Magistratura democratica
Magistratura e società

Magistratura e società nell'Italia repubblicana

di Carlo Brusco
già presidente di sezione della Corte di cassazione
La recensione al volume di Edmondo Bruti Liberati (Laterza, 2018), un’opera sistematica e bene informata che, forse, mancava nel panorama storico ricostruttivo delle vicende italiane che hanno legato magistratura e società nel secondo dopoguerra
Magistratura e società nell'Italia repubblicana

1. Quando ho letto il titolo del libro scritto da Edmondo Bruti Liberati – Magistratura e società nell’Italia repubblicana – sono stato colto da un dubbio e ho pensato: non è che Edmondo si è montato la testa e ha preteso da sé – presuntuosamente – di illustrarci settanta anni di rapporto tra magistratura e società e di individuare i percorsi di questo (difficile) rapporto cadendo nell’errore di esaminare dal proprio limitato punto di vista una fetta di storia, così rilevante, del nostro Paese?

Bene, la lettura del libro ci dice che Edmondo non si è montato la testa e ci chiarisce che si tratta di un’opera sistematica e bene informata che, forse, mancava nel nostro panorama storico ricostruttivo delle vicende italiane che hanno legato magistratura e società nel secondo dopoguerra. Naturalmente non tutte queste vicende consentono letture omogenee e sicuramente alcune potrebbero essere legittimamente ricostruite diversamente. Immagino che l’Autore non si dispiacerà di ciò; anzi, sapendo che l’ultima cosa che vorrebbe, è una recensione di tipo celebrativo, cercherò invece di individuare non solo i punti e i passaggi in cui le vicende appaiono condivisibilmente ricostruite ma altresì i punti in cui la lettura fornita delle vicende storiche (perché ormai parliamo di storia) può indurre a ricostruzioni diverse, se non alternative, o a vedere in una luce diversa – secondo, ovviamente, la ricostruzione soggettiva di chi scrive − le valutazioni dell’autore.

2. L’esordio del lavoro non poteva che essere il richiamo ad una rivoluzione, quella operata dalla Costituzione repubblicana. Si è trattato certamente di una rivoluzione perché l’Italia, prima dell’avvento al potere del regime fascista, non aveva conosciuto una vera trasformazione dello Stato in senso pienamente liberale, tanto meno nell’assetto della funzione giudiziaria; anche se, occorre riconoscerlo, durante il periodo della dittatura, le garanzie di indipendenza della magistratura non furono interamente stravolte (a differenza di quanto avvenuto nello Stato nazista), non fu mai introdotto, per i magistrati già in servizio, l’obbligo di giuramento al regime e fu conservata una relativa indipendenza di giudizio salvo, per chi intendeva avvalersene (ovviamente nei casi di processi politicamente “sensibili”), veder bloccata la carriera e ogni possibilità di trasferimenti graditi.

Con la Costituzione del 1948 la rivoluzione si realizza in particolare con l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura che consentirà (quando, dieci anni dopo, verrà istituito) di raggiungere un antico obiettivo (già fatto proprio da Lodovico Mortara nel 1885!), quello di un autogoverno (temperato) della magistratura con l’estensione delle garanzie di indipendenza anche ai rappresentanti del pubblico ministero. Bruti illustra come si sia pervenuti a questo storico risultato anche respingendo posizioni corporative di una parte della magistratura.

Ma non si tratta di un periodo che esprime soltanto una crescita della magistratura perché, dal 1945 al 1948, abbiamo anche – ad opera della magistratura ordinaria ed in particolare dei suoi vertici − il fallimento della normativa relativa all’epurazione sostanzialmente disapplicata e un’applicazione illegalmente estensiva dell’amnistia del 22 giugno 1946 (cd. amnistia Togliatti). Negli anni successivi avremo invece – e l’autore lo sottolinea con precise citazioni – la “riconquista” dei posti direttivi di vertice della magistratura (e anche della Corte costituzionale) da parte di magistrati che si erano distinti per gli elogi al regime fascista, per la loro partecipazione in posizioni di vertice alla magistratura del regime di Salò (che in gran parte peraltro mantenne una fiera indipendenza) e per le manifestazioni di apprezzamento per la politica razziale anche con la partecipazione a squallide pubblicazioni quali «Il diritto razzista».

