Magistratura democratica

Leggi e istituzioni

PNRR e decisione invisibile. Indicatori quantitativi, redistribuzione del giudizio e violazione strutturale dell’art. 111 Cost.

Il contributo esamina gli effetti strutturali prodotti dal sistema di indicatori quantitativi del PNRR sulla configurazione del processo civile italiano. La tesi centrale è che l’adattamento del sistema processuale agli obiettivi del Piano — misurati attraverso il disposition time e la riduzione dell’arretrato — non produce soltanto un’ottimizzazione selettiva delle risorse, ma una progressiva redistribuzione della decisione giurisdizionale verso momenti e soggetti estranei al perimetro formale del giudizio. Attraverso l’analisi di due casi concreti — la riforma della consulenza tecnica preventiva introdotta dal d.l. 19/2026 e la mediazione obbligatoria nella disciplina risultante dalla riforma Cartabia — si mostra come la decisione sostanziale tenda a formarsi in fasi del procedimento alle quali le garanzie dell’art. 111 Cost. non si applicano, o si applicano in modo attenuato, mentre la sentenza ne costituisce sempre più la mera formalizzazione. Si argomenta che questa dissociazione tra formazione e formalizzazione della decisione non configura una tensione con il modello costituzionale del giusto processo, ma una violazione strutturale dell’art. 111 Cost., prodotta non da una singola norma ma dalla convergenza sistemica di interventi normativi ciascuno dei quali appare individualmente giustificato. Il lavoro si chiude con alcune indicazioni operative rivolte al legislatore, alla Corte costituzionale e agli organismi europei di valutazione della giustizia.

27/05/2026
Schmitt contro Schmitt. Il neocostituzionalismo come eredità rovesciata

Il pensiero di Carl Schmitt è stato per lungo tempo letto attraverso il prisma quasi esclusivo del decisionismo: il diritto ridotto a manifestazione della volontà sovrana, l’eccezione come momento rivelatore dell’ordine. Se questa chiave interpretativa coglie un aspetto autentico della riflessione schmittiana, essa ne trascura però una dimensione teoricamente più feconda. Il presente contributo si propone di rileggere Legalità e legittimità (1932) come opera dotata di autonomia argomentativa, nella quale Schmitt sviluppa una serrata critica al formalismo legalista che prefigura, quanto meno sul piano diagnostico, questioni poi divenute centrali nel neocostituzionalismo. 
Il saggio del 1932 porta alla luce un paradosso strutturale: un regime di legalità integralmente proceduralizzato (cieco rispetto ai contenuti, indifferente ai fini) genera le premesse della propria dissoluzione, offrendo a qualunque forza politica i mezzi giuridici per demolire dall’interno l’assetto costituzionale. Parallelamente, la differenziazione tra Verfassung e Verfassungsgesetz formulata nella Dottrina della costituzione del 1928 anticipa la separazione tra principi inderogabili e disposizioni costituzionali suscettibili di revisione, che il costituzionalismo del secondo Novecento collocherà al centro del proprio edificio teorico e istituzionale.
La tesi che il contributo intende argomentare è che il neocostituzionalismo, nelle sue diverse articolazioni, da Alexy a Zagrebelsky, dalla basic structure doctrine elaborata dalla giurisprudenza indiana alla teoria dei principi supremi della Corte costituzionale italiana, abbia assorbito l’impalcatura concettuale schmittiana riconfigurandone radicalmente il lessico: i diritti della persona in luogo dell’unità organica del popolo, la convivenza tra differenze in luogo dell’omogeneità politica, il giudice delle leggi in luogo del decisore sovrano. Il momento diagnostico rimane di matrice schmittiana; il momento terapeutico si colloca agli antipodi. Portare alla luce questo paradosso non equivale a riabilitare Schmitt, bensì a riconoscere più nitidamente le ascendenze polemiche e le aporie non risolte del costituzionalismo dei nostri tempi.

