Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Opportunità e sfide per la giurisdizione in epoca di emergenza sanitaria

di Sergio Sottani
Procuratore generale presso corte appello Ancona
La crisi causata dall’emergenza sanitaria ha determinato innovative forme di organizzazione del lavoro e di regole processuali, che potrebbero utilmente essere utilizzate oltre la fase emergenziale, anche una volta rientrati alla normalità

1. Il ruolo della dirigenza giudiziaria


La crisi può essere una vera benedizione per ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare progresso

Questa frase, attribuita a chi di leggi naturali si intendeva, non è un consolatorio corollario al dovere di resilienza ma un concentrato epistemologico della lettura degli accadimenti storici.

Nell’attuale drammatica emergenza sanitaria il comma dell’art. 83 del dl n. 18 del 2020, ora convertito in legge, ha imposto ai “capi degli uffici giudiziari” l’adozione di misure organizzative, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

A questa inedita sfida i dirigenti giudiziari hanno dovuto rispondere in tempi necessariamente ristretti, al fine di mettere immediatamente in sicurezza tutti coloro che per ragioni lavorative devono frequentare gli uffici giudiziari e contestualmente evitare che questi luoghi potessero diventare focolai di contagio. Inoltre, si è imposta la necessaria interlocuzione con autorità esterne territoriali ed un lavoro di squadra, rappresentato dall’’”intesa” con gli organi apicali distrettuali.

Senza trarre prematuri bilanci, in una situazione altamente mutevole e subordinata alla variabile della diffusione del contagio, sin d’ora si può affermare come nella fase d’emergenza si sia richiesto ai dirigenti giudiziari di mostrare alcune di quelle doti che ne caratterizzano la funzione direttiva: capacità di dialogo istituzionale e di concerto, flessibilità di condotte in uno con rapidità decisionale, utilizzo delle risorse tecnologiche. Questi profili vanno mantenuti come capisaldi organizzativi.

In primo luogo, l’ufficio giudiziario, che per la sua natura di servizio pubblico essenziale non può paralizzarsi, ha proseguito la sua attività, anche se a ritmo ridotto, ma nel doveroso ascolto delle indicazioni tecniche dell’autorità sanitaria regionale. In quest’ottica partecipativa, la componente forense non è stata solo ascoltata, ma quale soggetto protagonista del sistema è stata invitato a sottoscrivere la stipula di protocolli sulle modalità di gestione delle udienze, sia in primo che in secondo grado nonché innanzi al Tribunale di Sorveglianza. Il coinvolgimento non si è spesso limitato alla rappresentanza istituzionale degli ordini forensi, ma si è esteso anche alle realtà territoriali delle Camere Penali, con la dimostrazione che la diversità, pur radicale, di opinioni su aspetti essenziali della giurisdizione, non impedisce il raggiungimento di accordi operativi funzionali al miglioramento del servizio.

Quest’attività di dialogo istituzionale e di concerto va ulteriormente sviluppata quanto meno nelle sedi della Conferenza permanente dei Servizi, ove occorre ipotizzare aule giudiziarie idonee a garantire il distanziamento sociale e potenzialmente strutturate per una gestione telematica, e della Conferenza distrettuale sui criteri di priorità dell’esercizio dell’azione penale, in quanto lo iato determinato dalla sospensione della celebrazione delle udienze ordinarie nella fase dell’emergenza sanitaria si rifletterà inevitabilmente sull’allungamento dei tempi processuali ed il conseguente rischio di aumento delle decisioni di estinzione del reato per avvenuta prescrizione, soprattutto nella fase dell’appello.

Altro aspetto riguarda il diffuso utilizzo tra magistrati, dello stesso ufficio o di analoghe funzioni, di applicazioni informatiche di messaggistica che si sono rivelate, per la loro contestuale immediatezza a più destinatari e per la possibilità di trasmissione documentale, estremamente funzionali per una comunicazione in tempo reale di atti, oltre che per l’interlocuzione ed il coinvolgimento degli interessati nelle scelte decisionali.

