Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Imputabilità: esigenza di maggiore linearità nelle prassi applicative degli articoli 97 e 98 del codice penale

di Ennio Tomaselli
magistrato in pensione, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino
Partendo da casi di cronaca, si approfondiscono problematiche sulla valutazione giurisprudenziale dell’imputabilità ex art. 98 cp, anche alla luce di dati statistici recenti. Si discute, in particolare, della correttezza formale e dell’opportunità, rispetto anche ad esigenze di chiarezza e credibilità dell’agire istituzionale, di pronunce dichiarative di non imputabilità in concreto non precedute da una valutazione collegiale e specializzata. Si segnala anche recente giurisprudenza di legittimità relativa agli infraquattordicenni, non imputabili ex lege, e si conclude sottolineando l’importanza che la giurisprudenza in questa materia, cruciale sul piano concettuale e sistematico, sia sempre più coerente con l’esigenza di una giustizia comunque a misura delle persone di minore età.

1. Due storie

Autunno 2017. Nella cronaca giornalistica di una pesantissima vicenda di bullismo (si trattava, in effetti, di una serie di gravi reati, sanzionati in primo grado con la condanna di due giovani, da poco maggiorenni all’epoca dei fatti, ad oltre otto anni di reclusione), si registrano dichiarazioni anche polemiche dell’avvocata della vittima; che, pur soddisfatta della pronuncia, coglie l’occasione per esprimere le sue perplessità su taluni aspetti della giurisdizione penale minorile e sulla stessa disciplina normativa dell’imputabilità legata alla minore età.

Secondo il legale, «nella procedura minorile la vittima di violenza non è affatto tutelata e in alcuni casi ai bulli non succede nulla… Anche tra i 16 e i 18 spesso le condanne non sono dure quanto certi episodi richiederebbero. Poi sotto i 14 anni non c’è nessuna punizione… La richiesta forte è che sia ripensata la procedura nel suo complesso e si abbassi la soglia dell’imputabilità anche sotto i 14 anni. Bisogna avere più considerazione delle vittime…».

Dichiarazioni forti, anche se non nuove nel panorama nazionale, che forse avrebbero reso opportuna una risposta da parte delle autorità giudiziarie minorili o una presa di posizione da parte della locale sezione dell’Aimmf [1]; che, invece, non si registrano.

Trascorre poco più di un mese e la cronaca dello stesso giornale dedica, con riferimento al medesimo contesto territoriale, quasi un’intera pagina a una vicenda così sintetizzata nel titolo di apertura:

Vandalo a 17 anni “Ma non era ancora maturo”. Caso archiviato

Nel cappello introduttivo per il lettore si sintetizzano i termini del problema. Qual è il grado di maturità di un diciassettenne che commette un reato? A volte, come nel caso in questione, è così basso da indurre il giudice alla declaratoria di non imputabilità. Una decisione che, però, «fa discutere, visto che per fatti analoghi altri minorenni sono stati sottoposti a giudizio».

Si era trattato del danneggiamento di un muretto compiuto dal ragazzo, con un tubo metallico, nel parco di una villa a pochi passi dal Municipio del luogo e ˗ si legge nell’articolo ˗ alla presenza e con il “tifo” di un gruppo di amici, in un sabato pomeriggio di “noia”. Qualcuno aveva ripreso la scena e avvertito i carabinieri.

Il pm chiede al gip del tribunale minorile l’archiviazione degli atti per non imputabilità. La richiesta viene accolta, ma il tutto deve aver suscitato le perplessità di qualcuno se di questa vicenda, di portata modesta, si occupa la testata giornalistica (cronaca locale, certo, ma di uno dei maggiori quotidiani nazionali, con un impegno e un rilievo non indifferenti).

Una delle due giornaliste impegnate sul caso riporta al procuratore minorile le sue perplessità, legate al fatto che si era trattato di un gesto vandalico come tanti altri, commesso da un ragazzo come tanti altri e, soprattutto, di età ormai prossima alla maggiore, un dato ritenuto, normalmente, sintomatico nel senso dell’imputabilità («Le statistiche direbbero che più un ragazzo si avvicina alla maggiore età più diventa responsabile»). Scatta, pronta, la replica del magistrato («Sulla singola persona non si può applicare una statistica»), che prosegue spiegando che ogni fatto va valutato nel suo contesto e che comunque, nello specifico come in molti altri casi, si era attivato un percorso di mediazione penale e il giovane aveva acquisito la consapevolezza di ciò che aveva fatto.