26/05/2026
La tutela dei minori nella dimensione digitale: l'esperienza australiana

I rischi a cui gli utenti più giovani possono essere esposti usando i social portano a interrogarsi sull’opportunità di vietarne l’uso prima del raggiungimento di un’età sicura.
Il tema, oggetto in Italia di un disegno di legge in corso di esame parlamentare, è stato affrontato in Australia con l’Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 che modifica l’Online Safety Act del 2021. 
La legge, entrata in vigore nel dicembre 2025, vieta l’uso dei social ai minori di sedici anni mediante un sistema completo: un divieto, un obbligo di fare in capo alle piattaforme, ma anche una sanzione, un’autorità di riferimento con poteri giudiziali concreti, determinazioni ministeriali tempestive e vincolanti, linee-guida aggiornate, siti user-friendly, rapporti frequenti sulle attività svolte.
La legge australiana contiene regole chiare e accessibili, osservabili dalle piattaforme e comprensibili a chi (genitori e figli) può percepire una parziale restrizione della propria libertà di espressione, educazione, comunicazione, tuttavia necessaria in un bilanciamento di interessi.

25/05/2026
Tra algoritmi e organizzazione della giustizia: l’Ufficio per il processo come laboratorio di nuove professioni pubbliche di mediazione tra diritto e intelligenza artificiale

Il contributo esamina le trasformazioni organizzative e professionali indotte dall'introduzione dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari italiani, con particolare attenzione all'Ufficio per il processo (UPP) come laboratorio di nuove professioni pubbliche ibride. L'analisi prende le mosse dal quadro normativo vigente - in primo luogo il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e la Legge n. 132/2025 — per ricostruire gli obblighi di AI literacy, il principio di human oversight e i requisiti di trasparenza e certificazione dei sistemi algoritmici applicati al contesto giudiziario. Attraverso una classificazione per livelli dell'impatto dell'IA sui compiti degli addetti UPP, il lavoro individua le attività ad alta automazione, quelle a supervisione mista e quelle non automatizzabili, mettendo in luce come proprio queste ultime - la valutazione critica degli output algoritmici, la data stewardship e il ragionamento giuridico su fattispecie complesse - definiscano il valore aggiunto irrinunciabile della componente umana.
L'articolo evidenzia altresì i limiti strutturali del modello organizzativo attuale: la perdurante assenza di una chiara identità professionale del funzionario UPP, le carenze dell'ordinamento professionale del 2010 e della bozza di riforma del 2025, nonché la frammentazione della contrattazione collettiva in materia di reskilling e certificazione delle competenze digitali. Viene proposta l'introduzione di competenze trasversali obbligatorie - AI literacy, supervisione algoritmica e data governance - articolate per famiglia professionale.
Il confronto con esperienze europee (Francia, Spagna, Portogallo) conferma la convergenza verso un ecosistema di supporto alla giurisdizione sempre più integrato con strumenti di IA generativa, suggerendo per l'Italia l'evoluzione verso uffici per il processo plurali e differenziati, capaci di valorizzare le diverse professionalità disponibili. In conclusione, si sostiene che l'UPP rappresenti il luogo naturale di attuazione del principio di human oversight, a condizione di investire in formazione interdisciplinare e in una governance integrata tra Ministero della Giustizia e CSM.

23/05/2026
Digitalizzazione della giustizia, intelligenza artificiale e autogoverno. Il ruolo del Csm

L’articolo affronta il tema della digitalizzazione e dell’uso dell’intelligenza artificiale applicata al mondo giudiziario, con uno sguardo rivolto alla normativa nazionale e sovranazionale. Vengono analizzate le delibere approvate dal consiglio superiore della magistratura, con alcune riflessioni critiche da parte dell’autrice in relazione alla legge delega di recente approvata in tema di AI e alla prossima piena operatività del regolamento europeo 1689/2024

22/05/2026
La responsabilità disciplinare del magistrato in caso di indebito ricorso all’intelligenza artificiale