Gli anni immediatamente successivi (i primi anni ’50), ricorda Bruti, pur sotto la cappa di una magistratura schierata (non solo nei gradi più alti) nella intransigente difesa di assetti che la società civile comincia a mettere in discussione vedono l’aprirsi di nuove prospettive sia nella giurisprudenza di merito che nell’espressione di contributi letterari di magistrati che, spesso sotto l’apparenza di opere narrative, in realtà mettono in discussione lo stereotipo del giudice tradizionale (esemplare in questa direzione è il libro di Dante Troisi, Diario di un giudice, del 1955) attirandosi gli strali dell’alta magistratura e le più disparate iniziative disciplinari.

3. Di fatto la vera rivoluzione dell’assetto istituzionale che riguarda (anche) la magistratura si verifica nell’arco di anni tra il 1956 e il 1958 con l’entrata in funzione sia della Corte costituzionale che del Consiglio superiore della magistratura.

E rivoluzionaria è la prima sentenza della Corte costituzionale che, occupandosi di un tema che parrebbe quasi banale (l’esistenza di una norma, l’art. 113 del TULPS, che subordinava alla licenza di PS la diffusione di stampati in luogo pubblico), in realtà sconvolge l’assetto autoritario di uno Stato che, pur ritornato alla democrazia, era ancora pienamente intriso non solo dei limiti che il fascismo aveva introdotto nell’esercizio dei diritti ma anche di quelli già esistenti nel preesistente Stato liberale. E si ha altresì conferma dell’opera di “resistenza” che la Cassazione ha da tempo intrapreso contro i principi costituzionali anche con atteggiamenti passivi: Bruti ovviamente sottolinea l’importanza storica di questa sentenza e ci ricorda che, delle trenta ordinanze che investirono la Corte costituzionale sul tema dell’art. 113, ben diciotto erano state emesse da pretori; otto da tribunali; tre da corti d’appello; una da una corte d’assise e… nessuna dalla Corte di cassazione!

E ricorda ancora che la sentenza pone nel nulla anche la distinzione tra norme precettive e norme programmatiche che, più che un principio di diritto, costituiva un pretesto per allontanare nel tempo l’applicazione delle norme costituzionali. E sottolinea anche – in questa commistione di vecchio e nuovo in cui il nuovo Stato si trova ad operare − che l’estensore della sentenza, Gaetano Azzariti, aveva attraversato in posizioni di vertice il Ministero di grazia e giustizia del periodo fascista (divenendo anche il presidente del cd. “tribunale della razza”) per trovarsi poi pronto ad operare al servizio dei primi governi dell’Italia liberata (fu capo di gabinetto del guardasigilli Togliatti) e divenire infine il presidente della Corte costituzionale.

4. Passano due anni e viene istituito il nuovo Consiglio superiore della magistratura che, sottolinea Bruti, nulla ha a che fare con i precedenti organi analogamente denominati ma che, in realtà, costituivano organi consultivi del Ministero cui soltanto erano attribuiti tutti i poteri di gestione del personale giudiziario. Anche questa, sottolinea l’Autore, è una rivoluzione che si contraddistingue per un sistema innovativo di autogoverno della magistratura congegnato però in modo da evitare che il nuovo organo sia caratterizzato da separatezza rispetto agli altri “poteri” dello Stato.

Ma anche la prima attuazione legislativa del Csm si caratterizza per aver mantenuto in vita, e previsto ex novo, poteri del ministro incompatibili con l’assetto costituzionale − che verranno presto eliminati per l’intervento della Corte costituzionale − mentre più a lungo permarrà un sistema elettorale ingiustificatamente premiale per i più alti gradi della magistratura e che sarà superato solo nel 1975 anche se gli esiti delle elezioni precedenti si risolvono con risultati che entro certi limiti rispecchiano la composizione proporzionale delle varie componenti associative.

Ma si tratta anche di anni nei quali vengono approvate (nel 1963, 1966 e 1973) leggi fondamentali che stravolgono l’assetto gerarchico della magistratura e nei quali il valore dei gradi viene praticamente azzerato e i ruoli di magistrato di appello e di Cassazione si aprono a tutti mentre la verifica delle capacità e attitudini viene rinviata al momento in cui le funzioni – siano d’appello, di Cassazione o riguardino specifici incarichi per lo più direttivi − vengono richieste.