Il pezzo si chiude con un rapido cenno al sindaco, che dice di rispettare l’esito procedurale penale ma chiarisce che andrà avanti in sede civile per il risarcimento dei danni.

Non è finita, però, perché segue l’intervista, da parte dell’altra giornalista, ad un’autorevole psicologa dell’età evolutiva, la cui opinione viene così sintetizzata in apertura del pezzo: «Sicuramente l’archiviazione è un verdetto valido e corretto dal punto di vista strettamente giuridico, ma è molto importante l’inserimento del ragazzo in un percorso di recupero». Traduzione, a lume di logica e del fatto che le preoccupazioni della psicologa non sono, ovviamente, di ordine giuridico: se i giudici hanno deciso per l’immaturità sicuramente l’avranno ben valutata, ma l’importante è che ogni singola situazione venga adeguatamente presa in carico e ben compresa e che, processo o non processo, non si trasmetta ai ragazzi un rischioso senso di impunità, tanto più se per far scattare un gesto più o meno grave bastano la noia e gli incitamenti del gruppo.

2. Fatti e statistiche

Chissà quale sarà stata l’impressione complessiva del fedele lettore che abbia tenuto a mente tanto la puntata polemica dell’avvocata a margine del processo grosso quanto la piccola storia del muretto (peraltro di un palazzo storico, oggetto di video e foto e sicuramente non trascurabile per la comunità locale anche per il portato simbolico di rozzo attacco all’istituzione, scaricato su quella pertinenza, da parte di un membro di quella stessa comunità). L’interrogativo non è peregrino perché è dovere di tutti adoperarsi, dalla quotidianità del lavoro giudiziario all’episodicità delle interlocuzioni con i media, perché il cittadino abbia un quadro realistico e il più chiaro possibile di questioni anche complesse (e, talvolta, dibattute da sempre) come quella dell’imputabilità in ambito minorile.

Tralasciando per il momento la questione degli infraquattordicenni, è bene dare il giusto rilievo anche alle statistiche, che ovviamente hanno i loro limiti ma consentono di rilevare qualche dato obiettivo; che, se conosciuto dalle giornaliste, avrebbe probabilmente stimolato altre domande da parte loro. Domande che, comunque, conviene porsi per formulare qualche ulteriore riflessione e conclusione.

Le statistiche ministeriali relative ai procedimenti penali minorili sono attualmente disponibili, in forma completa, sino al 2015. Da esse emergono, quanto ai temi qui trattati, delle particolarità [2].

Nel 2014, 18 procure minorili su 26 non hanno formulato alcuna richiesta di archiviazione ai sensi dell’art.98 cp, altre le hanno formulate in numeri trascurabili e la massima parte di esse (743 su 919) sono state formulate da una specifica procura minorile, quella che ha operato nel caso “del muro”. Nello stesso anno, i decreti di archiviazione ex art.98 cp da parte dei gip minorili italiani sono stati 578, di cui 538 emessi dallo stesso ufficio che si è ora pronunciato sul caso in questione. Ufficio che, per inciso, pur avendo giurisdizione su un territorio fra i più vasti, non ha, in quello stesso anno, emesso, invece, alcuna sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.27 del dPR n. 448/88 (cioè per irrilevanza del fatto), sentenza che il pm aveva chiesto, del resto, solo in 27 casi. A livello nazionale, le richieste di proscioglimento per irrilevanza del fatto sono state, in quell’anno, numerose (5.282), con punte, in alcune sedi, nell’ordine delle centinaia e, a Napoli, oltre il migliaio (1.086).

Da notare, ad integrazione del quadro per il 2014, che le pronunce ex art.98 cp da parte dei gup minorili, organi collegiali con prevalenza numerica della componente onoraria (2 su 3), sono state, in tutta Italia, appena105 (di cui 29 nel distretto già considerato specificamente).

