Leggi e istituzioni
La legge n. 130 del 31 agosto 2022 ha dettato la riforma organica della giustizia tributaria istituendo la c.d. quinta magistratura, composta - a regime - da magistrati tributari professionali destinati all'esercizio esclusivo della funzione giurisdizionale in materia fiscale, affiancandola alle altre magistrature ordinaria, amministrativa, contabile e militare. Tuttavia, il processo riformatore è ancora incompleto: permangono oggi criticità legate all'autonomia, alla terzietà ed all'integrazione costituzionale della magistratura tributaria, nonché alla sua attuale dipendenza dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
Il saggio analizza criticamente la proposta di separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, esaminandone le implicazioni sul piano costituzionale e processuale. Partendo dall’esperienza della Costituente e dal principio di unità della magistratura, si evidenzia come la riforma non riguardi soltanto la distinzione funzionale tra giudice e pubblico ministero, ma influisca sul luogo dell’indipendenza dell’azione penale e sull’equilibrio tra potere politico e giurisdizione. Si discutono inoltre le conseguenze sistemiche della duplicazione del Consiglio Superiore della Magistratura, la concentrazione del potere disciplinare e la gestione delle priorità investigative, mostrando come tali misure possano, se isolate, indebolire l’autonomia del pubblico ministero, la forza della difesa e le garanzie costituzionali fondamentali, rischiando di compromettere l’effettivo equilibrio tra accusa, giudizio e difesa nel processo penale italiano.
Gli elementi prevalenti nei contenuti della campagna elettorale: tra “vicende eclatanti” e “posta in gioco”. La comunità dei giuristi di fronte agli effetti dell’investimento in sfiducia
Potendo lavorare in ogni tempo ed in ogni luogo il lavoratore agile definisce da sé i presupposti dell'«occasione di lavoro» che individua la natura professionale dell'infortunio ai fini della assicurazione obbligatoria INAIL. Alla luce della disciplina dettata dall’art.3 della l. 81/2017 deve ritenersi perciò assicurato all’INAIL l’infortunio occorso in itinere alla lavoratrice in smart working che si reca alla scuola per ritirare il figlio minore. La cura di quelle stesse esigenze di conciliazione vita-lavoro che incidono sulla scelta del luogo della prestazione – e che vengono in rilievo anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli – devono considerarsi per definizione connesse al rapporto di lavoro agile: esse perciò integrano l’occasione di lavoro ex art. 2 t.u. 1124/65 ed escludono altresì la configurazione di qualsivoglia rischio elettivo (a prescindere dalla disciplina dei permessi lavorativi che è altra cosa).
La riforma della Corte dei conti (l. 7 gennaio 2026, n. 1) vede la luce nel momento di massimo scontro tra politica e magistratura. Le origini della riforma sono però lontane e si inseriscono in un ciclo pluridecennale, che ha visto i controlli sulla pubblica amministrazione allentarsi per poi irrigidirsi nuovamente. La crisi economica del 2008-2023 ha pesantemente inciso sulla capacità dell’Amministrazione di svolgere i suoi compiti e i controlli sono erroneamente additati come causa delle sue inefficienze.