Non si tratta di anni nei quali si verifica soltanto una positiva evoluzione delle norme ordinamentali che riguardano i magistrati ma, dal punto di vista dell’applicazione delle norme processuali, anche di anni nei quali viene fatto un uso distorto dell’istituto della rimessione che riguarderà processi che appassionarono l’opinione pubblica nei quali si ebbe un abuso ingiustificato di tale istituto (vengono ricordati i casi della morte del colonnello Rocca del Sifar, la catastrofe del Vajont; le schedature Fiat, il giornale studentesco La Zanzara di Milano etc.).

5. E l’associazionismo dei magistrati che fine ha fatto in questo periodo di grandi riforme che hanno riguardato l’assetto dell’ordine giudiziario? Nel libro di Bruti viene dato un largo spazio alle vicende riguardanti l’Anm e le varie componenti associative che effettivamente, prevalentemente nel corso degli anni ’60, delineeranno le coordinate entro cui formuleranno i loro programmi che avranno un peso decisivo anche nei decenni successivi. Si parte da una scissione dell’Associazione nazionale magistrati in favore di una nuova associazione (Unione dei magistrati italiani-Umi) cui aderiscono una parte consistente dei magistrati della Cassazione e una piccola parte di quelli di merito che si riconoscono nelle posizioni più conservatrici della magistratura che tenta, ribadisce l’Autore, di mantenere in vita e preservare due principi: il principio gerarchico all’interno dell’istituzione giudiziaria e la funzione della Cassazione vista non come ultimo grado di giudizio ma come e proprio organo di indirizzo dell’istituzione giudiziaria.

Passano pochi anni e, nel 1964, nasce, all’interno dell’Anm, la corrente di Magistratura democratica (di cui Bruti ha sempre fatto parte) che si affianca alle due preesistenti correnti di Terzo potere e di Magistratura indipendente. A questo rivolgimento associativo si accompagna in quegli anni, ricorda il nostro Autore, la chiusura di «una pagina di scandalosa discriminazione» con l’ingresso delle donne in magistratura di fatto avvenuto nel 1965 con la nomina delle prime otto magistrate della nostra storia (per avere un’idea di quanto sia cambiato, da allora, il mondo della magistratura si pensi che oggi le nuove entrate sono sempre in maggioranza nelle graduatorie dei concorsi).

L’anno dopo si svolge a Gardone uno dei più importanti congressi di sempre dell’Anm; in questo congresso, anche per i rilevantissimi contributi di Giuseppe Maranini e Paolo Barile, viene costruita per il giudice una rilevantissima funzione di applicazione della Costituzione anche con l’invito alla sua applicazione diretta quando ciò sia possibile. Insomma, chiosa Bruti, «il dibattito associativo si misura con la dimensione politica dell’attività giudiziaria»; ed è la prima volta, nella storia della magistratura, che questo principio si fa strada anche se permangono vaste componenti della magistratura associata che rifiutano, in particolare, ogni possibilità di critica dell’attività giudiziaria, tanto più se proveniente dall’interno dell’istituzione.

6. Il capitolo successivo è dedicato agli anni ’70 e si può capire come, in quel periodo, l’istituzione giudiziaria si sia trovata ad affrontare uno dei periodi più bui della nostra storia contemporanea per il sovrapporsi delle lotte sociali, della contestazione studentesca e della successiva tragica deriva del terrorismo. Bruti vede correttamente l’inizio di questa fase della nostra storia nel 1968-69, periodo nel quale si radicano i movimenti che saranno protagonisti dell’epoca successiva e nel quale compare il terrorismo con il tragico attentato di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 del quale, nel libro, vengono raccontate le vicende giudiziarie, con tutto il corollario di depistaggi, in un clima di scontro, anche istituzionale, nel quale emergono sia la volontà del potere politico di privilegiare la pista anarchica – che si rivelerà inconsistente − sia interferenze dei servizi a vario livello.

