supremi della Costituzione, non derogabili neppure con procedimento di revisione costituzionale. Effetti di sistema su di esso possono rinvenire dalla riforma costituzionale della magistratura. La separazione delle carriere risulta allo stato adiafora rispetto al disegno costituzionale, come del resto già riconosciuto dalla Corte costituzionale, ma, tenuto conto dell’ambiente processuale concreto in cui viene a calarsi, sortisce un effetto contrario a quello voluto dal revisore costituzionale, con un rafforzamento del pm che non giova, e anzi è di ostacolo, all’auspicato incremento della terzietà del giudice, specie delle indagini preliminari. La duplicazione dei csm e la loro composizione affidata al sorteggio appaiono prive di efficacia sul fenomeno del “correntismo” ma ne annullano la rappresentatività dei magistrati in violazione del principio elettivo, che appare di carattere supremo. La stessa Alta Corte di giustizia per i soli magistrati ordinari dà l’idea di un giudice speciale non in linea con il divieto costituzionale. Queste criticità rischiano di indebolire l’immunità delle persone da pene ingiuste in conseguenza dell’alterazione dell’equilibrio tra persona, comunità e Stato. Piegata impropriamente a risolvere problemi contingenti e specifici, la riforma non ha il dna della “legge superiore”, presbite e perciò destinata a durare nel tempo. Data la sua prevedibile inefficacia relativamente ai fini dichiarati, essa ha valore simbolico e mira piuttosto ad aggiustare il trade-off tra giustizia e politica in senso favorevole a quest’ultima.
La recente sentenza n. 116/2025 della Corte costituzionale offre un quadro quanto mai esplicito della rilevanza costituzionale del principio della funzione sociale dell’impresa cooperativa, rilanciandone il modello che nell'attuale congiuntura sembra quanto più idoneo anche per superare le crisi più profonde e drammatiche. E' il caso della GKN di Campi Bisenzio, i cui lavoratori, a seguito di un licenziamento collettivo illegittimo e del successivo tentativo della proprietà di smantellare il sito produttivo, hanno avviato un percorso virtuoso volto a restituire continuità alla fabbrica attraverso la scelta di una struttura cooperativa e la creazione di una più ampia rete mutualistica di sostegno
E' ufficialmente aperta la stagione della giurisdizione climatica nel nostro ordinamento. Lo scorso 21 luglio, nel cuore di un'estate dal caldo record, è stata pubblicata l’ordinanza n. 20381 con cui la Corte di Cassazione, per la prima volta, ha affermato che, a certe condizioni, il giudice ordinario italiano è competente a decidere le cause in materia climatica. La particolarità del tema trattato e l'importanza che, verosimilmente, questo provvedimento andrà acquisendo via via nel tempo rendono opportuna una riflessione di primo approfondimento.
L’adozione del vocabolario emergenziale per descrivere la situazione del carcere è un errore, pericoloso perché impoverisce il dibattito culturale sul penitenziario e lo iscrive nei binari del pensiero corto, di uno specialismo riduttivo.
Un saggio a tutto tondo sulla maternità in carcere e sulla detenzione femminile, riletti alla luce delle regressive modifiche contenute nel c.d. Decreto Sicurezza 48 del 2025
Il lavoro può idealmente dividersi in due parti. Nei par. da 1 a 3 si tratta della fondatezza delle accuse mosse da Giorgia Meloni al Manifesto di Ventotene, cercando non di giustificare, ma di spiegare le contraddizioni del Manifesto, alla luce sia del contesto storico in cui fu redatto, sia della vicenda intellettuale degli Autori. Si evidenzia anche come le critiche mosse da Meloni non siano affatto nuove, risalgano all’epoca della sua redazione e si riferiscano a parti del Manifesto che gli stessi Autori consideravano superate. Nei par. da 4 a 7 si formula una ipotesi sul significato politico della diatriba avviata da Meloni. La si collega a posizioni intellettuali vicine o almeno non dissonanti. Si mettono a raffronto le proposte federaliste del Manifesto e di Friedrich von Hayek, per ragionare sulle opposizioni ideali keynesismo/liberismo, Costituzione nazionale/Trattati europei, ideologia/politica economica.
Prendendo le mosse dalle personali esperienze professionali dell’autrice l’articolo da un lato recensisce il libro di Grazia Ofelia Cesaro (ed. Feltrinelli), avvocata notissima nel mondo del diritto di famiglia e minorile per la sua grande competenza e professionalità, dall’altro considera i risultati non certo positivi per il settore minorile della recente riforma processuale civile (la c.d. riforma Cartabia civile, di cui alla legge delega n.206/2021, attuata con D. Leg.vo 149/2022, modificata dal D. Leg.vo 164/2024) e le prospettive di futuro di una riforma ordinamentale dalla impossibile concreta attuazione.
Riflessioni a partire dal volume di Arturo Capone La denuncia riservata. Genesi e metodo delle mafie, limiti della legislazione antimafia e spunti per una strategia processuale di contrasto (Giappichelli, 2025)
Nell’articolo l’autore offre un’articolata analisi del volume Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo di Maria Rosaria Marella (Jovene, Napoli, 2025), restituendone con profondità argomentativa la complessità metodologica e l’impatto politico. Si evidenzia come l’opera, lontana da una ricognizione puramente normativa, rappresenti un esercizio di critica giuridica capace di decostruire le principali dicotomie del diritto moderno (pubblico/privato, famiglia/mercato, status/contratto), rivelandone la funzione ideologica e distributiva. L’autore mette in luce la matrice interdisciplinare del metodo adottato – che intreccia giusrealismo, femminismo intersezionale e post-strutturalismo – e ne mostra l’efficacia nell’analizzare dispositivi normativi come il principio dell’interesse del minore, la responsabilità civile endofamiliare, il lavoro di cura non remunerato e la gerarchia tra forme di coniugalità. La lettura valorizza l’opera marelliana come contributo teorico fondamentale per ripensare il diritto di famiglia non solo come tecnica regolativa, ma come campo di produzione di soggettività e di redistribuzione del potere.
Le slides della lezione tenutasi a Roma il 15 luglio 2025 al corso per magistrati neodirettivi e neo-semidirettivi
Il contributo analizza criticamente l’art. 43 del decreto-legge n. 36/2022, che ha istituito un Fondo ristori per le vittime italiane dei crimini commessi dalle forze armate del Terzo Reich, anche alla luce della sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale. L’Autore si interroga sulla tensione tra il diritto alla verità delle vittime e l’esigenza di evitare la “tribunalizzazione” della storia, riflettendo sul ruolo del processo come spazio di giustizia simbolica e memoria collettiva nei casi di crimini storici internazionali.
A breve commento della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale
Il contributo esamina il delitto di cui all’art. 12-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 20/2023 all’indomani del tragicamente noto naufragio di Cutro. L’analisi rivela criticità attinenti sia alla prevedibile inefficacia della nuova figura di reato, rispetto al dichiarato obiettivo di contrastare le forme più gravi di traffico di migranti; sia alla manifesta sproporzione dei minimi edittali, rispetto alle condotte connotate da minore disvalore, come quelle riconducibili ai c.d. migranti-scafisti.