Magistratura democratica
Giurisprudenza e documenti

Un punto sull'applicazione della messa alla prova per adulti

di Giuliano Valer
avvocato e componente del direttivo della camera penale di Trento
In vista del primo anno di applicazione del nuovo istituto, una panoramica delle questioni interpretative e delle prime soluzioni giurisprudenziali
Un punto sull'applicazione della messa alla prova per adulti

Deve essere segnalata – soprattutto per il richiamo ad una vocazione parapaternalistica del diritto penale – la recentissima pronuncia del Supremo Collegio Sez. II, 14112/15  con la quale l’estensore dà prova di una rara capacità esegetica del testo normativo, foriera, di ricadute che meritano dibattito.

Nel medesimo contesto, si segnala, di contro, la pronuncia sub Sez. VI, 6483/15, parimenti acuta sul piano esegetico, ma antitetica in ordine alla possibilità di espansione dell’istituto della sospensione della messa alla prova.

Volendo esaminare sommariamente le pronunce sul tema sinora espresse dal Supremo consesso, questi sono i profili che sembrano oggi affermati:

1) non è possibile chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova quando sia già intervenuta la sentenza di secondo grado: il giudizio di legittimità non consente di prendere in esame questa opzione processuale, neppure facendo riferimento ai principi comunitari della lex mitior (cfr. C. Cass., Sez. F, 35717/14; Sez. IV, 1281/15; Sez. IV, 5986/15).

Capitolo aperto, parrebbe di leggere fra le righe, nelle suddette sentenza, è quello relativo alla possibilità di godere di questo istituto nel giudizio di appello, e segnatamente:

a) in relazione ai casi di intertempo fra l’ingresso della norma e l’applicazione dell’istituto:

I) sia che il giudice di primo grado non abbia concesso la rimessione in termini per l’applicazione dell’istituto, perché a dibattimento esaurito. Sarà un problema di impugnazione dell’ordinanza di rigetto del detto provvedimento;

II) nel caso in cui la decisione di primo grado sia intervenuta PRIMA dell’ingresso della disciplina della sospensione del processo per messa alla prova (17 maggio 2014):

alfa) dopo la proposizione dei motivi di appello; sarà un problema di motivi nuovi ai sensi dell’art. 585 co. 4 c.p.p.

beta) prima della proposizione dei motivi di appello; sarà un problema di devoluzione da indicarsi ab imis nell’atto di appello.

b) in relazione alla possibilità (peraltro discussa) di impugnare l’ordinanza di rigetto della sospensione del procedimento unitamente alla sentenza che decide il primo grado, senza procedere a ricorso immediato ai sensi dell’art. 464 quater co. 7 c.p.p. Questione obiettivamente problematica e spinosa che riposa fra il tema della tassatività dei mezzi di impugnazione (464 quater co. 7 c.p.p. è speciale rispetto a 586 c.p.p.? e quindi l’unico mezzo per impugnare il diniego della sospensione è il ricorso per cassazione oppure i due mezzi concorrono? Questione aperta. Se si ripesca la giurisprudenza emessa in giurisdizione minorile, parrebbe possibile la sospensione del processo in appello melius re perpensa; se, invece, ci si attiene ad una stretta esegesi dell’incipit del 586 c.p.p. “quando non è diversamente stabilito dalla legge…” unitamente alla espressa previsione di un mezzo di impugnazione ad hoc si potrebbero trovare oggettive difficoltà) e quello del favor impugnationis. Difficile trovare casi analoghi, perché l’attuale sistema processuale non consente, in linea di tendenza, impugnazioni in corso di processo fatto salvo:

*)il procedimento de libertate (che segue presupposti e vie autonome);

**)l’impugnazione, a mezzo ricorso per cassazione dell’ordinanza di convalida d’arresto ex 391 co. 4 c.p.p. (che travolge il giudizio solo se posta a presupposto del direttissimo, senza considerare le trascurabili ricadute sul presofferto – in questo caso, la giurisprudenza è però granitica nel ritenere che “contro l’ordinanza che decide sulla convalida… P.M., arrestato o fermato possono proprorre ricorso per cassazione” è da intendersi “SOLO ricorso per cassazione”);

***) l’impugnazione della sospensione del processo in caso di questione pregiudiziale ex art. 3 co. 2 c.p.p. (ma questa è ammessa solo in caso di concessione della sospensione, non già in caso di diniego, e quindi non è di aiuto interpretativo).