Nel 2015 il trend non sembra essere mutato sostanzialmente. Il numero delle procure minorili che hanno chiesto archiviazioni ai sensi dell’art.98 cp (5 su 26) è, anzi, diminuito. Tali richieste sono state, complessivamente, 698, di cui 644 da parte di quella specifica procura, peraltro passata ad un maggior utilizzo dell’art. 27 cit., di cui è stata chiesta l’applicazione in 106 casi. I decreti di archiviazione per difetto di imputabilità da parte dei gip sono stati, complessivamente, 883, di cui 683 da parte dell’Ufficio gip che ne aveva emessi 538 nell’anno precedente.

3. Qualche considerazione (modestamente) sistematica

Ciò di cui ci stiamo occupando esorbita dall’ambito di una mera − per quanto, talvolta, vistosa – differenza di “politiche” delle varie procure minorili italiane nella gestione degli strumenti normativi, ancorché tale disparità non sia affatto indifferente, soprattutto se non temperata da pronunce giudiziali tali da rendere il quadro più omogeneo e intellegibile, dal punto di vista delle utenze (fatte di indagati/imputati ma anche di vittime dei reati) nonché della funzionalità e dell’intrinseca coerenza del sistema. Un sistema in cui una specifica procura minorile − quella che ha interloquito con la stampa per quel piccolo caso di cronaca − ha definito la propria pendenza penale, nel 2014, prioritariamente con richieste di archiviazione ex art.98 cp (743, come già annotato; mentre sono state 590 quelle per infondatezza della notizia di reato e 233 quelle per difetto di una condizione di procedibilità, 471 le richieste di rinvio a giudizio e 89 quelle di immediato e, infine, una generica voce statistica − “altre modalità di definizione” − riporta il numero 601). Idem nel 2015 poiché le cifre corrispondenti sono state, nell’ordine: 644, 547, 197, 488, 64 e 555.

Il legislatore, nel concepire il nuovo processo penale minorile, entrato in vigore nell’ottobre del 1989, non aveva previsto una specifica archiviazione «per non imputabilità ai sensi dell’art.98 cp», cioè per difetto di imputabilità in concreto; tant’è che neppure per il difetto d’imputabilità cd. ex lege, quello degli infraquattordicenni, aveva pensato all’archiviazione (che, pure, avrebbe avuto maggiori giustificazioni), prevedendo anche in quel caso la pronuncia di una sentenza. Una logica c’era, e c’è, certamente e per brevità basterà considerare quanto segue.

Anzitutto, in tanto si può discutere e decidere, con fondamento giuridico, di «imputabilità/sì o no» in quanto si sia, prioritariamente, accertata la fondatezza dell’ipotesi di reità, posto che, diversamente, il procedimento − per qualunque persona, di qualunque età − deve essere archiviato per infondatezza della notizia di reato. Al di là di ciò, la sussistenza o il difetto di imputabilità in concreto per i minori della fascia d’età 14-18 è questione di primario rilievo nella giurisdizione minorile anche per la decisiva ragione che, nella logica del legislatore (o nella logica tout court), una valutazione effettiva al riguardo implica un adeguato esame della personalità, demandato essenzialmente a un giudice collegiale con competenza pluridisciplinare e cioè il gup (dove la componente onoraria è, come già ricordato, prevalente, non a caso) e il giudice dibattimentale (dove vi è parità numerica fra i magistrati, cd. togati, e gli onorari). Oltre alle ipotesi, normativamente previste, di archiviazione, solo nel caso di irrilevanza del fatto, tale da rendere l’ulteriore corso della procedura di per sé pregiudizievole per l’indagato, a chiudere il procedimento è, monocraticamente, il singolo “togato”.

Il che è tanto significativo da essere addotto, non senza fondamento, come uno dei pilastri dell’attuale sistema di giustizia minorile, connotato dal rilievo della componente onoraria, a fronte dei progetti di riforma di esso [3].