Infine, nonostante da anni fosse attiva la piattaforma Lync, prima, e Skpe for business, poi, in pochi giorni è divenuta componente ordinaria dell’attività del magistrato la stanza virtuale di Teams. Quindi le assemblee di ufficio, le consultazioni tra dirigenti giudiziari del distretto, gli incontri tra i Procuratori Generali, le riunioni dei Consigli Giudiziari e delle Conferenze Permanenti dei servizi si sono svolte con l’utilizzo della piattaforma informatica.

In argomento non va dimenticato l’incremento dell’uso della sottoscrizione digitale di documenti. Tale modalità di attribuzione della paternità dell’atto è ormai prassi ordinaria dei dirigenti, quali funzionari delegati di spesa, per la contrattazione pubblica degli uffici giudiziari. E’ tempo di estendere la sottoscrizione telematica dall’attività amministrativa a quella giudiziaria, comprensiva quindi del settore penale, per passare dalla digitalizzazione, che implica un aggravio lavorativo conseguente alla necessità di scansione dell’atto cartaceo, alla dematerializzazione del documento processuale. Con indubbio vantaggio sotto il profilo temporale ed anche su quello ambientale, per il risparmio di carta e per la possibilità di trasmissione telematica dell’atto.

Sempre sulla piattaforma Teams si è svolto parte del lavoro agile da remoto del personale amministrativo, pur nella ristrettezza dei pochi applicativi ministeriali esternalizzati, rappresentati essenzialmente da quelli per la gestione del protocollo e la contabilità. Il lavoro del personale amministrativo rappresenta però una delle note più dolenti del periodo. Infatti, se non si consente l’accesso da remoto agli applicativi ministeriali, al di là di quei pochi ai quali si è appena fatto cenno, è praticamente inimmaginabile ipotizzare un concreto ricorso al lavoro agile. Problema che richiede un’immediata ed urgente soluzione, in ragione delle presumibili restrizioni che si imporranno, per un periodo ad oggi non preventivabile, alla contestuale presenza di più dipendenti nella stessa stanza. Quindi, considerate le notorie carenze di spazi all’interno degli edifici giudiziari, se si intende far ulteriormente ricorso al lavoro agile è indispensabile che il Dgsia consenta l’utilizzo degli applicativi da remoto, sia ai magistrati che al personale amministrativo. Nessuno ignora ovviamente i problemi legati alla sicurezza del trattamento del dato, ma il tema è affrontato da molti anni e l’emergenza ne impone l’accelerazione nella soluzione.

2. Le misure organizzative per il processo penale

La risposta imbastita in fretta e furia, tra norme e prassi, per rispondere all’esigenza di distanziamento sociale, ossessivamente vissuta come unica forma di salvezza dalla diffusione del contagio, può diventare un’irripetibile occasione di accelerazione verso un nuovo e funzionale processo penale, solo se si tengano ben saldi alcuni cardini del sistema.

Il processo penale vive naturalmente di valori propri, che trovano consacrazione nel testo costituzionale, e di principi, inopportunamente commistionati in quel coacervo rappresentato dall’art. 111 Cost. in cui istituti posti dalla Cedu a garanzia dei diritti individuali, quali il giusto processo e la sua ragionevole durata, sono confluiti a presidio valoriale del processo penale.

Di certo, il rito penale deve garantire la ragionevole durata del processo ed il contraddittorio, in un’ottica accusatoria tradizionalmente caratterizzata da oralità, concentrazione ed immediatezza.

La normativa emergenziale ha inciso su alcuni aspetti che, per taluni, non sarebbero replicabili nella situazione ordinaria in quanto irrimediabilmente confliggenti con la natura del rito della procedura penale.

Naturalmente, è scontato che lo strumento telematico non può essere acriticamente recepito, né può servire a legittimare condotte di pigrizia lavorativa, come da sempre avviene nelle deprecate ipotesi di “copia e incolla” di atti, ma il giudizio sulla possibilità di estensione ultrattiva al periodo emergenziale va valutata non su asserti ideologici, ma alla luce dei parametri costituzionali sopra molto sinteticamente ricordati.

Con un approccio pragmatico che non esalti il nuovo, in quanto tale, ma non dimentichi i guasti che quotidianamente si soffrono nell’esperienza trentennale del codice di rito.

L’intervento trova la sua disciplina nei commi dal 12° al 15° dell’art. 83 del dl n. 18 del 2020 ed è stato ampliato in sede di conversione con l’inserimento di ulteriori commi dal 12bis al 12 quinquies.