Il contributo esamina il possibile rilievo disciplinare dell’uso indebito dell’intelligenza artificiale da parte del magistrato, muovendo dalla distinzione tra responsabilità disciplinare, deontologia e valutazione di professionalità. L’analisi ricostruisce il quadro normativo primario delineato dal d.lgs. n. 109/2006, sottolineando la tipicità degli illeciti disciplinari e l’impossibilità di far coincidere la violazione di regole etiche o deontologiche con l’addebito disciplinare, salvo espressa previsione legislativa. Su tale base, il lavoro considera la normativa secondaria introdotta dal CSM con le Raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia, evidenziandone la funzione orientativa e cautelare, specie con riguardo ai sistemi non certificati, alla protezione dei dati e alla necessaria supervisione umana. Nella parte conclusiva, l’articolo individua le principali fattispecie disciplinari potenzialmente rilevanti in caso di ricorso improprio all’IA, con particolare riferimento all’indebito affidamento ad altri di attività proprie del magistrato, alla motivazione apparente, alla grave violazione di legge per negligenza inescusabile e all’inosservanza di direttive organizzative e informatiche. 

21/05/2026
L’IA nella giustizia: un bilanciamento possibile fra innovazione e democrazia

L’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nell’amministrazione della giustizia rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti per i sistemi giuridici contemporanei, incidendo sul rapporto tra innovazione tecnologica, autonomia del giudice e garanzie dello Stato di diritto. Il contributo analizza criticamente l’uso dell’IA in ambito giudiziario, evidenziando come l’introduzione di sistemi algoritmici non si limiti a un supporto tecnico, ma influenzi le condizioni stesse dell’esercizio della funzione decisionale. Dopo aver distinto le applicazioni di IA a carattere meramente procedurale da quelle che incidono sull’attività valutativa e interpretativa, l’articolo si concentra sui rischi emergenti legati ai sistemi di IA generativa e agentica, quali opacità, bias, variabilità degli output e capacità persuasiva. Tali elementi possono compromettere il libero convincimento del giudice, producendo forme di influenza cognitiva difficilmente rilevabili e potenzialmente incompatibili con i principi di indipendenza e responsabilità. Il lavoro approfondisce inoltre il tema del “pensiero artificiale” e delle dinamiche di manipolazione e polarizzazione informativa, mostrando come il problema non consista nella sostituzione dell’operatore umano, bensì nella trasformazione del contesto cognitivo e decisionale in cui il giudice opera. In risposta a tali criticità, viene proposto un approccio di IA ibrida, che integri modelli statistici con componenti simboliche e logiche, al fine di rendere il diritto computabile senza irrigidirne la dimensione interpretativa. Infine, l’articolo esamina la catena di responsabilità dell’IA e il ruolo della pubblica amministrazione, sottolineando la necessità di una governance strutturata, di requisiti di spiegabilità e di un controllo umano effettivo. La conclusione sostiene che solo un bilanciamento consapevole tra innovazione e prudenza può consentire all’IA di rafforzare, e non indebolire, la legittimità democratica della giustizia.

20/05/2026
Non basta dire TEC. Prime riflessioni sul "salario giusto" introdotto dal d.l. 62/2026

Il decreto legge n. 62/2026 sul salario giusto non potrà risolvere il problema della povertà retributiva né quello della contrattazione pirata. Per una maggiore garanzia ed effettività della tutela salariale nel nostro Paese occorrerebbero invece maggiore chiarezza, interventi articolati contro la precarietà del lavoro, nuove regole in materia di rappresentatività sindacale, l’efficacia erga omnes della contrattazione di categoria, un salario minimo legale su base oraria indicizzato all’inflazione reale, un cambiamento di giurisprudenza sui contenuti oggettivi dell’art.36 Cost. Questa effettività della tutela non può attribuirsi alla regola di mero rinvio alla contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa, la quale esiste da anni in molti settori (ad es. per i lavoratori delle cooperative e per gli appalti) e non ha reso più “giusto” il trattamento retributivo dei lavoratori non avendo impedito che proprio in questi settori lo sfruttamento arrivasse a livelli elevati e che proliferasse la contrattazione pirata. 

