Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

Accesso alle origini, intervengono le Sezioni unite

di Alice Giurlanda
Praticante avvocata in Pisa
Nota a Cassazione civile Sezioni unite, sentenza 25 gennaio 2017 n. 1946

Con la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, le Sezioni unite della Cassazione, con richiesta formulata dal Procuratore generale ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., affrontano, per la prima volta, la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini da parte del figlio nato da madre che al momento del parto dichiarava di voler rimanere anonima.

La sentenza si segnala in quanto risolutiva dell’annoso dibattito, sorto in seno alla giurisprudenza di merito, sulla natura e sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, dichiarativa dell’illegittimità dell’art 28 comma 7, della L.184/1983 [”nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”].

In particolare, nel panorama giurisprudenziale, due sono gli orientamenti che si sono venuti a delineare, a seguito della pronuncia della Consulta:

- un primo, seguito anche dai Tribunali per i minorenni di Milano, di Catania, di Bologna e di Salerno, attribuiva alla sentenza n. 278 del 2013 natura di “pronuncia additiva di principio”, in quanto la Consulta con l’inciso “attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza” istituiva una riserva di legge nell’individuazione del procedimento d’interpello per non vanificare la garanzia di segretezza sul parto riconosciuta dall’ordinamento alla donna. Pertanto, l’interpello della madre non poteva avvenire con modalità direttamente individuate dal giudice risultando tale intervento indebito nonché invasivo degli altri poteri dello Stato;

- un secondo invece, seguito dai tribunali per i minorenni di Trieste, Piemonte, Valle d’Aosta e dalla Corte d’appello di Catania (Sezione famiglia, delle persone e dei minori) che, in forza dei principi enunciati dalla sentenza Cedu (Godelli c. Italia) e per effetto della sentenza sopracitata della Consulta, ammetteva la possibilità di interpello riservato anche senza la legge. L’art 28 comma 7 della L. 184/1983, infatti, in quanto dichiarato incostituzionale non poteva essere più applicato.

1. Il caso e le ragioni della richiesta del Procuratore generale

La Corte d’appello di Milano (sezione delle persone, dei minori e della famiglia), con il decreto emesso in data 10 marzo 2015, aderendo al primo dei due orientamenti giurisprudenziali citati, rigettava il reclamo proposto dal figlio maggiorenne nato da parto anonimo il quale aveva fatto istanza di verificare, attraverso un interpello riservato, la persistenza della volontà della madre di non essere nominata.

Il Presidente dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, considerato il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito in materia di parto anonimo, a seguito della sentenza della Consulta n. 278 del 2013, sottoponeva la questione alla valutazione dell’ufficio del pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Quest’ultimo, prendendo atto di ciò e ritenendo configurabile “un oggettivo interesse alla enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge”, segnalava l’opportunità che, su di una questione di diritto così delicata, si pronunciasse anche la Corte di cassazione.

In particolare, il procuratore formulando la richiesta, ai sensi dell’art 363 comma 1 c.p.c., investiva la Suprema Corte sui seguenti aspetti sottesi alla questione di diritto:

a) “il primo riguardante il rapporto tra i due contrapposti diritti, ossia quello di ogni persona di conoscere le proprie origine e quello contrapposto dell’oblio della donna che partorisce avvalendosi dell’anonimato, tenuto conto della tutela riconosciuta agli stessi a seguito della sentenza della Corte costituzionale citata;

b) il secondo avente ad oggetto l’interpretazione della pronuncia della Corte costituzionale ed il suo inquadramento nell’ambito delle diverse tipologie decisorie, in modo tale da tracciare i limiti di intervento del giudice nell’esercizio del suo potere, nel rispetto delle prerogative del Parlamento”.

Rilevava, inoltre, che la sentenza della Corte costituzionale citata non si risolvesse soltanto nell’addizione di un principio, ma anche nella indicazione di una regola chiara circa la possibilità di interpello giudiziale su richiesta del figlio, che la totale inerzia del legislatore non giustifica la violazione del diritto del figlio, il cui riconoscimento non trova ostacolo a seguito dell’abrogazione dell’art. 28 comma 7 L. 184 del 1983.

In particolare, il Procuratore generale, sostenendo l’applicabilità diretta della sentenza della Consulta da parte del giudice, anche in assenza di intervento legislativo, richiamava a sostegno della propria tesi, due esempi recenti di pronunce nelle quali la Corte di cassazione, aveva statuito la possibilità per il figlio, non riconosciuto, di accedere alle informazioni sull’identità della madre biologica, in caso di morte di quest’ultima (sentenza 21 luglio 2016 n. 15024 su cui v. la nota “Diritto all’accesso alle proprie origini”; sentenza 9 novembre 2016 n. 22838).

Con memorie aggiuntive il Procuratore, inoltre, individuava nell’art. 93 (codice della privacy) e 28 della L. 184/83 i riferimenti normativi per la modalità di interpello.