 

2) le circostanze, di qualunque genere esse siano, non hanno alcuna incidenza sul cd. “diritto di richiesta di accesso” (cosa ben diversa da “diritto di accesso”) alla sospensione del processo con messa alla prova. Ad esempio uno spaccio, di lieve entità di ss. ad un minore; oppure per tutti i reati con aggravanti ad effetto speciale che portano la pena a limiti superiori a 4 anni (C. Cass., Sez. VI, 6483/2015).

3) il Giudice non può respingere la richiesta sulla base della gravità complessiva del reato, essendo questa una valutazione già fatta dal legislatore (C. Cass., Sez. VI, 6483/2015).

4) Non è ammissibile la sospensione frazionata del procedimento (C. Cass., Sez. II, 14112/2015). Ossia: non si può per taluni reati chiedere la sospensione del processo e per altri accedere al giudizio (analogamente a quanto afferma la prevalente giurisprudenza di questa Corte Suprema in caso di richiesta di c.d. patteggiamento parziale, che ne nega la possibilità). Il Giudice deve aver di mira – ad litteram - “l’eradicazione completa” delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto: solo così parrebbe possibile essere meritevole di accesso alla disciplina in questione.

Lo spunto nasce da una esegesi della norma a dir poco mirabilonte: così la Corte: “del resto e non certo a caso il Legislatore nella formulazione dell'art. 168-bis cod. pen. (introdotto dall'art. 3, comma 11, della I. 28 aprile 2014, n. 67), richiamato dall'art. 464-bis cod. proc. pen. non ha fatto direttamente riferimento ai reati quanto piuttosto ai "procedimenti per reati ..." così lasciando all'evidenza intendere una visione unitaria e complessiva della prospettiva di risocializzazione del soggetto che potrà realizzarsi attraverso la messa alla prova previa sospensione dell'intero "procedimento" ma solo quando ciò sia possibile in relazione a tutti i reati in contestazione.” Qui mi sembra siamo di fronte ad uno sforzo (anche di petto) esegetico notevole.

Ecco dunque il principio. “Nel caso in cui chi è imputato sia chiamato a rispondere allo stesso tempo e nello stesso procedimento di reati per i quali non sia possibile l'accesso all'istituto unitamente ad altri per i quali ciò sia invece possibile, appare stridente con la struttura del sistema e, con gli stessi presupposti dell'istituto che possa avvenire una "parziale" risocializzazione del soggetto interessato. Infatti, la concessione del beneficio della sospensione del processo con messa alla prova presuppone un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del soggetto interessato, per la cui formulazione non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso modelli socialmente adeguati. l'esigenza di rieducazione del condannato così come indicata nel comma 3 dell'art. 27 della Carta Costituzionale rappresenta un beneficio non solo per l'imputato ma per la collettività e l'essenza dell'istituto in esame non può certo ricollegarsi al solo fatto materiale di consentire all'imputato di vedere estinto il reato del quale è chiamato a rispondere, ma ha radici ben più profonde (e nobili), che tendono all'eradicazione completa delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto e che contrastano con l'idea di un individuo semirisocializzato”.

Al di là del senso dell’ “eradicazione completa” delle tendenze di condotta antigiuridica del soggetto, lascio alla personale riflessione di ciascuno le ricadute in tema di discrezionalità nell’ammissione all’istituto ed alla possibilità di vedersi negato il beneficio per il fatto di essere soggetto a diversi procedimenti sfortunatamente non riuniti.

 

27/04/2015
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