La strage di piazza Fontana costituisce anche, indirettamente, l’occasione – o il pretesto – per una resa dei conti all’interno della corrente di Magistratura democratica. Alcuni dei più noti esponenti di Magistratura democratica lasciano infatti la corrente per protesta contro un ordine del giorno (denominato “Tolin”), approvato dalla corrente a larga maggioranza, con il quale si poneva il problema (peraltro con un linguaggio molto cauto e senza alcun riferimento a casi specifici) dell’uso della carcerazione cautelare per i reati di opinione.

Vero è che pochi giorni prima un provvedimento cautelare era stato emesso, dalla procura di Roma, nei confronti del direttore di Potere operaio e quindi l’occasione del documento era ben riconoscibile ma, anche visto con gli occhi di oggi, la modestia dell’episodio (Bruti ci dice anche che alcuni degli scissionisti avevano votato il documento) ci fa pensare che la scissione fosse già programmata per dividere i magistrati progressisti “moderati” da quelli ritenuti “estremisti”. Del resto la possibilità di critica dei provvedimenti giudiziari, anche da parte di magistrati (sia pure con la richiesta di significative cautele) verrà negli anni successivi riconosciuta anche in ambito associativo.

Ampio spazio hanno nel testo le vicende riguardanti i due consigli superiori eletti nel 1972 (con un sistema maggioritario che consente l’elezione di 13 magistrati su 14 da parte di Magistratura indipendente; vicepresidente Giacinto Bosco) e 1976 (eletto con un nuovo sistema proporzionale; vicepresidente Vittorio Bachelet, con significativo ridimensionamento dei rappresentanti della Cassazione). Questo mandato è tragicamente segnato dall’assassinio di Bachelet da parte del terrorismo rosso. Ma gli anni ’70 sono anche quelli in cui la magistratura − in particolare i pretori (e non solo quelli penali) – dimostra di intendere il principio di uguaglianza non più selezionando i destinatari dell’azione penale in base al censo o alle qualità personali. E si avviano numerosissime indagini per reati che pur esistendo nel nostro ordinamento (sia pure nella forma di contravvenzioni punite con pene irrisorie) non venivano mai applicati: in particolare inquinamento e reati edilizi. Ma emergono anche fatti gravissimi di corruzione (anche col coinvolgimento di parlamentari e di alcuni vertici della Guardia di finanza); con il non secondario effetto di aver costretto anche il Parlamento a disciplinare il finanziamento pubblico dei partiti.

Ma gli anni ’70 sono attraversati anche da vicende tragiche di natura istituzionale (il caso Sindona e l’omicidio dell’avvocato Ambrosoli) e dal terrorismo. Bruti sottolinea come, in entrambi i casi, si tratti di vicende che hanno posto in pericolo la stabilità dello Stato democratico che, anche per l’opera della magistratura, ha dimostrato di essere in grado di resistere alle forze disgregatrici interne ed esterne. Esemplare, in questo senso, è il processo di Torino contro esponenti delle “Brigate rosse” portato a termine nel pieno rispetto delle regole – con una coincidenza temporale con il sequestro e l’omicidio dell’onorevole Moro − malgrado l’eversione rossa avesse ucciso l’avvocato Croce, presidente del consiglio dell’ordine torinese, nominato difensore d’ufficio degli imputati che avevano revocato i loro difensori.

E si sottolinea anche il contributo fornito da magistrati romani (due dei quali, Vittorio Occorsio e Mario Amato, verranno uccisi per questo loro impegno), contro l’eversione nera costantemente sottovalutata dai capi degli uffici di appartenenza.

7. Gli anni Ottanta hanno il loro esordio nell’esplodere del caso della P2 dopo il sequestro delle liste degli aderenti, da parte dei giudici istruttori milanesi Giuliano Turone e Gherardo Colombo; aderenti tra i quali viene subito individuato il vicepresidente del Csm in carica in quel momento, Ugo Zilletti, costretto alle dimissioni, anche per le forti pressioni del presidente Pertini, con la successiva nomina a vicepresidente di Giovanni Conso. Inoltre non è certo insignificante la presenza di magistrati – ben diciotto – tra gli iscritti alla P2.