2. La decisione

La questione veniva rimessa dal primo Presidente della Cassazione al vaglio delle Sezioni unite, le quali valutando i requisiti necessari per addivenire ad una pronuncia di principio nell’interesse della legge, ritenevano fondata la richiesta avanzata dal Procuratore generale.

Nel merito, la Suprema Corte ripercorre, in primis, le tappe giurisprudenziali principali che condussero a riequilibrare il rapporto tra i due interessi contrapposti, quello del figlio ad accedere alle proprie origini e quello della madre al mantenimento dell’anonimato (in precedenza sbilanciato a favore di quest’ultima), e che riportarono l’interesse del figlio, a seguito anche delle sentenze della Corte di Strasburgo, nel perimetro della tutela offerta dall’art. 8 della Cedu (per approfondimenti sull’argomento v. “Il diritto alla conoscenza delle proprie origini”).

In un secondo momento affronta la questione, sottoposta dal Procuratore generale, relativa alla natura e all’efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, dichiarativa della illegittimità dell’art 28 comma 7 della L. 183 del 1984.

A riguardo precisa che, trattandosi di una pronuncia di accoglimento dichiarativa di illegittimità costituzionale, essa produce gli effetti degli artt. 136 della Costituzione e 30 II° comma della legge n. 87/1953 con la conseguenza che “la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.

Ed infatti, per effetto di tale pronuncia della Consulta “il giudice non può negare tout court al figlio l’accesso alle informazioni sulle origini per il solo fatto che la madre naturale aveva dichiarato, al momento della nascita, di volere essere celata dietro l’anonimato”, in quanto deve quantomeno accertare, a seguito della richiesta, la persistente volontà della donna di mantenere il segreto.

Ebbene, laddove il giudice rigettasse la richiesta del figlio senza una preventiva verifica della volontà della donna, si continuerebbe ad applicare una norma ormai rimossa dall’ordinamento per effetto della sentenza della Consulta, negando così la tutela al diritto del figlio di conoscere la propria identità e ritrasformando il diritto all’anonimato della madre in un vincolo assoluto.

Le Sezioni unite attribuiscono alla sentenza n. 278 del 2013 della Corte costituzionale natura di “sentenza additiva di principio” intendendo con tale termine “quelle pronunce tendenzialmente caratterizzate da una duplice funzione: da un lato di orientamento del legislatore, nella necessaria attività consequenziale alla pronuncia, diretta a rimediare all’omissione incostituzionale; dall’altra di guida per il giudice nell’individuare, ove possibile, soluzioni applicative utilizzabili medio tempore, estraendo da quel principio e dal quadro normativo generale esistente, la regola per il caso concreto”.

Secondo le Sezioni unite la frase “attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza” espresso nella sentenza della Consulta, introduce sì una riserva per il legislatore che però in realtà si riferisce “al piano della normazione primaria a livello cioè delle fonti del diritto, essa tuttavia non estromette il giudice comune nel ruolo di organo chiamato ad individuare e dedurre la regola del caso singolo”.

L’applicabilità diretta della sentenza n. 278 del 2013 è ammissibile secondo la Suprema corte, in quanto il giudice, in attesa dell’intervento legislativo e tenuto conto delle indicazioni contenute nell’addizione di principio, può mutuare dall’ordinamento un meccanismo utile a garantire la tutela sia del diritto del figlio all’accesso alle informazioni sia il diritto all’anonimato della madre.

In particolare tre sono i riferimenti normativi indicati dalle Sezioni Unite dai quali poter desumere le modalità del procedimento di interpello:

1) il procedimento in camera di consiglio previsto dall’art 28 comma 5 e 6 della L. 184 del 1983 che, dettato per la ricerca delle origini del figlio adottato venticinquenne, ben potrebbe, con i dovuti adattamenti, costituire un “contenitore neutro di interrogazione riservata esperibile una sola volta con modalità pratiche in concreto delineate dal giudice”;

2) le modalità procedimentali previste dall’art. 93 del codice della privacy che dettano un criterio utile per il giudice il quale, nel seguire la procedura di interpello, dovrà seguire modalità che assicurino la massima riservatezza e segretezza nel contattare la madre;

3) in base al comma 6 dell’art. 28 della L. 184 del 1983, il quale indica che la procedura dell’accesso debba avvenire secondo modalità tali da evitare “il turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente”.

Nella sentenza in commento le Sezioni unite danno inoltre conto di due protocolli seguiti dai Tribunali dei minorenni che, a seguito della sentenza additiva della Consulta, ritennero opportuno di dare seguito alla richiesta del figlio.