19/05/2026
L'elefante nella stanza del diritto civile

L'intervento di Giulia Marzia Locati al XXV Congresso nazionale di Magistratura democratica Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro (Roma, 13-15 marzo 2026)

13/05/2026
La comunicazione politica e le basi giuridiche, tra non conoscenza e disinformazione. Il caso Crans-Montana

L’abbassamento di livello della comunicazione politica deve avere dei limiti? In particolare il problema si può porre per questioni che implicano la necessaria conoscenza (e condivisione) di nozioni giuridiche di base. 
Le dichiarazioni social della presidente del Consiglio sugli oneri per le cure alle vittime di Crans-Montana non hanno considerato il quadro giuridico di riferimento, complesso ma certamente spiegabile: questioni da affrontare con un’accorta e misurata comunicazione istituzionale sono sparite del tutto in un linguaggio aggressivo, con cui crea un “nemico” a cui vengono riferiti i termini “ignobile, disumano, ripugnante” (salvo poi proporsi come “risolutrice”). 
La rappresentazione della vicenda è frutto di strategia comunicativa o di pura e semplice mancata conoscenza della materia affrontata?
Nel primo caso: è tollerabile che chi riveste una delicata funzione pubblica diffonda deliberatamente informazioni improprie nei presupposti o nelle modalità espressive? Nel secondo: è tollerabile che chi riveste una delicata funzione pubblica ignori – o non acquisisca - i dati fondamentali da porre a base della comunicazione istituzionale? 
In ogni caso sembra che non interessi informare i cittadini sui presupposti giuridici di vicende di rilevanza pubblica e renderli loro comprensibili, come sarebbe sicuramente possibile.

11/05/2026
A dieci anni dal processo Aemilia

L’articolo è la versione integrale dell’intervento predisposto per il Convegno di Reggio Emilia dell’aprile scorso per il decennale dell’inizio del processo Aemilia, uno dei più grandi processi alla ’ndrangheta al Nord che ne ha accertato il radicamento sull’asse da Bologna a Piacenza ed epicentro a Reggio Emilia. Ricorda alcuni momenti cruciali del processo, tenuto in una regione già modello di virtù civiche che non hanno impedito a una mafia imprenditrice di adattarsi e integrarsi nel contesto del buon governo della regione. Indica le acquisizioni principali di un processo dal quale emergono non solo la capacità della ’ndrangheta di mimetizzarsi in un territorio non tradizionale ma soprattutto la sua attitudine a costruire alleanze, offrendo risposte a una domanda di servizi illeciti in favore di una certa imprenditoria e a una comunità affascinata dal dinamismo dell’impresa mafiosa. Ne resta confermata l’intuizione degli studiosi che leggono la penetrazione della ‘ndrangheta in Emilia Romagna in termini di conflitto di civiltà e insistono sulla necessità di contrastare la penetrazione delle mafie anche sul piano culturale e simbolico.

08/05/2026
Non si valuta un giudice solo sulle carte

Con sentenza n. 95/2024, confermata dalle Sezioni Unite, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha condannato il magistrato Riccardo De Vito alla sanzione della perdita di anzianità di sei mesi, disponendone il trasferimento dal Tribunale di sorveglianza di Sassari al Tribunale di Nuoro con funzioni civili. La vicenda riguarda l’omessa astensione in numerosi procedimenti relativi a detenuti assistiti da un’avvocata con la quale, secondo quanto emerso da intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito di un’indagine della DDA di Reggio Calabria, il magistrato intratteneva una «relazione significativamente confidenziale, quanto meno di stretta amicalità tra i due». Gli elementi valorizzati nel procedimento disciplinare riguardano il tenore di alcune espressioni confidenziali utilizzate dai conversatori. Successivamente, il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato il mancato superamento della quarta valutazione di professionalità per gli stessi fatti. Ne ha scritto, su Il Dubbio del 5 maggio 2026, Valentina Stella e a questo pezzo fa riferimento la riflessione di Donatella Stasio.