Nel libro viene ricostruita nei dettagli questa parte della nostra storia e si individuano le coordinate al cui interno si muovevano questi “contropoteri” dello Stato di diritto che, purtroppo, avevano coinvolto anche larga parte delle istituzioni e dei partiti, in particolare quello socialista fino ad allora affidabile tutore della legalità e degli interessi dei ceti più deboli. Bruti riporta alcuni esempi degli attacchi forsennati rivolti a questa indagine da parte di sedicenti intellettuali di area che, spesso senza che avessero nulla a che fare con la P2, mostravano la loro avversione al corretto esercizio del controllo di legalità operato dalla magistratura. Viene illustrata la vicenda Calvi e del Banco Ambrosiano e si sottolinea come, per la prima volta nella nostra storia giudiziaria assistiamo ad un’avocazione da parte della procura generale di Milano non per insabbiare un procedimento ma per stimolare la sua prosecuzione. Del resto alla definitiva chiusura del processo P2 sotto l’aspetto penale provvederanno i giudici romani cui il procedimento era stato attribuito per competenza dalla Cassazione. Conclusioni invece smentite (quanto all’esistenza di fatti contrari ai doveri di ufficio) dalla sezione disciplinare del Csm − che sanziona pesantemente i magistrati aderenti alla P2 − e dalle conclusioni della commissione parlamentare d’inchiesta, presieduta dall’onorevole Tina Anselmi.

Contemporaneamente alle iniziative del Csm si svolgono le vicende in base alle quali, con ogni pretesto (quale quello dei caffè che sarebbero stati illegittimamente consumati dai consiglieri!) si cerca di far pagare ai componenti dell’organo di autogoverno l’indipendenza mostrata nel trattare la vicenda della P2.

8. L’Autore sottolinea in più occasioni come le iniziative di legalità del Csm abbiano sempre trovato, nel settennato della presidenza Pertini, un fortissimo appoggio da parte del presidente.

L’aria è destinata a cambiare con l’avvento del nuovo presidente, Francesco Cossiga che non perde occasione per acuire ogni ragione di contrasto – spesso espressa con frasario irridente e offensivo − nei confronti di singoli uffici giudiziari di singoli magistrati e anche nei confronti della cultura giuridica intervenuta (con la firma di un documento da parte di 51 costituzionalisti), con pacate argomentazioni giuridiche, in favore della posizione di difesa delle prerogative del Csm sostenuta dall’Anm.

Per fortuna in questo periodo vengono affrontati anche temi di ben maggiore rilievo (anche risolti negativamente: si veda la nomina del consigliere istruttore di Palermo, Meli, che prevale su Falcone) quali il tema degli arbitrati (sul quale il Csm pone limiti precisi salvo i casi previsti espressamente dalla legge) e il tema delle valutazioni di professionalità. Bruti sottolinea in particolare, per l’effetto di trasparenza che producono, le delibere sulla pubblicità delle sedute plenarie del Csm che troveranno nel 2006 una conferma normativa. In precedenza un altro problema molto discusso si era posto in relazione alla scelta del difensore davanti alla sezione disciplinare; scelta che era limitata ai magistrati e che, nel 2000, fu estesa anche agli avvocati del libero foro venendosi incontro ad una richiesta sostanzialmente da tutti condivisa.

Altri temi sui quali si sviluppa il dibattito in questi anni – di cui Bruti dà conto ma ai quali possiamo soltanto accennare – sono quelli relativi al trasferimento d’ufficio dei magistrati (art. 2 r.d.lgs 511/1946), la responsabilità civile dei magistrati che dà luogo, sulla scia del “caso Tortora”, ad un referendum ed a successive modifiche legislative, l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Particolare attenzione è dedicata dall’Autore alle vicende associative degli anni ’80 nei quali la ritrovata unità associativa consente ad esponenti di Magistratura democratica (in particolare Elena Paciotti e Salvatore Senese) di assumere le più importanti cariche associative. In questo periodo si costituisce anche, nello schieramento progressista dell’Anm, una nuova corrente, il Movimento per la giustizia. Ma è anche il periodo in cui viene posto in atto il tentativo, riuscito, di incrinare seriamente il sistema elettorale del Csm fino al 1990 rimasto ancorato ad un sistema proporzionale puro introdotto dalla legge del 1975.

9. Torniamo alle vicende riguardanti il corretto funzionamento degli apparati pubblici e la loro estraneità, da tutti proclamata, a vicende corruttive.