4. Percorsi giurisprudenziali. Talvolta poco lineari

La giurisprudenza minorile ha talvolta seguito percorsi in parte diversi, con l’obiettivo, dichiarato o meno, di non sottrarre tempo e risorse ad ambiti (penali e civili) ritenuti più significativi. Anche se resta comunque un problema, forse non solo estetico, il fatto che per gli infraquattordicenni si definisca con sentenza, ad es. (dati del 2014) a Bologna (344), Milano (331) e Roma (286), mentre a Torino e Venezia tali sentenze, semplicemente, non esistano, nemmeno nel 2015 (evidentemente perché il pm ha scelto di chiedere, invece, l’archiviazione).

Affrontando la questione di maggior rilievo, quella degli ultraquattordicenni, va dato pieno risalto ad un fatto, fra le righe nel precedente par.2, che è certo, anche se forse, a questo punto, un po’ sorprendente per il lettore: a livello nazionale, lo “spazio” del difetto d’imputabilità ex art.98 cp si è ristretto sempre di più, sia a livello di orientamenti dottrinali che, nell’insieme, a livello giurisprudenziale.

Per limitarsi, in questa sede, a quest’ultimo, basterà rinviare ai dati statistici. Ai quali aveva attinto Luca Villa, giudice del Tribunale minorile di Milano, per un’ampia relazione proposta nel 2014 alla Scuola superiore della magistratura in cui si segnalava, quanto all’immaturità ex art. 98 cp, che, al di là di qualche sede giudiziaria in isolata controtendenza, «L’impressione che se ne trae è che la valutazione di immaturità con il tempo sia stata ricondotta dai vari Tribunali nell’alveo assai ristretto dell’incapacità di intendere e di volere vera e propria, ed in particolare a minori portatori di problemi neuropsichiatrici… Assolutamente marginale infine il ricorso all’immaturità in sede dibattimentale (in tutto il 2011 sono state dichiarate 17 sentenze di immaturità di cui 10 sempre a Torino)» [4].

Per un sintetico aggiornamento delle cifre: in tutta Italia le pronunce ex art.98 cp da parte dei gup sono state, nel 2014, 105 (come già ricordato nel par.2) e 100 l’anno successivo, mentre le assoluzioni dibattimentali per la stessa causale sono state, nel 2015, appena 5.

In sostanza, quando un imputato compare, all’udienza preliminare o dibattimentale, di fronte a quell’organo collegiale che, stando anche alle già citate e recenti pronunce delle supreme corti, è certamente meglio attrezzato per valutarne la personalità, le pronunce di proscioglimento o assoluzione per difetto d’imputabilità ex art.98 cp sono, in linea generale, decisamente infrequenti, essendosi via via ridotte a percentuali modeste per svariate ragioni, qui non analizzabili partitamente, fra cui anche la sussistenza del nuovo strumento della sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, che muove da un giudizio-base d’imputabilità ma spesso punta, comunque, anche a completare il percorso di responsabilizzazione.

Ciò ha una sua logica, un suo fondamento sostanziale credibile e anche una sua utilità per confrontarsi con raziocinio e dati alla mano con chi, come il legale di cui si scriveva all’inizio, invoca un maggior rigore per gli ultraquattordicenni (in particolare della fascia 16-18) e vorrebbe, altresì, che fosse abbassata la soglia della non imputabilità. La quale, per inciso, non è sinonimo di “nulla” perché, al di là della possibile applicazione di una misura di sicurezza (in caso di ritenuta pericolosità), l’apertura di un fascicolo penale, ancorché destinato a sfociare in un proscioglimento o in un’archiviazione, lascia comunque spazio a possibili attività di mediazione (si pensi a un reato coinvolgente, magari in ambito scolastico, ragazzi ultra e infra quattordicenni), oltre che ad eventuali seguiti sul piano civile o amministrativo.

Tutto ciò, però, rischia di essere messo in crisi, in particolare sul piano della credibilità, se ci si avvale di strumenti tecnici discutibili e si agisce impropriamente su una nozione sostanziale basilare, delicata e complessa come quella della capacità/incapacità di intendere e di volere “in ragione” della minore età. Abbiamo a che fare con qualcosa che va, certo, interpretato con elasticità; ma non con un’ottica eccessivamente sbilanciata dal pur rilevante obiettivo di snellire o abbattere le pendenze, anche perché si rischiano effetti, soggettivamente, equivoci e confusivi e, oggettivamente, di disparità nel trattamento di situazioni simili (aspetto, quest’ultimo, a cui le persone coinvolte, a partire dai ragazzi, sono particolarmente sensibili) [5].