Dalla lettura del testo dell’originario decreto legge si avverte il rinvio indifferenziato a disposizioni di varia natura, comprese indicazioni tecniche Dgsia e direttive dei dirigenti degli uffici giudiziari.

E’ poi intervenuta la normativa secondaria del CSM che, dopo interlocuzione con il CNF, ha dettato apposite linee guida ed indicato degli schemi di protocolli, replicabili in ambito territoriale. Nonostante la menzionata interlocuzione con il CNF e la sottoscrizione in sede locale di numerosi protocolli con il coinvolgimento delle associazioni forensi, avverso la possibilità di un processo penale “da remoto” si è immediatamente alzata la voce delle Camere Penali, oltre che quella di autorevoli esponenti della dottrina e della magistratura, in forma singola ed associata

Da quest’ipertrofia normativa appare evidente il rischio di una delocalizzazione della disciplina, soggetta a mutevoli soluzioni pattizie in sfregio alla necessaria unitarietà del rito. Unitarietà che va doverosamente ricomposta a regime ordinario.

Per il momento la situazione si è cristallizzata con la conversione in legge, con modifiche del dl n. 18 del 2020, l’approvazione dell’Ordine del Giorno della Camera dei deputati che impegna il Governo a non protrarre il processo da remoto in una fase successiva a quella emergenziale, oltre che la proclamazione dello stato di agitazione da parte delle Camere Penali, con il preannuncio di iniziative di protesta qualora l’esperienza processuale emergenziale non venga definitivamente abbandonata.

Il punto di discussione verte essenzialmente sulla presenza fisica in udienza delle parti e sulla possibilità di esame a distanza, oltre quelle ipotesi già consentite dalla normativa ordinaria.

Infatti, l’originario comma 12° del decreto legge ha consentito la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto. La disciplina, estesa anche in forza delle modifiche in sede di conversione, potrebbe proseguire sino al 30 giugno 2020, grazie alle direttive ed ai protocolli per la disciplina dell’udienza penale.

La questione fondamentale verte sullo stravolgimento che la disciplina comporterebbe su principi irrinunciabili del processo penale, quali il luogo della sua celebrazione, la presenza fisica delle parti e la dematerializzazione della procedura.

In particolare, secondo i critici, si violerebbero i cardini di oralità ed immediatezza del rito accusatorio. Per l’effetto, il processo da remoto andrebbe messo nel dimenticatoio, come triste necessità di un periodo emergenziale.

3. Il processo penale da remoto

Prima di incidere l’epitaffio sul processo penale da remoto, varrebbe la pena spendere alcune considerazioni.

Appare evidente come le soluzioni adottate in tema di notifiche e comunicazioni appaiono assolutamente utili, in quanto finalmente prendono atto dell’esistenza della forma telematica quale sostitutivo della consegna manuale cartacea. Su questo sarebbe inconcepibile tornare indietro.

Inoltre, i dubbi sopra sollevati sulla possibilità di un processo “da remoto” possono valere solo per il dibattimento, non per gli atti di indagine, in considerazione dell’autonomia tra le fasi di un processo accusatorio, né per i procedimenti di esecuzione, in materia di prevenzione o innanzi al Tribunale di Sorveglianza. Per tutte queste ipotesi, quindi, non sembrano seriamente ipotizzabili ostacoli per consentire, secondo forme e modalità predeterminate, la partecipazione o l’esame a distanza.

Per quanto riguarda invece i principi cardine del dibattimento, che ad avviso dei critici sarebbero irrimediabilmente lesi dal processo da remoto, in linea teorica non si comprende quale sarebbe la violazione dell’oralità qualora la voce provenga da un volto, in diretta su un monitor, o da quello in aula dal vivo. Va inoltre aggiunto che l’applicativo teams consente la registrazione sia video che vocale, oltre a contenere al suo interno un applicativo per la trascrizione immediata del parlato.

Per altro verso, non si può contestare che la concentrazione sarebbe addirittura meglio garantita dalla possibilità di velocizzare i tempi, con la facoltà di partecipare da remoto e di esaminare a distanza, il che, tra l’altro, ridurrebbe quelle estenuanti trattative volte a trovare una data di rinvio dell’udienza “comoda” per tutte le parti, spesso in ragione della difficoltà di conciliare i concomitanti impegni professionali.