Bruti ricorda come, negli anni ’80, si fossero già manifestati fatti corruttivi che, per la loro frequenza e sistematicità, potevano far presagire quello che si sarebbe verificato, nel decennio successivo, con i processi di Mani pulite.

In particolare queste vicende si erano verificate, tra l’altro, a Torino, Savona, Firenze, Catania etc. Belle le parole dedicate al sindaco di Torino, Diego Novelli, che non esita a mandare in procura un imprenditore vessato dai politici ben sapendo che l’indagine avrebbe coinvolto anche esponenti del suo partito (il Pci).

E analoga attenzione viene rivolta alle vicende di mafia verificatesi in Sicilia, nel medesimo decennio, con una strage di uomini delle istituzioni ma anche una raggiunta consapevolezza, da parte delle forze politiche (o di alcune di esse) della gravità del problema mafioso e della necessità di affrontarlo con mezzi e uomini diversi, e più preparati, recidendo i rapporti che, per decenni, avevano impedito un’efficace contrasto del fenomeno mafioso. Per contrastare il quale, come si dimostra nel lavoro che stiamo esaminando, verranno studiate varie strategie che, con molta difficoltà, porteranno alla costituzione della Direzione nazionale antimafia (e delle Direzioni distrettuali antimafia). 10. Con il capitolo quinto si entra nel cuore delle principali vicende politico giudiziarie che hanno riguardato, negli ultimi decenni, i rapporti tra magistratura e politica condizionati, in particolare, dal malaffare diventato sistema che già allora aveva pervaso l’economia, le forze economiche che lavorano per il pubblico (qualche volta anche il privato quando si parla di imprese di grandi dimensioni).

Bruti riassume la vicenda di Mani pulite ricostruendo i fatti che hanno dato luogo alla più imponente vicenda giudiziaria che abbia riguardato fatti di corruzione della politica e dell’attività amministrativa nel nostro Paese. In particolare descrive la composizione e le caratteristiche, umane e professionali, dei componenti del pool dei quali non esita ad indicare le caratteristiche professionali da cui si sente più lontano; pur condividendo le finalità di queste indagini la sua ricostruzione sembra prendere le distanze dal “tifo da stadio” che all’epoca si levò a sostegno delle indagini e degli arresti, soprattutto degli esponenti politici in qualche modo implicati nei fatti di corruzione che via via emergevano. E impietosamente ricorda le entusiastiche manifestazioni di consenso all’indagine da parte di persone che, in seguito, diverranno i più feroci accusatori di Mani pulite (tanto per non far nomi: Carlo Giovanardi, Marcello Pera, Vittorio Feltri).

In particolare l’Autore è molto critico sulla “gogna mediatica” cui furono sottoposti i protagonisti di questa vicenda giudiziaria e sul “protagonismo” di alcuni dei magistrati che ebbero ad occuparsi di questi procedimenti. Ed è critico, in particolare, sull’uso della carcerazione preventiva che fu fatto in quelle occasioni e sugli episodi in cui fu palesemente violata la dignità della persona arrestata esposta in manette ai fotografi (si tratta dell’arresto di Enzo Carra).

Introduco a questo punto una mia osservazione personale. Sono in totale accordo con Edmondo su queste critiche al protagonismo, all’uso della carcerazione preventiva e alla necessità di salvaguardare, sempre, la dignità degli arrestati. Ma sono fenomeni negativi da sempre presenti nella gestione e nella comunicazione riguardante i processi che richiamano l’interesse dell’opinione pubblica e, purtroppo, i commentatori hanno avallato, per anni, questa degenerazione del costume senza mai intervenire per eliminare o ridurre queste storture. Trovo quindi discutibile che la tutela di questi diritti e di queste salvaguardie della dignità della persona vengano per la prima volta (non da parte di Edmondo) richiamate quando le indagini si rivolgono verso un determinato ceto (nel nostro caso quello politico e imprenditoriale).

Ben più tragico è il tema dei suicidi di indagati e imputati che hanno caratterizzato anche la vicenda di Mani pulite; suicidi per i quali svolgono una loro motivazione decisiva anche imperscrutabili percorsi interiori decisivi. Credo che – questa è una mia considerazione – ai magistrati possa chiedersi soltanto di applicare i principi che abbiamo illustrato (ricorso alla custodia cautelare solo se necessaria; evitare le gogne mediatiche; massima tutela della dignità della persona) e di intervenire immediatamente quando vengano avvertiti segnali, anche dal significato ambiguo, che possano far pensare ad un cedimento psicologico o nervoso della persona.