È verissimo che «sulla singola persona non si può applicare una statistica» e che ogni valutazione va svolta, in un senso ancora più pregnante in ambito minorile, con stretta aderenza alle specificità del caso concreto (che, comunque, includono anche ciò che attiene al reato, che va considerato in ogni sua connotazione oggettiva e soggettiva, in connessione con la personalità del suo autore, sì che appare discutibile sintetizzare, come è avvenuto nel caso “del muro”, nel senso che «Il punto non è il reato ma il grado di maturità di un ragazzo»). Ma deve esservi nel magistrato e nel sistema giudiziario nel suo complesso una coerenza di fondo che consenta ad una società democratica (dove la trasparenza dell’agire istituzionale e la possibilità di controllo da parte dell’opinione pubblica sono valori essenziali) di capire per poi giudicare a sua volta.

Ciò diventa più difficile se, in una stessa sede giudiziaria, si tende a ritenere non imputabili «per minore età» giovani anche prossimi alla maggiore età e per reati della più varia natura con larghezza tale da connotare le statistiche del gip [6] e, nel contempo, le maglie del giudizio di immaturità si restringono drasticamente per coetanei approdati, per reati essi pure di varia tipologia, davanti al loro giudice più “vero”, quello specializzato. E se vi sono fra le varie sedi giudiziarie nazionali, su aspetti così cruciali della giurisdizione minorile, differenze marcate, a volta radicali, che non si possono definire vistose ed eclatanti solo perché scarsamente conosciute all’esterno del circuito giudiziario e, forse, scarsamente attenzionate anche all’interno di esso, dove altre sono le questioni pressanti.

5. Brevemente dalla Cassazione

Già nel 1993 la Cassazione escluse che i procedimenti a carico degli infraquattordicenni potessero essere definiti con richiesta/decreto di archiviazione anziché con la sentenza prevista dall’art.26 delle disposizioni sul processo penale minorile (cfr. Cass., sez. IV, 11 novembre 1993, n.1272, Rv.197908).

In anni più recenti (ma vds. già Cass., sez. V, 22 maggio 2008, n.23612) la SC ha affrontato la questione della procedura da seguire per gli infraquattordicenni soprattutto sotto il profilo della tutela, anche in questi casi apparentemente “marginali”, della presunzione d’innocenza, del contraddittorio (coinvolgente anche la vittima del reato) e del diritto del giovane di difendersi anche rispetto ad un eventuale giudizio di pericolosità sociale con connessa sottoponibilità a misura di sicurezza.

In questo filone giurisprudenziale (cfr. Cass., sez. V, 22 giugno 2011, n.35189; Cass., sez. V, 23 aprile 2014, n.24696), che ha reso minoritario quello che, in precedenza, aveva ritenuto che la pronuncia della sentenza ex art.26 cit. fosse, sostanzialmente, automatica e immediata, prescindendo da un giudizio di responsabilità (in senso lato), si distinguono, perché particolarmente recenti e chiare, due sentenze deliberate entrambe il 20 settembre 2016 dalla Terza Sezione. Si tratta delle pronunce n.45441, Rv.267836, e 49603, Rv.268613. Nella prima, in particolare, si scrive che anche in questi casi deve essere fissata l’udienza preliminare, poiché il disposto dell’art.26 non esclude l’applicazione dell’art.31 comma3 dPR cit., in funzione di un contraddittorio garantito dagli avvisi a tutti gli aventi diritto, compresa la persona offesa.

Tutto ciò, al di là di ciò che concerne gli infraquattordicenni, non può non riflettersi logicamente sulla questione dell’imputabilità degli ultraquattordicenni, per i quali ogni automatismo è escluso in partenza e si richiede un giudizio da compiersi non solo in concreto ma, ancora una volta secondo logica, da parte del giudice più attrezzato a farlo e specificamente previsto, senza che da una scelta opinabile del pm (richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio, ad es. per due diciassettenni incolpati di reati della stessa natura) possano scaturire procedure e pronunce profondamente, irrazionalmente ed incomprensibilmente diverse sul piano di chi/come giudica nonché rispetto alle vittime dei reati e, ovviamente, allo stesso indagato/imputato.