Sembra in effetti che l’unico profilo da valutare sia rappresentato dall’immediatezza.

Si sostiene che il giudice deve vedere l’imputato, soprattutto se in stato di cautela, per accertarne de visu lo stato, deve percepire l’emotività dei testimoni nel corso dell’esame per carpirne l’attendibilità. In generale, il processo accusatorio vive di una dialettica necessariamente concentrata nello spazio e nel tempo, al fine di soddisfare il suo scopo di rappresentare lo strumento gnoseologicamente più corretto per l’accertamento della verità.

Tutto vero. Peraltro, se si provasse ad argomentare pragmaticamente, senza essere affetti da apriorismo euristico, si potrebbero trovare delle soluzioni rispettose dei principi costituzionali.

Innanzi tutto, con riguardo alla presenza fisica dei soggetti processuali. Se infatti sembra doverosa la partecipazione in aula del giudice, monocratico o collegiale, non altrettanto parrebbe per il rappresentante dell’accusa, il quale in alcuni specifici casi potrebbe utilmente offrire il suo contributo, anche da remoto. Non solo per i processi di mero rinvio o nelle udienze c.d. “filtro”, senza produzioni documentali, ma anche per le convalide innanzi al gup o per i giudizi innanzi al Tribunale del Riesame, dove la partecipazione da remoto sarebbe un utile incentivo ad una maggiore partecipazione rispetto a quella attuale. Parimenti per le udienze di convalida delle direttissime, in cui l’accusa spesso è rappresentata da un vpo che, di fatto al di là della sua autonomia in udienza, tendenzialmente si uniforma, anche per eventuali patteggiamenti, alle indicazioni del magistrato togato, che ha formulato l’imputazione.

Per quanto riguarda l’imputato in stato di arresto, lo stesso, soprattutto qualora intenda patteggiare, potrebbe aver tutto l’interesse a non comparire pubblicamente in vinculis in un’aula giudiziaria e lì dover attendere la celebrazione dell’udienza.

Per il dibattimento ordinario sicuramente la regola dovrebbe rimanere quella della raccolta del materiale probatorio nell’aula di giustizia, ma ciò non dovrebbe impedire, quanto meno sull’accordo delle parti, la flessibilità nell’audizione dei testi, per cui questi ultimi potrebbero essere sentiti a distanza, soprattutto se citati per riferire su circostanze di minor rilievo e non siano residenti o domiciliati nel luogo di celebrazione del processo. Analoga possibilità potrebbe essere ipotizzata nell’assunzione dei periti e dei consulenti tecnici, alla cui audizione segue l’acquisizione dell’elaborato tecnico, al quale sostanzialmente per prassi si riportano.

Difficilmente comprensibile inoltre la rigida preclusione avverso l’audizione dei testi a distanza per le ipotesi di rinnovazione del dibattimento in appello e per i giudizi di revisione, in cui il decorso del tempo e, soprattutto, l’avvenuta pronuncia di una precedente decisione di merito fa sicuramente scemare la necessità di un contraddittorio incalzante.

Mi fermo qui. Credo che la saldezza nei principi possa consentire un pragmatico uso degli strumenti che la tecnologia offre per razionalizzare i tempi del processo. La situazione emergenziale ha consentito un enorme sviluppo della cultura informatica ed in pochi giorni la piattaforma teams, pur con tutti i suoi limiti tecnologici, è divenuta una ordinaria stanza di lavoro.

Quanto volte in questi giorni abbiamo sentito pronunciare la frase che “dopo questa crisi nulla sarà come prima”. Rinunciare aprioristicamente all’opportunità, offerta dall’informatica giudiziaria in questa drammatica situazione, appare espressione di una chiusura mentale, non facilmente comprensibile.

Se il processo penale, come allegoricamente di recente rappresentato, è un ponte tibetano di cui non sempre si intravede la fine, il modo per affrontarlo e percorrerlo non consiste nello sfoderare la sciabola dell’ideologia, per allontanare potenziali nemici, ma nell’impugnare saldamente la torcia del buon senso, per individuarne i concreti pericoli.

 

29/04/2020
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