Magistratura democratica
Il sasso nello stagno

L’eccesso di potere giurisdizionale e il diritto eurounitario

di Antonio Lamorgese
Consigliere Corte di cassazione

Fino a quando il giudice amministrativo si occupava quasi esclusivamente degli interessi legittimi e solo eccezionalmente dei diritti soggettivi, limitato era il contenzioso dinanzi alle Sezioni Unite per “eccesso di potere giurisdizionale” da parte del Consiglio di Stato (e della Corte dei conti), sindacato questo che, secondo un’antica tradizione, inerisce al nucleo ideologico dei “motivi inerenti alla giurisdizione”. Quella di affidare all’organo di vertice della giurisdizione ordinaria – composto esclusivamente da giudici ordinari – il ruolo di organo regolatore della giurisdizione si spiega per una precisa scelta del Costituente, quindi non sovvertibile dal legislatore ordinario (la regolazione della giurisdizione implica un giudizio sui limiti della giurisdizione ordinaria rispetto a quella amministrativa ed è quindi “giudizio sui limiti dei diritti soggettivi”). Oggi, a seguito della ben nota espansione della giurisdizione esclusiva e della proiezione del giudice amministrativo nella dimensione civilistica, il contenzioso per eccesso di potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato è aumentato al punto da dare luogo ad un assedio alle Sezioni Unite, la cui reazione è di respingimento dei ricorsi, con rare eccezioni. L’armamentario concettuale utilizzato a tal fine (circa il controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione) è obsoleto e inadatto a fronteggiare una domanda di giustizia sempre più pressante, in particolare quando vengono in gioco diritti fondamentali di rilievo eurounitario, la cui violazione è fonte di responsabilità per lo Stato.

18/04/2017
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