6. Brevemente, per concludere

È ormai tempo di avviarsi alla conclusione di un discorso che ha anche il dovere della chiarezza.

Chi scrive ha una lunga esperienza in ambito minorile (penale e civile) ed è ben consapevole delle difficoltà di chi è chiamato quotidianamente all’applicazione delle norme ma anche, e soprattutto, a trattare con i ragazzi e le ragazze, spesso nelle situazioni e delle nazionalità più varie.

Lo spirito non è certo, dunque, quello di privilegiare battaglie di retroguardia o formalismi procedurali fini a sé stessi. Bisogna, invece, che il sistema introdotto dal dPR n.448/88, che non è più così “nuovo” ma mantiene una validità di fondo e ha potenzialità che, per certe parti, devono ancora esprimersi − nei vari e variegati ambiti territoriali − più compiutamente, mantenga una coerenza di fondo che è presidio della costante “qualità” di una giurisdizione favorevolmente considerata anche all’estero e della credibilità di essa sia agli occhi dei ragazzi, dei loro congiunti e delle vittime (che valutano e tendono, come tutti, a essere esigenti e critici rispetto all’agire istituzionale) che rispetto all’opinione pubblica, di cui, per ripetere un noto detto, gli operatori dell’informazione sono “sentinelle”.

In questa ottica la correttezza, formale e sostanziale, delle procedure volte alla verifica della sussistenza o meno dell’imputabilità nelle persone di minore età (dovremmo abituarci tutti a questa breve locuzione, più aderente ai tempi rispetto al tradizionale minori) sottoposte a procedimento penale è un aspetto fondante, che non può rischiare di divenire subvalente rispetto all’esigenza, sancita e ben nota, della rapida fuoriuscita di quelle persone dal cd. circuito penale. Fuoriuscita che deve, comunque, avvenire in termini, oltre che in tempi, coerenti con altre esigenze basilari.

L’auspicio è, pertanto, che, muovendo dalla consapevolezza dei dati di realtà, la giustizia minorile sappia, come le è costume, fornire, sia nella quotidianità del suo lavoro che nelle interlocuzioni con le altre componenti del sistema (avvocati, servizi), i media e l’opinione pubblica, risposte chiare, complete e costantemente in linea con le sue tradizioni e le esigenze di una giustizia sempre e comunque “a misura di minore” (anzi: delle persone di minore età).



[1] Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.

[2] Si tratta di statistiche curate, nell’ambito del Ministero della giustizia, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e dall’Ufficio I - Statistiche giudiziarie (vds. www.giustizia.it).

[3] Cfr. Cass., Sez. unite, sent. 27 febbraio 2014, n. 18292, Rv. 258573, e Corte Costituzionale, sent. n. 1 del 12 gennaio 2015, entrambe citate nell’articolo di Elisa Ceccarelli Collegialità e specializzazione del giudice minorile, in Minorigiustizia, n. 3/2015, pp. 204 e ss.

[4] La relazione del dott. Villa – vds., in particolare, le pp. 18-19, da cui è stato attinto il brano riportato nel testo – è reperibile fra i materiali della Scuola superiore della magistratura, nella sezione dedicata agli incontri presso la sede di Scandicci (l’incontro in questione, dedicato alla pratica del processo minorile, si svolse nel gennaio 2014).

[5] Per approfondimenti al riguardo mi permetto di rinviare al mio saggio Giustizia e ingiustizia minorile. Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi (FrancoAngeli, Milano 2015)e, in particolare, al paragrafo Imputabilità… che farne? e al sottoparagrafo Càpita (vds. pp. 224-229).

[6] Per limitarsi al 2015, l’Ufficio gip già richiamato nel testo ha emesso in tale anno, oltre ai 683 decreti di archiviazione ex art.98 cp, 618 decreti per infondatezza della notizia di reato, 510 “per altro motivo” e altri provvedimenti per numeri assai inferiori.

27/03/2018
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