07/05/2026
Intervento di Claudio Cottatellucci al XXV Congresso di Magistratura democratica

L'intervento del presidente dell'Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia al XXV Congresso nazionale di Magistratura democratica Proteggere la Costituzione per proteggere il futuro (Roma, 13-15 marzo 2026)

05/05/2026
Cronaca di un referendum. Quando 15 cittadini decidono di difendere la Costituzione

L’iniziativa referendaria dei promotori del referendum è nata casualmente, da rapide riflessioni di un gruppo di cittadini (alcuni dei quali giuristi) che hanno deciso, insieme, di opporsi alla promulgazione di una legge costituzionale che poteva minare le fondamenta della democrazia ed, in particolare, la separazione dei poteri fermamente voluta dai padri costituenti: i quali, evidentemente, avevano guardato lontano, creando un meccanismo in base al quale ogni modifica costituzionale introdotta senza una maggioranza parlamentare qualificata deve essere sottoposta al vaglio di tutti i cittadini. E’ stata un’occasione unica, della quale chi scrive vuole offrire ai lettori il racconto dei vari passaggi, attraverso una narrazione divisa fra esperienza personale e qualche nota giuridica.

30/04/2026
Protezione speciale, divieto di respingimento e obblighi costituzionali: l’art. 5, comma 6 TUI quale clausola di chiusura e salvaguardia dei diritti della persona straniera

Lo scritto indaga, in una prospettiva di diritto costituzionale, l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, quale clausola di chiusura e di salvaguardia del sistema di tutela della persona straniera. Anche a fronte di recenti scelte legislative restrittive, tra cui quelle introdotte dal decreto Cutro, la norma continua a consentire al giudice di impedire il respingimento e di riconoscere la protezione speciale, in funzione del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. L’analisi si sofferma, in particolare, sul ruolo del diritto d’asilo (art. 10, comma 3 Cost.), dei diritti inviolabili e del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento Ue e internazionale (artt. 11 e 117, comma 1 Cost.).

28/04/2026
Per una discussione pubblica sullo statuto identitario della magistratura italiana

La lacerazione profonda, apertasi nel Paese e nelle istituzioni a seguito del referendum sulla legge costituzionale di riforma dell’ordinamento giudiziario, rinvia alla fondamentale questione della separazione dei poteri: la ricomposizione, che essa impone, non può non muovere da una riflessione collettiva sullo statuto identitario sia del giudice, in relazione ai mutamenti intervenuti nella funzione di interpretazione del diritto, che del pubblico ministero, in relazione alla posizione di questo soggetto in un processo penale, imperniato sul contraddittorio paritario fra le parti, inciso in successione di tempo da profonde e variegate riforme.

27/04/2026
Il fermo preventivo di polizia. Il leitmotiv della sicurezza, i diritti a rischio

Rileggere la normativa costituzionale in materia di libertà personale - con la sua puntigliosa precisione e le sue dettagliate prescrizioni – vale a ricordare il valore assoluto attribuito alla tutela di questa libertà da parte dei legislatori costituenti che, anche quando non avevano subito direttamente la repressione fascista, erano stati testimoni di prassi di polizia che della libertà dei cittadini avevano fatto strame e di tali prassi non intendevano consentire in alcun modo la ripetizione. A fronte di un dettato costituzionale così rigoroso non è dunque ammessa alcuna disinvoltura interpretativa né si può dar prova di una sensibilità istituzionale attenuata. Eppure, a dettare la linea della più recente produzione normativa in tema di interventi di polizia incidenti sulla libertà personale sono proprio la disinvoltura politica e l’attenuata sensibilità istituzionale della maggioranza di governo che si manifestano tanto nell’approvazione del fermo preventivo di polizia quanto nella prosecuzione della china pericolosa della proliferazione delle ipotesi di flagranza differita.