Un primo metodo in base al quale “il Tribunale per i minorenni, una volta ricevuto il ricorso del figlio, forma il relativo fascicolo, secretato sino alla conclusione del procedimento e anche oltre; alla luce della visione del fascicolo della vicenda che portò all'adozione, incarica la polizia giudiziaria di acquisire, presso l'ospedale di nascita, notizie utili alla individuazione della madre del ricorrente; ove la madre risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa (per via consolare, in caso di residenza all'estero) di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio di quest'ultima. Ove la madre biologica, in sede di notificazione, chieda il motivo della convocazione, l'operatore del servizio sociale dovrà rispondere “non ne sono a conoscenza”, osservando in ogni caso il più stretto segreto d'ufficio; il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psico-fisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalla fattispecie; il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, tra quest'ultima - da sola, senza eventuali accompagnatori - e il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. A questo punto, secondo le direzioni pratiche, l'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio che mise alla luce quel certo giorno ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine, e viene informata che ella può o meno disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna non dà il suo consenso al disvelamento, il giudice ne dà semplice riferimento scritto al tribunale, senza formare alcun verbale e senza comunicare il nome del richiedente; se invece la persona dà il suo consenso, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata, solo allora rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente”.

Un secondo metodo prevede che “il Tribunale dei minorenni provvede alla convocazione del rappresentante dell'Ufficio provinciale della pubblica tutela, che consegna la busta chiusa contenente il nominativo della madre: il rappresentante dell'Ufficio della pubblica tutela viene fatto uscire dalla stanza; il giudice apre la busta e annota i dati della madre, inserendoli in altra busta, che chiude e sigilla, redigendo un verbale dell'operazione; la prima busta viene nuovamente sigillata e, siglata dal giudice con annotazione dell'operazione compiuta, viene riconsegnata al rappresentante dell'Ufficio, a questo punto fatto rientrare e congedato. Tramite l'Ufficio dell'anagrafe, il giudice verifica la permanenza in vita della madre e individua il luogo di residenza. Il fascicolo rimane nell'esclusiva disponibilità del giudice ed è indisponibile per il ricorrente, che non potrà compulsarlo, essendo abilitato soltanto a estrarre copia del suo ricorso. Ove la madre sia individuata, il giudice, avuta nozione delle caratteristiche del suo luogo di residenza, considerando le caratteristiche personali, sociali, cognitive della donna, prende contatto telefonico con il soggetto ritenuto più idoneo nel caso concreto (responsabile del servizio sociale o comandante della stazione dei carabinieri), senza comunicare il motivo del contatto e chiedendo solo di verificare la possibilità di un colloquio con la madre in termini di assoluto riserbo. Solo ove sia concretamente possibile l'interpello in termini di assoluta riservatezza, viene delegato il responsabile del servizio sociale (ovvero un giudice perché si rechi in loco) al contatto della madre e alla manifestazione a questa della pendenza del ricorso da parte del figlio. Il responsabile del servizio o il giudice raccolgono a verbale la determinazione della madre, di conferma ovvero di revoca dell'anonimato; solo ove la madre revochi la originaria opzione per l'anonimato, il ricorso, sussistendo le altre condizioni di cui all'art. 28 della legge n. 184 del 1983, viene accolto, e il ricorrente accede al nominativo materno”.

Alla luce di ciò e delle recenti sentenze con le quali la Corte di cassazione si è pronunciata sul diritto del figlio ad accedere alle proprie origini in caso di morte della madre biologica le Sezioni unite della Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto : “In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di un eventuale revoca di tale dichiarazione e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte Costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità”.

In conclusione, a parere di chi scrive, si può rilevare come le Sezioni unite, rispondendo alla richiesta del Procuratore generale, non hanno fatto altro che ribadire la diretta applicabilità della sentenza n. 278 del 2013 nei confronti degli organi giurisdizionali, già comunque desumibile dalle disposizioni dell’ordinamento costituzionale.

Di certo, nell’attesa di un’intervento legislativo, tale dichiarazione di principio garantisce una tutela effettiva e concreta al diritto del figlio di accedere alle proprie origini, in quanto escludendo possibilità per i giudici di respingere a priori la richiesta di interpello, viene riequilibrato il rapporto con il diritto della madre all’oblio.

Tuttavia, circa le modalità procedurali attraverso le quali i giudici possono procedere all’interpello della madre biologica, la questione sembra rimanere comunque irrisolta, in quanto seppur i suggerimenti operativi della Suprema corte sembrino dettare delle linee-guida al legislatore per la formulazione di una futura disciplina normativa in materia, allo stesso tempo non sono in grado di garantire una risposta organica ed omogenea da parte dei tribunali alle richieste di accesso alle origini provenienti dai figli.

Bisogna comunque dare atto che la giurisprudenza non poteva spingersi oltre una dichiarazione di principio, stante la divisione dei poteri, e che pertanto sembrerebbe essere sempre più imminente la necessità di una disciplina legislativa in materia.

17/02/2017
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