Appena enunciato, da parte dell’Autore, è invece il tema dell’eventuale diversità di trattamento che nelle indagini sarebbero state utilizzate nei confronti di esponenti del Pci/Pds rispetto agli esponenti di Psi e Dc. Viene ricordato genericamente che numerosi esponenti di quel partito furono inquisiti ed arrestati nel corso delle indagini milanesi e che un’indagine nazionale condotta dal pm veneziano Carlo Nordio si concluse in un nulla di fatto; ed anzi l’autorità giudiziaria di Venezia fu anche dichiarata incompetente per territorio in favore di quella di Roma.

Inevitabile, a questo punto, una riflessione sulla funzione del processo penale in relazione alle vicende di corruzione e finanziamento pubblico dei partiti. Bruti sottolinea come vada sempre distinta la responsabilità politica da quella penale e come quest’ultima dovrebbe costituire l’ultima risorsa quando tutti i mezzi di prevenzione si sono esauriti o non hanno funzionato. Problema peraltro comune ad altri Paesi e ad altri settori della disciplina penale.

11. Con gli ultimi due capitoli si passa dalla storia alla cronaca (ammesso che, per l’epoca di Mani pulite possa già parlarsi di storia). Un indizio in questo senso (siamo ancora nella cronaca!) è costituito dal fatto che una parte non irrilevante dei nomi dei politici che vengono in considerazione nell’ultimo periodo in esame compaiono ancor oggi nelle cronache politiche.

Nell’esaminare l’attività, riferita ai problemi della giustizia, del primo periodo berlusconiano Bruti rileva anzitutto come sia completamente cambiato l’atteggiamento del nuovo partito di maggioranza nei confronti dei problemi della giustizia e della vicenda corruttiva che aveva caratterizzato il periodo precedente. Ma sottolinea anche come il programma sulla giustizia del primo governo Berlusconi (che, all’inizio, cercò anche di coinvolgere nell’attività di governo Di Pietro e Davigo) fosse tutto sommato moderato e di apertura verso l’Anm e le sue istanze. Ma è un periodo che dura poco sia per l’estendersi delle indagini a personaggi importanti del gruppo (Paolo Berlusconi e Marcello Dell’Utri) e poi allo stesso Silvio Berlusconi (con le polemiche conseguenti alla consegna di un avviso di garanzia durante un incontro internazionale che si teneva a Napoli).

Caduto il primo governo Berlusconi, per il venir meno del sostegno della Lega, nasce il governo Dini nel quale il Ministero della giustizia viene affidato ad un personaggio particolare, l’ex magistrato Filippo Mancuso che si segnalerà per le iniziative disciplinari, peraltro senza esito, nei confronti di magistrati milanesi. Le successive elezioni vengono vinte dal centro-sinistra il cui Governo avrà una vita travagliata come è dimostrato dal succedersi di più persone nella funzione di presidente del consiglio (Prodi, D’Alema I, D’Alema II, Amato). Bruti esprime consenso alle riforme varate su iniziativa del Ministro Flick criticando l’Anm per l’opposizione proposta contro alcune di queste.

Ma, per quanto riguarda i problemi della giustizia, questa legislatura è segnata dalla istituzione, e poi dai lavori, della commissione bicamerale (presieduta dall’onorevole D’Alema). Bruti sottolinea come l’Anm abbia adottato per un verso una linea di dialogo su alcune delle riforme proposte e invece una linea intransigente per quanto riguarda le proposte ritenute maggiormente inaccettabili sotto il profilo della tutela dell’indipendenza dell’istituzione giudiziaria. Questa linea, portata avanti dalla presidente dell’Anm Elena Paciotti, sarà elogiata anche dal presidente della Repubblica Scalfaro. Risale a questo periodo, si ricorda, una delle più rilevanti riforme degli apparati giudiziari costituita dalla introduzione del giudice unico di primo grado con l’abolizione, dopo secoli di funzionamento, dell’ufficio del pretore.