24/04/2026
La sottomissione nelle molestie di genere e sessuali: quando il consenso non basta

La sottomissione nei casi di molestie di genere e sessuali nei luoghi di lavoro rappresenta condizione di soggezione strutturale che riduce in modo significativo la libertà di autodeterminazione della vittima. L’eventuale manifestazione del consenso, anche quando espressa, non può ritenersi valida né idonea a scriminare le condotte o gli atti molesti, in quanto frutto di una volontà compressa dal rapporto di dominio. Alla luce dell’art. 26, comma 3, del Codice delle pari opportunità, gli atti e i patti formatisi in tale condizione devono considerarsi nulli, alla luce della presenza degli indici oggettivi della sottomissione (contesto molesto, vulnerabilità personale e contrattuale, compressione decisionale, condotte adattive). La sottomissione può rappresentare anche un fattore di rischio organizzativo, rilevante anche nella valutazione prevenzionistica e nei Modelli 231.

21/04/2026
Un “premio” per i rimpatri. Ma l’avvocato è il garante dei diritti del cliente, non un ausiliario del governo

L'art.30 bis del decreto legge 23 del 2026, che reca norme anche in tema di immigrazione e protezione internazionale, nel testo approvato dal Senato, contempla il comma 3 bis che premia con uno speciale compenso il rappresentante legale munito di mandato che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito ad esito della partenza dello straniero. La norma suscita un nugolo di aspetti seriamente problematici, alcuni dei quali già denunciati dalla Giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che qui vengono sommariamente passati in rassegna.

21/04/2026
Il deferimento dell’Italia nel caso Elmasri Njeem: una brutta figura e una opportunità

Con provvedimento del 26 gennaio 2026, divenuto pubblico solo recentemente, la Camera Pre-Dibattimentale della Corte Penale Internazionale (CPI) ha deferito lo Stato italiano all’Assemblea degli Stati Parte del Trattato di Roma con riguardo alla mancata esecuzione del mandato di arresto e consegna del cittadino libico Osama Elmasri (Almasri) Njeem. L’Assemblea si riunirà a New York nel prossimo mese di ottobre e l’argomento è già all’ordine del giorno.

La decisione, presa a maggioranza del collegio dopo avere esaminato le osservazioni prodotte dall’Italia, contiene un giudizio di inadempienza intenzionale e ingiustificata alla richiesta di collaborazione avanzata dalla Corte internazionale. Indipendentemente dalle non coerenti spiegazioni offerte a caldo da più rappresentanti governativi, Primo ministro e Ministro della Giustizia in testa, il tema che più interessa è se valutazioni di opportunità politica possano legittimamente esonerare uno Stato Parte del Trattato di Roma dal rispetto degli obblighi che dal Trattato discendono. Tecnicamente, il tema viene individuato nel rapporto tra gli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma e il più generale diritto internazionale degli Stati e dei popoli, ma non possiamo ignorare la domanda se sia accettabile un diritto internazionale “à la carte”, che vincola solo fino a quando non comporta oneri e responsabilità ritenuti non convenienti per gli interessi dello Stato, come intesi da chi in quel momento lo governa.

20/04/2026
Elezioni CSM 2026, per l’associazionismo subito la prova più difficile: la necessità di un percorso coerente con la campagna referendaria, perché quella del NO non sia una “vittoria tradita”

Nella “convergenza del molteplice” di una diffusa corale campagna elettorale a tante voci, l’associazionismo giudiziario non avrebbe potuto fare meglio, sia in campagna elettorale, sia nella gestione più immediata della epocale vittoria referendaria, definitiva riprova del “patriottismo costituzionale” quale realtà politica della società italiana

16/04/2026