Di questo periodo è anche la riforma dell’art. 111 della Costituzione (ad opera della legge costituzionale n. 2/1999), diretta condivisibilmente a valorizzare il contradditorio e il diritto di difesa, ma che dimenticò (anzi rifiutò perché la proposta era stata avanzata da Salvatore Senese, all’epoca senatore) di modificare la norma che consente il ricorso in Cassazione contro tutte le sentenze confermando un assurdo sistema delle impugnazioni a piramide rovesciata che da sempre costituisce una delle ragioni dell’inefficienza della giustizia nel nostro Paese.

Gli anni successivi, con al potere la maggioranza di centrodestra, vede l’inasprirsi del contrasto tra la maggioranza governativa e la magistratura con l’approvazione di varie norme ad personam (alcune delle quali destinate a incidere pesantemente sul funzionamento della giustizia: si pensi alla modifica delle norme sulla prescrizione) e anche con l’approvazione di documenti intimidatori nei confronti della magistratura. Bruti ricostruisce anche la vicenda della riforma dell’ordinamento giudiziario faticosamente portata avanti dal nuovo Ministro della giustizia Castelli; riforma che, dopo essere stata rinviata alle camere dal Presidente della Repubblica Ciampi, avrà una parziale attuazione ed ulteriori modifiche ad opera del successivo Governo di centro-sinistra nel quale Ministro della giustizia era Mastella.

12. Con molta discrezione Bruti non parla, nel suo libro, dell’esperienza professionale maturata presso la Procura delle Repubblica di Milano prima come aggiunto e poi come procuratore capo. Tra l’altro alcune vicende processuali sono ancora in corso e su alcune sono state adottate iniziative diverse da quelle da lui proposte; di qui un opportuno silenzio da parte di chi ne è stato protagonista.

Forse Edmondo esagera invece nell’omettere completamente di esaminare − se non altro per trarre da queste esperienze utili insegnamenti per chi dovrà in futuro cimentarsi con analoghi incarichi – le sue esperienze di componente del Consiglio superiore della magistratura (1981-1986), di presidente dell’Associazione nazionale magistrati (2002-2005), di presidente di Magistratura democratica (nel 2007).

Ma potrebbe essere l’occasione per scrivere un altro libro: adesso, dopo il pensionamento, il tempo non gli mancherà!

12/01/2019
Altri articoli di Carlo Brusco
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Tra Gardone e Via Fani

Sommario: 1. Ideologie della giurisdizione: da Bellagio a Gardone – 2. Tra gli anni ‘60 e il 1978: scongelamento della Costituzione e svolta di civiltà – 3. Via Fani e i 55 giorni: la nuova glaciazione – 4. Il giudice a una dimensione

25/11/2022
Per Salvatore Senese
A quattro mesi dalla sua scomparsa, il ricordo “privato” di un giudice e di un intellettuale protagonista di un pezzo importante, forse il più importante, della storia di Magistratura democratica
17/10/2019
Carlo Maria Verardi, e l’attualità del suo esempio
L’esperienza professionale, culturale ed umana di Carlo Maria Verardi, che insieme ad altri grandi magistrati ha segnato la storia di Magistratura democratica e della magistratura italiana, rappresenta tuttora un punto di riferimento per chiunque abbia a cuore i diritti fondamentali e voglia concorrere concretamente alla loro realizzazzione e alla salvaguardia della dignità delle persone
16/09/2019
Magistratura e società nell'Italia repubblicana
La recensione al volume di Edmondo Bruti Liberati (Laterza, 2018), un’opera sistematica e bene informata che, forse, mancava nel panorama storico ricostruttivo delle vicende italiane che hanno legato magistratura e società nel secondo dopoguerra
12/01/2019
Breve storia della magistratura italiana, ad uso di chi non sa o non ricorda
«La mia esperienza appartiene a un tempo ormai lontano: ho fatto parte della magistratura dal 1967 al 1999. Ne ho vissuto tutte le più significative trasformazioni, segnate da una caratteristica che non ha l’eguale, per quanto ne so, nel mondo: il ruolo svolto dall’associazionismo giudiziario, protagonista di molte riflessioni innovative, di molte battaglie culturali, che hanno preceduto e accompagnato modifiche normative e trasformazioni culturali»
07/03/2018